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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Capocotta Ersilia presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Oasi
Sacro Cuore n. 108 elettivamente domicilia;
E
(c.f: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Palma Tommaso presso il cui studio, sito in Sant'Antimo alla Via Roma n. 157 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 30.05.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.06.2025, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. n. 358/2025
Il Pubblico Ministero in data 07.07.2025 ha apposto il proprio il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.01.2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in AN di Napoli in data 06.07.2009 e che dalla loro unione erano nate 2 figlie - (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
10.10.2014) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Giudice delegato in merito alle condizioni di separazione, le parti integravano gli accordi di cui al ricorso e con note del 30.05.2025 comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 5.06.2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
il Giudice relatore con provvedimento del
01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il PM in data 07.07.2025 apponeva il suo visto.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso che di seguito si trascrivono:
“1) I figli minori e , resteranno con la mamma presso la Persona_3 Persona_4 casa familiare sita in Villaricca (NA), alla Via Milano n. 29, Piano T, foglio 6,
p.lla 782, sub. 6, cat. A/7, classe 1;
2) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla presente separazione, annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie, secondo il Parte_1
"protocollo d'intesa del sulle spese straordinarie in materia di famiglia" del Tribunale di Napoli
Nord.
4) Alcun contributo al mantenimento sarà versato reciprocamente dai coniugi;
5) Il sig. si impegna a trasferire: Parte_1
• alle figlie e , in pari quota, la proprietà dei seguenti beni immobili: Per_1 Per_2
2 R.g. n. 358/2025
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 1, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 37, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 2, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 38, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 3, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 38, Cat. C/6, classe 3; proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 4, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 40, Cat. C/ 6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 5, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 41, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 6, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 42, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 7, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 43, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 8, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 44, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 9, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 45, Cat. C/ 6, classe 3
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 10, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 46, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 11, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 47, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 12, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 48, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 13, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 49, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 14, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 50, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 15, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 51, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 16, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 52, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 17, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 53, Cat. C/6, classe 3;
3 R.g. n. 358/2025
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 18, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 54, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 19, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 55, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 20, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 56, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 21, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 57, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 22, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 58, Cat. C/2, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via AN Pianura n. 257, Piano T-1, foglio 35, p.lla 257, sub. 106, Cat. A/4, classe 4;
• alla sola figlia : Per_2
- proprietà per 1/1 di immobile sito in Villaricca (NA) alla Via Milano n. 29, Piano 1, foglio 6, p.lla
782, sub. 7, Cat. A/ 2, Classe 1.”
Inoltre, le parti, con nota del 28.05.2025, hanno integrato gli accordi di separazione per come di seguito indicato:
“I sigg. e dichiarano di voler adottare il regime di affido condiviso Parte_1 Parte_2 delle figlie minori.
Gli stessi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, fermo restando la collocazione dei minori in via prevalente presso la residenza della madre.
Relativamente al calendario degli incontri padre -figlie si precisa che il pernottamento dei minori con il papà avverrà a settimane alterne, nel week end Sabato/Domenica. Più precisamente il papà
(o suo stretto familiare) preleverà, a week end alterni, le minori dalle ore 10.00 del Sabato per poi riaccompagnarle (lui o suo stretto familiare) il Lunedì mattina presso i rispettivi edifici scolastici frequentati dai detti minori o, in assenza di scuola, presso la residenza della mamma.
Nella settimana in cui nel weekend i detti minori pernottano con il padre, quest'ultimo li preleverà, il mercoledì all'uscita dell'edificio scolastico (o in mancanza della scuola dalle ore 15.30) e li riaccompagnerà (lui o suo stretto familiare) il giorno seguente presso i rispettivi edifici scolastici o, in mancanza, presso la residenza della madre.
Nella settimana in cui i minori, invece, non pernottano con il loro padre nel week end, il sig.
[...]
(o suo stretto familiare) prenderà i minori, tre volte a settimana (di regola Martedì, Pt_1
Giovedì e Venerdì, salvo diversi accordi) prelevandoli (lui o suo stretto familiare) all'uscita dell'edificio scolastico (o in mancanza della scuola dalle ore 15.30) per poi riaccompagnarli (lui o
4 R.g. n. 358/2025
suo stretto familiare), a casa della madre, entro le ore 20.00 orario solare (21.30 orario legale).
