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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 6156 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO LONGO BIFANO per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale Email_1
- appellante - contro
), in persona del procuratore speciale , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO CASTIONI per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale Email_2
- appellata - avente ad OGGETTO: compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione del volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 (appello).
CONCLUSIONI
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in Parte_1
accoglimento delle tesi su esposte, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto dal Sig. nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e, per l'effetto, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale C.F._1
della , condannare la medesima società, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, in via principale e nel merito, al pagamento della complessiva somma di € 250,00 in favore di parte appellante a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 Reg. CE n.
1 261/2004. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed CP_1 eccezione: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 644 del 19 giugno 2023 emessa dal Giudice di Pace di Bergamo, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da per il ritardo del volo FR 4732 del 05.06.2022; Condannare gli appellanti CP_1
al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/8/2022 nella qualità Parte_2
di mandataria con rappresentanza del passeggero , sul presupposto Parte_1
del ritardo (superiore alle tre ore) del volo FR4732 operato da in data 5/6/2022 CP_1
sulla tratta Berlino-Bergamo, ha convenuto in giudizio il vettore per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria di cui al Regolamento
(CE) n. 261/2004.
(già si è costituita chiedendo il rigetto della domanda CP_1 CP_3 dell'attrice.
Con sentenza n. 644/2023 il Giudice di Pace di Bergamo ha rigettato la domanda.
Avverso tale sentenza in proprio ha proposto appello chiedendo, Parte_1 pervia declaratoria dell'inadempimento di per il ritardo, di condannare la CP_1
stessa al pagamento della compensazione pecuniaria.
si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza. CP_1
All'esito dell'udienza del 21/1/2025 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data 23/1/2025 la causa è stata rimessa in decisione.
1. Con un unico e articolato motivo di appello l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto provato che il ritardo subito in data 5/6/2022 dal volo
FR 4732 sulla tratta Berlino-Bergamo fosse connesso alla presenza, in pari data, sullo scalo di arrivo, di condizioni metereologiche avverse e ha conseguentemente escluso la responsabilità del vettore.
La censura è fondata.
2. È pacifico, oltre che provato documentalmente, che il volo FR4732 del 5/6/2022 operato sulla tratta Berlino-Bergamo ha subito un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore.
In particolare, a fronte dell'arrivo previsto alle ore 7.55 A.M., il volo è effettivamente arrivato alle 12.32 A.M. con un ritardo di 4 ore e 36 minuti (all. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
2 3. L'art. 5, punto 3 del Regolamento n. 261/2004 esclude il diritto alla compensazione pecuniaria nel caso in cui il vettore aereo dimostri che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
La riconducibilità alle circostanze eccezionali del caso di “condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo” è espressamente indicata nel considerando 14 del
Regolamento n. 261/2004.
4. Nel caso di specie, dallo storico relativo alle condizioni meteo presenti sull'aeroporto di
Bergamo (Orio al Serio) in data 5/6/2022 (doc. 3 del fascicolo di primo grado di CP_1
, risulta la presenza nella mattina di buone condizioni (fair) sino alle 11.50 A.M. e la
[...]
verificazione di un temporale solo nel pomeriggio (ore 5.20 P.M.).
In tale quadro è da escludere la stessa sussistenza sull'aeroporto di arrivo, nella fascia oraria rilevante per il volo in discussione, di condizioni metereologiche avverse.
In ogni caso, in assenza di altri elementi, non può ravvisarsi alcun nesso eziologico tra il ritardo e il temporale del pomeriggio, dovendosi escludere in linea di principio che condizioni meteo verificatesi varie ore dopo l'orario di arrivo previsto (7.55 A.M.) possano aver inciso sui tempi di effettuazione del volo precedente.
Anche l'analisi del quadro complessivo della situazione dei voli conferma l'insussistenza, nella fascia oraria di riferimento, di condizioni particolari.
Infatti, dallo storico dei voli inserito nelle note autorizzate ex art. 320 c.p.c. depositate in primo grado dalla mandataria dell'appellante risulta che tra le 7.00 le 9.20 A.M. l'unico volo Pt_3
in ritardo è stato quello oggetto di causa.
Quindi, deve concludersi per l'insussistenza dell'esimente invocata dal vettore o, comunque, del nesso causale tra essa e il ritardo del volo.
Nello stesso senso si è già espresso il Tribunale di Bergamo in sede di appello con riferimento all'azione promossa da un altro passeggeri dello stesso volo per il ritardo verificatosi il 5/6/2022
(sentenza n. 2016/2024 del 31/10/2024 pubblicata il 31/10/2024).
5. Al riscontro negativo dell'avvenuta dimostrazione, da parte del vettore, della riconducibilità del ritardo a circostanze eccezionali, consegue l'accertamento del diritto del passeggero a conseguire la compensazione pecuniaria.
Quindi, in accoglimento dell'appello, la sentenza del Giudice di Pace va riformata e CP_1 va condannata al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
250,00.
3 La riforma della sentenza di primo grado impone una rinnovata regolamentazione delle spese processuali che, con riferimento a entrambi i gradi di giudizio, devono essere poste a carico di stante la sua soccombenza. CP_1
Per la liquidazione dei compensi appare congrua l'applicazione dei parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014 (tabella n. 1 per il primo grado e tabella n. 2 per il secondo grado), tenuto conto del modesto valore della causa.
Pertanto, trattandosi di causa di valore compreso tra € 0,01 e € 1.100,00, va liquidato, per il primo grado, un compenso di € 173,00, risultante dalla somma di € 34,00 per la fase di studio,
€ 34,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 34,00 per la fase di trattazione ed € 71,00 per la fase decisionale e, per il secondo grado, un compenso di € 232,00 risultante dalla somma di €
66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 100,00 per la fase decisionale.
In conformità all'istanza svolta dal procuratore dell'appellante che si è dichiarato antistatario, va disposta la distrazione delle spese in suo favore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 644/2023 depositata in data 19/5/2023,
- condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 250,00;
- condanna al rimborso in favore di delle spese CP_1 Parte_1
processuali che liquida, in relazione al primo grado, in € 173,00 per compenso e, in relazione all'appello, in € 232,00 per compenso, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, imposta di bollo), spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta,
e CPA.;
- distrae le spese di cui al capo che precede in favore dell'avv. FRANCESCO LONGO
BIFANO.
Così deciso in Bergamo in data 17/02/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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