Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.1259/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Gentile Cinà. Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 24.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 20.03.2021 , titolare della prestazione Controparte_1 assistenziale n categoria AS, agiva dinanzi al G.L del Tribunale di Palermo P.IVA_1 impugnando la nota del 16.11.2020, con la quale l' gli aveva chiesto la Pt_1 Pt_1 restituzione dell'importo di € 496,56 indebitamente erogato dall'1.01.2018 al 30.11.2019.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, dichiarava
“irripetibile la somma di € 496,56 chiesta in restituzione dall' con provvedimento del Pt_1
16.11.2020, per l'effetto condannando l' alla restituzione delle somme già Pt_1 trattenute”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello l con ricorso depositato Pt_1 il 25.11.2022, dolendosi dell'erronea applicazione da parte del decidente - in violazione del divieto di analogia operante in presenza di disposizione derogatorie alla generale regola dell'indebito oggettivo di cui all'art.2033 cod. civ. - dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale “anche all'indebito scaturente dalla illegittima percezione dell'assegno sociale”.
1
Rileva ancora “il tempestivo accertamento dell'indebito in questione”, tenuto conto che:
- in conformità all'art.13 L.412/1991 (come modificato dall'art.35 del D.L. n.207/2008), a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, “ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si deve tenere conto: - dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente”;
- con riferimento, poi, in particolare, all'assegno sociale e alle prestazioni di invalidità civile, “laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d'invalidità civile, nel corso dell'anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, per accertare la permanenza dei requisiti, si deve considerare il reddito dell'anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all'anno precedente. Se l'importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, l'Istituto è tenuto a disporre la revoca della prestazione e a procedere al recupero delle rate riscosse e non dovute, a decorrere dalla nuova prestazione”;
- il suddetto innovativo quadro normativo, destinato a superare l'assetto esegetico analizzato dalla Suprema Corte con la citata sentenza del 2008, “risulterebbe del tutto frustrato e sostanzialmente inapplicato se non si tenesse conto del fatto che l'accertamento dei redditi influenti sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali può e deve essere effettuato solo dal momento in cui l' viene a conoscenza dei dati reddituali che Pt_1 influiscono sul godimento delle prestazioni in questione, ovvero nell'anno successivo a quello di riferimento, sia che la fonte reddituale scaturisca da una prestazione che viene erogata dallo stesso , sia che la fonte reddituale provenga aliunde, ma sia dichiarata Pt_1 dal percettore per mezzo della dichiarazione dei redditi”, anche perché “le prestazioni cui si fa riferimento (cioè strettamente collegate ai requisiti reddituali) sono erogate in via provvisoria, salvo verifica da effettuare una volta che siano comunicati o, comunque, divenuti noti i redditi percepiti nell'anno di riferimento”.
Ha resistito in giudizio, con memoria dell'11/14.04.2025 chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza, ribadendo la tardività dell'avversa azione di recupero, evidenziando la sussistenza di una situazione di legittimo affidamento e rilevando l'assenza di prova (ricadente sull'Ente erogatore) della sussistenza di un comportamento doloso del ricorrente.
2 Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 24.04.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito.
Occorre, preliminarmente, prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della Pt_1 vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini Pt_1 della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il legittimo affidamento della percipiente ed applicando, giust'appunto, l'art. 13 della legge n.412/91.
Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche
"la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
3 In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del Ministero dell'Interno, affatto differente Pt_1
è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle Pt_1 prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”.
Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo
o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Cionondimeno occorre rilevare che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, essendo stata l'azione di recupero posta in essere con atto del 16.11.2020, la declaratoria di tardività della richiesta di restituzione dell'indebito - originata dall'esame da parte dell' dichiarazione dei redditi del beneficiario Parte_1 per l'anno 2017 (presentata nel 2018) - avente ad oggetto somme percepite a titolo di assegno sociale negli anni 2018 e 2019 (e rispetto alle quali la comunicazione di indebito avrebbe dovuto essere inviata alla debitrice, rispettivamente, entro il 30.06.2019 ed entro il 30.06.2020).
4 Per completezza espositiva preme evidenziare, benché neppure la difesa dell' insista Pt_1 sul punto, l'assenza di prova in merito alla ricezione da parte dell'appellato di un propedeutico avviso di ripetizione assertivamente inviatogli il 24.10.2019 (cfr. all. 2 produzione dell'appellante).
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1833/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 26 maggio 2022. Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del presente Pt_1 Controparte_1 grado, che liquida in euro 495,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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