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Sentenza 1 giugno 2024
Sentenza 1 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2024, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati dottor Alberto Nicola Filardo Presidente dottor Fabrizio Cosentino Consigliere dottoressa Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 83/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di compravendita e vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Franco Camodeca
Parte appellante e
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avvocato Giuseppe Urso
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello Di Catanzaro, previa concessione della richiesta sospensiva ai sensi degli artt. 283 e 351
1 c.p.c. per come sopra illustrato, in riforma della sentenza del Tribunale di
Castrovillari del 23.12.2017 nr. 730 per le motivazioni espresse in narrativa: 1)- riformare il capo della sentenza che ha negato l'avvenuto pagamento della somma di euro 12.137,00 per effetto della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. dichiarando che tale somma, oggetto della riconvenzionale, era già stata corrisposta in corso di causa;
2) riformare il capo della sentenza che ha posto a carico dell'acquirente le spese di raccolta pari ad euro 7.000,00, dichiarando e accertando che il costo della raccolta degli agrumi è a carico del venditore-appellato; 3) in via subordinata dichiarare l'indebito arricchimento dell'appellato in ordine alla somma di euro 7.000,00 corrispondente al costo sostenuto dall'appellante per la raccolta degli agrumi con ogni conseguenziale provvedimento;
4) riformare il capo delle spese di lite per come illustrato al par. 4 del presente;
5) con condanna dell'appellato al pagamento dei compensi di lite del Doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “1) rigettare l'appello; 2) depositare la decisione in breve tempo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. , Parte_2
titolare della ditta “ ”, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo: di avere acquistato dal convenuto gli agrumi pendenti
[...]
nella sua azienda agricola , sita in Rossano, per Org_1
l'annata agraria 2008/2009, al prezzo di €/kg 0,60; che i costi di raccolta e di trasporto della merce presso l'acquirente furono concordemente posti a carico del venditore;
che, a causa dei segni di deperimento dei frutti, le parti si accordarono perché tali attività fossero curate dall'acquirente, salvo il rimborso da parte della;
che gli agrumi, una volta giunti presso il CP_1
2 magazzino dell'acquirente, venivano pesati;
che il prodotto fornito corrispondeva, secondo il venditore, a kg 79.460 e, secondo l'acquirente,
a kg 76.860; che una parte degli agrumi era di piccola pezzatura o presentava delle macchie e che, pertanto, fu considerata una riduzione del carico del 15%; che parte attrice ha corrisposto all'azienda incaricata della raccolta € 7.061,04, compresa IVA, e ha versato all'alienante, a titolo di acconto, € 20.000,00; che, pertanto, considerando kg 65331 di prodotto raccolto, al prezzo di €/kg 0,60, detratti acconti e spese, residuano, a credito dell'alienante, € 12.137,56, mentre quest'ultimo ha avanzato richieste di pagamento per € 22.880,00; tanto premesso, ha chiesto accertarsi nella somma di € 12.137,56 il saldo tuttora dovuto al convenuto.
Questi, costituitosi in giudizio, ha negato che la frutta presentasse dei difetti, ha asserito che i costi di raccolta e di trasporto erano a carico dell'acquirente e ha formulato domanda riconvenzionale per € 28.556,00, oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231/02, a titolo di saldo del prezzo”.
Con la sentenza n. 730/2017, resa il 23.12.2017 a definizione del giudizio n. 892/2009 r.g.a.c., il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda della parte attrice e accolto la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannato l'attrice al pagamento in favore del convenuto di €
22.000,00, oltre interessi moratori decorrenti dal 19.2.2009, quale prezzo di vendita ancora dovuto da , in quanto dall'attività Parte_1
istruttoria espletata era emerso che il prezzo della vendita degli agrumi era pari a € 47.676,00 e che, detratti lo sconto di € 5.676,00 applicato dal venditore in favore dell'acquirente e l'anticipo di € 20.000,00 da quest'ultima versato al primo, in mancanza di prova dell'obbligo convenzionale in capo al venditore di pagamento delle spese di raccolta asseritamente sostenute dalla compratrice, vantava un residuo CP_1
credito pari a € 22.000,00.
3 L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo che: 1) nonostante avesse pagato in ottemperanza all'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-bis c.p.c. del 22.2.2010 la somma non contestata di
€ 12.137,00, il primo giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale di l'avrebbe condannata al pagamento CP_1
dell'importo di € 22.000,00 in favore di quest'ultimo senza scomputare dallo stesso quanto già corrispostogli;
2) al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, i costi della raccolta degli agrumi sarebbero a carico del venditore, oltreché ai sensi della disciplina codicistica della vendita, anche in base all'accordo intercorso tra le parti, come emergerebbe dalla lettera del 15.4.2009 proveniente dal venditore in cui egli avrebbe riconosciuto una simile obbligazione, e che, a ogni modo, il mancato riconoscimento delle spese sostenute per un totale di € 7.000,00 si tradurrebbe in un'ingiustificata locupletazione in favore del venditore;
3) il giudice di primo grado avrebbe dovuto quanto meno parzialmente compensare le spese di lite, atteso l'accoglimento soltanto parziale della domanda riconvenzionale e non avrebbe dovuto liquidare la fase decisionale, dato che il convenuto non avrebbe deposito né la comparsa conclusionale né la memoria di replica.
La parte appellata si è costituita in giudizio, limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza dell'11.7.2023 la causa – assegnata al relatore in data 8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 19.7.2023, data d'inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Anzitutto dev'essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345
I comma c.p.c. la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata in via
4 subordinata dalla parte appellante, in quanto proposta per la prima volta in sede di impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
asserisce di aver corrisposto a la Parte_1 CP_1
somma non contestata di € 12.137,00 in ottemperanza all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. il
22.2.2010 e lamenta il mancato riconoscimento della dedotta circostanza da parte del tribunale, quantunque essa risulti documentalmente provata mediante la produzione telematica dell'assegno circolare impiegato per adempiere la sua obbligazione e della quietanza di pagamento rilasciata dal creditore.
Il giudice di primo grado ha escluso espressamente di poter scomputare l'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento sul presupposto che l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. concerne per sua natura una parte soltanto della materia controversa e che può essere sempre modificata, soggiacendo al regime delle ordinanze revocabili.
Il tribunale, dunque, non ha tenuto in considerazione la prova documentale dell'allegato pagamento, di cui l'attrice ha dato atto nella comparsa conclusionale del 20.11.2017.
Dacché dallo storico del fascicolo telematico del giudizio di primo grado si evince che tale documentazione è stata prodotta proprio unitamente alla comparsa conclusionale, è verosimile affermare che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della stessa in quanto tardiva, dato che, per giunta, l'attrice non ha addotto alcuna ragione per giustificare l'irrituale produzione.
Ne deriva che i documenti menzionati, allegati all'atto di citazione in appello, costituiscono in sede di impugnazione documenti nuovi la cui
5 produzione – trovando applicazione al caso di specie l'art. 345 III comma c.p.c. nella versione successiva alle modifiche apportate dal legislatore nel
2012, la sentenza di primo grado essendo stata resa dopo l'11.9.2012 (ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 26522/2017) – non può essere ammessa, non avendo la parte appellante dimostrato di non averli potuti produrre – rectius produrre tempestivamente – per causa alla stessa non imputabile.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
La parte appellante asserisce che la prova della sussistenza dell'obbligo convenzionale in capo al venditore di pagamento delle spese di raccolta sarebbe costituita dalla lettera del 15.04.2009 e, in particolare, dall'affermazione contenuta alla lettera c) della medesima.
In effetti, nella missiva de qua, redatta dal difensore di CP_1
e da quest'ultimo ratificata mediante sottoscrizione, si puntualizza che il costo della raccolta debba gravare sul venditore, da corrispondersi, però,
“[…] al prezzo concordato di € 0,10/kg direttamente ai raccoglitori ovvero alla cooperativa interessata dietro presentazione dei documenti fiscali giustificativi con il 4% di Iva secondo legge”.
Il venditore, quindi, ha riconosciuto di doversi fare carico del costo della raccolta, ma chiarendo di essere debitore direttamente nei confronti di chi avrebbe espletato la raccolta.
In ogni caso è rimasta sfornita di prova la circostanza dedotta dall'attrice di aver corrisposto alla società cooperativa la Org_2
somma di € 7.061,04 per le operazioni di raccolta e carico sul camion degli agrumi compravenduti.
Condivisibili, pertanto, le ragioni che hanno indotto il tribunale a non considerare, ai fini della quantificazione del residuo credito in favore del venditore, le spese per il raccolto degli agrumi.
Infondato, infine, è anche il terzo motivo d'appello.
6 Poiché in primo grado la domanda principale è stata rigettata, mentre quella riconvenzionale è stata accolta – sebbene per una somma inferiore a quella richiesta –, in maniera condivisibile il giudice di prime cure ha ritenuto di dover porre le spese di lite a carico dell'attore soccombente, con ciò escludendo la soccombenza reciproca che avrebbe giustificato la compensazione parziale o totale.
Ne discende la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi attesa la non complessità delle questioni trattate.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 gennaio
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
7
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati dottor Alberto Nicola Filardo Presidente dottor Fabrizio Cosentino Consigliere dottoressa Anna Maria Torchia Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 83/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un contratto di compravendita e vertente
TRA
(P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Franco Camodeca
Parte appellante e
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avvocato Giuseppe Urso
Parte appellata
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello Di Catanzaro, previa concessione della richiesta sospensiva ai sensi degli artt. 283 e 351
1 c.p.c. per come sopra illustrato, in riforma della sentenza del Tribunale di
Castrovillari del 23.12.2017 nr. 730 per le motivazioni espresse in narrativa: 1)- riformare il capo della sentenza che ha negato l'avvenuto pagamento della somma di euro 12.137,00 per effetto della ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. dichiarando che tale somma, oggetto della riconvenzionale, era già stata corrisposta in corso di causa;
2) riformare il capo della sentenza che ha posto a carico dell'acquirente le spese di raccolta pari ad euro 7.000,00, dichiarando e accertando che il costo della raccolta degli agrumi è a carico del venditore-appellato; 3) in via subordinata dichiarare l'indebito arricchimento dell'appellato in ordine alla somma di euro 7.000,00 corrispondente al costo sostenuto dall'appellante per la raccolta degli agrumi con ogni conseguenziale provvedimento;
4) riformare il capo delle spese di lite per come illustrato al par. 4 del presente;
5) con condanna dell'appellato al pagamento dei compensi di lite del Doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “1) rigettare l'appello; 2) depositare la decisione in breve tempo”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. , Parte_2
titolare della ditta “ ”, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo: di avere acquistato dal convenuto gli agrumi pendenti
[...]
nella sua azienda agricola , sita in Rossano, per Org_1
l'annata agraria 2008/2009, al prezzo di €/kg 0,60; che i costi di raccolta e di trasporto della merce presso l'acquirente furono concordemente posti a carico del venditore;
che, a causa dei segni di deperimento dei frutti, le parti si accordarono perché tali attività fossero curate dall'acquirente, salvo il rimborso da parte della;
che gli agrumi, una volta giunti presso il CP_1
2 magazzino dell'acquirente, venivano pesati;
che il prodotto fornito corrispondeva, secondo il venditore, a kg 79.460 e, secondo l'acquirente,
a kg 76.860; che una parte degli agrumi era di piccola pezzatura o presentava delle macchie e che, pertanto, fu considerata una riduzione del carico del 15%; che parte attrice ha corrisposto all'azienda incaricata della raccolta € 7.061,04, compresa IVA, e ha versato all'alienante, a titolo di acconto, € 20.000,00; che, pertanto, considerando kg 65331 di prodotto raccolto, al prezzo di €/kg 0,60, detratti acconti e spese, residuano, a credito dell'alienante, € 12.137,56, mentre quest'ultimo ha avanzato richieste di pagamento per € 22.880,00; tanto premesso, ha chiesto accertarsi nella somma di € 12.137,56 il saldo tuttora dovuto al convenuto.
Questi, costituitosi in giudizio, ha negato che la frutta presentasse dei difetti, ha asserito che i costi di raccolta e di trasporto erano a carico dell'acquirente e ha formulato domanda riconvenzionale per € 28.556,00, oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. n. 231/02, a titolo di saldo del prezzo”.
Con la sentenza n. 730/2017, resa il 23.12.2017 a definizione del giudizio n. 892/2009 r.g.a.c., il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda della parte attrice e accolto la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannato l'attrice al pagamento in favore del convenuto di €
22.000,00, oltre interessi moratori decorrenti dal 19.2.2009, quale prezzo di vendita ancora dovuto da , in quanto dall'attività Parte_1
istruttoria espletata era emerso che il prezzo della vendita degli agrumi era pari a € 47.676,00 e che, detratti lo sconto di € 5.676,00 applicato dal venditore in favore dell'acquirente e l'anticipo di € 20.000,00 da quest'ultima versato al primo, in mancanza di prova dell'obbligo convenzionale in capo al venditore di pagamento delle spese di raccolta asseritamente sostenute dalla compratrice, vantava un residuo CP_1
credito pari a € 22.000,00.
