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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11946 R.G. L. 2024, promossa
D A
e , entrambi in Parte_1 Parte_2
Addì ______________ proprio e n. q., rispettivamente, di amministratore ed ex Rilasciata spedizione in amministratore p.t., del Controparte_1 forma esecutiva all'Avv. rappresentati e difesi dall'Avv. Gaspare SOLLENA, giusta ______________________
procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati presso ______________________
per ___________________ il suo studio in Partinico (PA), Via Principe Umberto 48 e al suo
______________________ indirizzo telematico;
______________________
- Opponenti Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
[...]
- Opposto Contumace
avente per oggetto: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del
9/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A 2
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_2
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 678,00, oltre CP_2
rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Gaspare
SOLLENA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 3/08/2024, e , proposero Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI - 000533319, notificata il 22/07/2024,
emessa dal Direttore della Sede Provinciale dell' con la quale era stato CP_2
intimato in solido con il “ , (di cui Controparte_3
era amministratore p.t. il primo, ed ex amministratore il secondo), il pagamento di €
776,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - annualità 2019 - illecito previsto dall'art. 2, comma 1 bis
D.L. 12/09/1983 n° 463 conv. in L. n° 638/83, come sostituito dall'art. 3, comma 6 D.l.vo
15/01/2016 n° 8 e novellato dall'art. 23 del D.L. 4/05/2023 n° 48, conv. con mod. dalla
L. 3/07/2023 n° 85.
Dedussero l'illegittimità del provvedimento opposto per mancata, irrituale o tardiva notifica del prodromico atto di accertamento della violazione;
per omessa indicazione dei presupposti di fatto della pretesa previdenziale;
per carenza di motivazione ed omessa allegazione dell'atto di accertamento;
per difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, anche in violazione del principio di irretroattività, di cui all'art. 1 L.
n° 689/81. 3
Chiesero, pertanto, la declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta ovvero di voler statuire l'annullamento della medesima, o in via subordinata, la riduzione della sanzione amministrativa applicata, con il favore delle spese di lite.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito e ne CP_2
va, quindi, dichiarata la contumacia.
All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
9/10/2025, sulle conclusioni dell'opponente di cui in ricorso, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
L'opposizione è fondata.
L' non costituito, non ha, infatti, dimostrato di aver notificato l'atto di CP_2
accertamento, nel rispetto del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14, comma
2, L. n° 689/81.
L' , infatti, al quale è stato ritualmente notificato il decreto di fissazione di CP_2
udienza, con cui si faceva onere all'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare entro i dieci giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché della contestazione e notificazione della violazione, non soltanto non si è costituito in giudizio, depositando i documenti con il proprio fascicolo, ma neppure ha fatto pervenire tali atti con una modalità diversa.
Pertanto, attesa l'assoluta carenza di prova in ordine all'avvenuta notifica dell'accertamento nel termine di legge, deve trovare applicazione l'art. 14 u.c. L. n°
689/81 che prevede che “ l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'opposizione deve essere, quindi, accolta, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Gaspare SOLLENA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93
cod. proc.civ.
P.Q.M.
4
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 7/11/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11946 R.G. L. 2024, promossa
D A
e , entrambi in Parte_1 Parte_2
Addì ______________ proprio e n. q., rispettivamente, di amministratore ed ex Rilasciata spedizione in amministratore p.t., del Controparte_1 forma esecutiva all'Avv. rappresentati e difesi dall'Avv. Gaspare SOLLENA, giusta ______________________
procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati presso ______________________
per ___________________ il suo studio in Partinico (PA), Via Principe Umberto 48 e al suo
______________________ indirizzo telematico;
______________________
- Opponenti Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
[...]
- Opposto Contumace
avente per oggetto: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del
9/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A 2
avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_2
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 678,00, oltre CP_2
rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Gaspare
SOLLENA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso del 3/08/2024, e , proposero Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione OI - 000533319, notificata il 22/07/2024,
emessa dal Direttore della Sede Provinciale dell' con la quale era stato CP_2
intimato in solido con il “ , (di cui Controparte_3
era amministratore p.t. il primo, ed ex amministratore il secondo), il pagamento di €
776,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - annualità 2019 - illecito previsto dall'art. 2, comma 1 bis
D.L. 12/09/1983 n° 463 conv. in L. n° 638/83, come sostituito dall'art. 3, comma 6 D.l.vo
15/01/2016 n° 8 e novellato dall'art. 23 del D.L. 4/05/2023 n° 48, conv. con mod. dalla
L. 3/07/2023 n° 85.
Dedussero l'illegittimità del provvedimento opposto per mancata, irrituale o tardiva notifica del prodromico atto di accertamento della violazione;
per omessa indicazione dei presupposti di fatto della pretesa previdenziale;
per carenza di motivazione ed omessa allegazione dell'atto di accertamento;
per difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, anche in violazione del principio di irretroattività, di cui all'art. 1 L.
n° 689/81. 3
Chiesero, pertanto, la declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta ovvero di voler statuire l'annullamento della medesima, o in via subordinata, la riduzione della sanzione amministrativa applicata, con il favore delle spese di lite.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si è costituito e ne CP_2
va, quindi, dichiarata la contumacia.
All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
9/10/2025, sulle conclusioni dell'opponente di cui in ricorso, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
L'opposizione è fondata.
L' non costituito, non ha, infatti, dimostrato di aver notificato l'atto di CP_2
accertamento, nel rispetto del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14, comma
2, L. n° 689/81.
L' , infatti, al quale è stato ritualmente notificato il decreto di fissazione di CP_2
udienza, con cui si faceva onere all'Autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare entro i dieci giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché della contestazione e notificazione della violazione, non soltanto non si è costituito in giudizio, depositando i documenti con il proprio fascicolo, ma neppure ha fatto pervenire tali atti con una modalità diversa.
Pertanto, attesa l'assoluta carenza di prova in ordine all'avvenuta notifica dell'accertamento nel termine di legge, deve trovare applicazione l'art. 14 u.c. L. n°
689/81 che prevede che “ l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'opposizione deve essere, quindi, accolta, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Gaspare SOLLENA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93
cod. proc.civ.
P.Q.M.
4
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 7/11/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti