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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 495/2020
TRA
(già (C.F.- Parte_1 Parte_2
P.IVA ), con sede in Finale Emilia, via San Lorenzo n. 24/a, in persona del P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. rappresentata e difesa Parte_3 unitamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall' avv.
PA IO (C.F. n. ) e dall'avv. Angela Fabbri (C.F. C.F._1
) elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Aversa, via C.F._2
Nunzio Pelliccia, n. 100;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA n. ), con sede in Napoli alla via S. Anna alle Controparte_1 P.IVA_2
Paludi n. 30, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Tiziana Di Sieno (C.F.:
, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Pollena C.F._4
Trocchia, al C.so Umberto I, n. 58;
1
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.-P.IVA n. ), in persona del titolare Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. SALVATORE FEOLA
(C.F. n. ), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma C.F._6
Vesuviana, alla Via Macedonia, n.74;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_4 C.F._7 Controparte_5
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata alla C.F._8 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Antonio Miranda (C.F. n.
), presso lo studio del quale in Ottaviano, alla via Salita Piazza, n. C.F._9
25;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n.
1645/2019, depositata in data 18.7.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale del 14.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 5.6.2012, la conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la ditta e CP_3 Controparte_3 deduceva che aveva stipulato, in data 1.1.2012, con e un Controparte_4 Controparte_5 contratto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà e che i lavori comprendevano anche la posa in opera di pavimenti, rivestimenti e battiscopa;
pertanto, essa attrice acquistava presso la ditta convenuta le mattonelle per il pavimento dell'appartamento oggetto di ristrutturazione, al prezzo di € 2.820,75; le mattonelle, al momento della loro posa in opera totale, risultavano avere dei vizi, che consistevano nel CP_ presentare due diverse tonalità di colore, che venivano tempestivamente denunciati alla convenuta;
i proprietari dell'appartamento in ristrutturazione sollevavano contestazioni per i
2 vizi delle mattonelle, rifiutandosi di pagarle il compenso stabilito per la posa in opera, chiedendo anche di sostituire l'intero pavimento.
Tanto dedotto, la concludeva chiedendo di: Controparte_1
- accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità della
[...]
nella causazione dei danni patiti dall'attrice e, per l'effetto, condannare la CP_3 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, compreso il danno all'immagine, CP_3 il danno emergente ed il lucro cessante, oltre interessi, il tutto nei limiti della somma di €
26.000,00; con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 13.11.2012, la che contestava la sussistenza dei Controparte_3 vizi delle mattonelle, deducendo che la varietà dei toni era una caratteristica propria di quel tipo di mattonelle;
contestava, in ogni caso, la sussistenza di ogni responsabilità, perché si era limitata ad acquistare le mattonelle presso la che ne era Parte_2 anche la produttrice, ed, in quanto tale, unica responsabile dei vizi.
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda della società attrice nei suoi confronti;
chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la società produttrice,
[...]
per essere da essa garantita e manlevata in caso di condanna;
con Parte_2 vittoria delle spese di lite.
In data 2.5.2013 spiegavano intervento volontario e , Controparte_4 Controparte_5 proprietari dell'appartamento oggetto dei lavori di ristrutturazione appaltati alla società attrice deducevano che la gravità dei vizi riscontrati nel pavimento, dopo la sua Controparte_1 posa in opera, consistenti nel presentare le mattonelle due diverse tonalità di colore, avrebbe richiesto un'opera di totale rimozione e di posa in opera di nuove mattonelle, con conseguenti ulteriori danni per loro, che sarebbero stati costretti a trasferirsi in un'altra abitazione per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
Tanto dedotto, e chiedevano, previo accertamento della Controparte_4 Controparte_5 legittimità del loro intervento, di:
- accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi;
- per l'effetto, condannare l'effettivo responsabile all'eliminazione dei vizi esistenti nella pavimentazione, oltre al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che sarebbe risultata a seguito di istruttoria, il tutto nei limiti della somma di € 26.000,00; con vittoria delle spese di lite.
3 Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa di si Parte_2 costituiva in giudizio, in data 29.10.2013, la (per la Controparte_7 propria divisione d'ora in avanti, per brevità, anche solo Parte_2
Parte
), che eccepiva il difetto di interesse ad agire dell'attrice perché Controparte_1 chiedeva alla convenuta il risarcimento di danni che i committenti e CP_3 CP_4
terzi intervenuti, avevano, a loro volta, chiesto nei confronti dell'attrice, ma non vi era CP_5 la prova che l'attrice avesse risarcito tali danni ai committenti;
eccepiva la prescrizione dell'azione di garanzia nei suoi confronti, perché l'atto di chiamata del terzo era stato notificato nei suoi confronti in data 24.6.2013, quando era, ormai, decorso il termine di prescrizione di un anno, di cui all'art. 1495 c.c., decorrente dalla consegna della merce, avvenuta in data 30.3.2012; eccepiva, inoltre, la decadenza della società attrice dall'azione promossa nei confronti della convenuta, perché i vizi erano stati denunciati solo in data
16.5.2012, dopo la completa posa in opera delle mattonelle, ma, trattandosi di vizi evidenti, il termine di otto giorni per la denunzia dei vizi decorreva dalla consegna della merce (avvenuta in data 30.3.2012) e, quindi, alla data del 16.5.2012 era già decorso;
eccepiva l'inammissibilità dell'intervento dei terzi, proprietari dell'appartamento oggetto di ristrutturazione, e l'infondatezza di ogni loro domanda;
contestava la fondatezza, nel merito, sia della domanda principale, sia della domanda di manleva nei suoi confronti. Parte La concludeva chiedendo di:
- dichiarare il difetto di interesse ad agire della società attrice Controparte_1
- dichiarare la prescrizione dell'azione di garanzia, ex art. 1495, ultimo comma, c.c., e la decadenza dell'attrice e della convenuta dal diritto di garanzia, ai sensi dell'art. 1495 comma
1 c.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario spiegato dai committenti e;
Controparte_4 Controparte_5
-nel merito, di rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della prova testimoniale e della CT), decideva la causa con sentenza n. 1645/2019, pubblicata in data 18.7.2019, con cui così statuiva:
“1. Accoglie la domanda avanzata dalla società in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., nei confronti della società e, per l'effetto, Controparte_3
4 condanna quest'ultima società al pagamento in favore della prima, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 5.797,51, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. Accoglie la domanda proposta da e nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, Parte_1 condanna quest'ultima società al pagamento in favore della prima, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 13.347,98, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Accoglie la domanda di manleva avanzata dalla società Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della società
[...] Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, condanna quest'ultima
[...] società al pagamento in favore della prima, della complessiva somma di € 5.797,51, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4. Condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_3
., delle spese di giudizio che si liquidano in € 206,00 per spese, ed € Controparte_1
2.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Di Sieno Tiziana per dichiarato anticipo;
5. Condanna la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.430,00 per Controparte_3 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Feola Salvatore, per dichiarato anticipo;
6. Condanna la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e , delle spese di giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per CP_4 Controparte_5 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Miranda, per dichiarato anticipo;
7. Pone definitivamente le spese di CT a carico di . Parte_1
Il primo giudice riteneva provata, sulla base delle risultanze della prova testimoniale e della
CT, la sussistenza dei vizi delle mattonelle posate in opera dall'attrice presso l'abitazione dei terzi intervenuti, consistenti in una differenza di tonalità superficiale che, ancorché
5 leggera, risultava particolarmente evidente in controluce, sì da rendere necessaria la rimozione e sostituzione delle mattonelle, stante l'impossibilitò di eliminazione dei predetti vizi.
