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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MA Di TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 720 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUCCULERI Parte_1
LO e dall'Avv. SANTINO CUFFARO FARRUGGIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal CP_1 funzionario GUARRAGI LEONARDO ex art 417 bis c.p.c,
-resistente -
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato il 26.02.2025, la ricorrente, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione del giudice del lavoro, al fine di ottenere, in ragione del proprio quadro clinico il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a quella riconosciuta in sede di visita dalla
Commissione medica o comunque non inferiore al 74% per aver riconosciuto il diritto alla percezione all'assegno mensile di assistenza. Si costituiva l'ente di previdenza, il quale deduceva variamente l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente insistendo per il rigetto. Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare il quadro clinico della ricorrente.
Il consulente fissava una prima visita e a causa della mancata presentazione rifissava la data delle operazioni peritali, ma anche alla seconda convocazione la ricorrente non si presentava. La causa veniva rinviata all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c e all'esito decisa con sentenza. Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per i motivi di seguito esposti.
Al riguardo, in diritto si osserva che l'art. 100 cpc, com' è noto, stabilisce che “per proporre una domanda, o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ( cfr. per tutte Cass. civile sez. un., 10 agosto 2000, n. 565), ha chiarito il contenuto di tale precetto generale precisando che: “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto” e che lo stesso deve permanere per tutta la durata del giudizio.
Ciò premesso, la mancata presentazione della ricorrente alle operazioni peritali ha reso impossibile accertare il suo quadro clinico.
La mancanza di un concreto interesse alla prosecuzione del giudizio è stata confermata dai procuratori della parte ricorrente, i quali hanno evidenziato l'impossibilità della stessa di sottoporsi a visita peritale, chiedendo, con le note depositate in sostituzione dell'odierna udienza la cancellazione della causa dal ruolo.
In mancanza di concreto interesse alla prosecuzione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Per quanto sopra argomentato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite inerenti al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando dichiara improcedibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 15/10/2025
Il Giudice
MA Di TE