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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/06/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 602/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 602/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Marino (c.f. – PEC C.F._3
Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 18.6.2025 avente per oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c., depositato in data 13.2.2025, e Parte_1 [...]
deducendo la sopravvenuta intollerabilità della vita di coppia, hanno proposto, dinanzi a Parte_2
questo Tribunale, domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IO (RM) il 30.7.2016, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2016 al n. 7, Parte II, serie A alle seguenti condizioni: “Ciascuno dei coniugi, in età e capacità lavorativa provvederà autonomamente al proprio mantenimento”. pagina 1 di 3 2. Le Parti, dalla cui unione non sono nati figli, sottoscrivevano personalmente il ricorso contenente, oltre alle condizioni e conclusioni condivise sopra richiamate, dichiarazione esplicita di non avere intenzione di riconciliarsi, di rinunziare alla comparizione personale e di sostituire la medesima con il deposito di note scritte.
3. In vista dell'udienza del 16.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno ribadito, avendolo già espresso in ricorso, la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di separazione meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico.
Con riferimento alla richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, le parti hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
La domanda deve ritenersi ammissibile (si veda, sul punto, la recentissima Cass. n. 11906/2023).
Sul punto tuttavia si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970 e la rinuncia alla comparizione personale in udienza.
Con le medesime note scritte le parti dovranno documentare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni e le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(RM) il 30.9.1989 (c.f. e nato a [...] C.F._1 Parte_2
di Roma il 28.11.1987 (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
IO (RM) il 30.7.2016, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2016 al n. 7, Parte II, serie A;
pagina 2 di 3 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di IO;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Marco Valecchi per l'ulteriore corso del giudizio;
5) riserva la decisione sulle spese alla pronunzia definitiva.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 602/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Marino (c.f. – PEC C.F._3
Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 18.6.2025 avente per oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c., depositato in data 13.2.2025, e Parte_1 [...]
deducendo la sopravvenuta intollerabilità della vita di coppia, hanno proposto, dinanzi a Parte_2
questo Tribunale, domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IO (RM) il 30.7.2016, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2016 al n. 7, Parte II, serie A alle seguenti condizioni: “Ciascuno dei coniugi, in età e capacità lavorativa provvederà autonomamente al proprio mantenimento”. pagina 1 di 3 2. Le Parti, dalla cui unione non sono nati figli, sottoscrivevano personalmente il ricorso contenente, oltre alle condizioni e conclusioni condivise sopra richiamate, dichiarazione esplicita di non avere intenzione di riconciliarsi, di rinunziare alla comparizione personale e di sostituire la medesima con il deposito di note scritte.
3. In vista dell'udienza del 16.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da richiesta congiunta, le parti hanno ribadito, avendolo già espresso in ricorso, la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, questo Collegio ritiene che la domanda di separazione meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza e che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, anche con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico.
Con riferimento alla richiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio, le parti hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
La domanda deve ritenersi ammissibile (si veda, sul punto, la recentissima Cass. n. 11906/2023).
Sul punto tuttavia si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970 e la rinuncia alla comparizione personale in udienza.
Con le medesime note scritte le parti dovranno documentare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni e le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(RM) il 30.9.1989 (c.f. e nato a [...] C.F._1 Parte_2
di Roma il 28.11.1987 (c.f. ) i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
IO (RM) il 30.7.2016, con atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune nell'anno 2016 al n. 7, Parte II, serie A;
pagina 2 di 3 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura dell'Ufficio ai fini dell'annotazione nel registro degli atti di matrimonio del comune di IO;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Marco Valecchi per l'ulteriore corso del giudizio;
5) riserva la decisione sulle spese alla pronunzia definitiva.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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