Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 08/04/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02257/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2257 del 2023, proposto da
IG DR, IE DR, IO DR, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Palladino, Donatina Pulcino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 1219/2017 del 07.11.2017-R.G. n. 4457/2015, emessa dal Tribunale di Benevento, con la quale è stato disposto il pagamento, in favore della sig.ra Di IO RI, della somma di euro 22.547,22, oltre interessi a far data dal 10.08.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti, quali eredi della Sig.ra RI Di IO (cfr. dichiarazione di successione in atti), hanno chiesto la condanna del Ministero resistente a dare esecuzione alla sentenza n. 1219/2017 del 07.11.2017, con la quale il Tribunale di Benevento condannava il Ministero della Salute al pagamento, in favore della sig.ra Di IO, della somma di euro 22.547,22, oltre interessi a far data dal 10.08.2015, a titolo di rivalutazione monetaria sull’indennità integrativa speciale.
Il Ministero della Salute, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale in data 26.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
La parte ricorrente ha, infatti, assolto all’onere della prova su di essa gravante, dimostrando la definitività del titolo di cui si chiede l’esecuzione e l’avvenuta notifica in favore della parte resistente (cfr. documentazione allegata al ricorso e documentazione depositata in data 11.03.2025); l’Amministrazione, invece, non ha provato l’adempimento, come da suo onere processuale (cfr. SS. UU. 13533/2001).
Parte resistente deve, dunque, essere condannata a provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate al riguardo valide ragioni ostative: il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.
In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.
Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’astreinte, nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento emesso nella sentenza di ottemperanza.
Quanto alla data di decorrenza finale, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta, nella persona di un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.
3. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti in virtù della stessa, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nell'eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina fin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, che darà corso al pagamento di quanto dovuto in favore del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione di apposita istanza di parte.
Condanna il Ministero della Salute ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere al ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO