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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/12/2025, n. 12268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12268 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5240 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto “lesione personale”
TRA
cf. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Fava, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Antonino D'Antona n. 6, elettivamente domicilia
ATTORE
E
nella qualità di impresa designata alla gestione del Controparte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'avv. Antonio D'Antonio, domiciliata in S. Gennaro Vesuviano, alla via Nola
168
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio la società nella qualità di F.G.V.S., Controparte_1
allegando: 1) che, in data 19.05.2018, alle ore 22:20 circa, si trovava in Frattamaggiore 1 (Na), alla guida del motociclo tg. CC46933, e percorreva Via Padre RI Vergara, strada a senso unico;
2) che l'incidente si verificava allorquando, giunto all'altezza del
Centro Sportivo Oasis, veniva investito, da tergo, da un'auto, che lo colpiva, con la parte anteriore destra, nella parte laterale sinistra del motociclo;
3) che, per effetto dell'investimento, veniva proiettato in avanti, sulla sua destra, sul marciapiede, andando a scontrarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica, e rovinava al suolo;
4) che, a seguito dell'impatto, l'auto investitrice continuava la sua corsa, senza fermarsi, non consentendo di identificare il conducente e il veicolo;
5) che, a causa dell'investimento, subiva gravi lesioni personali, per le quali veniva soccorso e trasportato a mezzo ambulanza presso l'Ospedale “Villa dei Fiori” di Acerra, dove gli veniva diagnosticato un politrauma e una frattura al femore sinistro, con ricovero d'urgenza; 6) che, sul luogo del sinistro, interveniva la Polizia di Stato del
Commissariato di Frattamaggiore;
7) che, all'epoca del sinistro, l'istante lavorava alle dipendenze di un esercizio commerciale destinato alla vendita di alimenti, come addetto al girarrosto;
8) che, per le lesioni subite in conseguenza del sinistro, perdeva il lavoro;
9) che, a causa delle lesioni subite, vedeva un peggioramento della abitudini di vita e delle relazioni sociali e non poteva più praticare i suoi hobby. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa;
di condannare, per l'effetto, la n.q. di VS, in p.l.r.p.t., al risarcimento, in Controparte_1
suo favore, dei danni patrimoniali e non, nella misura provata o, comunque, nella misura che risultante a seguito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 07.06.2019, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva la società
, n.q. di VS, la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per violazione di quanto disposto dall'art. 287 del d.lgs. n. 209 del
2005. Eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163,
2 164 e 318 cpc, nonché per violazione dell'art. 4 comma 8 L. n. 24/2010, attesa la genericità dei fatti esposti in ordine alla dinamica del sinistro e attesa la mancata quantificazione della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza e contestando la stessa nell'an e nel quantum, e impugnava la documentazione prodotta solo in copia.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. l'istante precisava il petitum e concludeva chiedendo di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, di condannare la n.q. di VS, al risarcimento in proprio favore dei danni Controparte_1
subiti per un importo complessivo di euro 452.656,30 (di cui euro 226.506,06 a titolo di danno non patrimoniale, euro 226.150,24 a titolo di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 30%, euro 500,00 per spese mediche) ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con vittoria delle spese di lite e con attribuzione.
Esaurita la fase istruttoria (consistita nel deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI co cpc, nella prova per testi e nell'espletamento di due consulenze mediche sulla persona dell'attore) e precisate le conclusioni, in data 1.10.25, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163 e 164 c.p.c., dalla convenuta
[...]
n.q. di VS, essendo la domanda sufficientemente specifica e dettagliata CP_2
nell'individuazione del petitum ed avendo l'istante precisato il quantum oggetto della domanda nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc.
Ancora in via preliminare, risulta provata la procedibilità e proponibilità della domanda, avendo l'istante prodotto la lettera di messa in mora contenente anche l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, inviata, nei confronti
3 della , n.q. di VS (in data 22.11.2018), e nei confronti della Controparte_3
CO (in data 15.11.18), completa degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 di cui al D. Lgs. 209/2005. Ciò posto, l'attore ha assolto all'onere, imposto dall'art. 287 D.
Lgs. 209/05, di far precedere l'instaurazione del giudizio dalla preventiva formulazione di una richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno alla compagnia nella qualità di impresa designata, ed alla CO. Controparte_1
Ricorre, quindi, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di cui all'art. 283 co. 1 lett. a) d. lgs. 209/05, che legittima il danneggiato a rivolgere la richiesta di risarcimento al
Fondo Garanzia Vittime della Strada.
Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come gli atti prodotti in copia dalla parte attrice abbiano pieno valore probatorio;
non si riconosce, invece, efficacia al disconoscimento degli stessi effettuato dalla , trattandosi di un Controparte_1
disconoscimento generico, inidoneo ad individuare specificamente i documenti oggetto dell'eccezione e gli aspetti differenziali rispetto agli originali (Cass.