Il primo giudice, dopo aver evidenziato che l'ipotesi dedotta in giudizio era assimilabile a quella della vendita “a catena” di mattonelle, risultate viziate, rilevava in ordine alle tre domande che accoglieva che:
a) la domanda di risarcimento danni proposta dalla ditta attrice, (appaltatrice Controparte_1 ed acquirente finale delle mattonelle) nei confronti della (venditrice CP_3 intermedia delle mattonelle) era da qualificare come una domanda di responsabilità contrattuale, in considerazione dei vizi da cui risultava affetta la merce venduta (art. 1490
c.c.), in ragione dei quali il venditore era tenuto al risarcimento dei danni (art. 1494 c.c.);
i danni subiti dalla società attrice consistevano sia in un danno emergente, pari all'esborso necessario per l'acquisto delle mattonelle, ammontante a € 2.820,75, sia in un lucro cessante, pari ai costi sopportati per la posa in opera delle mattonelle risultate viziate senza percepirne il compenso, costi ammontanti a € 2.979,16, come risultava dal computo metrico allegato alla
CT (era risultato provato che i committenti si erano rifiutati di corrispondere all'appaltatrice il compenso per la posa in opera delle mattonelle, in ragione dei vizi che Controparte_1 esse presentavano); pertanto, il danno complessivo subito dall'appaltatrice ammontava a €
5.797,51, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
nulla risultava provato, invece, per il danno all'immagine;
b) la domanda di risarcimento danni proposta dai terzi intervenuti e Controparte_4
(che avevano spiegato un intervento volontario principale) confronti della Controparte_5
Parte produttrice delle mattonelle, , era da qualificare come una domanda di risarcimento danni extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.;
i danni erano consistenti nei costi necessari per la rimozione e ricollocazione del pavimento ed erano quantificati dal CT nella somma di € 13.347,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte c) la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della , produttrice CP_3 delle mattonelle, era una domanda di manleva, anch'essa fondata;
erano infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione sollevata dalla terza Parte chiamata , in quanto i vizi erano stati denunciati tempestivamente dall'attrice
[...]
il giorno successivo alla scoperta dei vizio, sia al rivenditore che CP_1 CP_3
Parte alla produttrice con raccomandate del 16.5.2012, ricevute rispettivamente in data 18 e
6 22.5.2012; la scoperta dei vizi era avvenuta solo dopo che il pavimento era stato completamente posato e pulito, osservandolo in “controluce”;
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 1645/2019, pubblicata in data 18.7.2019, la Parte_1
(già , ha proposto tempestivo appello,
[...] Parte_2 con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta in data 5.2.2010 alla
[...]
alla nonché a e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, al fine di chiedere: Controparte_5
-in via preliminare, di accogliere le eccezioni di prescrizioni, di decadenza e di difetto di interesse ad agire della Controparte_1
-sempre in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento proposto da e , in quanto tardivo;
Controparte_4 Controparte_5
-nel merito, di riformare la sentenza impugnata, rigettando ogni domanda nei suoi confronti;
- sempre nel merito e, in stretto subordine, dichiarare la corresponsabilità dell'attrice in primo grado nella causazione dell'evento dannoso, anche per l'aggravamento del danno, con conseguente riduzione del risarcimento del danno a carico dell'appellante, in ragione del dichiarato concorso;
-condannare, altresì, le parti appellate, a restituire ad essa appellante le somme dalla stessa versate in esecuzione della sentenza impugnata, anche per conto di
[...]
oltre interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione, Controparte_3 nonché a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ditta che ha CP_3 contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Si sono costituiti in giudizio anche la nonché e Controparte_1 Controparte_4
, che, nelle rispettive comparse di risposta, hanno eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; hanno eccepito la nullità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per mancanza della puntuale ed esauriente esposizione dei fatti;
nel merito, hanno contestato la fondatezza del mezzo di impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Transitata la causa dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni
7 civili, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14.5.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello principale
L'eccezione di nullità dell'atto di appello, ex art. 164, comma 4, c.p.c., per mancanza del requisito di cui all'art. 163, n. 4, c.p.c., è infondata, in quanto eventuali vizi dell'atto di citazione in appello relativi alla editio actionis determinerebbero non la nullità dell'atto di appello, con possibilità della sua sanatoria, ex art. 164, n. 5, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, ma la sua inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., che, però, nel caso di specie non è configurabile.
Ed invero, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal D. Lgs.
10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è superata dalla prosecuzione del giudizio di appello.
C.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Sull'eccezione di difetto di interesse ad agire”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Tribunale accolto la domanda dell'appaltatrice mentre avrebbe dovuto dichiararla inammissibile Controparte_1 per carenza di interesse ad agire, atteso che il danno di cui la pretendeva il Controparte_1 risarcimento era un danno che avevano subito, eventualmente, i committenti dell'opera e non certo l'appaltatore. Contr In altri termini – ha dedotto l'appellante – la sarebbe stata titolare di un interesse ad agire giuridicamente rilevante solo se avesse provveduto, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, a risarcire i committenti del danno loro cagionato dall'installazione delle piastrelle a meno che, ovviamente, detto danno non fosse imputabile allo stesso appaltatore.
L'appellante ha evidenziato che la correttezza dei suoi argomenti era stata implicitamente Contr riconosciuta anche dal giudice di primo grado che aveva liquidato all'appaltatrice esclusivamente le spese di giudizio in assenza di una qualsiasi posta di danno.
Il primo motivo di appello è infondato.
Ed invero, la domanda di risarcimento danni da responsabilità contrattuale proposta dall'appaltatrice nei confronti della società ed accolta dal Controparte_1 CP_3
8 primo giudice per la somma complessiva di € 5.797,51, aveva ad oggetto danni che aveva subito l'appaltatrice e non i committenti, e che consistevano sia nel danno Controparte_1 emergente per l'esborso necessario per l'acquisto delle mattonelle, pari all'importo di €
2.820,75 (che i committenti si erano rifiutati di rimborsare all'appaltatrice), sia nel lucro cessante per la mancata corresponsione, da parte dei committenti, del corrispettivo per la posa in opera delle mattonelle risultate viziate, corrispettivo determinato dal primo giudice in €
2.979,16, sulla base del computo metrico allegato alla CT.
Il Tribunale, accolta la domanda di risarcimento danni proposta dalla nei Controparte_1 confronti della (venditrice delle mattonelle) per la somma di € 5.797,51, oltre CP_3 interessi dalla domanda al saldo, accoglieva la domanda di manleva proposta dalla
[...]
Parte
nei confronti della , produttrice delle mattonelle, ed odierna appellante, CP_3 condannando quest'ultima a pagare in favore della la medesima somma di € CP_3
5.797,51, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Risulta, pertanto, incomprensibile la deduzione difensiva dell'appellante, volta ad evidenziare che la correttezza dei suoi argomenti era stata implicitamente riconosciuta anche dal giudice Contr di primo grado, che aveva liquidato all'appaltatrice esclusivamente le spese di giudizio in assenza di una qualsiasi posta di danno, posto che il primo giudice accoglieva la domanda di risarcimento della appaltatrice nei confronti della oltre a Controparte_1 CP_3 condannare quest'ultima al pagamento delle spese processuali in favore della prima.
C.2. Con il secondo motivo, rubricato “Sull'ammissibilità dell'intervento e sulla sua qualificazione”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui qualificava l'intervento dei committenti e come intervento principale autonomo, sebbene CP_4 CP_8 essi fossero intervenuti nel giudizio di primo grado oltre il termine di cui agli artt. 166 e 167
c.p.c. previsto per la tempestiva costituzione del convenuto.
L'appellante ha dedotto che, ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.c., l'intervento principale del terzo non può avere luogo oltre il termine stabilito per la tempestiva costituzione del convenuto;
ogni intervento depositato oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. deve essere qualificato esclusivamente come adesivo.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il termine ultimo entro il quale può avvenire l'intervento del terzo è il momento in cui le parti procedono alla precisazione delle conclusioni. Per insegnamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la
9 preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cass. civ., 22.8.2018, n. 20882; cass. civ.,
26.5.2014, n. 11681).
C.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sull'eccezione di decadenza e prescrizione”,
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver rigettato la domanda di manleva perché proposta dalla nei suoi confronti oltre il termine annuale di Parte_4 prescrizione, di cui all'art. 1495 c.c.
Ha dedotto che il primo giudice era caduto in errore perché aveva solo considerato che il termine di prescrizione fosse stato rispettato in relazione alla convenuta ma CP_3 tanto non si era verificato per essa appellante, terza chiamata in primo grado.
Ed invero, anche laddove il vizio fosse stato denunziato dall'appaltatrice-acquirente delle mattonelle, in data 22.5.2012, come ritenuto dal primo giudice, l'atto di Controparte_1 chiamata in causa era stato notificato ad essa appellante il 24.6.2013 e, quindi, oltre il termine di tredici mesi dall'invio della diffida.
Inoltre, il Tribunale, ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per la denuncia del vizio, aveva attribuito, in modo inspiegabile, rilevanza alla deposizione del teste (sostanzialmente direttore dei lavori), vale a dire al soggetto che, per quanto Tes_1 affermato dal CT, era uno dei soggetti responsabili dei danni subiti dai committenti, terzi intervenuti.
Il motivo di appello, relativo all'infondatezza della domanda di manleva per decorrenza del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., è infondato per la dirimente ragione che i termini di decadenza e di prescrizione, di cui all'art. 1495 c.c., riguardano le azioni di garanzia spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità promesse della cosa venduta e, quindi, l'azione di risoluzione e di riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c., nonché
l'azione di risarcimento dei danni relativi, ex art. 1494 c.c.; mentre, nel caso di specie, viene in rilievo una domanda diversa, ossia una domanda di manleva proposta nei confronti della odierna appellante (produttrice delle mattonelle) dalla , venditrice intermedia Parte_4 delle mattonelle (convenuta in giudizio dalla appaltatrice-acquirente finale Controparte_1
10 delle mattonelle), al fine di essere manlevata delle somme che sarebbe stata tenuta a pagare, a titolo di risarcimento danni, alla predetta Controparte_1
L'ulteriore censura, con cui l'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia attribuito rilevanza, ai fini della individuazione del dies a quo per la denuncia di vizi, al teste Tes_2 oltre ad essere formulata in maniera generica, perché non sono precisate le dichiarazioni del teste sulla base delle quali il primo giudice avrebbe fondato la decorrenza del dies a Tes_2 quo del termine per la denunzia dei vizi, è infondata, atteso che l'appellante ha prospettato l'inattendibilità del teste perché sarebbe stato indicato dal CT come uno dei soggetti Tes_2 responsabili del danno subito dai committenti, ma nella relazione tecnica redatta dal CT non vi è nessuna traccia di tale indicazione, e tanto in disparte ogni valutazione sul fatto che non competerebbe al CT individuare soggetti responsabili dei danni dedotti in giudizio. Il teste in sede di escussione, dichiarava di essere un elettricista, precisando che non era Tes_2 dipendente della ma che veniva chiamato di tanto in tanto dalla Controparte_1 [...] per prestazioni di manodopera e che era stato chiamato anche per lavorare per CP_1 alcuni giorni nell'appartamento di e e le sue dichiarazioni Controparte_4 Controparte_5 non sono state superate da nessun altro elemento di prova contrario.
C.4. Il quarto motivo di appello è articolato in due censure, volte a contestare la valutazione, da parte del primo giudice, l'una, delle risultanze della CT, l'altra delle risultanze della prova testimoniale, al fine di sostenere l'esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice Contr nei confronti dei committenti per non aver rilevato i vizi delle mattonelle prima della loro posa in opera o, comunque, per non aver sospeso subito i lavori di posa in opera delle mattonelle, dopo averne rilevato i vizi.
C.4.1. Con la prima censura, rubricata “Sulla CT”, l'appellante si è doluta del fatto che il primo giudice non aveva tenuto conto, ai fini della decisione, delle osservazioni formulate dal suo CTP, ing. avverso la relazione di consulenza tecnica redatta dal CT, ma, Per_1 soprattutto, della risposta che a tali osservazioni veniva data dal CT, che affermava: “un lavoro eseguito a regola d'arte impone al direttore dei lavori ed al posatore delle piastrelle una verifica preliminare del materiale” (relazione di CT, pag. 6).
Ne conseguiva che una verifica preventiva delle mattonelle era necessaria, da parte della
[...]
attrice in primo grado, ed il non averla fatta costituiva fonte di responsabilità per CP_1 la stessa, in quanto sarebbe bastato esaminare le mattonelle, prima di posarle, per evitare il danno subito dai terzi intervenuti (che era ascrivibile solo a fatto e colpa dell'appaltatrice
[...]
[...]
[...] , con la conseguenza che la domanda della doveva essere CP_9 Controparte_1 rigettata, essendo essa l'unica responsabile subita dai suoi committenti, mentre la domanda dei committenti, terzi intervenuti, doveva essere accolta solo nei confronti della predetta
[...]
CP_1
In ogni caso, la posa in opera avrebbe dovuto essere sospesa e non completata in tutto l'immobile.
Pertanto, anche ove la non fosse stata ritenuta esclusiva responsabile del Controparte_1 danno, avrebbe dovuto quanto meno essere considerata corresponsabile del medesimo, non avendo sospeso la posa in opere delle mattonelle, immediatamente, stante la natura palese del vizio, come affermata dal CT.
La doglianza è infondata.
E' vero che il CT, nel paragrafo intitolato “Replica alle osservazioni di parte”, precisava che, “da un punto di vista tecnico … un lavoro eseguito a regola d'arte impone al direttore dei lavori ed al posatore delle piastrelle una verifica preliminare del materiale del prodotto” (vedi relazione di CT, pag. 6), ma è, altresì, vero che il CT non affermava anche che, se fosse stata effettuata una verifica preliminare delle mattonelle, da parte del direttore dei lavori e del posatore delle mattonelle, si sarebbero visti i vizi delle stesse, né tale conclusione può desumersi dalla risposta del CT, sopra riportata.
Anzi, lo stesso CT, nella sua relazione tecnica (pag. 3) affermava che il vizio delle mattonelle, consistente nella presenza di due diverse tonalità superficiali tra le piastrelle, risultava maggiormente distinguibile osservando il pavimento in “controluce” e che proprio tale circostanza aveva reso impossibile rappresentare in modo chiaro le differenti tonalità attraverso la rappresentazione fotografica. Pertanto, se i vizi delle mattonelle erano visibili solo osservando il pavimento in “controluce”, ne deriva che i vizi erano stati visibili solo quando il pavimento era stato posto tutto in opera e lo si osservava in “controluce”.
C.4.2. Con la seconda censura, contenuta nel quarto motivo di appello e rubricata “Sulle deposizioni testimoniali”, l'appellante ha dedotto che la grave imperizia e negligenza dell'appaltatrice per aver omesso i controlli sulle mattonelle prima della Controparte_1 posa in opera, controlli che, se effettuati, avrebbero lasciato emergere i vizi delle mattonelle, risultava anche dalle dichiarazioni dei testi e, in particolare, del teste e del teste Tes_3
. Tes_4
Il teste dichiarava che i difetti delle mattonelle avrebbero dovuto essere verificati Tes_3
12 dopo la “pre-posa”, che consisteva nella posa solo di alcune mattonelle e che avrebbe dovuto precedere la posa in opera vera e propria;
il teste dichiarava che sulle fustelle delle Tes_4 mattonelle vi era una etichetta contenente l'avvertimento al posatore di controllare il materiale prima della posa in opera.
Le dichiarazioni dei testi e non erano smentite – ha evidenziato Tes_3 Tes_4
l'appellante - dalle dichiarazioni dei testi di parte avversa, che, anzi, implicitamente, le confermavano. Ed invero, il teste figlio dei committenti, dichiarava che le Testimone_5 mattonelle posate a terra avevano due differenti tonalità di grigio scuro e grigio chiaro e che l'effetto era quello di una scacchiera: era inverosimile – ha rilevato l'appellante – che il vizio potesse essere riconosciuto solo dopo la posa in opera dell'intero pavimento. Dalle dichiarazioni del teste si evinceva, invece, che la posa in opera del pavimento Testimone_6 aveva richiesto qualche settimana, mentre i difetti erano stati evidenti sin dal secondo o terzo giorno di lavoro: orbene, se la pavimentazione dell'appartamento aveva richiesto diverse settimane e se i difetti erano stati riscontrati dall'appaltatore già il secondo o il terzo giorno di lavoro, era evidente la responsabilità della per aver pavimentato l'intero Controparte_1 appartamento senza sospendere la posa delle mattonelle e, soprattutto, per non aver segnalato i vizi immediatamente ai committenti, in modo da evitare che l'appartamento venisse arredato.
Le doglianze sono infondate.
Ed invero, la teste , che dichiarava di collaborare con suo marito, Testimone_7
titolare della ditta nella gestione dell'attività Controparte_3 CP_3 commerciale e di essersi occupata della vendita delle mattonelle alla si Controparte_1 limitava a riferire che i difetti del materiale avrebbero dovuto essere verificati dopo la “pre- posa”, che precede la posa in opera vera e propria, ma da tali dichiarazioni non può evincersi che i difetti delle mattonelle fossero visibili da subito, cioè dopo la pre-posa solo di alcune mattonelle, e non invece solamente dopo la posa in opera di tutte le mattonelle.
Non apportano elementi conoscitivi utili neanche le dichiarazioni del teste , Testimone_8 agente di commercio, perché la circostanza che sulle fustelle delle mattonelle fosse apposta l'etichetta con l'avvertimento al posatore di controllare il materiale prima della posa in opera non implica che i vizi delle mattonelle in questione sarebbero stati subiti visibili dal controllo preliminare delle mattonelle, prima della loro posa in opera.
Apportano, invece, elementi conoscitivi utili le dichiarazioni del teste che Testimone_5
13 riferiva: “una volta posate a terra le mattonelle, si riscontrò che le stesse avevano delle differenti tonalità, grigio scuro e grigio chiaro. Posate a terra le mattonelle l'effetto era quello di una scacchiera”, affermando, quindi, che i vizi delle mattonelle erano stati visibili solo dopo la posa in opera delle mattonelle.
Infine, dalle dichiarazioni del teste non possono trarsi le circostanze che Testimone_6
l'appellante, invece, trae, ossia che la posa in opera del pavimento aveva richiesto qualche settimana, mentre i difetti erano stati evidenti sin dal secondo o terzo giorno di lavoro.
Ed invero, il teste che aveva lavorato come elettricista nell'appartamento dei Tes_2 committenti su incarico dell'appaltatrice dichiarava solo che il suo lavoro Controparte_1 nel predetto appartamento era durato due o tre giorni, non continuativi;
che nel corso di questi due o tre giorni era iniziata la posa in opera dei pavimentati, che non era stata ancora completata quando egli ultimava i suoi lavori;
che quando ritornava nell'appartamento dopo qualche tempo, di cui non era precisata la durata, la posa in opera delle mattonelle era stata completata;
che prima di iniziare il lavoro di posa in opera delle mattonelle vi era stata la pre- posa di cinque o sei mattonelle e che il pavimento, dopo la posa in opera, aveva effettivamente tonalità diverse, vi erano mattonelle più chiare o più scure.
Dalle dichiarazioni sopra esaminate non può trarsi affatto la circostanza che il lavoro di posa in opera delle mattonelle era durato qualche settimana e che già dopo i primi due/tre giorni di lavoro erano visibili i vizi delle mattonelle, in quanto il teste non riferiva nulla sulla durata dei lavori di completa posa in opera delle mattonelle, né affermava che già dopo i primi due/tre giorni di lavori erano visibili i vizi delle mattonelle, anzi il teste riferiva che il pavimento
“dopo la posa in opera” aveva effettivamente tonalità diverse.
Risulta, quindi, insuperato il passaggio motivazionale con cui il primo giudice affermava che i vizi risultavano visibili solo a pavimento completamente posato, pulito ed in “controluce” e che, quindi, né l'esame dei campioni, né la posa in opera solo di alcune mattonelle affiancate
(c.d. pre-posa) erano sufficienti a consentire la percepibilità del vizio.
Risulta insuperato anche l'ulteriore passaggio motivazionale con cui il primo giudice (pag. 12 della sentenza impugnata), dopo aver ribadito ancora una volta che i vizi delle mattonelle erano stati percepibili solo quando la posa era quasi completamente ultimata, affermava che la scelta di ultimare i lavori, nonostante il vizio, rendendo l'immobile immediatamente utilizzabile ed effettivamente a disposizione dei terzi intervenuti che lo avevano abitato per tutta la durata del processo, si rilevava quella più idonea a contenere i danni, mentre la
14 sospensione dei lavori avrebbe reso l'immobile inutilizzabile per i proprietari dal 2012 all'attualità, con evidente crescita esponenziale del danno.
Pertanto, se i vizi delle mattonelle erano percepibili solo con la messa in opera dell'intero pavimento, non può essere ravvisata alcuna responsabilità dell'appaltatrice CP_10 per aver proceduto alla posa in opera delle mattonelle.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti di tutti gli appellati e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento per tutti i rapporti processuali oggetto del presente giudizio quello da
€ 5.200,01 a € 26.000,00 ( ed invero, il valore della causa di appello tra l'appellante e gli appellati e è di € 13.347,98, pari alla somma oggetto Controparte_4 Controparte_5 della pronuncia di condanna in favore dei suindicati appellati ed a carico dell'odierna appellante, e di cui quest'ultima chiede la riforma;
il valore della causa tra l'appellante e la ditta è di € 5.797,51, pari alla somma oggetto della pronuncia di condanna alla CP_3 manleva in favore della suindicata ditta a carico dell'odierna appellante, e di cui quest'ultima chiede la riforma;
il valore della causa di appello tra l'appellante e la è di € Controparte_1
5.797,51, pari alla somma oggetto della condanna della in favore della CP_3 [...]
in relazione alla quale l'appellante è stata condannata a manlevare la CP_1 [...]
con pronuncia di cui chiede la riforma); applicando i valori minimi per la fase di CP_3 trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore degli appellati e , avv. Antonio Miranda, Parte_5 Controparte_5 dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale (per l'ammissibilità della richiesta di distrazione delle spese processuali formulata solo nella comparsa conclusionale, vedi cass. civ., 12.1.2006, n. 412).
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
15 per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei Parte_1 confronti della della nonché Controparte_1 Controparte_3 di , avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Prima Controparte_11 Controparte_5
Sezione Civile, n. 1645/2019, depositata in data 18.7.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a pagare, in favore dell'appellata Controparte_12
le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.888,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Condanna l'appellante a pagare, in favore dell'appellata le spese del Controparte_1 giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.888,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Condanna l'appellante a pagare, in favore degli appellati e Controparte_4 CP_5
le spese del giudizio di secondo grado che liquida in € 4.888,00 per compenso di
[...] avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Antonio
Miranda;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 29.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 495/2020
TRA
(già (C.F.- Parte_1 Parte_2
P.IVA ), con sede in Finale Emilia, via San Lorenzo n. 24/a, in persona del P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. rappresentata e difesa Parte_3 unitamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall' avv.
PA IO (C.F. n. ) e dall'avv. Angela Fabbri (C.F. C.F._1
) elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Aversa, via C.F._2
Nunzio Pelliccia, n. 100;
APPELLANTE
E
(C.F.-P.IVA n. ), con sede in Napoli alla via S. Anna alle Controparte_1 P.IVA_2
Paludi n. 30, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa C.F._3 di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Tiziana Di Sieno (C.F.:
, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Pollena C.F._4
Trocchia, al C.so Umberto I, n. 58;
1
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.-P.IVA n. ), in persona del titolare Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. SALVATORE FEOLA
(C.F. n. ), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Somma C.F._6
Vesuviana, alla Via Macedonia, n.74;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_4 C.F._7 Controparte_5
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata alla C.F._8 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Antonio Miranda (C.F. n.
), presso lo studio del quale in Ottaviano, alla via Salita Piazza, n. C.F._9
25;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n.
1645/2019, depositata in data 18.7.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale del 14.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione, notificato in data 5.6.2012, la conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la ditta e CP_3 Controparte_3 deduceva che aveva stipulato, in data 1.1.2012, con e un Controparte_4 Controparte_5 contratto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'appartamento di loro proprietà e che i lavori comprendevano anche la posa in opera di pavimenti, rivestimenti e battiscopa;
pertanto, essa attrice acquistava presso la ditta convenuta le mattonelle per il pavimento dell'appartamento oggetto di ristrutturazione, al prezzo di € 2.820,75; le mattonelle, al momento della loro posa in opera totale, risultavano avere dei vizi, che consistevano nel CP_ presentare due diverse tonalità di colore, che venivano tempestivamente denunciati alla convenuta;
i proprietari dell'appartamento in ristrutturazione sollevavano contestazioni per i
2 vizi delle mattonelle, rifiutandosi di pagarle il compenso stabilito per la posa in opera, chiedendo anche di sostituire l'intero pavimento.
Tanto dedotto, la concludeva chiedendo di: Controparte_1
- accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e dichiarare la responsabilità della
[...]
nella causazione dei danni patiti dall'attrice e, per l'effetto, condannare la CP_3 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, compreso il danno all'immagine, CP_3 il danno emergente ed il lucro cessante, oltre interessi, il tutto nei limiti della somma di €
26.000,00; con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 13.11.2012, la che contestava la sussistenza dei Controparte_3 vizi delle mattonelle, deducendo che la varietà dei toni era una caratteristica propria di quel tipo di mattonelle;
contestava, in ogni caso, la sussistenza di ogni responsabilità, perché si era limitata ad acquistare le mattonelle presso la che ne era Parte_2 anche la produttrice, ed, in quanto tale, unica responsabile dei vizi.
La convenuta concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda della società attrice nei suoi confronti;
chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la società produttrice,
[...]
per essere da essa garantita e manlevata in caso di condanna;
con Parte_2 vittoria delle spese di lite.
In data 2.5.2013 spiegavano intervento volontario e , Controparte_4 Controparte_5 proprietari dell'appartamento oggetto dei lavori di ristrutturazione appaltati alla società attrice deducevano che la gravità dei vizi riscontrati nel pavimento, dopo la sua Controparte_1 posa in opera, consistenti nel presentare le mattonelle due diverse tonalità di colore, avrebbe richiesto un'opera di totale rimozione e di posa in opera di nuove mattonelle, con conseguenti ulteriori danni per loro, che sarebbero stati costretti a trasferirsi in un'altra abitazione per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.
Tanto dedotto, e chiedevano, previo accertamento della Controparte_4 Controparte_5 legittimità del loro intervento, di:
- accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi;
- per l'effetto, condannare l'effettivo responsabile all'eliminazione dei vizi esistenti nella pavimentazione, oltre al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, nella misura che sarebbe risultata a seguito di istruttoria, il tutto nei limiti della somma di € 26.000,00; con vittoria delle spese di lite.
3 Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa di si Parte_2 costituiva in giudizio, in data 29.10.2013, la (per la Controparte_7 propria divisione d'ora in avanti, per brevità, anche solo Parte_2
Parte
), che eccepiva il difetto di interesse ad agire dell'attrice perché Controparte_1 chiedeva alla convenuta il risarcimento di danni che i committenti e CP_3 CP_4
terzi intervenuti, avevano, a loro volta, chiesto nei confronti dell'attrice, ma non vi era CP_5 la prova che l'attrice avesse risarcito tali danni ai committenti;
eccepiva la prescrizione dell'azione di garanzia nei suoi confronti, perché l'atto di chiamata del terzo era stato notificato nei suoi confronti in data 24.6.2013, quando era, ormai, decorso il termine di prescrizione di un anno, di cui all'art. 1495 c.c., decorrente dalla consegna della merce, avvenuta in data 30.3.2012; eccepiva, inoltre, la decadenza della società attrice dall'azione promossa nei confronti della convenuta, perché i vizi erano stati denunciati solo in data
16.5.2012, dopo la completa posa in opera delle mattonelle, ma, trattandosi di vizi evidenti, il termine di otto giorni per la denunzia dei vizi decorreva dalla consegna della merce (avvenuta in data 30.3.2012) e, quindi, alla data del 16.5.2012 era già decorso;
eccepiva l'inammissibilità dell'intervento dei terzi, proprietari dell'appartamento oggetto di ristrutturazione, e l'infondatezza di ogni loro domanda;
contestava la fondatezza, nel merito, sia della domanda principale, sia della domanda di manleva nei suoi confronti. Parte La concludeva chiedendo di:
- dichiarare il difetto di interesse ad agire della società attrice Controparte_1
- dichiarare la prescrizione dell'azione di garanzia, ex art. 1495, ultimo comma, c.c., e la decadenza dell'attrice e della convenuta dal diritto di garanzia, ai sensi dell'art. 1495 comma
1 c.c.;
- dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario spiegato dai committenti e;
Controparte_4 Controparte_5
-nel merito, di rigettare tutte le domande proposte nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della prova testimoniale e della CT), decideva la causa con sentenza n. 1645/2019, pubblicata in data 18.7.2019, con cui così statuiva:
“1. Accoglie la domanda avanzata dalla società in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., nei confronti della società e, per l'effetto, Controparte_3
4 condanna quest'ultima società al pagamento in favore della prima, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 5.797,51, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. Accoglie la domanda proposta da e nei confronti di Controparte_4 Controparte_5 in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, Parte_1 condanna quest'ultima società al pagamento in favore della prima, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 13.347,98, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
3. Accoglie la domanda di manleva avanzata dalla società Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della società
[...] Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, condanna quest'ultima
[...] società al pagamento in favore della prima, della complessiva somma di € 5.797,51, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4. Condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_3
., delle spese di giudizio che si liquidano in € 206,00 per spese, ed € Controparte_1
2.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Di Sieno Tiziana per dichiarato anticipo;
5. Condanna la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.430,00 per Controparte_3 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Feola Salvatore, per dichiarato anticipo;
6. Condanna la società al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e , delle spese di giudizio che si liquidano in € 4.835,00 per CP_4 Controparte_5 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Miranda, per dichiarato anticipo;
7. Pone definitivamente le spese di CT a carico di . Parte_1
Il primo giudice riteneva provata, sulla base delle risultanze della prova testimoniale e della
CT, la sussistenza dei vizi delle mattonelle posate in opera dall'attrice presso l'abitazione dei terzi intervenuti, consistenti in una differenza di tonalità superficiale che, ancorché
5 leggera, risultava particolarmente evidente in controluce, sì da rendere necessaria la rimozione e sostituzione delle mattonelle, stante l'impossibilitò di eliminazione dei predetti vizi.
Il primo giudice, dopo aver evidenziato che l'ipotesi dedotta in giudizio era assimilabile a quella della vendita “a catena” di mattonelle, risultate viziate, rilevava in ordine alle tre domande che accoglieva che:
a) la domanda di risarcimento danni proposta dalla ditta attrice, (appaltatrice Controparte_1 ed acquirente finale delle mattonelle) nei confronti della (venditrice CP_3 intermedia delle mattonelle) era da qualificare come una domanda di responsabilità contrattuale, in considerazione dei vizi da cui risultava affetta la merce venduta (art. 1490
c.c.), in ragione dei quali il venditore era tenuto al risarcimento dei danni (art. 1494 c.c.);
i danni subiti dalla società attrice consistevano sia in un danno emergente, pari all'esborso necessario per l'acquisto delle mattonelle, ammontante a € 2.820,75, sia in un lucro cessante, pari ai costi sopportati per la posa in opera delle mattonelle risultate viziate senza percepirne il compenso, costi ammontanti a € 2.979,16, come risultava dal computo metrico allegato alla
CT (era risultato provato che i committenti si erano rifiutati di corrispondere all'appaltatrice il compenso per la posa in opera delle mattonelle, in ragione dei vizi che Controparte_1 esse presentavano); pertanto, il danno complessivo subito dall'appaltatrice ammontava a €
5.797,51, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
nulla risultava provato, invece, per il danno all'immagine;
b) la domanda di risarcimento danni proposta dai terzi intervenuti e Controparte_4
(che avevano spiegato un intervento volontario principale) confronti della Controparte_5
Parte produttrice delle mattonelle, , era da qualificare come una domanda di risarcimento danni extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.;
i danni erano consistenti nei costi necessari per la rimozione e ricollocazione del pavimento ed erano quantificati dal CT nella somma di € 13.347,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte c) la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della , produttrice CP_3 delle mattonelle, era una domanda di manleva, anch'essa fondata;
erano infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione sollevata dalla terza Parte chiamata , in quanto i vizi erano stati denunciati tempestivamente dall'attrice
[...]
il giorno successivo alla scoperta dei vizio, sia al rivenditore che CP_1 CP_3
Parte alla produttrice con raccomandate del 16.5.2012, ricevute rispettivamente in data 18 e
6 22.5.2012; la scoperta dei vizi era avvenuta solo dopo che il pavimento era stato completamente posato e pulito, osservandolo in “controluce”;
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 1645/2019, pubblicata in data 18.7.2019, la Parte_1
(già , ha proposto tempestivo appello,
[...] Parte_2 con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta in data 5.2.2010 alla
[...]
alla nonché a e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
, al fine di chiedere: Controparte_5
-in via preliminare, di accogliere le eccezioni di prescrizioni, di decadenza e di difetto di interesse ad agire della Controparte_1
-sempre in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento proposto da e , in quanto tardivo;
Controparte_4 Controparte_5
-nel merito, di riformare la sentenza impugnata, rigettando ogni domanda nei suoi confronti;
- sempre nel merito e, in stretto subordine, dichiarare la corresponsabilità dell'attrice in primo grado nella causazione dell'evento dannoso, anche per l'aggravamento del danno, con conseguente riduzione del risarcimento del danno a carico dell'appellante, in ragione del dichiarato concorso;
-condannare, altresì, le parti appellate, a restituire ad essa appellante le somme dalla stessa versate in esecuzione della sentenza impugnata, anche per conto di
[...]
oltre interessi dalla data del pagamento a quella della restituzione, Controparte_3 nonché a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ditta che ha CP_3 contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Si sono costituiti in giudizio anche la nonché e Controparte_1 Controparte_4
, che, nelle rispettive comparse di risposta, hanno eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; hanno eccepito la nullità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per mancanza della puntuale ed esauriente esposizione dei fatti;
nel merito, hanno contestato la fondatezza del mezzo di impugnazione e ne hanno chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Transitata la causa dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni
7 civili, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 14.5.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello principale
L'eccezione di nullità dell'atto di appello, ex art. 164, comma 4, c.p.c., per mancanza del requisito di cui all'art. 163, n. 4, c.p.c., è infondata, in quanto eventuali vizi dell'atto di citazione in appello relativi alla editio actionis determinerebbero non la nullità dell'atto di appello, con possibilità della sua sanatoria, ex art. 164, n. 5, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, ma la sua inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., che, però, nel caso di specie non è configurabile.
Ed invero, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal D. Lgs.
10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. è superata dalla prosecuzione del giudizio di appello.
C.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Sull'eccezione di difetto di interesse ad agire”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Tribunale accolto la domanda dell'appaltatrice mentre avrebbe dovuto dichiararla inammissibile Controparte_1 per carenza di interesse ad agire, atteso che il danno di cui la pretendeva il Controparte_1 risarcimento era un danno che avevano subito, eventualmente, i committenti dell'opera e non certo l'appaltatore. Contr In altri termini – ha dedotto l'appellante – la sarebbe stata titolare di un interesse ad agire giuridicamente rilevante solo se avesse provveduto, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, a risarcire i committenti del danno loro cagionato dall'installazione delle piastrelle a meno che, ovviamente, detto danno non fosse imputabile allo stesso appaltatore.
L'appellante ha evidenziato che la correttezza dei suoi argomenti era stata implicitamente Contr riconosciuta anche dal giudice di primo grado che aveva liquidato all'appaltatrice esclusivamente le spese di giudizio in assenza di una qualsiasi posta di danno.
Il primo motivo di appello è infondato.
Ed invero, la domanda di risarcimento danni da responsabilità contrattuale proposta dall'appaltatrice nei confronti della società ed accolta dal Controparte_1 CP_3
8 primo giudice per la somma complessiva di € 5.797,51, aveva ad oggetto danni che aveva subito l'appaltatrice e non i committenti, e che consistevano sia nel danno Controparte_1 emergente per l'esborso necessario per l'acquisto delle mattonelle, pari all'importo di €
2.820,75 (che i committenti si erano rifiutati di rimborsare all'appaltatrice), sia nel lucro cessante per la mancata corresponsione, da parte dei committenti, del corrispettivo per la posa in opera delle mattonelle risultate viziate, corrispettivo determinato dal primo giudice in €
2.979,16, sulla base del computo metrico allegato alla CT.
Il Tribunale, accolta la domanda di risarcimento danni proposta dalla nei Controparte_1 confronti della (venditrice delle mattonelle) per la somma di € 5.797,51, oltre CP_3 interessi dalla domanda al saldo, accoglieva la domanda di manleva proposta dalla
[...]
Parte
nei confronti della , produttrice delle mattonelle, ed odierna appellante, CP_3 condannando quest'ultima a pagare in favore della la medesima somma di € CP_3
5.797,51, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Risulta, pertanto, incomprensibile la deduzione difensiva dell'appellante, volta ad evidenziare che la correttezza dei suoi argomenti era stata implicitamente riconosciuta anche dal giudice Contr di primo grado, che aveva liquidato all'appaltatrice esclusivamente le spese di giudizio in assenza di una qualsiasi posta di danno, posto che il primo giudice accoglieva la domanda di risarcimento della appaltatrice nei confronti della oltre a Controparte_1 CP_3 condannare quest'ultima al pagamento delle spese processuali in favore della prima.
C.2. Con il secondo motivo, rubricato “Sull'ammissibilità dell'intervento e sulla sua qualificazione”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui qualificava l'intervento dei committenti e come intervento principale autonomo, sebbene CP_4 CP_8 essi fossero intervenuti nel giudizio di primo grado oltre il termine di cui agli artt. 166 e 167
c.p.c. previsto per la tempestiva costituzione del convenuto.
L'appellante ha dedotto che, ai sensi dell'art. 268, comma 2, c.c., l'intervento principale del terzo non può avere luogo oltre il termine stabilito per la tempestiva costituzione del convenuto;
ogni intervento depositato oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. deve essere qualificato esclusivamente come adesivo.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il termine ultimo entro il quale può avvenire l'intervento del terzo è il momento in cui le parti procedono alla precisazione delle conclusioni. Per insegnamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la
9 preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cass. civ., 22.8.2018, n. 20882; cass. civ.,
26.5.2014, n. 11681).
C.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sull'eccezione di decadenza e prescrizione”,
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver rigettato la domanda di manleva perché proposta dalla nei suoi confronti oltre il termine annuale di Parte_4 prescrizione, di cui all'art. 1495 c.c.
Ha dedotto che il primo giudice era caduto in errore perché aveva solo considerato che il termine di prescrizione fosse stato rispettato in relazione alla convenuta ma CP_3 tanto non si era verificato per essa appellante, terza chiamata in primo grado.
Ed invero, anche laddove il vizio fosse stato denunziato dall'appaltatrice-acquirente delle mattonelle, in data 22.5.2012, come ritenuto dal primo giudice, l'atto di Controparte_1 chiamata in causa era stato notificato ad essa appellante il 24.6.2013 e, quindi, oltre il termine di tredici mesi dall'invio della diffida.
Inoltre, il Tribunale, ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per la denuncia del vizio, aveva attribuito, in modo inspiegabile, rilevanza alla deposizione del teste (sostanzialmente direttore dei lavori), vale a dire al soggetto che, per quanto Tes_1 affermato dal CT, era uno dei soggetti responsabili dei danni subiti dai committenti, terzi intervenuti.
Il motivo di appello, relativo all'infondatezza della domanda di manleva per decorrenza del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., è infondato per la dirimente ragione che i termini di decadenza e di prescrizione, di cui all'art. 1495 c.c., riguardano le azioni di garanzia spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità promesse della cosa venduta e, quindi, l'azione di risoluzione e di riduzione del prezzo, ex art. 1492 c.c., nonché
l'azione di risarcimento dei danni relativi, ex art. 1494 c.c.; mentre, nel caso di specie, viene in rilievo una domanda diversa, ossia una domanda di manleva proposta nei confronti della odierna appellante (produttrice delle mattonelle) dalla , venditrice intermedia Parte_4 delle mattonelle (convenuta in giudizio dalla appaltatrice-acquirente finale Controparte_1
10 delle mattonelle), al fine di essere manlevata delle somme che sarebbe stata tenuta a pagare, a titolo di risarcimento danni, alla predetta Controparte_1
L'ulteriore censura, con cui l'appellante si duole del fatto che il primo giudice abbia attribuito rilevanza, ai fini della individuazione del dies a quo per la denuncia di vizi, al teste Tes_2 oltre ad essere formulata in maniera generica, perché non sono precisate le dichiarazioni del teste sulla base delle quali il primo giudice avrebbe fondato la decorrenza del dies a Tes_2 quo del termine per la denunzia dei vizi, è infondata, atteso che l'appellante ha prospettato l'inattendibilità del teste perché sarebbe stato indicato dal CT come uno dei soggetti Tes_2 responsabili del danno subito dai committenti, ma nella relazione tecnica redatta dal CT non vi è nessuna traccia di tale indicazione, e tanto in disparte ogni valutazione sul fatto che non competerebbe al CT individuare soggetti responsabili dei danni dedotti in giudizio. Il teste in sede di escussione, dichiarava di essere un elettricista, precisando che non era Tes_2 dipendente della ma che veniva chiamato di tanto in tanto dalla Controparte_1 [...] per prestazioni di manodopera e che era stato chiamato anche per lavorare per CP_1 alcuni giorni nell'appartamento di e e le sue dichiarazioni Controparte_4 Controparte_5 non sono state superate da nessun altro elemento di prova contrario.
C.4. Il quarto motivo di appello è articolato in due censure, volte a contestare la valutazione, da parte del primo giudice, l'una, delle risultanze della CT, l'altra delle risultanze della prova testimoniale, al fine di sostenere l'esclusiva responsabilità dell'impresa appaltatrice Contr nei confronti dei committenti per non aver rilevato i vizi delle mattonelle prima della loro posa in opera o, comunque, per non aver sospeso subito i lavori di posa in opera delle mattonelle, dopo averne rilevato i vizi.
C.4.1. Con la prima censura, rubricata “Sulla CT”, l'appellante si è doluta del fatto che il primo giudice non aveva tenuto conto, ai fini della decisione, delle osservazioni formulate dal suo CTP, ing. avverso la relazione di consulenza tecnica redatta dal CT, ma, Per_1 soprattutto, della risposta che a tali osservazioni veniva data dal CT, che affermava: “un lavoro eseguito a regola d'arte impone al direttore dei lavori ed al posatore delle piastrelle una verifica preliminare del materiale” (relazione di CT, pag. 6).
Ne conseguiva che una verifica preventiva delle mattonelle era necessaria, da parte della
[...]
attrice in primo grado, ed il non averla fatta costituiva fonte di responsabilità per CP_1 la stessa, in quanto sarebbe bastato esaminare le mattonelle, prima di posarle, per evitare il danno subito dai terzi intervenuti (che era ascrivibile solo a fatto e colpa dell'appaltatrice
[...]
[...]
[...] , con la conseguenza che la domanda della doveva essere CP_9 Controparte_1 rigettata, essendo essa l'unica responsabile subita dai suoi committenti, mentre la domanda dei committenti, terzi intervenuti, doveva essere accolta solo nei confronti della predetta
[...]
CP_1
In ogni caso, la posa in opera avrebbe dovuto essere sospesa e non completata in tutto l'immobile.
Pertanto, anche ove la non fosse stata ritenuta esclusiva responsabile del Controparte_1 danno, avrebbe dovuto quanto meno essere considerata corresponsabile del medesimo, non avendo sospeso la posa in opere delle mattonelle, immediatamente, stante la natura palese del vizio, come affermata dal CT.
La doglianza è infondata.
E' vero che il CT, nel paragrafo intitolato “Replica alle osservazioni di parte”, precisava che, “da un punto di vista tecnico … un lavoro eseguito a regola d'arte impone al direttore dei lavori ed al posatore delle piastrelle una verifica preliminare del materiale del prodotto” (vedi relazione di CT, pag. 6), ma è, altresì, vero che il CT non affermava anche che, se fosse stata effettuata una verifica preliminare delle mattonelle, da parte del direttore dei lavori e del posatore delle mattonelle, si sarebbero visti i vizi delle stesse, né tale conclusione può desumersi dalla risposta del CT, sopra riportata.
Anzi, lo stesso CT, nella sua relazione tecnica (pag. 3) affermava che il vizio delle mattonelle, consistente nella presenza di due diverse tonalità superficiali tra le piastrelle, risultava maggiormente distinguibile osservando il pavimento in “controluce” e che proprio tale circostanza aveva reso impossibile rappresentare in modo chiaro le differenti tonalità attraverso la rappresentazione fotografica. Pertanto, se i vizi delle mattonelle erano visibili solo osservando il pavimento in “controluce”, ne deriva che i vizi erano stati visibili solo quando il pavimento era stato posto tutto in opera e lo si osservava in “controluce”.
C.4.2. Con la seconda censura, contenuta nel quarto motivo di appello e rubricata “Sulle deposizioni testimoniali”, l'appellante ha dedotto che la grave imperizia e negligenza dell'appaltatrice per aver omesso i controlli sulle mattonelle prima della Controparte_1 posa in opera, controlli che, se effettuati, avrebbero lasciato emergere i vizi delle mattonelle, risultava anche dalle dichiarazioni dei testi e, in particolare, del teste e del teste Tes_3
. Tes_4
Il teste dichiarava che i difetti delle mattonelle avrebbero dovuto essere verificati Tes_3
12 dopo la “pre-posa”, che consisteva nella posa solo di alcune mattonelle e che avrebbe dovuto precedere la posa in opera vera e propria;
il teste dichiarava che sulle fustelle delle Tes_4 mattonelle vi era una etichetta contenente l'avvertimento al posatore di controllare il materiale prima della posa in opera.