3 L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo che: 1) nonostante avesse pagato in ottemperanza all'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-bis c.p.c. del 22.2.2010 la somma non contestata di
€ 12.137,00, il primo giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale di l'avrebbe condannata al pagamento CP_1
dell'importo di € 22.000,00 in favore di quest'ultimo senza scomputare dallo stesso quanto già corrispostogli;
2) al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, i costi della raccolta degli agrumi sarebbero a carico del venditore, oltreché ai sensi della disciplina codicistica della vendita, anche in base all'accordo intercorso tra le parti, come emergerebbe dalla lettera del 15.4.2009 proveniente dal venditore in cui egli avrebbe riconosciuto una simile obbligazione, e che, a ogni modo, il mancato riconoscimento delle spese sostenute per un totale di € 7.000,00 si tradurrebbe in un'ingiustificata locupletazione in favore del venditore;
3) il giudice di primo grado avrebbe dovuto quanto meno parzialmente compensare le spese di lite, atteso l'accoglimento soltanto parziale della domanda riconvenzionale e non avrebbe dovuto liquidare la fase decisionale, dato che il convenuto non avrebbe deposito né la comparsa conclusionale né la memoria di replica.
La parte appellata si è costituita in giudizio, limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza dell'11.7.2023 la causa – assegnata al relatore in data 8.6.2023 – è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, come da ordinanza pubblicata e comunicata ai difensori il 19.7.2023, data d'inizio della decorrenza dei suddetti termini.
Anzitutto dev'essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345
I comma c.p.c. la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata in via
4 subordinata dalla parte appellante, in quanto proposta per la prima volta in sede di impugnazione.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
asserisce di aver corrisposto a la Parte_1 CP_1
somma non contestata di € 12.137,00 in ottemperanza all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. il
22.2.2010 e lamenta il mancato riconoscimento della dedotta circostanza da parte del tribunale, quantunque essa risulti documentalmente provata mediante la produzione telematica dell'assegno circolare impiegato per adempiere la sua obbligazione e della quietanza di pagamento rilasciata dal creditore.
Il giudice di primo grado ha escluso espressamente di poter scomputare l'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento sul presupposto che l'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. concerne per sua natura una parte soltanto della materia controversa e che può essere sempre modificata, soggiacendo al regime delle ordinanze revocabili.
Il tribunale, dunque, non ha tenuto in considerazione la prova documentale dell'allegato pagamento, di cui l'attrice ha dato atto nella comparsa conclusionale del 20.11.2017.
Dacché dallo storico del fascicolo telematico del giudizio di primo grado si evince che tale documentazione è stata prodotta proprio unitamente alla comparsa conclusionale, è verosimile affermare che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto della stessa in quanto tardiva, dato che, per giunta, l'attrice non ha addotto alcuna ragione per giustificare l'irrituale produzione.
Ne deriva che i documenti menzionati, allegati all'atto di citazione in appello, costituiscono in sede di impugnazione documenti nuovi la cui
5 produzione – trovando applicazione al caso di specie l'art. 345 III comma c.p.c. nella versione successiva alle modifiche apportate dal legislatore nel
2012, la sentenza di primo grado essendo stata resa dopo l'11.9.2012 (ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n. 26522/2017) – non può essere ammessa, non avendo la parte appellante dimostrato di non averli potuti produrre – rectius produrre tempestivamente – per causa alla stessa non imputabile.
Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
La parte appellante asserisce che la prova della sussistenza dell'obbligo convenzionale in capo al venditore di pagamento delle spese di raccolta sarebbe costituita dalla lettera del 15.04.2009 e, in particolare, dall'affermazione contenuta alla lettera c) della medesima.
In effetti, nella missiva de qua, redatta dal difensore di CP_1
e da quest'ultimo ratificata mediante sottoscrizione, si puntualizza che il costo della raccolta debba gravare sul venditore, da corrispondersi, però,
“[…] al prezzo concordato di € 0,10/kg direttamente ai raccoglitori ovvero alla cooperativa interessata dietro presentazione dei documenti fiscali giustificativi con il 4% di Iva secondo legge”.
Il venditore, quindi, ha riconosciuto di doversi fare carico del costo della raccolta, ma chiarendo di essere debitore direttamente nei confronti di chi avrebbe espletato la raccolta.
In ogni caso è rimasta sfornita di prova la circostanza dedotta dall'attrice di aver corrisposto alla società cooperativa la Org_2
somma di € 7.061,04 per le operazioni di raccolta e carico sul camion degli agrumi compravenduti.
Condivisibili, pertanto, le ragioni che hanno indotto il tribunale a non considerare, ai fini della quantificazione del residuo credito in favore del venditore, le spese per il raccolto degli agrumi.
Infondato, infine, è anche il terzo motivo d'appello.
6 Poiché in primo grado la domanda principale è stata rigettata, mentre quella riconvenzionale è stata accolta – sebbene per una somma inferiore a quella richiesta –, in maniera condivisibile il giudice di prime cure ha ritenuto di dover porre le spese di lite a carico dell'attore soccombente, con ciò escludendo la soccombenza reciproca che avrebbe giustificato la compensazione parziale o totale.
Ne discende la conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi attesa la non complessità delle questioni trattate.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 gennaio
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Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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