24634/2021).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento per quanto di ragione.
L'attore, invero, attraverso le dichiarazioni rese dal teste , ha fornito Testimone_1
una piena e convincente prova del verificarsi del sinistro e dell'addebitabilità dello stesso al conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
All'udienza dell'08.04.2022, infatti, confermava le circostanze di Testimone_1
tempo e di luogo dedotte in citazione e precisava che, il giorno del sinistro, era presente e così ricostruiva l'incidente: “L'incidente si è verificato in via Padre RI
Vergara, di fronte al campetto Oasis. Io stavo tornando a casa, ero a piedi sul marciapiedi opposto. Via Padre RI Vergara, in quel tratto, è a senso unico di marcia. Una macchina, da lontano ha sbandato, nel superare altre macchine, poi si è buttata sulla destra e ha impattato il ragazzo sul motorino. La macchina era scura, ma
4 non ne ricordo il modello, né so dire se fosse un'utilitaria o una berlina. Non ho visto il conducente. La macchina è andata via rapidamente, senza fermarsi. Il ragazzo che stava sul motorino è andato a scontrarsi sul palo della luce. A terra c'era molto sangue.
L'impatto avveniva tra la parte anteriore destra della macchina e la parte posteriore del motorino, lato sinistro. Il motorino, quando è stato impattato, percorreva la via sulla destra. La macchina andava a velocità sostenuta. E' stata chiamata da altri
l'ambulanza, che è arrivata dopo mezz'ora. Il ragazzo non era cosciente, respirava solo”.
Le predette dichiarazioni risultano coerenti e attendibili, anche perché rese da una persona indifferente all'attore, in quanto non legato da un rapporto di parentela con lo stesso.
L'evento oggetto di causa, come descritto in citazione e provato dalle dichiarazioni rese dal teste, è, poi, indirettamente confermato dal verbale di Pronto Soccorso della
Casa di Cura Villa dei Fiori di Acerra n. 2018020833 del 19.05.2018, presso cui giungeva a mezzo ambulanza. Lo stesso, infatti, risulta compatibile con i fatti di causa sia per l'orario nello stesso riportato (“apertura”, ore 23:07) sia per le dichiarazioni rese ai sanitari dall'attore nell'immediatezza del sinistro (“incidente stradale alla via
Padre RI Vergara”).
Ritiene il Tribunale, conseguentemente, provata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa, essendo stato provato che l'impatto avveniva allorché l'auto, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso, si immetteva sulla destra, così impattando il ciclomotore condotto dall'attore. Alcuna responsabilità, neppure concorrente, può, pertanto, essere attribuita all'attore, essendo emerso dalle dichiarazioni testimoniali che indossava il casco e che non violava le norma sulla circolazione.
In merito al nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate, si rileva come il ctu dott. , con relazione particolarmente dettagliata e pienamente condivisa da Per_1
5 questo Giudice, abbia chiaramente evidenziato la compatibilità tra le lesioni riportate da e la dinamica del sinistro. Il ctu evidenziava che l'attore in Parte_1
conseguenza dell'incidente riportava le seguenti lesioni: “Esiti di frattura sottocapitata del collo del femore sinistro, trattata in prima istanza con vite placca ed in seconda istanza con artroprotesi totale di anca, essendosi concretizzato necrosi della testa femorale aggravante di pregresso stato patologico”. La sussistenza di tale nesso di causalità, d'altra parte, era stata anche constatata dal ctu precedentemente nominato.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
La quantificazione del danno non patrimoniale, in particolare, viene effettuata sulla scorta della ctu redatta dal dott. , che viene ritenuta condivisibile alla luce dei Per_1
chiari criteri logici seguiti e illustrati dal consulente stesso.
Il ctu dott. , in particolare, constatava l'esistenza di postumi Persona_2
permanenti, quantificati nella misura del 18% e, inoltre, quantificava il periodo d'inabilità totale in giorni 20, d'inabilità parziale al 75% in ulteriori giorni 45, d'inabilità parziale al 50% in ulteriori giorni 40 e d'inabilità parziale al 25% in ulteriori giorni 40.
Venendo alla quantificazione del danno, osserva il Tribunale come debbano essere applicati, trattandosi di lesioni macropermanenti, i parametri di cui alle Tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano 2024, tenendo conto dell'età della persona danneggiata al momento del sinistro (24 anni).
Tali danni vengono liquidati applicando la personalizzazione nella massima misura, dovendosi ritenere che, in considerazione della giovane età dell'attore al momento del sinistro e della natura dei danni, che ha determinato la necessità di un intervento
6 di artroprotesi, questi ultimi abbiano inciso significativamente (ed in misura differente da quella tipica relativa al danno riportato) sulla persona dell'istante.
Tanto premesso, così viene liquidato il danno sopra indicato: € 80.194,00 per danno biologico permanente, ed euro 9.631,25 per danno biologico temporaneo (di cui €
2.300,00 per ITT, euro 3.881,25 per ITP al 75%, euro 2.300,00 per ITP al 50% ed euro
1.150,00 per ITP al 25%).
La , n.q. di VS, in p.l.r.p.t., va, quindi, condannata al Controparte_3
pagamento, in favore dell'attore, per le causali sopra indicate, dell'importo di euro
89.825,25, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro 75.545,89, annualmente rivalutato, dal 19.05.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Non trova accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale.
Ritiene, infatti, il Tribunale che il predetto danno, riconoscibile, ex art. 2059 c.c., quando la condotta costituisca astrattamente reato, debba essere puntualmente allegato e provato nella sua concreta consistenza. La predetta prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. ord.
7024/2020).
Nel caso di specie, non risulta in alcun modo provata la sofferenza interiore patita dall'attore in conseguenza del sinistro.
Trova, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
In linea generale, infatti, si osserva che tale danno, di natura patrimoniale, risulta ristorabile qualora il danneggiato provi l'impatto concreto del danno sulla sua capacità di guadagno e, quindi, la perdita di reddito e il nesso causale tra la lesione e la ridotta capacità lavorativa.
Nel caso di specie risulta provato, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste escusso, che l'attore, al momento del sinistro, lavorava presso un'attività commerciale di
7 girarrosto. Ritiene, il Tribunale che la circostanza che il suddetto lavoro, come indicato negli atti di parte istante, fosse svolto “in nero” non incide in alcun modo sul diritto dell'attore al risarcimento del danno da perdita della sua capacità lavorativa specifica
(Cass. Civ. n. 8896/2016 e n. 2463/2020).
Tale danno viene quantificato alla luce dei criteri di cui all'art. 137 cod. Ass., come chiarito anche nelle sentenze sopra citate, che hanno indicato il seguente principio di diritto: “Se la vittima ha un reddito che non esprime la sua reale capacità o se è impossibile stabilire il reddito reale (tipico del lavoro in nero), il danno si liquida sulla base del triplo dell'assegno sociale (ex pensione sociale)”.
Nel caso di specie, il ctu ha chiarito che le lesioni subite dall'attore hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa specifica di livello medio, che questo Giudice ritiene di quantificare, in considerazione dell'effettivo tenore dei postumi, nella misura del 34%.
Orbene, il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica viene quantificato in considerazione: 1) del numero di anni che intercorrono tra l'evento e l'età pensionabile dell'istante, pari a 43 (numero ottenuto detraendo da 67 anni, età pensionabile, 24, età dell'attore al momento dell'evento); 2) dell'importo dell'assegno sociale moltiplicato per tre, pari, per l'anno 2025, a 21.008,72; 3) del coefficiente previsto dalle tabelle 2025 per un uomo di 24 anni con 43 anni CP_4
all'età pensionabile, pari a 37,545. Dalla somma così ottenuta va effettuata la detrazione del 10%, in considerazione degli imprevisti relativi alla vita lavorativa, quali inoccupazione o malattia (c.d. scarto tra vita fisica e lavorativa).
Tale danno viene, quindi, così determinato: euro 7.143,03 (pari al 34% della perdita annua totale di euro 21.008,72) * 37,545 = 268.185,06 - 26.818,506 (pari al 10% di euro 268.185,506) = 241.366,55.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa, della somma di euro
8 241.366,55, oltre interessi, su detta somma, dalla data di notifica della citazione al saldo.
Non trova, infine, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche sostenute dall'istante, trattandosi di spese non documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, in relazione allo scaglione di riferimento per valore (fino ad euro 520.000). Si precisa che i parametri sopra indicati coincidono con quelli indicati dal procuratore di parte istante nella nota spese, ma che non viene applicato l'aumento richiesto dal difensore della parte attrice, non ravvisandosi nelle condotte di controparte indicate nella nota spese comportamenti tali da determinare l'aumento dei compensi (con la sola precisazione che le spese vive sono comprensive delle spese di ctu, liquidate in separati decreti).
Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Fava.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
n.q. di VS, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa, verificatosi in data 19.05.2018;
- condanna la società n.q. di VS, in p.l.r.p.t., al pagamento, Controparte_2
in favore di delle seguenti somme: Parte_1
a) a titolo di danno non patrimoniale, euro 89.825,25, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo e, sull'importo devalutato di euro 75.545,89, annualmente rivalutato, dal 19.05.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
9 b) a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, euro
241.366,55, oltre interessi, su detta somma, dalla data di notifica della citazione al saldo;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- condanna n.q. di VS, in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese Controparte_2
di lite sostenute dall'attore, che liquida in euro 2.352,90 per spese ed euro 22.457,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Fava.
Così deciso in Napoli in data 26.12.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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