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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini ConSIliere dott.ssa Alessandra Arceri ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1862/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1
Corso Plebisciti n. 1 presso e nello studio degli avv.ti Antonio Spadetta ed Anna Maria
Spadetta, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 261 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Brunella Ariganello, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: ripetizione di indebito – appello avverso sentenza Tribunale di Milano n. 2012 del 13 marzo 2023, pubblicata il 14 marzo 2023
pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: in totale riforma della sentenza resa inter partes n° 2012/2023 dal Giudice Unico del Tribunale di Milano, non notificata, rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° ruolo 34157/2019, n° decreto 17539/2019, reso dal Giudice Dott. Salmeri della
7.a sezione civile del Tribunale di Milano, confermandolo in ogni sua parte, con la condanna della IGnora lle spese del doppio grado del giudizio. Controparte_1
In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti con memoria del 27/11/2020 nel giudizio di prime cure: a)Vero che nel mese di marzo 2017 l'Ing. conoscente di vecchia data del Rag. , Controparte_2 Persona_1
marito della IGnora , presentava al la IGnora Parte_1 Per_1 Controparte_1
consulente finanziario di enti e privati;
b) Vero che il contatto propiziato dall'Ing. aveva il fine di far ottenere alla IGnora P_
, proprietaria al 50% con il marito di un compendio immobiliare sito in Cernusco sul Pt_1
Naviglio, ma priva di liquidità, una fideiussione bancaria e/o assicurativa di €. 1.600.000,00 per garantire una transazione con , sulla base di tale somma, per debiti in capo al CP_3
marito Rag. ; Persona_1
c)Vero che la IGnora come da documentazione in atti, garanti la Controparte_1 fattibilità dell'operazione, chiedendo fin da subito il pagamento, effettuato dalla , Pt_1 mediante bonifico, di €. 20.000,00;
d)Vero che la , in funzione dello stato della procedura esecutiva immobiliare promossa Pt_1
da sulla proprietà immobiliare dei coniugi , aveva pregato la CP_3 Parte_2 CP_1 di concludere l'operazione entro la fine del successivo mese di maggio, massimo ai primi del mese di giugno 2017;
e)Vero che il 21 maggio 2017 la informò i coniugi che la banca CP_1 Parte_2
intervenuta, senza farne il nome, aveva approvato la richiesta di concessione della fideiussione ed era disponibile a trasferire la garanzia alla , precisando che la banca CP_3
interessata sollecitava la conclusione perché la predelibera era in scadenza e chiedendo ai coniugi di confermare la loro decisione di concludere rapidamente l'operazione;
f)Vero che in quest'ultima mail la ichiedeva, oltre alla conferma per la conclusione CP_1
come sopra, che fosse inviato un secondo acconto per il suo intervento;
pag. 2 g)Vero che la IGnora aveva preso contatti con la IGnora Parte_1 CP_1
oltanto per ottenere una fideiussione per garantire il debito del marito Rag.
[...] Per_1
nei confronti di;
[...] CP_3
h)Vero che la IGnora con sua personale iniziativa, interessò alla Controparte_1 questione per avere conSIli e/o delucidazioni la Reas S.r.l. e così pure l'Ing. e P_
l'Avv. Loiaconi.
Si indicano a testi:
1) , Via alla Castellana 3, Cernusco sul Naviglio;
Testimone_1
2) vv. Daniela, Corso Matteotti 11, Milano;
Tes_2
3)LOIACONI Avv. Cristina, Corso A. Saffi 3/2, 16128 Genova;
4)RESEGOTTI Ing. Via F. Bianchi 12, Milano”. P_
Milano, 21 novembre 2024"'
Per Controparte_1
“ VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, CONTRARIIS , CP_4
Nel merito,
-in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati nella comparsa di costituzione, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese della SI.ra , Pt_1
accertare e dichiarare che la somma corrisposta da parte opposta e stata trattenuta dalla SI.ra er il minore importo di € 1.520,00, condannando la SI.ra lla CP_1 CP_1 restituzione in favore della SI.ra della sola minore somma di € 1.520,00. Pt_1
-con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
In Via Istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dall'appellante riproposte in questa sede, sia in quanto le circostanze dedotte nei capitoli di prova sono generiche (cap. a/b/c/ d), e/o provate documentalmente (cap. c/e /f) e/o valutative (cap.b/g), nonchè per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta.
