Decreto cautelare 19 settembre 2023
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2023
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00956/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00976/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS-, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo -OMISSIS-e Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
1. della scheda di valutazione, estratta dal registro elettronico, contenente i giudizi sintetici di mancato superamento del debito formativo e conseguente non ammissione alla classe successiva;
2. del Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto nel marzo 2023 di cui al momento i ricorrenti hanno solamente una copia ottenuta mediante fotoriproduzione col telefono cellulare;
3. degli ulteriori seguenti atti non conosciuti per i quali è stata presentata istanza di accesso agli atti in data-OMISSIS-, non ancora soddisfatta:
del Piano Didattico Personalizzato dell’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- certificato DSA;
dei verbali degli scrutini intermedi e di quelli finali con le valutazioni per ciascuna materia;
dei verbali relativi alla valutazione e all’attribuzione del voto per ciascuna materia nell’esame di riparazione;
della copia delle prove scritte dell’alunno -OMISSIS- -OMISSIS-;
di ogni ulteriore documento, anche interno, relativo a qualsivoglia attività che caratterizza lo svolgimento dell’esame di riparazione nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni dell’esame di riparazione riferite all’alunno -OMISSIS- -OMISSIS-;
4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresa la pubblicazione del giudizio di non ammissione alla classe successiva, nonché il non conosciuto verbale di definizione dei criteri, espressi dal Collegio dei docenti, con il quale venivano deliberati i debiti formativi, e inoltre il giudizio finale negativo degli esiti finali valutativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria del 30 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti relativi al mancato superamento, da parte del minore sopra citato, dell’esame di riparazione nonché del Piano didattico personalizzato, previsto nei confronti dello stesso minore;
che si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso;
che nell’imminenza dell’udienza del 29 maggio 2025 i ricorrenti hanno evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del presente ricorso, chiedendo altresì la compensazione delle spese di giudizio, in quanto il minore ha già ripetuto l’anno scolastico 2023/2024;
Ritenuto che secondo un costante orientamento giurisprudenziale, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033);
Considerato, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., compensando le spese in ragione della limitata attività processuale esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.