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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Terza Minori
R.G. 66/2025
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Maria Carla Sivori Esperto
Dott. Luciano Cartosio Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 66 /2025 V.G. promosso da:
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA ISONZO 38/16 C.F._1
GENOVA presso lo studio dell'Avv. TANARA SARA e Avv. BATINI
FABIO che la rappresentano e difendono per mandato in atti.
RECLAMANTE
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “INSTA e PROPONE RECLAMO alla Corte d'Appello di Genova al fine di riformare il DECRETO datato 3/2/2025 notificato a mezzo pec il 5/3/2025 a conclusione del procedimento n° 1356/24 RG/VG EMESSO DAL TRIBUNALE DEI MINORI DI GENOVA e in tal senso, dopo aver fissato udienza di comparizione (ove ritenuta) e/o discussione, di voler autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, c.3, Dlgs.
n.286/1998, la permanenza sul territorio italiano della esponente reclamante nata in [...] il [...] e Parte_1
attualmente domiciliata in Genova, Via Borsieri 15/2 cf C.F._2
, visti i comprovati motivi connessi allo sviluppo psico fisico, di
[...]
salute e tenuto conto dell'età dei minori , Persona_1
nato in [...] il [...] cf e C.F._3 Parte_2
nato in [...] i l 30/ 12/ 2016 cf sul tutto il
[...] CodiceFiscale_4
territorio Italiano per la durata massima concessa dalla Legge e/o dalla prassi giurisprudenziale in vigore.
Per la Procura Generale: “conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso del 29.7.24, l'odierna reclamante adiva il Tribunale per i
Minorenni di Genova chiedendo di essere autorizzata ex art. 31 co 3 D Lvo
286/98 a permanere sul territorio italiano in ragione del nocumento che potrebbe derivare ai due figli minori nel caso di espulsione.
All'udienza del 3.12.24 si procedeva all'escussione della ricorrente, la quale dichiarava di aver presentato domanda di protezione internazionale, di essere in attesa di valutazione da parte della commissione territoriale e di rinnovare il permesso di soggiorno ogni 6 mesi.
1.2. Il Tribunale per i Minorenni con decreto datato 3/2/2025 notificato il
5/3/2025 rigettava il ricorso ritenendo che:
pag. 2/5 - “non possano dirsi sussistenti le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 31 D. Lgs. n° 286/98 non sussistendo in particolare la condizione di irregolarità sul territorio nazionale, requisito essenziale per beneficiare del provvedimento di autorizzazione a permanere sul suolo nazionale di cui all'art. 31 d.lgs. 286 del
1998”;
- “nel caso di specie, la ricorrente è già autorizzata a permanere in
Italia in forza della presentazione della richiesta di protezione internazionale, nelle more della valutazione della quale, come noto, non potrà essere espulsa (art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008)”;
- “nel caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, potrà ovviamente essere presentata una nuova domanda a questo
Tribunale il quale potrà così valutarla nel merito”;
2.1. Con reclamo depositato il 14/03/2025, Parte_1
ha impugnato il decreto rilevando che la
[...]
presentazione della richiesta di protezione internazionale non esclude il rilascio del permesso ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n° 286/98.
2.2. Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, e concludeva per il rigetto della domanda.
3.1. Il reclamo non è fondato e deve essere rigettato.
Come è noto, il terzo comma dell'art.31 del D.Lvo n. 286/1998 e successive modifiche non ha ad oggetto l'ordinaria disciplina del ricongiungimento familiare tra congiunti stranieri, ma disciplina in deroga alle regole generali in materia di ingresso e permanenza in territorio italiano di cittadini stranieri, i casi contingenti e particolari in cui,
pag. 3/5 sussistendo “…gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano…”, nei quali il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, anch'esso straniero, il quale, altrimenti, dovrebbe lasciare il territorio italiano o non potrebbe farvi ingresso, “… per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”.
3.2 Seguendo l'interpretazione estensiva adottata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 in data 25/10/2010; Cass.
Civ. sez. I n. 7516 del 31/372011, Cass. Civ. sez. VI n. 15025/12; Cass.
Civ. sez. VI ordinanza n. 25508 del 2/12/14) e tenuto conto dell'orientamento già espresso da questa stessa Corte, occorre evidenziare che i “gravi motivi” non postulano necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute, ma possono essere riconducibili anche a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute, complessivamente ricollegabili al quadro di equilibrio psico fisico del minore, deriva o deriverà certamente a quest'ultimo dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento del minore stesso dall'ambiente in cui è cresciuto.
3.3. D'altra parte, l' art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, stabilisce che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32”.
3.4 Il T.M. con decisione che si condivide ha escluso la ricorrenza del presupposto per la domanda in oggetto sussistendo già, in capo all'istante, un titolo che la legittima a permanere sul T.N.
pag. 4/5 3.5 Infatti, la norma è finalizzata a consentire ad un soggetto che non abbia titolo per permanere in Italia di avere la possibilità di restarvi per le suddette esigenze del figlio, tuttavia nel caso in cui, come nella specie, il familiare sia già autorizzato a permanere sul territorio dello Stato e non sia espellibile, non ha un interesse attuale all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 31 comma 3 del D.lgvo 286/98.
4. Non vi è necessità di provvedere sulle spese di lite non essendovi contraddittori costituiti.
5. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 31 D.L.vo n. 286/98 e s.m. e 739 c.p.c.
1) Rigetta il reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di
Genova nel procedimento n. 1356/24 VG, datato 3/2/2025, che conferma
2) Nulla sulle spese
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello/ reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 20/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Terza Minori
R.G. 66/2025
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Maria Carla Sivori Esperto
Dott. Luciano Cartosio Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 66 /2025 V.G. promosso da:
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA ISONZO 38/16 C.F._1
GENOVA presso lo studio dell'Avv. TANARA SARA e Avv. BATINI
FABIO che la rappresentano e difendono per mandato in atti.
RECLAMANTE
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “INSTA e PROPONE RECLAMO alla Corte d'Appello di Genova al fine di riformare il DECRETO datato 3/2/2025 notificato a mezzo pec il 5/3/2025 a conclusione del procedimento n° 1356/24 RG/VG EMESSO DAL TRIBUNALE DEI MINORI DI GENOVA e in tal senso, dopo aver fissato udienza di comparizione (ove ritenuta) e/o discussione, di voler autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, c.3, Dlgs.
n.286/1998, la permanenza sul territorio italiano della esponente reclamante nata in [...] il [...] e Parte_1
attualmente domiciliata in Genova, Via Borsieri 15/2 cf C.F._2
, visti i comprovati motivi connessi allo sviluppo psico fisico, di
[...]
salute e tenuto conto dell'età dei minori , Persona_1
nato in [...] il [...] cf e C.F._3 Parte_2
nato in [...] i l 30/ 12/ 2016 cf sul tutto il
[...] CodiceFiscale_4
territorio Italiano per la durata massima concessa dalla Legge e/o dalla prassi giurisprudenziale in vigore.
Per la Procura Generale: “conclude allo stato, chiedendo il rigetto del reclamo”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso del 29.7.24, l'odierna reclamante adiva il Tribunale per i
Minorenni di Genova chiedendo di essere autorizzata ex art. 31 co 3 D Lvo
286/98 a permanere sul territorio italiano in ragione del nocumento che potrebbe derivare ai due figli minori nel caso di espulsione.
All'udienza del 3.12.24 si procedeva all'escussione della ricorrente, la quale dichiarava di aver presentato domanda di protezione internazionale, di essere in attesa di valutazione da parte della commissione territoriale e di rinnovare il permesso di soggiorno ogni 6 mesi.
1.2. Il Tribunale per i Minorenni con decreto datato 3/2/2025 notificato il
5/3/2025 rigettava il ricorso ritenendo che:
pag. 2/5 - “non possano dirsi sussistenti le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 31 D. Lgs. n° 286/98 non sussistendo in particolare la condizione di irregolarità sul territorio nazionale, requisito essenziale per beneficiare del provvedimento di autorizzazione a permanere sul suolo nazionale di cui all'art. 31 d.lgs. 286 del
1998”;
- “nel caso di specie, la ricorrente è già autorizzata a permanere in
Italia in forza della presentazione della richiesta di protezione internazionale, nelle more della valutazione della quale, come noto, non potrà essere espulsa (art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008)”;
- “nel caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, potrà ovviamente essere presentata una nuova domanda a questo
Tribunale il quale potrà così valutarla nel merito”;
2.1. Con reclamo depositato il 14/03/2025, Parte_1
ha impugnato il decreto rilevando che la
[...]
presentazione della richiesta di protezione internazionale non esclude il rilascio del permesso ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n° 286/98.
2.2. Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, e concludeva per il rigetto della domanda.
3.1. Il reclamo non è fondato e deve essere rigettato.
Come è noto, il terzo comma dell'art.31 del D.Lvo n. 286/1998 e successive modifiche non ha ad oggetto l'ordinaria disciplina del ricongiungimento familiare tra congiunti stranieri, ma disciplina in deroga alle regole generali in materia di ingresso e permanenza in territorio italiano di cittadini stranieri, i casi contingenti e particolari in cui,
pag. 3/5 sussistendo “…gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano…”, nei quali il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, anch'esso straniero, il quale, altrimenti, dovrebbe lasciare il territorio italiano o non potrebbe farvi ingresso, “… per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”.
3.2 Seguendo l'interpretazione estensiva adottata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 in data 25/10/2010; Cass.
Civ. sez. I n. 7516 del 31/372011, Cass. Civ. sez. VI n. 15025/12; Cass.
Civ. sez. VI ordinanza n. 25508 del 2/12/14) e tenuto conto dell'orientamento già espresso da questa stessa Corte, occorre evidenziare che i “gravi motivi” non postulano necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute, ma possono essere riconducibili anche a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute, complessivamente ricollegabili al quadro di equilibrio psico fisico del minore, deriva o deriverà certamente a quest'ultimo dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento del minore stesso dall'ambiente in cui è cresciuto.
3.3. D'altra parte, l' art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, stabilisce che “Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32”.
3.4 Il T.M. con decisione che si condivide ha escluso la ricorrenza del presupposto per la domanda in oggetto sussistendo già, in capo all'istante, un titolo che la legittima a permanere sul T.N.
pag. 4/5 3.5 Infatti, la norma è finalizzata a consentire ad un soggetto che non abbia titolo per permanere in Italia di avere la possibilità di restarvi per le suddette esigenze del figlio, tuttavia nel caso in cui, come nella specie, il familiare sia già autorizzato a permanere sul territorio dello Stato e non sia espellibile, non ha un interesse attuale all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 31 comma 3 del D.lgvo 286/98.
4. Non vi è necessità di provvedere sulle spese di lite non essendovi contraddittori costituiti.
5. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che il reclamo è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 31 D.L.vo n. 286/98 e s.m. e 739 c.p.c.
1) Rigetta il reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di
Genova nel procedimento n. 1356/24 VG, datato 3/2/2025, che conferma
2) Nulla sulle spese
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello/ reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 20/06/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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