Le dichiarazioni dei testi e non erano smentite – ha evidenziato Tes_3 Tes_4
l'appellante - dalle dichiarazioni dei testi di parte avversa, che, anzi, implicitamente, le confermavano. Ed invero, il teste figlio dei committenti, dichiarava che le Testimone_5 mattonelle posate a terra avevano due differenti tonalità di grigio scuro e grigio chiaro e che l'effetto era quello di una scacchiera: era inverosimile – ha rilevato l'appellante – che il vizio potesse essere riconosciuto solo dopo la posa in opera dell'intero pavimento. Dalle dichiarazioni del teste si evinceva, invece, che la posa in opera del pavimento Testimone_6 aveva richiesto qualche settimana, mentre i difetti erano stati evidenti sin dal secondo o terzo giorno di lavoro: orbene, se la pavimentazione dell'appartamento aveva richiesto diverse settimane e se i difetti erano stati riscontrati dall'appaltatore già il secondo o il terzo giorno di lavoro, era evidente la responsabilità della per aver pavimentato l'intero Controparte_1 appartamento senza sospendere la posa delle mattonelle e, soprattutto, per non aver segnalato i vizi immediatamente ai committenti, in modo da evitare che l'appartamento venisse arredato.
Le doglianze sono infondate.
Ed invero, la teste , che dichiarava di collaborare con suo marito, Testimone_7
titolare della ditta nella gestione dell'attività Controparte_3 CP_3 commerciale e di essersi occupata della vendita delle mattonelle alla si Controparte_1 limitava a riferire che i difetti del materiale avrebbero dovuto essere verificati dopo la “pre- posa”, che precede la posa in opera vera e propria, ma da tali dichiarazioni non può evincersi che i difetti delle mattonelle fossero visibili da subito, cioè dopo la pre-posa solo di alcune mattonelle, e non invece solamente dopo la posa in opera di tutte le mattonelle.
Non apportano elementi conoscitivi utili neanche le dichiarazioni del teste , Testimone_8 agente di commercio, perché la circostanza che sulle fustelle delle mattonelle fosse apposta l'etichetta con l'avvertimento al posatore di controllare il materiale prima della posa in opera non implica che i vizi delle mattonelle in questione sarebbero stati subiti visibili dal controllo preliminare delle mattonelle, prima della loro posa in opera.
Apportano, invece, elementi conoscitivi utili le dichiarazioni del teste che Testimone_5
13 riferiva: “una volta posate a terra le mattonelle, si riscontrò che le stesse avevano delle differenti tonalità, grigio scuro e grigio chiaro. Posate a terra le mattonelle l'effetto era quello di una scacchiera”, affermando, quindi, che i vizi delle mattonelle erano stati visibili solo dopo la posa in opera delle mattonelle.
Infine, dalle dichiarazioni del teste non possono trarsi le circostanze che Testimone_6
l'appellante, invece, trae, ossia che la posa in opera del pavimento aveva richiesto qualche settimana, mentre i difetti erano stati evidenti sin dal secondo o terzo giorno di lavoro.
Ed invero, il teste che aveva lavorato come elettricista nell'appartamento dei Tes_2 committenti su incarico dell'appaltatrice dichiarava solo che il suo lavoro Controparte_1 nel predetto appartamento era durato due o tre giorni, non continuativi;
che nel corso di questi due o tre giorni era iniziata la posa in opera dei pavimentati, che non era stata ancora completata quando egli ultimava i suoi lavori;
che quando ritornava nell'appartamento dopo qualche tempo, di cui non era precisata la durata, la posa in opera delle mattonelle era stata completata;
che prima di iniziare il lavoro di posa in opera delle mattonelle vi era stata la pre- posa di cinque o sei mattonelle e che il pavimento, dopo la posa in opera, aveva effettivamente tonalità diverse, vi erano mattonelle più chiare o più scure.
Dalle dichiarazioni sopra esaminate non può trarsi affatto la circostanza che il lavoro di posa in opera delle mattonelle era durato qualche settimana e che già dopo i primi due/tre giorni di lavoro erano visibili i vizi delle mattonelle, in quanto il teste non riferiva nulla sulla durata dei lavori di completa posa in opera delle mattonelle, né affermava che già dopo i primi due/tre giorni di lavori erano visibili i vizi delle mattonelle, anzi il teste riferiva che il pavimento
“dopo la posa in opera” aveva effettivamente tonalità diverse.
Risulta, quindi, insuperato il passaggio motivazionale con cui il primo giudice affermava che i vizi risultavano visibili solo a pavimento completamente posato, pulito ed in “controluce” e che, quindi, né l'esame dei campioni, né la posa in opera solo di alcune mattonelle affiancate
(c.d. pre-posa) erano sufficienti a consentire la percepibilità del vizio.
Risulta insuperato anche l'ulteriore passaggio motivazionale con cui il primo giudice (pag. 12 della sentenza impugnata), dopo aver ribadito ancora una volta che i vizi delle mattonelle erano stati percepibili solo quando la posa era quasi completamente ultimata, affermava che la scelta di ultimare i lavori, nonostante il vizio, rendendo l'immobile immediatamente utilizzabile ed effettivamente a disposizione dei terzi intervenuti che lo avevano abitato per tutta la durata del processo, si rilevava quella più idonea a contenere i danni, mentre la
14 sospensione dei lavori avrebbe reso l'immobile inutilizzabile per i proprietari dal 2012 all'attualità, con evidente crescita esponenziale del danno.
Pertanto, se i vizi delle mattonelle erano percepibili solo con la messa in opera dell'intero pavimento, non può essere ravvisata alcuna responsabilità dell'appaltatrice CP_10 per aver proceduto alla posa in opera delle mattonelle.
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., nei confronti di tutti gli appellati e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento per tutti i rapporti processuali oggetto del presente giudizio quello da
€ 5.200,01 a € 26.000,00 ( ed invero, il valore della causa di appello tra l'appellante e gli appellati e è di € 13.347,98, pari alla somma oggetto Controparte_4 Controparte_5 della pronuncia di condanna in favore dei suindicati appellati ed a carico dell'odierna appellante, e di cui quest'ultima chiede la riforma;
il valore della causa tra l'appellante e la ditta è di € 5.797,51, pari alla somma oggetto della pronuncia di condanna alla CP_3 manleva in favore della suindicata ditta a carico dell'odierna appellante, e di cui quest'ultima chiede la riforma;
il valore della causa di appello tra l'appellante e la è di € Controparte_1
5.797,51, pari alla somma oggetto della condanna della in favore della CP_3 [...]
in relazione alla quale l'appellante è stata condannata a manlevare la CP_1 [...]
con pronuncia di cui chiede la riforma); applicando i valori minimi per la fase di CP_3 trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore degli appellati e , avv. Antonio Miranda, Parte_5 Controparte_5 dichiaratosi antistatario nella comparsa conclusionale (per l'ammissibilità della richiesta di distrazione delle spese processuali formulata solo nella comparsa conclusionale, vedi cass. civ., 12.1.2006, n. 412).
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
15 per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei Parte_1 confronti della della nonché Controparte_1 Controparte_3 di , avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Prima Controparte_11 Controparte_5
Sezione Civile, n. 1645/2019, depositata in data 18.7.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a pagare, in favore dell'appellata Controparte_12
le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.888,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Condanna l'appellante a pagare, in favore dell'appellata le spese del Controparte_1 giudizio di secondo grado, che liquida in € 4.888,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
4) Condanna l'appellante a pagare, in favore degli appellati e Controparte_4 CP_5
le spese del giudizio di secondo grado che liquida in € 4.888,00 per compenso di
[...] avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Antonio
Miranda;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 29.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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