Si contesta la capacità a testimoniare della IG.ra , in quanto figlia dei coniugi Testimone_1
e come tale avente un interesse diretto nel presente giudizio. Parte_2
Altresì, si deduce la incapacità a testimoniare dell'Avv. Cristina Loiaconi e dell'Ing.
[...] ai sensi dell' art. 246 c.p.c. in quanto soggetti aventi nella causa un interesse P_
pag. 3 diretto e come tali non attendibili, essendo stati destinatari della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo da parte della stessa , assieme a e alla IG.ra Pt_1 Testimone_3
dierna appellate. CP_1
Nel caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria, indicando i medesimi testimoni.
Roma, 29 novembre 2024”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 29/06/2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano- sez. civile,
n. 2012 del 13-14/03/2023 non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza della Controparte_1 [...]
, dal Tribunale di Milano in data 5 agosto 2019, n. 17539, per ottenere la Pt_1 restituzione dell'importo di € 20.000, oltre accessori, asseritamente versati senza titolo alla predetta CP_1
Premette la di essere comproprietaria con il marito , in regime di Pt_1 Persona_1
separazione dei beni, di un complesso immobiliare ubicato in Cernusco sul Naviglio, compendio oggetto di procedura esecutiva immobiliare avviata dall'Istituto CariFe, e che, a causa delle difficoltà finanziarie insorte, si era rivolta, per tentare di arrestare l'azione esecutiva della predetta Banca ed evitare l'espropriazione del cespite, alla consulente finanziaria la quale, unitamente ai SInori Loiaconi Controparte_1 Controparte_2
Cristina ed , si era impegnata ad ottenere, a tal fine, il rilascio da parte di Testimone_3 istituto di credito di una fidejussione fino alla concorrenza di € 1.600.000,00, da offrire alla banca esecutante a garanzia dell'adempimento dei debitori.
A detta della , aderendo alla prospettazione della ella avrebbe bonificato Pt_1 CP_1 alla predetta, in data 28 marzo 2017, l'importo di cui sopra, quale anticipo sulle “spese” per il rilascio della fidejussione, ma poiché quest'ultima, all'esito di detto non meglio precisato interessamento, non era stata rilasciata, il versamento era divenuto privo di causa, e conseguentemente, sussisteva diritto della alla sua restituzione. Pt_1
Ritiene dunque la che la sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto non assolto Pt_1 da parte della stessa l'onere probatorio incombente su chi esercita azione di ripetizione, sia erronea, in quanto contraria ai principi costantemente richiamati dalla giurisprudenza, che a fronte di allegazione, da parte del solvens, dell'assenza di causa del pagamento, onerano pag. 4 l'accipiens del compito di dimostrare l'esistenza di una giustificazione causale per il trattenimento di quanto ricevuto.
Invero, a detta dell'appellante, né la né tanto meno i suoi “sodali”, avrebbero mai CP_1 dimostrato di aver prestato consulenze di sorta per l'ottenimento della fidejussione di cui si
è detto, ed anzi, la stessa non sarebbe stata poi rilasciata, nè accettata quale soluzione dalla banca esecutante, lasciando il trasferimento di denaro avvenuto in favore della privo di causa. CP_1
Né, d'altronde, la vrebbe, a distanza di due mesi dall'incarico, inviato una bozza CP_1 della fidejussione, ovvero della “predelibera” di cui discorreva nella mail del 21 maggio 2017, prodotta in atti.
Sul presupposto, quindi, che la sentenza gravata abbia fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova, la insta per la sua riforma, con conseguente rigetto della Pt_1
opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla conferma del decreto predetto e CP_1 condanna alle spese. Chiede altresì l'emissione ove occorrenti delle prove orali articolate in corso di giudizio, e riproposte in fase di appello.
Nel giudizio così radicato si è costituita , instando, in via preliminare, Controparte_1 per la declaratoria di inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., e nel merito, per il rigetto dell'appello proposto e per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa alla decisione di questa Corte.
Orbene, alla luce degli atti e dei documenti di causa, e visto l'unico articolato motivo di appello proposto dalla , che si risolve nella censura (comunque individuabile e Pt_1
specifica) della motivazione del giudice di prime cure, per avere indebitamente onerato la medesima dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alla ripetizione, a fronte dell'asserita mancanza di elementi per ritenere assolta, da parte della controparte, la dimostrazione del titolo al trattenimento della somma ricevuta, reputa questa Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
L'atto di gravame, come detto, è imperniato sulla pretesa non corretta applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi in tema di onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito.
Occorre a tal fine rammentare che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33325), solo qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens che agisce in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità
pag. 5 del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.
Da rilevare, nel caso che occupa, che ha fin dal deposito del ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo rappresentato ed allegato che la dazione di 20.000 euro effettuata con bonifico in favore della costituiva un anticipo “spese” in vista del rilascio della CP_1 fidejussione bancaria che, in tesi, avrebbe potuto evitare l'espropriazione del compendio immobiliare di cui era comproprietaria unitamente al coniuge , ed a fronte della Persona_1
difesa avversaria, che ha addotto diverso titolo della dazione (prestazione di consulenza, tant'è che si è documentalmente dimostrato come proprio con tale causale la CP_1
abbia il giorno seguente la ricezione della somma da parte della , bonificato a propria Pt_1 volta la quasi totalità dell'importo a favore dell' ), si è limitata a negare che vi fosse Tes_3
stata prestazione di opera professionale da parte della o comunque CP_1 interposizione tra gli esecutati e l'istituto di credito interpellato per il rilascio della fidejussione predetta, continuando a sostenere che l'acconto fosse un mero anticipo spese, con implicita condizione risolutiva dell'effettivo rilascio della fidejussione, o meglio, della valenza di essa ad arrestare l'azione esecutiva della banca creditrice.
Orbene, al di là della considerazione che le stesse prove orali articolate dalla a Pt_1
sostegno del suo assunto sono del tutto generiche e non lumeggiano che la dazione abbia avuto senz'altro la connotazione causale da lei sostenuta, sta di fatto che la prospettazione in fatto e diritto di parte appellante, dalla quale dovrebbe inferirsi un suo diritto ad ottenere la ripetizione delle somme, è palesemente smentita sia dal tenore letterale della corrispondenza intervenuta tra le parti, sia da alcuni argomenti di carattere logico, primo tra i quali la constatazione che, qualora la dazione fosse stata un mero “acconto spese vive”, non si scorgerebbe alcun motivo di non elargire direttamente l'importo all'istituto bancario emittente, anziché richiedere l'intermediazione in ciò di ben quattro persone, ben poco credibile che la necessità di coinvolgerle non fosse in ragione della prestazione di un opus.
Ma poi, vi è da rilevare che – contrariamente a quanto addotto dalla circa la colpevole Pt_1 inerzia della – quest'ultima con mail in data 21 maggio 2017 sollecitava il CP_1 Per_1
ad assumere una decisione in merito al da farsi, in quanto la banca interpellata dalla consulente era già pronta ad emettere la fideiussione, ed anzi, era necessario evitare brutte figure con l'istituto bancario, che nel frattempo, aveva già emesso predelibera e “bloccato il procedimento” in attesa delle determinazioni degli esecutati, che tardavano a pronunciarsi in merito.
pag. 6 Nella medesima comunicazione mail, la ammentava inoltre al che, laddove CP_1 Per_1 avesse deciso di perfezionare la seconda fase dell'operazione, avrebbe dovuto corrisponderle “il II° acconto previsto e pattuito in precedenza”.
Richiesta che pare dunque ben distinta, e diversamente motivata, rispetto alla mera elencazione delle “spese vive” che sarebbero state necessarie per il rilascio della fideiussione, di cui alla mail inviata dalla al in data 7 aprile 2017 ad ore CP_1 Per_1
14,53 (doc. n. 3 di parte opposta), senza alcun riferimento alla dazione di 20.000 euro già ricevuta, che laddove avesse avuto la medesima natura, sarebbe stata ivi logicamente menzionata.
La missiva di sollecito già menzionata, ad ulteriore riprova del convincimento espresso, veniva riscontrata dal medesimo il quale, lungi dal contestare l'interessamento della Per_1 presso l'istituto bancario, o quanto da lei comunicato in merito alla doverosa CP_1 corresponsione (in quanto pattuita in precedenza) di un “secondo acconto” nel caso in cui l'operazione fosse passata alla fase successiva (ci si riferiva evidentemente ad entità economiche ben diverse dalle “spese vive” di cui alla comunicazione in data 7 aprile 2017), affermava che l'intera operazione si sarebbe conclusa soltanto una volta intervenuta accettazione da parte della creditrice esecutante , e pertanto, temporeggiava, CP_3
lasciando chiaramente intendere come non dipendesse dalla o dagli altri soggetti CP_1 insieme a lei interpellati, lo stallo dell'operazione, e come all'evidenza, da parte di costoro, non vi fosse stata assunzione di obbligazione di risultato, ovvero, non vi fosse stata nessuna garanzia o promessa dell'accettazione, da parte di e, della fideiussione Pt_3 bancaria a fronte della rinuncia a coltivare l'esecuzione già in corso.
Successivamente, infatti, era la stessa che, con missiva in data 15 giugno 2017, Pt_1 comunicava alla he in data 8 giugno 2017 “l'avv. ello studio Iannaccone” CP_1 Tes_2
(altro professionista evidentemente coinvolto nella vicenda) aveva comunicato la mancata accettazione della proposta da parte di . CP_3
Da rilevare, quindi, che oltre al tenore letterale degli stessi scambi epistolari tra le parti, la stessa non deduce o rappresenta che compito affidato alla ed agli altri Pt_1 CP_1
soggetti interessati al rilascio della fideiussione fosse anche quello di prendere accordi con per l'accettazione della garanzia fideiussoria e per la rinuncia agli atti CP_3 dell'esecuzione immobiliare, o peggio, impegnarsi in tal senso.
In ultima analisi, anche dalla missiva della sopra citata, nella parte in cui si parla della Pt_1 mancata accettazione da parte di e della “nostra” proposta, si deduce l'adempimento, Pt_3
da parte della del solo ed unico compito professionale di cui la stessa, unitamente CP_1
pag. 7 agli altri soggetti in epigrafe menzionati, era stata investita, ovvero procurare un istituto di credito disposto al rilascio di una fideiussione a favore di e. Pt_3
Obbligazione, quindi, di mezzi e non di risultato, laddove per risultato voglia intendersi, così come la pare sostenere, l'arresto dell'azione esecutiva di . Pt_1 CP_3
Con la conseguenza che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, è raggiunta in atti la prova di tenore esattamente contrario a quanto asserito da parte appellante a sostegno del diritto alla ripetizione, ovvero la prova che la dazione abbia avuto esattamente la connotazione causale prospettata da parte della CP_1
Non si configura, dunque, alcuna violazione dei principi sull'onere della prova da parte della sentenza di primo grado: non soltanto, infatti, la non ha dimostrato la precisa funzione Pt_1 pratico giuridica – in termini di mero acconto sottoposto a condizione risolutiva del mancato rilascio/accettazione della fideiussione – della dazione, come da costei ab initio declinata, ma anzi, sussistono plurimi e convergenti elementi per ritenere che la dazione abbia avuto, all'opposto, proprio la funzione propalata dalla opponente in primo grado per argomentare il proprio diritto al trattenimento della somma stessa, ovvero compensare i professionisti incaricati (tra cui la tessa) dell'interessamento – in favore della e del di lei CP_1 Pt_1
coniuge - per il rilascio di fideiussione bancaria, fino alla concorrenza di 1.600.000, Per_1 che potesse essere offerta alla banca creditrice al fine di evitare l'espropriazione dell'immobile di proprietà dei debitori. Prestazione che, pertanto, pare esser stata adempiuta.
Non sono quindi fondate le doglianze sollevate dalla avverso la sentenza di primo Pt_1 grado, e pertanto, l'appello deve essere respinto, con condanna di costei al pagamento delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo, considerando la causa di valore corrispondente a quello indicato, e valori medi per la liquidazione degli onorari, considerando che non vi è stata fase istruttoria.
Sussistono altresì i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 2012 del 13 marzo 2023, pubblicata il 14 marzo 2023, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 8 2) condanna l'appellante al pagamento, a favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di appello, che liquida in complessivi euro 3.966,00, per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 29 gennaio 2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini ConSIliere dott.ssa Alessandra Arceri ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1862/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1
Corso Plebisciti n. 1 presso e nello studio degli avv.ti Antonio Spadetta ed Anna Maria
Spadetta, che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 261 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Brunella Ariganello, che la rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: ripetizione di indebito – appello avverso sentenza Tribunale di Milano n. 2012 del 13 marzo 2023, pubblicata il 14 marzo 2023
pag. 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: in totale riforma della sentenza resa inter partes n° 2012/2023 dal Giudice Unico del Tribunale di Milano, non notificata, rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° ruolo 34157/2019, n° decreto 17539/2019, reso dal Giudice Dott. Salmeri della
7.a sezione civile del Tribunale di Milano, confermandolo in ogni sua parte, con la condanna della IGnora lle spese del doppio grado del giudizio. Controparte_1
In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti con memoria del 27/11/2020 nel giudizio di prime cure: a)Vero che nel mese di marzo 2017 l'Ing. conoscente di vecchia data del Rag. , Controparte_2 Persona_1
marito della IGnora , presentava al la IGnora Parte_1 Per_1 Controparte_1
consulente finanziario di enti e privati;
b) Vero che il contatto propiziato dall'Ing. aveva il fine di far ottenere alla IGnora P_
, proprietaria al 50% con il marito di un compendio immobiliare sito in Cernusco sul Pt_1
Naviglio, ma priva di liquidità, una fideiussione bancaria e/o assicurativa di €. 1.600.000,00 per garantire una transazione con , sulla base di tale somma, per debiti in capo al CP_3
marito Rag. ; Persona_1
c)Vero che la IGnora come da documentazione in atti, garanti la Controparte_1 fattibilità dell'operazione, chiedendo fin da subito il pagamento, effettuato dalla , Pt_1 mediante bonifico, di €. 20.000,00;
d)Vero che la , in funzione dello stato della procedura esecutiva immobiliare promossa Pt_1
da sulla proprietà immobiliare dei coniugi , aveva pregato la CP_3 Parte_2 CP_1 di concludere l'operazione entro la fine del successivo mese di maggio, massimo ai primi del mese di giugno 2017;
e)Vero che il 21 maggio 2017 la informò i coniugi che la banca CP_1 Parte_2
intervenuta, senza farne il nome, aveva approvato la richiesta di concessione della fideiussione ed era disponibile a trasferire la garanzia alla , precisando che la banca CP_3
interessata sollecitava la conclusione perché la predelibera era in scadenza e chiedendo ai coniugi di confermare la loro decisione di concludere rapidamente l'operazione;
f)Vero che in quest'ultima mail la ichiedeva, oltre alla conferma per la conclusione CP_1
come sopra, che fosse inviato un secondo acconto per il suo intervento;
pag. 2 g)Vero che la IGnora aveva preso contatti con la IGnora Parte_1 CP_1
oltanto per ottenere una fideiussione per garantire il debito del marito Rag.
[...] Per_1
nei confronti di;
[...] CP_3
h)Vero che la IGnora con sua personale iniziativa, interessò alla Controparte_1 questione per avere conSIli e/o delucidazioni la Reas S.r.l. e così pure l'Ing. e P_
l'Avv. Loiaconi.
Si indicano a testi:
1) , Via alla Castellana 3, Cernusco sul Naviglio;
Testimone_1
2) vv. Daniela, Corso Matteotti 11, Milano;
Tes_2
3)LOIACONI Avv. Cristina, Corso A. Saffi 3/2, 16128 Genova;
4)RESEGOTTI Ing. Via F. Bianchi 12, Milano”. P_
Milano, 21 novembre 2024"'
Per Controparte_1
“ VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, CONTRARIIS , CP_4
Nel merito,
-in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati nella comparsa di costituzione, confermando le statuizioni della sentenza di primo grado;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese della SI.ra , Pt_1
accertare e dichiarare che la somma corrisposta da parte opposta e stata trattenuta dalla SI.ra er il minore importo di € 1.520,00, condannando la SI.ra lla CP_1 CP_1 restituzione in favore della SI.ra della sola minore somma di € 1.520,00. Pt_1
-con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
In Via Istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dall'appellante riproposte in questa sede, sia in quanto le circostanze dedotte nei capitoli di prova sono generiche (cap. a/b/c/ d), e/o provate documentalmente (cap. c/e /f) e/o valutative (cap.b/g), nonchè per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta.
Si contesta la capacità a testimoniare della IG.ra , in quanto figlia dei coniugi Testimone_1
e come tale avente un interesse diretto nel presente giudizio. Parte_2
Altresì, si deduce la incapacità a testimoniare dell'Avv. Cristina Loiaconi e dell'Ing.
[...] ai sensi dell' art. 246 c.p.c. in quanto soggetti aventi nella causa un interesse P_
pag. 3 diretto e come tali non attendibili, essendo stati destinatari della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo da parte della stessa , assieme a e alla IG.ra Pt_1 Testimone_3
dierna appellate. CP_1
Nel caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria, indicando i medesimi testimoni.
Roma, 29 novembre 2024”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 29/06/2023 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano- sez. civile,
n. 2012 del 13-14/03/2023 non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo emesso, su istanza della Controparte_1 [...]
, dal Tribunale di Milano in data 5 agosto 2019, n. 17539, per ottenere la Pt_1 restituzione dell'importo di € 20.000, oltre accessori, asseritamente versati senza titolo alla predetta CP_1
Premette la di essere comproprietaria con il marito , in regime di Pt_1 Persona_1
separazione dei beni, di un complesso immobiliare ubicato in Cernusco sul Naviglio, compendio oggetto di procedura esecutiva immobiliare avviata dall'Istituto CariFe, e che, a causa delle difficoltà finanziarie insorte, si era rivolta, per tentare di arrestare l'azione esecutiva della predetta Banca ed evitare l'espropriazione del cespite, alla consulente finanziaria la quale, unitamente ai SInori Loiaconi Controparte_1 Controparte_2
Cristina ed , si era impegnata ad ottenere, a tal fine, il rilascio da parte di Testimone_3 istituto di credito di una fidejussione fino alla concorrenza di € 1.600.000,00, da offrire alla banca esecutante a garanzia dell'adempimento dei debitori.
A detta della , aderendo alla prospettazione della ella avrebbe bonificato Pt_1 CP_1 alla predetta, in data 28 marzo 2017, l'importo di cui sopra, quale anticipo sulle “spese” per il rilascio della fidejussione, ma poiché quest'ultima, all'esito di detto non meglio precisato interessamento, non era stata rilasciata, il versamento era divenuto privo di causa, e conseguentemente, sussisteva diritto della alla sua restituzione. Pt_1
Ritiene dunque la che la sentenza gravata, nella parte in cui ha ritenuto non assolto Pt_1 da parte della stessa l'onere probatorio incombente su chi esercita azione di ripetizione, sia erronea, in quanto contraria ai principi costantemente richiamati dalla giurisprudenza, che a fronte di allegazione, da parte del solvens, dell'assenza di causa del pagamento, onerano pag. 4 l'accipiens del compito di dimostrare l'esistenza di una giustificazione causale per il trattenimento di quanto ricevuto.
Invero, a detta dell'appellante, né la né tanto meno i suoi “sodali”, avrebbero mai CP_1 dimostrato di aver prestato consulenze di sorta per l'ottenimento della fidejussione di cui si
è detto, ed anzi, la stessa non sarebbe stata poi rilasciata, nè accettata quale soluzione dalla banca esecutante, lasciando il trasferimento di denaro avvenuto in favore della privo di causa. CP_1
Né, d'altronde, la vrebbe, a distanza di due mesi dall'incarico, inviato una bozza CP_1 della fidejussione, ovvero della “predelibera” di cui discorreva nella mail del 21 maggio 2017, prodotta in atti.
Sul presupposto, quindi, che la sentenza gravata abbia fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova, la insta per la sua riforma, con conseguente rigetto della Pt_1
opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla conferma del decreto predetto e CP_1 condanna alle spese. Chiede altresì l'emissione ove occorrenti delle prove orali articolate in corso di giudizio, e riproposte in fase di appello.
Nel giudizio così radicato si è costituita , instando, in via preliminare, Controparte_1 per la declaratoria di inammissibilità del gravame per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., e nel merito, per il rigetto dell'appello proposto e per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa alla decisione di questa Corte.
Orbene, alla luce degli atti e dei documenti di causa, e visto l'unico articolato motivo di appello proposto dalla , che si risolve nella censura (comunque individuabile e Pt_1
specifica) della motivazione del giudice di prime cure, per avere indebitamente onerato la medesima dell'onere di dimostrare la sussistenza del diritto alla ripetizione, a fronte dell'asserita mancanza di elementi per ritenere assolta, da parte della controparte, la dimostrazione del titolo al trattenimento della somma ricevuta, reputa questa Corte che l'appello non sia meritevole di accoglimento.
L'atto di gravame, come detto, è imperniato sulla pretesa non corretta applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi in tema di onere della prova nell'azione di ripetizione di indebito.
Occorre a tal fine rammentare che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33325), solo qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens che agisce in ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità
pag. 5 del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.
Da rilevare, nel caso che occupa, che ha fin dal deposito del ricorso per Parte_1
decreto ingiuntivo rappresentato ed allegato che la dazione di 20.000 euro effettuata con bonifico in favore della costituiva un anticipo “spese” in vista del rilascio della CP_1 fidejussione bancaria che, in tesi, avrebbe potuto evitare l'espropriazione del compendio immobiliare di cui era comproprietaria unitamente al coniuge , ed a fronte della Persona_1
difesa avversaria, che ha addotto diverso titolo della dazione (prestazione di consulenza, tant'è che si è documentalmente dimostrato come proprio con tale causale la CP_1
abbia il giorno seguente la ricezione della somma da parte della , bonificato a propria Pt_1 volta la quasi totalità dell'importo a favore dell' ), si è limitata a negare che vi fosse Tes_3
stata prestazione di opera professionale da parte della o comunque CP_1 interposizione tra gli esecutati e l'istituto di credito interpellato per il rilascio della fidejussione predetta, continuando a sostenere che l'acconto fosse un mero anticipo spese, con implicita condizione risolutiva dell'effettivo rilascio della fidejussione, o meglio, della valenza di essa ad arrestare l'azione esecutiva della banca creditrice.
Orbene, al di là della considerazione che le stesse prove orali articolate dalla a Pt_1
sostegno del suo assunto sono del tutto generiche e non lumeggiano che la dazione abbia avuto senz'altro la connotazione causale da lei sostenuta, sta di fatto che la prospettazione in fatto e diritto di parte appellante, dalla quale dovrebbe inferirsi un suo diritto ad ottenere la ripetizione delle somme, è palesemente smentita sia dal tenore letterale della corrispondenza intervenuta tra le parti, sia da alcuni argomenti di carattere logico, primo tra i quali la constatazione che, qualora la dazione fosse stata un mero “acconto spese vive”, non si scorgerebbe alcun motivo di non elargire direttamente l'importo all'istituto bancario emittente, anziché richiedere l'intermediazione in ciò di ben quattro persone, ben poco credibile che la necessità di coinvolgerle non fosse in ragione della prestazione di un opus.
Ma poi, vi è da rilevare che – contrariamente a quanto addotto dalla circa la colpevole Pt_1 inerzia della – quest'ultima con mail in data 21 maggio 2017 sollecitava il CP_1 Per_1
ad assumere una decisione in merito al da farsi, in quanto la banca interpellata dalla consulente era già pronta ad emettere la fideiussione, ed anzi, era necessario evitare brutte figure con l'istituto bancario, che nel frattempo, aveva già emesso predelibera e “bloccato il procedimento” in attesa delle determinazioni degli esecutati, che tardavano a pronunciarsi in merito.
pag. 6 Nella medesima comunicazione mail, la ammentava inoltre al che, laddove CP_1 Per_1 avesse deciso di perfezionare la seconda fase dell'operazione, avrebbe dovuto corrisponderle “il II° acconto previsto e pattuito in precedenza”.
Richiesta che pare dunque ben distinta, e diversamente motivata, rispetto alla mera elencazione delle “spese vive” che sarebbero state necessarie per il rilascio della fideiussione, di cui alla mail inviata dalla al in data 7 aprile 2017 ad ore CP_1 Per_1
14,53 (doc. n. 3 di parte opposta), senza alcun riferimento alla dazione di 20.000 euro già ricevuta, che laddove avesse avuto la medesima natura, sarebbe stata ivi logicamente menzionata.
La missiva di sollecito già menzionata, ad ulteriore riprova del convincimento espresso, veniva riscontrata dal medesimo il quale, lungi dal contestare l'interessamento della Per_1 presso l'istituto bancario, o quanto da lei comunicato in merito alla doverosa CP_1 corresponsione (in quanto pattuita in precedenza) di un “secondo acconto” nel caso in cui l'operazione fosse passata alla fase successiva (ci si riferiva evidentemente ad entità economiche ben diverse dalle “spese vive” di cui alla comunicazione in data 7 aprile 2017), affermava che l'intera operazione si sarebbe conclusa soltanto una volta intervenuta accettazione da parte della creditrice esecutante , e pertanto, temporeggiava, CP_3
lasciando chiaramente intendere come non dipendesse dalla o dagli altri soggetti CP_1 insieme a lei interpellati, lo stallo dell'operazione, e come all'evidenza, da parte di costoro, non vi fosse stata assunzione di obbligazione di risultato, ovvero, non vi fosse stata nessuna garanzia o promessa dell'accettazione, da parte di e, della fideiussione Pt_3 bancaria a fronte della rinuncia a coltivare l'esecuzione già in corso.
Successivamente, infatti, era la stessa che, con missiva in data 15 giugno 2017, Pt_1 comunicava alla he in data 8 giugno 2017 “l'avv. ello studio Iannaccone” CP_1 Tes_2
(altro professionista evidentemente coinvolto nella vicenda) aveva comunicato la mancata accettazione della proposta da parte di . CP_3
Da rilevare, quindi, che oltre al tenore letterale degli stessi scambi epistolari tra le parti, la stessa non deduce o rappresenta che compito affidato alla ed agli altri Pt_1 CP_1
soggetti interessati al rilascio della fideiussione fosse anche quello di prendere accordi con per l'accettazione della garanzia fideiussoria e per la rinuncia agli atti CP_3 dell'esecuzione immobiliare, o peggio, impegnarsi in tal senso.
In ultima analisi, anche dalla missiva della sopra citata, nella parte in cui si parla della Pt_1 mancata accettazione da parte di e della “nostra” proposta, si deduce l'adempimento, Pt_3
da parte della del solo ed unico compito professionale di cui la stessa, unitamente CP_1
pag. 7 agli altri soggetti in epigrafe menzionati, era stata investita, ovvero procurare un istituto di credito disposto al rilascio di una fideiussione a favore di e. Pt_3
Obbligazione, quindi, di mezzi e non di risultato, laddove per risultato voglia intendersi, così come la pare sostenere, l'arresto dell'azione esecutiva di . Pt_1 CP_3
Con la conseguenza che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, è raggiunta in atti la prova di tenore esattamente contrario a quanto asserito da parte appellante a sostegno del diritto alla ripetizione, ovvero la prova che la dazione abbia avuto esattamente la connotazione causale prospettata da parte della CP_1
Non si configura, dunque, alcuna violazione dei principi sull'onere della prova da parte della sentenza di primo grado: non soltanto, infatti, la non ha dimostrato la precisa funzione Pt_1 pratico giuridica – in termini di mero acconto sottoposto a condizione risolutiva del mancato rilascio/accettazione della fideiussione – della dazione, come da costei ab initio declinata, ma anzi, sussistono plurimi e convergenti elementi per ritenere che la dazione abbia avuto, all'opposto, proprio la funzione propalata dalla opponente in primo grado per argomentare il proprio diritto al trattenimento della somma stessa, ovvero compensare i professionisti incaricati (tra cui la tessa) dell'interessamento – in favore della e del di lei CP_1 Pt_1
coniuge - per il rilascio di fideiussione bancaria, fino alla concorrenza di 1.600.000, Per_1 che potesse essere offerta alla banca creditrice al fine di evitare l'espropriazione dell'immobile di proprietà dei debitori. Prestazione che, pertanto, pare esser stata adempiuta.
Non sono quindi fondate le doglianze sollevate dalla avverso la sentenza di primo Pt_1 grado, e pertanto, l'appello deve essere respinto, con condanna di costei al pagamento delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo, considerando la causa di valore corrispondente a quello indicato, e valori medi per la liquidazione degli onorari, considerando che non vi è stata fase istruttoria.
Sussistono altresì i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Milano n. 2012 del 13 marzo 2023, pubblicata il 14 marzo 2023, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 8 2) condanna l'appellante al pagamento, a favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di appello, che liquida in complessivi euro 3.966,00, per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 29 gennaio 2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente dott. ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
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