Articolo 47 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 46Articolo 48
Versione
15 gennaio 1977
Art. 47.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a dare attuazione alla decisione del consiglio delle Comunita' europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1977, in una o piu' volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all' articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 .
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977