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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/08/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 268/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Emilio GRECO (c.f.: , che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax C.F._2 098423313 od all'indirizzo pec: presso il cui studio, sito in Email_1 ZA (CS) alla via Galluppi n. 15, la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f.: ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Franceschina BUFANO (c.f.: , del foro di ZA, che dichiara di voler ricevere tutte C.F._4 le comunicazioni al fax 0984821960 od all'indirizzo pec:
presso il cui studio, sito in ZA (CS) alla via Email_2 Galluppi n. 15, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 10.03.2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in HK (Albania) in data 22.08.1977 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del comune di AN (CS) all'atto n. 23 parte 2 serie C volume 1 - anno 2008, precisando che dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 11/2024 del 19.03.2024 pronunciata dal Tribunale di Paola su domanda congiunta ex-art. 473 bis.28 cpc ed ormai passata in giudicato;
- che dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è venuta definitivamente meno, per cui hanno raggiunto un accordo per procedere al divorzio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole. Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 11/2024 del 19.03.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente CP_1 del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 250,00 Parte_1 CP_1 mensili rivalutabile secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese extra (spese sanitarie – spese per la scuola – libri e gite scolastiche – spese per eventuale attività sportiva e/o educativa etc.) per il mantenimento della figlia minore Le suddette somme saranno Per_1 versate alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
CP_1
2. quanto alla bambina la stessa pur vivendo con la mamma sarà affidata ad entrambi Per_1 i genitori, secondo la legge sull'affido condiviso che equipara la responsabilità e le decisioni in merito ai figli ed infatti entrambi i genitori avranno il dovere, nonostante la separazione, di collaborare nella cura, educazione ed istruzione della bambina, secondo le disponibilità tempo per tempo manifestate da entrambi i coniugi e tenuto contro del fatto che la madre insieme alla figlia vivranno in Albania, con la precisazione che al precedente schema si potranno apportare le modifiche secondo specifiche esigenze manifestate dalla bambina e che i genitori riterranno opportune;
3. le festività saranno così regolamentate:
- 8-24-25-26-31 dicembre ed 1 e 6 gennaio saranno trascorsi con il minore ad anni alterni (ad esempio 1° anno: 8 dicembre con il padre, 24 dicembre con la madre, 25 dicembre con il padre etc;
2° anno: 8 dicembre con la madre, 24 dicembre con il padre, 25 dicembre con la madre etc.;
- le festività di Pasqua e TA saranno regolamentate con le stesse modalità precedentemente indicate, così come pure tutte le altre festività (festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre etc.)
- durante il periodo estivo (da giugno a settembre) la bambina trascorrerà i mesi di luglio ed agosto con il padre e le restanti vacanze con la madre;
- durante le vacanze scolastiche (principalmente festività natalizie e pasquali) la bambina trascorrerà metà periodo con il padre e metà periodo con la madre.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 268/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 in HK (Albania) in data 22.08.1977 e regolarmente trascritto presso il CP_1 Registro degli atti del comune di AN (CS) all'atto n. 23 parte 2 serie C volume 1 - anno 2008;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi circa i rapporti tra i coniugi, quali riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AN (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 268/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Emilio GRECO (c.f.: , che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax C.F._2 098423313 od all'indirizzo pec: presso il cui studio, sito in Email_1 ZA (CS) alla via Galluppi n. 15, la parte ha eletto domicilio,
e
(c.f.: ), nato il [...] a [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Franceschina BUFANO (c.f.: , del foro di ZA, che dichiara di voler ricevere tutte C.F._4 le comunicazioni al fax 0984821960 od all'indirizzo pec:
presso il cui studio, sito in ZA (CS) alla via Email_2 Galluppi n. 15, la parte ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di divorzio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia del divorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 10.03.2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in HK (Albania) in data 22.08.1977 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del comune di AN (CS) all'atto n. 23 parte 2 serie C volume 1 - anno 2008, precisando che dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 11/2024 del 19.03.2024 pronunciata dal Tribunale di Paola su domanda congiunta ex-art. 473 bis.28 cpc ed ormai passata in giudicato;
- che dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è venuta definitivamente meno, per cui hanno raggiunto un accordo per procedere al divorzio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia del divorzio del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero in data 12 maggio 2025 ha espresso parere favorevole. Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 11/2024 del 19.03.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente CP_1 del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 250,00 Parte_1 CP_1 mensili rivalutabile secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese extra (spese sanitarie – spese per la scuola – libri e gite scolastiche – spese per eventuale attività sportiva e/o educativa etc.) per il mantenimento della figlia minore Le suddette somme saranno Per_1 versate alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
CP_1
2. quanto alla bambina la stessa pur vivendo con la mamma sarà affidata ad entrambi Per_1 i genitori, secondo la legge sull'affido condiviso che equipara la responsabilità e le decisioni in merito ai figli ed infatti entrambi i genitori avranno il dovere, nonostante la separazione, di collaborare nella cura, educazione ed istruzione della bambina, secondo le disponibilità tempo per tempo manifestate da entrambi i coniugi e tenuto contro del fatto che la madre insieme alla figlia vivranno in Albania, con la precisazione che al precedente schema si potranno apportare le modifiche secondo specifiche esigenze manifestate dalla bambina e che i genitori riterranno opportune;
3. le festività saranno così regolamentate:
- 8-24-25-26-31 dicembre ed 1 e 6 gennaio saranno trascorsi con il minore ad anni alterni (ad esempio 1° anno: 8 dicembre con il padre, 24 dicembre con la madre, 25 dicembre con il padre etc;
2° anno: 8 dicembre con la madre, 24 dicembre con il padre, 25 dicembre con la madre etc.;
- le festività di Pasqua e TA saranno regolamentate con le stesse modalità precedentemente indicate, così come pure tutte le altre festività (festa del papà con il padre, festa della mamma con la madre etc.)
- durante il periodo estivo (da giugno a settembre) la bambina trascorrerà i mesi di luglio ed agosto con il padre e le restanti vacanze con la madre;
- durante le vacanze scolastiche (principalmente festività natalizie e pasquali) la bambina trascorrerà metà periodo con il padre e metà periodo con la madre.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 268/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1 in HK (Albania) in data 22.08.1977 e regolarmente trascritto presso il CP_1 Registro degli atti del comune di AN (CS) all'atto n. 23 parte 2 serie C volume 1 - anno 2008;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi circa i rapporti tra i coniugi, quali riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AN (Cs) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10.06.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo