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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 427/2020 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Antonello Angioni, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Tiziano, 11, ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
, , , rappresentati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Francesco Gallus, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Cugia, 35 hanno eletto domicilio;
appellati
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' appellante: 1) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su fatti controversi e decisivi per il giudizio;
2) nel merito ed in via pregiudiziale, allo stato degli atti, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo ai signori e;
3) accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità di ogni avversa domanda in quanto il giudicato, costituito dalla sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari, copre il dedotto e il deducibile;
4) in subordine, accertare l'improcedibilità di ogni avversa domanda per l'illegittimo frazionamento della domanda in quanto contrario ai principi di buona fede,
1 correttezza e del giusto processo;
5) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla
[...]
di un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto avente ad oggetto sia il muro Parte_1
di confine – realizzato nel 1995 dalla medesima società (che segna il confine fisico tra la proprietà della stessa e lo stradello, in regime di comunione con i ed altri, posto ad CP_1
Est del medesimo muto di confine) – e sia la striscia di terreno facente parte dello stradello condominiale ora ubicata all'interno della proprietà della a ridosso del Parte_1
muro di confine;
6) accertare e dichiarare l'utilizzo e il possesso per oltre vent'anni dello stradello in comunione con i signori e gli altri comproprietari, da parte della CP_1 [...]
7) con vittoria di spese ed onorari. Parte_1
Nell'interesse degli appellati: rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in ragione delle difese e delle argomentazioni svolte, condannare la al risarcimento del danno Controparte_5
ex art. 96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 gennaio 2018, , , e Controparte_3 CP_4 CP_1 CP_2
hanno convenuto presso il Tribunale di Cagliari, deducendo: Parte_1
- di essere stati contattati, nel 1994, da ai fini della apposizione di termini Parte_1
tra i fondi di sua proprietà e alcuni terreni siti in agro di Pula al foglio 39, mappali 74-611-5, adibiti a strada di accesso ai fondi dei ricorrenti, previo accertamento del confine, incerto;
- di avere obiettato che i confini tra i fondi erano certi e visibili, non sussistendo la necessità di provvedere a un regolamento;
- che, con atto di citazione del 26 ottobre 1994, li aveva convenuti in Parte_1
giudizio, insieme ad altri proprietari di terreni limitrofi all'area in cui avrebbe dovuto sorgere una struttura alberghiera, asserendo l'inesistenza di un esatto confine tra i fondi confinanti e la necessità di stabilirli, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) stabilire il confine tra il fondo di proprietà della e i fondi contigui di proprietà dei convenuti;
2) ordinare Parte_1
l'apposizione dei termini tra le proprietà, a spese comuni;
3) condannare, in caso di opposizione, i convenuti al risarcimento dei danni;
- che le statuizioni del Tribunale di accertamento del confine erano state confermate dalla
2 Corte di Appello di Cagliari, contro la cui sentenza aveva proposto ricorso per Parte_1
cassazione, rigettato;
che aveva violato, con la costruzione di un muro, i confini tra i fondi Parte_1
giudizialmente accertati all'esito del suddetto giudizio da essa proposto.
Su tali presupposti, i hanno chiesto che il Tribunale: CP_1
1) condannasse al rilascio della porzione di fondo illegittimamente Parte_1
occupato in violazione del confine accertato con sentenza del Tribunale di Cagliari n.
973/2009;
2) condannasse alla demolizione del muro di confine realizzato e al Parte_1
ripristino del confine per come determinato dalla suddetta sentenza;
3) disponesse l'apposizione di termini con picchetti inamovibili;
4) condannasse alla demolizione delle opere realizzate senza il rispetto Parte_1
delle distanze degli edifici dal confine come accertato nella sentenza del Tribunale di
Cagliari n° 973/2009 ed in particolare fra: “i punti evidenziati con la lettera A e B di cui alle tavole 2 e 3 di disegno allegate alla relazione tecnica d'ufficio del geometra CP_6
, in ragione delle norme urbanistiche vigenti all'epoca della edificazione o in via
[...]