Più precisamente, quindi, nella sola settimana in cui nel week -end i minori non pernottano col papà questi li terrà con se per tre pomeriggi a settimana secondo i suindicati orari e modalità mentre nella settimana in cui i minori pernottano nel weekend con il papà quest'ultimo li terrà (di regola) mercoledì pomeriggio dalle 15.30 sino al giorno successivo quando lui o suo stretto familiare li riaccompagnerà presso i rispettivi edifici scolastici, in mancanza di scuola, presso la residenza della madre”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia. Della condizione di cui al punto 5, trattandosi di impegno a trasferire, il Tribunale si limita a prendere atto.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) con omologa Pt_1 Parte_2 delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN di Napoli (atto n. 100, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2009) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 358 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Capocotta Ersilia presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Oasi
Sacro Cuore n. 108 elettivamente domicilia;
E
(c.f: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Palma Tommaso presso il cui studio, sito in Sant'Antimo alla Via Roma n. 157 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 30.05.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.06.2025, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. n. 358/2025
Il Pubblico Ministero in data 07.07.2025 ha apposto il proprio il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.01.2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in AN di Napoli in data 06.07.2009 e che dalla loro unione erano nate 2 figlie - (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
10.10.2014) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Giudice delegato in merito alle condizioni di separazione, le parti integravano gli accordi di cui al ricorso e con note del 30.05.2025 comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 5.06.2025, ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
il Giudice relatore con provvedimento del
01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il PM in data 07.07.2025 apponeva il suo visto.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso che di seguito si trascrivono:
“1) I figli minori e , resteranno con la mamma presso la Persona_3 Persona_4 casa familiare sita in Villaricca (NA), alla Via Milano n. 29, Piano T, foglio 6,
p.lla 782, sub. 6, cat. A/7, classe 1;
2) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla presente separazione, annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
3) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie, secondo il Parte_1
"protocollo d'intesa del sulle spese straordinarie in materia di famiglia" del Tribunale di Napoli
Nord.
4) Alcun contributo al mantenimento sarà versato reciprocamente dai coniugi;
5) Il sig. si impegna a trasferire: Parte_1
• alle figlie e , in pari quota, la proprietà dei seguenti beni immobili: Per_1 Per_2
2 R.g. n. 358/2025
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 1, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 37, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 2, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 38, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 3, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 38, Cat. C/6, classe 3; proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 4, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 40, Cat. C/ 6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 5, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 41, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 6, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 42, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 7, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 43, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 8, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 44, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 9, Piano S1, foglio 7,
p.lla 105, sub. 45, Cat. C/ 6, classe 3
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 10, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 46, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 11, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 47, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 12, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 48, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 13, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 49, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 14, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 50, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 15, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 51, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 16, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 52, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 17, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 53, Cat. C/6, classe 3;
3 R.g. n. 358/2025
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 18, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 54, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 19, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 55, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 20, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 56, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 21, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 57, Cat. C/6, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via Adige n. 17, Int. 22, Piano S1, foglio
7, p.lla 105, sub. 58, Cat. C/2, classe 3;
- proprietà per 1/1 di immobile sito in AN (NA) alla Via AN Pianura n. 257, Piano T-1, foglio 35, p.lla 257, sub. 106, Cat. A/4, classe 4;
• alla sola figlia : Per_2
- proprietà per 1/1 di immobile sito in Villaricca (NA) alla Via Milano n. 29, Piano 1, foglio 6, p.lla
782, sub. 7, Cat. A/ 2, Classe 1.”
Inoltre, le parti, con nota del 28.05.2025, hanno integrato gli accordi di separazione per come di seguito indicato:
“I sigg. e dichiarano di voler adottare il regime di affido condiviso Parte_1 Parte_2 delle figlie minori.
Gli stessi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, fermo restando la collocazione dei minori in via prevalente presso la residenza della madre.
Relativamente al calendario degli incontri padre -figlie si precisa che il pernottamento dei minori con il papà avverrà a settimane alterne, nel week end Sabato/Domenica. Più precisamente il papà
(o suo stretto familiare) preleverà, a week end alterni, le minori dalle ore 10.00 del Sabato per poi riaccompagnarle (lui o suo stretto familiare) il Lunedì mattina presso i rispettivi edifici scolastici frequentati dai detti minori o, in assenza di scuola, presso la residenza della mamma.
Nella settimana in cui nel weekend i detti minori pernottano con il padre, quest'ultimo li preleverà, il mercoledì all'uscita dell'edificio scolastico (o in mancanza della scuola dalle ore 15.30) e li riaccompagnerà (lui o suo stretto familiare) il giorno seguente presso i rispettivi edifici scolastici o, in mancanza, presso la residenza della madre.
Nella settimana in cui i minori, invece, non pernottano con il loro padre nel week end, il sig.
[...]
(o suo stretto familiare) prenderà i minori, tre volte a settimana (di regola Martedì, Pt_1
Giovedì e Venerdì, salvo diversi accordi) prelevandoli (lui o suo stretto familiare) all'uscita dell'edificio scolastico (o in mancanza della scuola dalle ore 15.30) per poi riaccompagnarli (lui o
4 R.g. n. 358/2025
suo stretto familiare), a casa della madre, entro le ore 20.00 orario solare (21.30 orario legale).
Più precisamente, quindi, nella sola settimana in cui nel week -end i minori non pernottano col papà questi li terrà con se per tre pomeriggi a settimana secondo i suindicati orari e modalità mentre nella settimana in cui i minori pernottano nel weekend con il papà quest'ultimo li terrà (di regola) mercoledì pomeriggio dalle 15.30 sino al giorno successivo quando lui o suo stretto familiare li riaccompagnerà presso i rispettivi edifici scolastici, in mancanza di scuola, presso la residenza della madre”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia. Della condizione di cui al punto 5, trattandosi di impegno a trasferire, il Tribunale si limita a prendere atto.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) con omologa Pt_1 Parte_2 delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN di Napoli (atto n. 100, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2009) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
5