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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1222 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Messina e
, CF/p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Franco Manzo.
OGGETTO: mansioni superiori definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di lavorare alle dipendenze della società resistente dal 2017 e che, giusta transazione del 11.4.2022, è stato inquadrato nel parametro 210, Area professionale 2 del CCNL Autoferrotramvieri;
- che, successivamente, con ordine di servizio n. 19 del 19/09/22, gli sono stati affidati compiti che vanno inquadrati nel “parametro 250, area professionale 1, mansioni gestionali e professionali”. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel par. 250 con decorrenza dal 1.4.2022, nonché la condanna di parte resistente al pagamento di
€ 8.039,26 per le differenze retributive consequenziali.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato la circostanza che CP_2
i compiti assegnai al ricorrente comportassero l'inquadramento nel parametro richiesto, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata ritenuta di matrice documentale, quindi, è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
1 Va premesso che, sul lavoratore che alleghi l'esercizio di fatto di mansioni superiori, grava l'onere di allegare (prima ancora che provare):
- quale contenuto avesse l'attività lavorativa concretamente svolta;
- in quale livello la stessa era stata inquadrata dal datore di lavoro (il livello a quo);
- quale sia il livello nel quale, a suo parere, tale attività andrebbe correttamente inquadrata (il livello ad quem), con contestuale deposito del CCNL ritenuto applicabile (o, quantomeno, del c.d. mansionario);
- sotto quale profilo tale attività dovesse essere inquadrata in un profilo superiore (ad quem) rispetto a quello già riconosciuto al lavoratore. Sul punto, merita di essere riportato quanto stabilito (con un linguaggio chiaramente improntato al pragmatismo, ma decisamente chiaro) da Cass. 8025/03: "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare è provare gli elementi complessivi posti ,a fondamento della domanda”. Tali insegnamenti (già esplicitati da molteplici pronunce della S.C., fra le quali Cass. 14608/01 e Cass. 4766/87) sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di merito (ad es. da Trib. Roma n. 11333/11 e, in modo ancora più chiaro, da Trib. Civitavecchia del 7.2.2008: “Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, sicché non è sufficiente allegare i compiti espletati e le disposizioni contrattuali, ma è necessario prima esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in materia di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale”). Solo a fronte di una allegazione così completa sorge (sempre in capo al ricorrente) l'onere di provare i fatti allegati. Ebbene: nel caso di specie nel ricorso mancano allegazioni sufficienti a far comprendere il motivo per il quale i compiti assegnati con ordine di servizio del 19.9.2022, esulassero dai confini del parametro 210 e comportassero, invece, l'inquadramento nel parametro 250. Per la precisazione, col detto ordine di servizio il è stato «incaricato: Pt_1
- nel ruolo di “responsabile” della gestione del servizio “aree di sosta al pagamento”,
2 - della gestione e organizzazione del personale (vedi anche ferie, permesso... etc… etc…) impegnato nell'attività di controllo delle aree di sosta a pagamento e in generale di tutte le ulteriori aree di sosta regolamentate, vedi ZTL;
- della responsabilità, dell'organizzazione e gestione dell'ufficio abbonamento “aree di sosta a pagamento”…;
- di regolarizzare e ottimizzare all'interno dell'ufficio le procedure operative, oltre alla rendicontazione contabile…;
- di essere… il riferimento tecnico per il comando di polizia locale per la progettazione …. e/o modifica delle aree di sosta a pagamento…;
- della gestione e organizzazione delle attività delle unità impegnate nel servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale… nonché della gestione delle… manutenzioni delle “aree di sosta a pagamento”;
- della …. rendicontazione per il Socio Unico Comune di Trapani delle attività espletate da questa nell'ambito del servizio di manutenzione…;» CP_3
Prima di entrare nel merito delle allegazioni attoree, giova ricordare quali siano i tratti distintivi fra il parametro 210 e il parametro 250:
• Nel par. 210 sono inquadrati i lavoratori che sono “in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali” e “svolgono … attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico” impiegando “margini di discrezionalità e di iniziativa”.
• Nel par. 250 rientrano i lavoratori svolgono “con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali”.
Ciò detto, le allegazioni contenute in ricorso al fine di giustificare la richiesta di inquadramento superiore sono le seguenti:
1. “[il ricorrente] coordina circa n. 60 unità in tutte le loro attività, di cui cura anche la formazione al momento dell'assunzione e quella successiva per gli aggiornamenti”.
2. l'unità organizzativa assegnata al ricorrente è “caratterizzata da notevole complessità gestionale con ampi margini di discrezionalità ed autonomia”;
3. l'attività del fornisce “un apporto significativo al raggiungimento degli Pt_1 obiettivi aziendali”, che nell'atto introduttivo vengono identificati con i ricavi, che sarebbero addirittura triplicati negli ultimi 3 anni grazie alla professionalità del ricorrente. Già sul versante dell'allegazione (a maggior ragione su quello probatorio), si deve ritenere che il ricorrente non abbia ottemperato all'onere sopra delineato. Infatti, la circostanza che il coordinasse n. 60 unità non è rilevante al fine Pt_1 dell'attribuzione dell'inquadramento richiesto, posto che il coordinamento del personale è proprio elemento caratteristico del par. 210, come emerge dal mansionario poc'anzi riportato.
3 Del pari, la complessità dell'unità organizzativa della quale il ricorrente era responsabile (anche a voler ritenere che, effettivamente tale complessità sussistesse, cosa in realtà non pacifica) non appare essere elemento determinante, tenuto conto delle previsioni del CCNL di cui sopra;
quanto all'impiego di margini di discrezionalità, posto che pure tale elemento rientra perfettamente nel cono d'ombra del par. 210, va detto che nell'atto introduttivo non viene indicata alcuna decisione concreta che il avrebbe assunto di propria iniziativa nell'arco del triennio Pt_1 passato. Ad ogni modo, va sottolineato che non pare esservi alcuna particolare complessità nelle attività demandate all'ufficio affidato al ricorrente, il quale si occupava praticamente di concordare col Comune di Trapani l'individuazione di nuove zone di sosta pagamento e di manutenere quelle già esistenti (nel silenzio dell'atto introduttivo, si può presumere che tale attività si traducesse nella tinteggiatura delle strisce di delimitazione, nella manutenzione -affidata a personale tecnico- degli apparecchi per l'emissione del tagliando e nella comunicazione al gestore dell'app Easy Park delle tariffe per le varie zone). Non si può ravvisare la “notevole complessità gestionale” dedotta in ricorso, né l'atto introduttivo contiene specifiche allegazioni che consentano di arrivare a diverse conclusioni. In ultimo, per quanto attiene al fatto che l'attività del ricorrente avrebbe consentito di triplicare gli incassi, quindi, va qualificata come “di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali” (obiettivi che si presume si esauriscano nella massimizzazione dei profitti), vanno operate varie considerazioni. In primo luogo, dal mansionario contenuto nel CCNL emerge che è solo l'attività connotata da “un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa” che, laddove sussista pure il requisito della rilevanza strategica, può giustificare l'inquadramento nel par. 250. Posto che (per cosante giurisprudenza) è onere del datore di lavoro provare il possesso delle competenze richieste per l'inquadramento invocato, nel caso di specie nessuna allegazione circa la competenza tecnica/gestionale/organizzativa del ricorrente è riscontrabile in ricorso (né dagli allegati al medesimo emergono dati come, ad esempio, il titolo di studi, l'eventuale conseguimento di master o di altri titoli da parte del ). Pt_1
In secondo luogo, a differenza di quanto dato per scontato in ricorso, il riferimento del CCNL agli “obiettivi aziendali” non concerne con la generazione di profitti (elemento che caratterizza ogni Ente che operi con fine di lucro), ma agli obiettivi strategici dell'azienda. In altre parole, l'attività deve riguardare un settore fondamentale dell'attività datoriale (anche se non direttamente correlato alla produzione di ricavi). Nel caso di specie la società resistente opera principalmente nella gestione del servizio pubblico locale di trasporto, quindi, le attività più rilevanti, ai fini del conseguimento degli obiettivi aziendali, sono quelle che riguardano la gestione del trasporto pubblico, non la manutenzione delle aree di sosta. Del resto, non vi sono motivi di ritenere che l'aumento dei profitti menzionato in ricorso sia scaturito dall'apporto dato dal ricorrente e non, piuttosto, da fattori
4 esogeni, come ad esempio l'aumento del turismo che da anni (quantomeno dal 2005) interessa la città di fatto notorio). CP_1
In sostanza, nessuna delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo è idonea a incidere sull'inquadramento del pertanto, le richieste istruttorie articolate Pt_1 dallo stesso sono state ritenute superflue.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.250,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 16.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanna Messina e
, CF/p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Franco Manzo.
OGGETTO: mansioni superiori definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di lavorare alle dipendenze della società resistente dal 2017 e che, giusta transazione del 11.4.2022, è stato inquadrato nel parametro 210, Area professionale 2 del CCNL Autoferrotramvieri;
- che, successivamente, con ordine di servizio n. 19 del 19/09/22, gli sono stati affidati compiti che vanno inquadrati nel “parametro 250, area professionale 1, mansioni gestionali e professionali”. Chiede pertanto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel par. 250 con decorrenza dal 1.4.2022, nonché la condanna di parte resistente al pagamento di
€ 8.039,26 per le differenze retributive consequenziali.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha contestato la circostanza che CP_2
i compiti assegnai al ricorrente comportassero l'inquadramento nel parametro richiesto, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata ritenuta di matrice documentale, quindi, è stata decisa
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
1 Va premesso che, sul lavoratore che alleghi l'esercizio di fatto di mansioni superiori, grava l'onere di allegare (prima ancora che provare):
- quale contenuto avesse l'attività lavorativa concretamente svolta;
- in quale livello la stessa era stata inquadrata dal datore di lavoro (il livello a quo);
- quale sia il livello nel quale, a suo parere, tale attività andrebbe correttamente inquadrata (il livello ad quem), con contestuale deposito del CCNL ritenuto applicabile (o, quantomeno, del c.d. mansionario);
- sotto quale profilo tale attività dovesse essere inquadrata in un profilo superiore (ad quem) rispetto a quello già riconosciuto al lavoratore. Sul punto, merita di essere riportato quanto stabilito (con un linguaggio chiaramente improntato al pragmatismo, ma decisamente chiaro) da Cass. 8025/03: "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare è provare gli elementi complessivi posti ,a fondamento della domanda”. Tali insegnamenti (già esplicitati da molteplici pronunce della S.C., fra le quali Cass. 14608/01 e Cass. 4766/87) sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di merito (ad es. da Trib. Roma n. 11333/11 e, in modo ancora più chiaro, da Trib. Civitavecchia del 7.2.2008: “Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, sicché non è sufficiente allegare i compiti espletati e le disposizioni contrattuali, ma è necessario prima esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in materia di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale a carattere piramidale”). Solo a fronte di una allegazione così completa sorge (sempre in capo al ricorrente) l'onere di provare i fatti allegati. Ebbene: nel caso di specie nel ricorso mancano allegazioni sufficienti a far comprendere il motivo per il quale i compiti assegnati con ordine di servizio del 19.9.2022, esulassero dai confini del parametro 210 e comportassero, invece, l'inquadramento nel parametro 250. Per la precisazione, col detto ordine di servizio il è stato «incaricato: Pt_1
- nel ruolo di “responsabile” della gestione del servizio “aree di sosta al pagamento”,
2 - della gestione e organizzazione del personale (vedi anche ferie, permesso... etc… etc…) impegnato nell'attività di controllo delle aree di sosta a pagamento e in generale di tutte le ulteriori aree di sosta regolamentate, vedi ZTL;
- della responsabilità, dell'organizzazione e gestione dell'ufficio abbonamento “aree di sosta a pagamento”…;
- di regolarizzare e ottimizzare all'interno dell'ufficio le procedure operative, oltre alla rendicontazione contabile…;
- di essere… il riferimento tecnico per il comando di polizia locale per la progettazione …. e/o modifica delle aree di sosta a pagamento…;
- della gestione e organizzazione delle attività delle unità impegnate nel servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale… nonché della gestione delle… manutenzioni delle “aree di sosta a pagamento”;
- della …. rendicontazione per il Socio Unico Comune di Trapani delle attività espletate da questa nell'ambito del servizio di manutenzione…;» CP_3
Prima di entrare nel merito delle allegazioni attoree, giova ricordare quali siano i tratti distintivi fra il parametro 210 e il parametro 250:
• Nel par. 210 sono inquadrati i lavoratori che sono “in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali” e “svolgono … attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico” impiegando “margini di discrezionalità e di iniziativa”.
• Nel par. 250 rientrano i lavoratori svolgono “con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali”.
Ciò detto, le allegazioni contenute in ricorso al fine di giustificare la richiesta di inquadramento superiore sono le seguenti:
1. “[il ricorrente] coordina circa n. 60 unità in tutte le loro attività, di cui cura anche la formazione al momento dell'assunzione e quella successiva per gli aggiornamenti”.
2. l'unità organizzativa assegnata al ricorrente è “caratterizzata da notevole complessità gestionale con ampi margini di discrezionalità ed autonomia”;
3. l'attività del fornisce “un apporto significativo al raggiungimento degli Pt_1 obiettivi aziendali”, che nell'atto introduttivo vengono identificati con i ricavi, che sarebbero addirittura triplicati negli ultimi 3 anni grazie alla professionalità del ricorrente. Già sul versante dell'allegazione (a maggior ragione su quello probatorio), si deve ritenere che il ricorrente non abbia ottemperato all'onere sopra delineato. Infatti, la circostanza che il coordinasse n. 60 unità non è rilevante al fine Pt_1 dell'attribuzione dell'inquadramento richiesto, posto che il coordinamento del personale è proprio elemento caratteristico del par. 210, come emerge dal mansionario poc'anzi riportato.
3 Del pari, la complessità dell'unità organizzativa della quale il ricorrente era responsabile (anche a voler ritenere che, effettivamente tale complessità sussistesse, cosa in realtà non pacifica) non appare essere elemento determinante, tenuto conto delle previsioni del CCNL di cui sopra;
quanto all'impiego di margini di discrezionalità, posto che pure tale elemento rientra perfettamente nel cono d'ombra del par. 210, va detto che nell'atto introduttivo non viene indicata alcuna decisione concreta che il avrebbe assunto di propria iniziativa nell'arco del triennio Pt_1 passato. Ad ogni modo, va sottolineato che non pare esservi alcuna particolare complessità nelle attività demandate all'ufficio affidato al ricorrente, il quale si occupava praticamente di concordare col Comune di Trapani l'individuazione di nuove zone di sosta pagamento e di manutenere quelle già esistenti (nel silenzio dell'atto introduttivo, si può presumere che tale attività si traducesse nella tinteggiatura delle strisce di delimitazione, nella manutenzione -affidata a personale tecnico- degli apparecchi per l'emissione del tagliando e nella comunicazione al gestore dell'app Easy Park delle tariffe per le varie zone). Non si può ravvisare la “notevole complessità gestionale” dedotta in ricorso, né l'atto introduttivo contiene specifiche allegazioni che consentano di arrivare a diverse conclusioni. In ultimo, per quanto attiene al fatto che l'attività del ricorrente avrebbe consentito di triplicare gli incassi, quindi, va qualificata come “di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali” (obiettivi che si presume si esauriscano nella massimizzazione dei profitti), vanno operate varie considerazioni. In primo luogo, dal mansionario contenuto nel CCNL emerge che è solo l'attività connotata da “un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa” che, laddove sussista pure il requisito della rilevanza strategica, può giustificare l'inquadramento nel par. 250. Posto che (per cosante giurisprudenza) è onere del datore di lavoro provare il possesso delle competenze richieste per l'inquadramento invocato, nel caso di specie nessuna allegazione circa la competenza tecnica/gestionale/organizzativa del ricorrente è riscontrabile in ricorso (né dagli allegati al medesimo emergono dati come, ad esempio, il titolo di studi, l'eventuale conseguimento di master o di altri titoli da parte del ). Pt_1
In secondo luogo, a differenza di quanto dato per scontato in ricorso, il riferimento del CCNL agli “obiettivi aziendali” non concerne con la generazione di profitti (elemento che caratterizza ogni Ente che operi con fine di lucro), ma agli obiettivi strategici dell'azienda. In altre parole, l'attività deve riguardare un settore fondamentale dell'attività datoriale (anche se non direttamente correlato alla produzione di ricavi). Nel caso di specie la società resistente opera principalmente nella gestione del servizio pubblico locale di trasporto, quindi, le attività più rilevanti, ai fini del conseguimento degli obiettivi aziendali, sono quelle che riguardano la gestione del trasporto pubblico, non la manutenzione delle aree di sosta. Del resto, non vi sono motivi di ritenere che l'aumento dei profitti menzionato in ricorso sia scaturito dall'apporto dato dal ricorrente e non, piuttosto, da fattori
4 esogeni, come ad esempio l'aumento del turismo che da anni (quantomeno dal 2005) interessa la città di fatto notorio). CP_1
In sostanza, nessuna delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo è idonea a incidere sull'inquadramento del pertanto, le richieste istruttorie articolate Pt_1 dallo stesso sono state ritenute superflue.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.250,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 16.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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