subordinata in assenza di norme speciali a quelle codicistiche;
5) condannasse in via generica e con riserva di proporre separato giudizio Parte_1
per la determinazione del quantum, al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima occupazione del bene;
6) condannasse risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. ed alla rifusione Parte_2
delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda, Parte_1
eccependo: il difetto di legittimazione attiva di e;
che il Controparte_1 Controparte_2
contraddittorio andasse integrato con la partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari dei ricorrenti;
che la domanda di demolizione del muro di confine fosse preclusa dal giudicato costituito dalla sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari, confermata con la sentenza n. 5/2014 della Corte di Appello di Cagliari e con l'ordinanza n. 12693/2017 della
Corte di Cassazione, atteso che i , convenuti in quel giudizio e attori in via CP_1
3 riconvenzionale, non avevano impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva provveduto sulle loro domande, accessorie a quella di determinazione del confine, di rilascio delle porzioni immobiliari oggetto di sconfinamento e demolizione delle opere realizzate;
che, comunque, le domande di demolizione e di rilascio fossero da rigettare per il possesso ultraventennale, pubblico, pacifico e ininterrotto da parte della società sulle parti dei fondi in questione.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 642/2020 pubblicata l'11 marzo 2020, in accoglimento della domanda, ha:
- condannato alla demolizione delle opere realizzate senza il rispetto delle Parte_1
distanze degli edifici dal confine, come era stato accertato dalla sentenza n. 973/2009 del
Tribunale di Cagliari;
- condannato al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto Parte_1
dell'occupazione in questione, con interessi e rivalutazione, da determinarsi in separato giudizio;
- condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli Parte_1
attori.
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto:
- che non sussistesse, alla stregua della documentazione prodotta dagli attori, il difetto di legittimazione attiva eccepito dalla convenuta;
- che non sussistesse litisconsorzio necessario tra gli attori e altri comproprietari non evocati in causa, ricorrendo, nelle azioni petitorie quale è quella per cui è causa, litisconsorzio necessario soltanto dal lato passivo;
- che l'omessa pronuncia della sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari (confermata con la sentenza n. 5/2014 della Corte di Appello di Cagliari e con l'ordinanza n. 12693/2017 della Corte di Cassazione) sulle domande, dei , di rilascio del terreno in contesa e CP_1
demolizione delle opere ivi realizzate non ne precludesse la riproposizione in altro giudizio;
- che aveva dedotto in giudizio il possesso sulla porzione immobiliare per Parte_1
cui è causa ma senza finalizzarlo a una domanda di accertamento della proprietà a titolo originario e che una questione di natura possessoria non potesse essere utilmente sollevata
4 nel presente giudizio, instaurato sulla scorta di un accertamento del confine ormai definitivo per effetto delle sentenze n. 973/2009 e 5/2014 rispettivamente del Tribunale e della Corte
d'Appello di Cagliari nonché dell' ordinanza della Corte di Cassazione n. 12693/2017;
- che, versandosi in caso di occupazione illegittima di bene immobile, il danno fosse “in re ipsa”.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da che la Parte_1
ha censurata:
1) per non avere, il Tribunale, considerato il giudicato formatosi con la sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari, che aveva definito il giudizio n. 6911/1994 r.g., sulle domande riconvenzionali, ivi proposte dai , accessorie a quella di determinazione del confine, CP_1
di rilascio della porzione immobiliare illegittimamente occupata da e Parte_1
demolizione del muro di confine ivi realizzato: infatti, tale sentenza non aveva pronunciato su tali domande e, sia ciò da interpretarsi come omessa pronuncia o rigetto delle domande,
l'omessa impugnazione da parte dei aveva determinato il formarsi di un giudicato CP_1
preclusivo della riproposizione della domanda;
2) per avere, il primo giudice, rigettato, senza motivazione, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e , che avevano agito Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di eredi di , erede, a sua volta, di , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e : infatti, gli attori avevano prodotto la sola dichiarazione di successione Persona_4
(mero adempimento di natura fiscale) di ma non avevano documentato la Persona_1
qualità, dello stesso , di erede di , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, deceduti nelle more del primo giudizio prima dell' ordinanza della Corte di
[...]
Cassazione;
3) per non avere, il Tribunale, pronunciato sull'eccezione, sollevata dalla convenuta, che, poiché il bene oggetto del preteso sconfinamento da parte di era in comunione Parte_1
tra i ricorrenti e soggetti rimasti estranei al giudizio, costoro vi dovessero partecipare, versandosi in situazione di litisconsorzio necessario;
4) per non avere, il Tribunale, argomentato sul comportamento di , non Parte_1
qualificabile come di usurpazione di altrui porzioni di terreno, avendo, la società, edificato il
5 muro di confine, sulla scorta di una consulenza tecnica e senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza del giudizio di regolamento dei confini introdotto nel 1994, solo per la impellente e improcrastinabile necessità di implementare l'attività del complesso turistico,
a pena di incorrere in dissesto economico e procedure concorsuali,
5) per non avere, il Tribunale, pronunciato sull'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria, che avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio del 1994 e, invece, è stata proposta, con illegittimo frazionamento, nel presente procedimento, peraltro, in via generica e con riserva intraprendere un ulteriore, successivo giudizio di determinazione del quantum, che sarebbe addirittura il terzo sul medesimo oggetto: il tutto, in spregio al principio di concentrazione del processo;
6) per non avere, il Tribunale, considerato la violazione, da parte dei , del principio CP_1
solidaristico e del precetto generale di comportamento secondo correttezza e buona fede, pretendendo, essi, senza alcun contemperamento con le esigenze della società appellante,
l'arretramento del confine da parte di solo per fruire di un accesso pedonale Parte_1
alla loro proprietà - peraltro, mai in fatto esercitato - su uno stradello della larghezza di 3 metri piuttosto che di quella attuale di 2,40, che nessun concreto pregiudizio arreca loro mentre, al contrario, i 60 centimetri in contesa sono essenziali per , poiché Parte_1
l'arretramento del muro di confine secondo i dettami del giudicato originato dal giudizio del
1994 determinerebbe, ai fini del rispetto delle distanze da parte del complesso alberghiero, la necessità di demolirne alcune parti, con conseguenti problemi di agibilità e gravissimo danno economico per l'attività imprenditoriale;
peraltro, come la appellante ha dedotto,
[...]
ha anche effettuato diverse proposte transattive contemplanti il versamento di un Pt_1
prezzo per le porzioni immobiliari oggetto di sconfinamento, disattese, tuttavia, dagli appellati senza alcuno spirito collaborativo.
Si sono costituiti, in secondo grado, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, con la conferma della
[...] Controparte_4
sentenza impugnata, e la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella
6 udienza del 2 dicembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Non merita accoglimento il primo motivo.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che in caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (ex multis, Cass., Ord. nn. 24472/2025,
14017/2025, 35382/2022)
Pertanto, non configurandosi, nella sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari, un rigetto implicito delle domande di rilascio del suolo occupato e demolizione del muro né un assorbimento delle stese - non desumibili dal tenore complessivo del provvedimento - i hanno legittimamente riproposto tali domande in un giudizio diverso e successivo CP_1
a quello introdotto nel 1994 presso il Tribunale di Cagliari da , senza la stessa Parte_1
possa fondatamente loro opporre la formazione di un giudicato esterno sulle stesse.
2) È infondato il secondo motivo.
Come risulta dai documenti versati in primo grado dai ricorrenti (sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 973/2009, sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 5/2014),
aveva partecipato al giudizio instaurato nel 1994 presso il Tribunale di Persona_1
Cagliari nella qualità di proprietario, in cui era stato convenuto in giudizio proprio da Pt_1
, ragione per la quale è sufficiente che sia stata documentata, come lo stesso
[...]
appellante riconosce nell'atto di gravame, la qualità di suoi eredi di e Controparte_1
(v. documenti nn. 4),5),6),7) allegati alla prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. CP_2
depositata dai resistenti in primo grado).
Ne deriva l'infondatezza del dedotto difetto di legittimazione attiva in capo a CP_1
[...] CP_2
7 3) Non merita accoglimento il terzo motivo.
Come la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, nell'azione di restituzione di un immobile non sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari dell'immobile stesso, ed è sufficiente che agisca in giudizio anche solo un proprietario (v.
Cass., Sent. n. 6697/2002), salvo che il convenuto eccepisca di essere proprietario esclusivo del bene, mettendo in discussione l'esistenza stessa della comproprietà (Cass.,
Ord. 24234/2018) o formuli domanda riconvenzionale con cui richieda l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva del bene (Cass., Sent. n. 15547/2005).
Nella fattispecie, come il Tribunale ha statuito senza che sul punto siano state sollevate censure dalla appellante, la convenuta si è limitata a dedurre un suo Pt_1 Pt_1
possesso sulla striscia immobiliare contesa, ma senza eccepirne e tanto meno domandarne in via riconvenzionale la sua proprietà esclusiva a titolo originario, conseguendone la insussistenza del contraddittorio necessario.
4) Il quarto motivo è inammissibile.
In esso, infatti, si esprime una giustificazione, risiedente in cogenti ragioni di natura imprenditoriale, dell'avere, , realizzato il muro di confine prima che il giudizio da Parte_1
essa introdotto nel 1994 al Tribunale di Cagliari esitasse in definitivo accertamento del confine con sentenza passata in giudicato: si tratta, però, di allegazione del tutto inidonea a confutare e sovvertire il percorso argomentativo del giudice di primo grado e la oggettiva situazione di sconfinamento da questi rilevata.
5) È infondato il quinto motivo.
Come la giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass., ord. nn. 24371 e
14143/2021, sent. n. 6591/2019), l'ipotesi di illegittimo frazionamento della domanda giudiziale ricorre quando vengano proposte in giudizi separati domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e titolo, i cui fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti. Il frazionamento è illegittimo se le pretese creditorie, oltre a far capo a un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sullo stesso fatto costitutivo, tanto da non potere essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una
8 conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale. Il frazionamento può essere considerato legittimo soltanto se l'attore abbia un oggettivo, apprezzabile interesse, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
Nel caso in esame non sono ravvisabili le suddette situazioni enucleate dalla giurisprudenza, in quanto i hanno, dapprima, nel giudizio introdotto da CP_1 Parte_1
nel 1994, agito in via di domanda riconvenzionale per l'accertamento del confine e, una volta passate in giudicato le statuizioni in merito, ha correttamente introdotto nel presente giudizio la domanda risarcitoria per occupazione illegittima, sul presupposto della definitività della determinazione del confine avvenuta nel precedente procedimento.
Neanche può essere ravvisato illegittimo frazionamento della domanda nell'avere proposto, i , domanda di condanna generica ai sensi dell'art. 278, comma 1 c.p.c., CP_1
secondo interpretazione consolidata di tale norma processuale.
Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dirimendo un temporaneo contrasto ermeneutico tra sezioni sulla suddetta norma, ha recentemente confermato l'orientamento da tempo consolidato in ordine alla ammissibilità di domande di condanna limitate sin dall'origine all'”an debeatur”, così statuendo: “l'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti e apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o dal contesto normativo, oppure quando
l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo;
ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione” (sent. n. 29862/2022).
6) Infine, non merita accoglimento il sesto motivo.
Infatti, non è ravvisabile la violazione del precetto generale dell'art. 1175 c.c., con abuso nell'esercizio del diritto, nell'esigere, taluni soggetti, il rispetto di un confine
9 giudizialmente accertato e della distanza legale dal confine di un fabbricato contiguo, e nel rigettare proposte transattive non ritenute satisfattive.
Non pare fuor d'opera richiamare in motivazione Cass., n. 1341/2025: “Al riguardo va sottolineato che di tale profilo non si occupa la sentenza impugnata e la ricorrente non specifica quando l'avrebbe fatto valere (limitandosi a parlare di “doglianze ed eccezioni di questa difesa”); in ogni caso, la giurisprudenza costante di questa Corte esclude
l'applicazione in materia dell'art. 2058 c.c. (cfr. Cass. n. 2359/2012, secondo cui “l'art. 2058, comma 2 c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso”; negli stessi termini, più di recente, v. Cass. 19942/2020)”.
7) La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., formulata dagli appellati, deve essere rigettata poiché nella condotta processuale della appellante, che ha espresso pur non condivisibili argomentazioni giuridiche, non si ravvisano gli estremi del dolo e della colpa grave,
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Coerentemente al principio della soccombenza, la appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi dello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, esclusa la fase di trattazione e istruttoria,.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) Rigetta l'appello.
10 2) Condanna alla rifusione, a beneficio di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , , delle spese processuali del secondo grado del
[...] Controparte_3 Controparte_4
giudizio, che liquida in € 3.966,00, oltre accessori di legge.
3) Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente Dott. Maria Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 427/2020 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Antonello Angioni, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Tiziano, 11, ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
, , , rappresentati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Francesco Gallus, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Cugia, 35 hanno eletto domicilio;
appellati
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' appellante: 1) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su fatti controversi e decisivi per il giudizio;
2) nel merito ed in via pregiudiziale, allo stato degli atti, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo ai signori e;
3) accertare Controparte_1 Controparte_2
e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità di ogni avversa domanda in quanto il giudicato, costituito dalla sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari, copre il dedotto e il deducibile;
4) in subordine, accertare l'improcedibilità di ogni avversa domanda per l'illegittimo frazionamento della domanda in quanto contrario ai principi di buona fede,
1 correttezza e del giusto processo;
5) accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla
[...]
di un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto avente ad oggetto sia il muro Parte_1
di confine – realizzato nel 1995 dalla medesima società (che segna il confine fisico tra la proprietà della stessa e lo stradello, in regime di comunione con i ed altri, posto ad CP_1
Est del medesimo muto di confine) – e sia la striscia di terreno facente parte dello stradello condominiale ora ubicata all'interno della proprietà della a ridosso del Parte_1
muro di confine;
6) accertare e dichiarare l'utilizzo e il possesso per oltre vent'anni dello stradello in comunione con i signori e gli altri comproprietari, da parte della CP_1 [...]
7) con vittoria di spese ed onorari. Parte_1
Nell'interesse degli appellati: rigettare il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
in ragione delle difese e delle argomentazioni svolte, condannare la al risarcimento del danno Controparte_5
ex art. 96 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 23 gennaio 2018, , , e Controparte_3 CP_4 CP_1 CP_2
hanno convenuto presso il Tribunale di Cagliari, deducendo: Parte_1
- di essere stati contattati, nel 1994, da ai fini della apposizione di termini Parte_1
tra i fondi di sua proprietà e alcuni terreni siti in agro di Pula al foglio 39, mappali 74-611-5, adibiti a strada di accesso ai fondi dei ricorrenti, previo accertamento del confine, incerto;
- di avere obiettato che i confini tra i fondi erano certi e visibili, non sussistendo la necessità di provvedere a un regolamento;
- che, con atto di citazione del 26 ottobre 1994, li aveva convenuti in Parte_1
giudizio, insieme ad altri proprietari di terreni limitrofi all'area in cui avrebbe dovuto sorgere una struttura alberghiera, asserendo l'inesistenza di un esatto confine tra i fondi confinanti e la necessità di stabilirli, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) stabilire il confine tra il fondo di proprietà della e i fondi contigui di proprietà dei convenuti;
2) ordinare Parte_1
l'apposizione dei termini tra le proprietà, a spese comuni;
3) condannare, in caso di opposizione, i convenuti al risarcimento dei danni;
- che le statuizioni del Tribunale di accertamento del confine erano state confermate dalla
2 Corte di Appello di Cagliari, contro la cui sentenza aveva proposto ricorso per Parte_1
cassazione, rigettato;
che aveva violato, con la costruzione di un muro, i confini tra i fondi Parte_1
giudizialmente accertati all'esito del suddetto giudizio da essa proposto.
Su tali presupposti, i hanno chiesto che il Tribunale: CP_1
1) condannasse al rilascio della porzione di fondo illegittimamente Parte_1
occupato in violazione del confine accertato con sentenza del Tribunale di Cagliari n.
973/2009;
2) condannasse alla demolizione del muro di confine realizzato e al Parte_1
ripristino del confine per come determinato dalla suddetta sentenza;
3) disponesse l'apposizione di termini con picchetti inamovibili;
4) condannasse alla demolizione delle opere realizzate senza il rispetto Parte_1
delle distanze degli edifici dal confine come accertato nella sentenza del Tribunale di
Cagliari n° 973/2009 ed in particolare fra: “i punti evidenziati con la lettera A e B di cui alle tavole 2 e 3 di disegno allegate alla relazione tecnica d'ufficio del geometra CP_6
, in ragione delle norme urbanistiche vigenti all'epoca della edificazione o in via
[...]
subordinata in assenza di norme speciali a quelle codicistiche;
5) condannasse in via generica e con riserva di proporre separato giudizio Parte_1
per la determinazione del quantum, al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima occupazione del bene;
6) condannasse risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. ed alla rifusione Parte_2
delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto della domanda, Parte_1
eccependo: il difetto di legittimazione attiva di e;
che il Controparte_1 Controparte_2
contraddittorio andasse integrato con la partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari dei ricorrenti;
che la domanda di demolizione del muro di confine fosse preclusa dal giudicato costituito dalla sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari, confermata con la sentenza n. 5/2014 della Corte di Appello di Cagliari e con l'ordinanza n. 12693/2017 della
Corte di Cassazione, atteso che i , convenuti in quel giudizio e attori in via CP_1
3 riconvenzionale, non avevano impugnato la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva provveduto sulle loro domande, accessorie a quella di determinazione del confine, di rilascio delle porzioni immobiliari oggetto di sconfinamento e demolizione delle opere realizzate;
che, comunque, le domande di demolizione e di rilascio fossero da rigettare per il possesso ultraventennale, pubblico, pacifico e ininterrotto da parte della società sulle parti dei fondi in questione.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 642/2020 pubblicata l'11 marzo 2020, in accoglimento della domanda, ha:
- condannato alla demolizione delle opere realizzate senza il rispetto delle Parte_1
distanze degli edifici dal confine, come era stato accertato dalla sentenza n. 973/2009 del
Tribunale di Cagliari;
- condannato al risarcimento dei danni subiti dagli attori per effetto Parte_1
dell'occupazione in questione, con interessi e rivalutazione, da determinarsi in separato giudizio;
- condannato alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli Parte_1
attori.
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto:
- che non sussistesse, alla stregua della documentazione prodotta dagli attori, il difetto di legittimazione attiva eccepito dalla convenuta;
- che non sussistesse litisconsorzio necessario tra gli attori e altri comproprietari non evocati in causa, ricorrendo, nelle azioni petitorie quale è quella per cui è causa, litisconsorzio necessario soltanto dal lato passivo;
- che l'omessa pronuncia della sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari (confermata con la sentenza n. 5/2014 della Corte di Appello di Cagliari e con l'ordinanza n. 12693/2017 della Corte di Cassazione) sulle domande, dei , di rilascio del terreno in contesa e CP_1
demolizione delle opere ivi realizzate non ne precludesse la riproposizione in altro giudizio;
- che aveva dedotto in giudizio il possesso sulla porzione immobiliare per Parte_1
cui è causa ma senza finalizzarlo a una domanda di accertamento della proprietà a titolo originario e che una questione di natura possessoria non potesse essere utilmente sollevata
4 nel presente giudizio, instaurato sulla scorta di un accertamento del confine ormai definitivo per effetto delle sentenze n. 973/2009 e 5/2014 rispettivamente del Tribunale e della Corte
d'Appello di Cagliari nonché dell' ordinanza della Corte di Cassazione n. 12693/2017;
- che, versandosi in caso di occupazione illegittima di bene immobile, il danno fosse “in re ipsa”.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da che la Parte_1
ha censurata:
1) per non avere, il Tribunale, considerato il giudicato formatosi con la sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari, che aveva definito il giudizio n. 6911/1994 r.g., sulle domande riconvenzionali, ivi proposte dai , accessorie a quella di determinazione del confine, CP_1
di rilascio della porzione immobiliare illegittimamente occupata da e Parte_1
demolizione del muro di confine ivi realizzato: infatti, tale sentenza non aveva pronunciato su tali domande e, sia ciò da interpretarsi come omessa pronuncia o rigetto delle domande,
l'omessa impugnazione da parte dei aveva determinato il formarsi di un giudicato CP_1
preclusivo della riproposizione della domanda;
2) per avere, il primo giudice, rigettato, senza motivazione, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e , che avevano agito Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di eredi di , erede, a sua volta, di , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e : infatti, gli attori avevano prodotto la sola dichiarazione di successione Persona_4
(mero adempimento di natura fiscale) di ma non avevano documentato la Persona_1
qualità, dello stesso , di erede di , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, deceduti nelle more del primo giudizio prima dell' ordinanza della Corte di
[...]
Cassazione;
3) per non avere, il Tribunale, pronunciato sull'eccezione, sollevata dalla convenuta, che, poiché il bene oggetto del preteso sconfinamento da parte di era in comunione Parte_1
tra i ricorrenti e soggetti rimasti estranei al giudizio, costoro vi dovessero partecipare, versandosi in situazione di litisconsorzio necessario;
4) per non avere, il Tribunale, argomentato sul comportamento di , non Parte_1
qualificabile come di usurpazione di altrui porzioni di terreno, avendo, la società, edificato il
5 muro di confine, sulla scorta di una consulenza tecnica e senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza del giudizio di regolamento dei confini introdotto nel 1994, solo per la impellente e improcrastinabile necessità di implementare l'attività del complesso turistico,
a pena di incorrere in dissesto economico e procedure concorsuali,
5) per non avere, il Tribunale, pronunciato sull'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria, che avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio del 1994 e, invece, è stata proposta, con illegittimo frazionamento, nel presente procedimento, peraltro, in via generica e con riserva intraprendere un ulteriore, successivo giudizio di determinazione del quantum, che sarebbe addirittura il terzo sul medesimo oggetto: il tutto, in spregio al principio di concentrazione del processo;
6) per non avere, il Tribunale, considerato la violazione, da parte dei , del principio CP_1
solidaristico e del precetto generale di comportamento secondo correttezza e buona fede, pretendendo, essi, senza alcun contemperamento con le esigenze della società appellante,
l'arretramento del confine da parte di solo per fruire di un accesso pedonale Parte_1
alla loro proprietà - peraltro, mai in fatto esercitato - su uno stradello della larghezza di 3 metri piuttosto che di quella attuale di 2,40, che nessun concreto pregiudizio arreca loro mentre, al contrario, i 60 centimetri in contesa sono essenziali per , poiché Parte_1
l'arretramento del muro di confine secondo i dettami del giudicato originato dal giudizio del
1994 determinerebbe, ai fini del rispetto delle distanze da parte del complesso alberghiero, la necessità di demolirne alcune parti, con conseguenti problemi di agibilità e gravissimo danno economico per l'attività imprenditoriale;
peraltro, come la appellante ha dedotto,
[...]
ha anche effettuato diverse proposte transattive contemplanti il versamento di un Pt_1
prezzo per le porzioni immobiliari oggetto di sconfinamento, disattese, tuttavia, dagli appellati senza alcuno spirito collaborativo.
Si sono costituiti, in secondo grado, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello, con la conferma della
[...] Controparte_4
sentenza impugnata, e la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella
6 udienza del 2 dicembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1) Non merita accoglimento il primo motivo.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che in caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (ex multis, Cass., Ord. nn. 24472/2025,
14017/2025, 35382/2022)
Pertanto, non configurandosi, nella sentenza n. 973/2009 del Tribunale di Cagliari, un rigetto implicito delle domande di rilascio del suolo occupato e demolizione del muro né un assorbimento delle stese - non desumibili dal tenore complessivo del provvedimento - i hanno legittimamente riproposto tali domande in un giudizio diverso e successivo CP_1
a quello introdotto nel 1994 presso il Tribunale di Cagliari da , senza la stessa Parte_1
possa fondatamente loro opporre la formazione di un giudicato esterno sulle stesse.
2) È infondato il secondo motivo.
Come risulta dai documenti versati in primo grado dai ricorrenti (sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 973/2009, sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 5/2014),
aveva partecipato al giudizio instaurato nel 1994 presso il Tribunale di Persona_1
Cagliari nella qualità di proprietario, in cui era stato convenuto in giudizio proprio da Pt_1
, ragione per la quale è sufficiente che sia stata documentata, come lo stesso
[...]
appellante riconosce nell'atto di gravame, la qualità di suoi eredi di e Controparte_1
(v. documenti nn. 4),5),6),7) allegati alla prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. CP_2
depositata dai resistenti in primo grado).
Ne deriva l'infondatezza del dedotto difetto di legittimazione attiva in capo a CP_1
[...] CP_2
7 3) Non merita accoglimento il terzo motivo.
Come la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, nell'azione di restituzione di un immobile non sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari dell'immobile stesso, ed è sufficiente che agisca in giudizio anche solo un proprietario (v.
Cass., Sent. n. 6697/2002), salvo che il convenuto eccepisca di essere proprietario esclusivo del bene, mettendo in discussione l'esistenza stessa della comproprietà (Cass.,
Ord. 24234/2018) o formuli domanda riconvenzionale con cui richieda l'accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva del bene (Cass., Sent. n. 15547/2005).
Nella fattispecie, come il Tribunale ha statuito senza che sul punto siano state sollevate censure dalla appellante, la convenuta si è limitata a dedurre un suo Pt_1 Pt_1
possesso sulla striscia immobiliare contesa, ma senza eccepirne e tanto meno domandarne in via riconvenzionale la sua proprietà esclusiva a titolo originario, conseguendone la insussistenza del contraddittorio necessario.
4) Il quarto motivo è inammissibile.
In esso, infatti, si esprime una giustificazione, risiedente in cogenti ragioni di natura imprenditoriale, dell'avere, , realizzato il muro di confine prima che il giudizio da Parte_1
essa introdotto nel 1994 al Tribunale di Cagliari esitasse in definitivo accertamento del confine con sentenza passata in giudicato: si tratta, però, di allegazione del tutto inidonea a confutare e sovvertire il percorso argomentativo del giudice di primo grado e la oggettiva situazione di sconfinamento da questi rilevata.
5) È infondato il quinto motivo.
Come la giurisprudenza di legittimità ha affermato (Cass., ord. nn. 24371 e
14143/2021, sent. n. 6591/2019), l'ipotesi di illegittimo frazionamento della domanda giudiziale ricorre quando vengano proposte in giudizi separati domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e titolo, i cui fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti. Il frazionamento è illegittimo se le pretese creditorie, oltre a far capo a un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sullo stesso fatto costitutivo, tanto da non potere essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una
8 conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale. Il frazionamento può essere considerato legittimo soltanto se l'attore abbia un oggettivo, apprezzabile interesse, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria.
Nel caso in esame non sono ravvisabili le suddette situazioni enucleate dalla giurisprudenza, in quanto i hanno, dapprima, nel giudizio introdotto da CP_1 Parte_1
nel 1994, agito in via di domanda riconvenzionale per l'accertamento del confine e, una volta passate in giudicato le statuizioni in merito, ha correttamente introdotto nel presente giudizio la domanda risarcitoria per occupazione illegittima, sul presupposto della definitività della determinazione del confine avvenuta nel precedente procedimento.
Neanche può essere ravvisato illegittimo frazionamento della domanda nell'avere proposto, i , domanda di condanna generica ai sensi dell'art. 278, comma 1 c.p.c., CP_1
secondo interpretazione consolidata di tale norma processuale.
Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dirimendo un temporaneo contrasto ermeneutico tra sezioni sulla suddetta norma, ha recentemente confermato l'orientamento da tempo consolidato in ordine alla ammissibilità di domande di condanna limitate sin dall'origine all'”an debeatur”, così statuendo: “l'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere abbandonata solo in presenza di forti e apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o dal contesto normativo, oppure quando
l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”, atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo;
ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione” (sent. n. 29862/2022).
6) Infine, non merita accoglimento il sesto motivo.
Infatti, non è ravvisabile la violazione del precetto generale dell'art. 1175 c.c., con abuso nell'esercizio del diritto, nell'esigere, taluni soggetti, il rispetto di un confine
9 giudizialmente accertato e della distanza legale dal confine di un fabbricato contiguo, e nel rigettare proposte transattive non ritenute satisfattive.
Non pare fuor d'opera richiamare in motivazione Cass., n. 1341/2025: “Al riguardo va sottolineato che di tale profilo non si occupa la sentenza impugnata e la ricorrente non specifica quando l'avrebbe fatto valere (limitandosi a parlare di “doglianze ed eccezioni di questa difesa”); in ogni caso, la giurisprudenza costante di questa Corte esclude
l'applicazione in materia dell'art. 2058 c.c. (cfr. Cass. n. 2359/2012, secondo cui “l'art. 2058, comma 2 c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso”; negli stessi termini, più di recente, v. Cass. 19942/2020)”.
7) La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., formulata dagli appellati, deve essere rigettata poiché nella condotta processuale della appellante, che ha espresso pur non condivisibili argomentazioni giuridiche, non si ravvisano gli estremi del dolo e della colpa grave,
Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Coerentemente al principio della soccombenza, la appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi dello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, esclusa la fase di trattazione e istruttoria,.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) Rigetta l'appello.
10 2) Condanna alla rifusione, a beneficio di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, , , delle spese processuali del secondo grado del
[...] Controparte_3 Controparte_4
giudizio, che liquida in € 3.966,00, oltre accessori di legge.
3) Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente Dott. Maria Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
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