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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9651 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 34102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 34102/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
via F. De Sanctis 4, presso lo studio dell'avv. TENCHINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque CP_1
Giornate 3, presso l'avv. CAPILUPI LUCA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l' per ottenerne la condanna CP_1
alle prestazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 in relazione al danno biologico conseguito ad infortunio subito nel luogo di lavoro, non avendo ottenuto all'esito dell'iter amministrativo il riconoscimento di alcuna percentuale di invalidità.
L' convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_2
della domanda, della quale chiedeva il rigetto sostenendo la errata valutazione della incidenza del danno richiesto in relazione alla lamentata patologia.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva quindi rinviata per la discussione all'udienza odierna all'esito della quale, udita la discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il CTU nominato ha infatti riscontrato nella persona del ricorrente un danno biologico riconducibile all'incidente subito sul luogo di lavoro nella misura del 5%, che tenuto conto degli esiti di un precedente sinistro professionale conduce ad una misura complessiva del danno biologico del 10% .
Le predette conclusioni, motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini ed esami specialistici sono, a
2 giudizio di questo giudicante, pienamente condivisibili e non sono state contestate da nessuna delle due parti del giudizio (mentre alla fondatezza dell'eccezione di difetto eziologico originariamente avanzata dall'Istituto osta, evidentemente, l'avvenuta corresponsione in favore del della indennità per inabilità temporanea a Parte_1
ridosso dell'episodio).
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art.13 D.Lgs. n.38/2000 per la rendita vitalizia nella corrispondente misura;
l' convenuto va dunque in tal senso CP_2
condannato.
Quanto alle spese del giudizio appare equo, in virtù dell'accertamento in questa sede di una percentuale di danno di per sé non suscettibile di indennizzo – che spetta al ricorrente, per sommatoria, solo in virtù di altra precedente prestazione – disporne la compensazione per metà, mentre per l'altra metà vanno poste come di norma a carico dell CP_1
secondo gli ordinari criteri;
a carico dell' medesimo vanno CP_2
altresì poste le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente è portatore, in conseguenza di infortuni sul lavoro, di un danno alla integrità psico-
3 fisica nella misura complessiva del 10% e per l'effetto condanna l' alla corresponsione, in favore del predetto, dell'indennizzo di CP_1
cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000 nella corrispondente misura;
compensa tra le parti la metà delle spese e condanna l' alla CP_1
rifusione della rimanente metà delle spese di giudizio - liquidata in complessivi € 1.430,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_3
decreto.
Roma, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 34102/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
via F. De Sanctis 4, presso lo studio dell'avv. TENCHINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque CP_1
Giornate 3, presso l'avv. CAPILUPI LUCA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l' per ottenerne la condanna CP_1
alle prestazioni di cui all'art. 13 D.Lgs. n.38/2000 in relazione al danno biologico conseguito ad infortunio subito nel luogo di lavoro, non avendo ottenuto all'esito dell'iter amministrativo il riconoscimento di alcuna percentuale di invalidità.
L' convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza CP_2
della domanda, della quale chiedeva il rigetto sostenendo la errata valutazione della incidenza del danno richiesto in relazione alla lamentata patologia.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva quindi rinviata per la discussione all'udienza odierna all'esito della quale, udita la discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Il CTU nominato ha infatti riscontrato nella persona del ricorrente un danno biologico riconducibile all'incidente subito sul luogo di lavoro nella misura del 5%, che tenuto conto degli esiti di un precedente sinistro professionale conduce ad una misura complessiva del danno biologico del 10% .
Le predette conclusioni, motivate con ineccepibile rigore logico e scientifico e basate su accurate indagini ed esami specialistici sono, a
2 giudizio di questo giudicante, pienamente condivisibili e non sono state contestate da nessuna delle due parti del giudizio (mentre alla fondatezza dell'eccezione di difetto eziologico originariamente avanzata dall'Istituto osta, evidentemente, l'avvenuta corresponsione in favore del della indennità per inabilità temporanea a Parte_1
ridosso dell'episodio).
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art.13 D.Lgs. n.38/2000 per la rendita vitalizia nella corrispondente misura;
l' convenuto va dunque in tal senso CP_2
condannato.
Quanto alle spese del giudizio appare equo, in virtù dell'accertamento in questa sede di una percentuale di danno di per sé non suscettibile di indennizzo – che spetta al ricorrente, per sommatoria, solo in virtù di altra precedente prestazione – disporne la compensazione per metà, mentre per l'altra metà vanno poste come di norma a carico dell CP_1
secondo gli ordinari criteri;
a carico dell' medesimo vanno CP_2
altresì poste le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente è portatore, in conseguenza di infortuni sul lavoro, di un danno alla integrità psico-
3 fisica nella misura complessiva del 10% e per l'effetto condanna l' alla corresponsione, in favore del predetto, dell'indennizzo di CP_1
cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000 nella corrispondente misura;
compensa tra le parti la metà delle spese e condanna l' alla CP_1
rifusione della rimanente metà delle spese di giudizio - liquidata in complessivi € 1.430,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_3
decreto.
Roma, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
4