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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8012/2023 R.G. a cui è riunito il N. 13532/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. 8012/2023 R.G. a cui è riunito il N. 13532/2024 R.G. promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. VISCONTE MARIA Parte_1 Nume_1
RICORRENTE contro
RESISTENTE – CONTUMACE Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 14.01.2025 è pronunciata la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 13.06.2023, cittadino del Parte_1
nato il [...], impugnava il provvedimento del Questore di Bologna del 16.05.2023 CP_2
di irricevibilità dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia quale familiare di cittadino comunitario ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 30/2007, notificato in pari data, fondato sul seguente motivo: “Letta la circolare nr. 78/2021 datata 21/09/2021 del Ministero
[...]
che disciplina la registrazione anagrafica dei contratti Controparte_3
di convivenza;
verificato che l'istante è entrato irregolarmente sul territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera ed è tuttora irregolare sul territorio nazionale”.
Chiedeva, altresì, la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, disposta – dunque – inaudita altera parte con provvedimento del 14.01.2023, confermato con provvedimento del 12.07.2023.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore di Bologna evidenziando come:
Pagina 1 - l'istante avesse fatto ingresso in Italia nel 2018 poiché legato sentimentalmente a
[...]
nata in [...] il [...], cittadina comunitaria (cfr. carta d'identità RS
compagna del ricorrente - doc. 4 allegato al ricorso);
- dall'unione dei due soggetti fosse nato a [...], in data [...]5, Persona_2
cittadino comunitario (cfr. carta d'identità minore – doc. 6 allegato al ricorso);
- il minore stesse frequentando il nido di infanzia quartiere San Donato - Comune di Bologna Per_3
(cfr. attestato di frequenza del minore al nido del 13.02.2023 per l'anno educativo 2022/2023 – doc.
7 allegato al ricorso);
- il nucleo familiare convivesse, già nella sua prima formazione (cfr. dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà autenticata del 30/06/2021 – doc. 10 allegato al ricorso), con Controparte_4
madre della compagna del ricorrente, nata il [...] in [...] e residente in [...]
[...]
(cfr. stato di famiglia e residenza del minore – cfr. doc. 8 allegato al ricorso), presso l'immobile condotto dalla stessa (cfr. contratto di locazione registrato – doc. 9 allegato al ricorso), potendo contare sul reddito da lavoro a tempo indeterminato della medesima (cfr. dichiarazione 730/2022 redditi 2021, buste paga, contratto e dichiarazione suocera del ricorrente – docc. 11 e 13);
- l'istante avesse prodotto in sede amministrativa la richiesta di registrazione al Comune di Bologna della convivenza di fatto con la cittadina comunitaria (cfr. accordo Per_1 RS
convivenza di fatto del 28.04.2023 – doc. 17 allegato al ricorso);
- l'istante risultasse incensurato.
All'udienza del 15.11.2024 il procuratore di parte ricorrente rappresentava come fosse pendente dinanzi al Tribunale di Bologna ulteriore procedimento – N. 13532/2024 R.G. – promosso dal medesimo ricorrente in data 30.09.2024, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Questura di Bologna in data 16.07.2024, e notificato il 21.08.2024, di rifiuto dell'istanza, ex art. 10 D.lgs. 30/2007, volta al rilascio della Carta di soggiorno per congiunti di cittadini U.E., per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ovvero requisiti corrispondenti alla documentata disponibilità di sufficienti risorse economiche ed alla dimostrata condizione di trovarsi a carico di cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale. Risultavano sospesi, su istanza di parte, gli effetti del provvedimento impugnato, prima con decreto del 15.10.2024 poi confermato con decreto del 12.11.2024.
Il , nonostante la regolarità della notifica degli atti, non risulta essersi costituito Controparte_1
in giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 17.12.2024. il Presidente di Sezione, Dott. Luca Minniti, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra il presente procedimento ed il procedimento N. 13532/2024,
Pagina 2 nel cui ambito nemmeno si costituiva parte resistente, disponeva la riunione di quest'ultimo al presente procedimento, più risalente, N. 8012/2023 R.G.
All'udienza del 14.01.2025 veniva sentito il ricorrente e lo stesso dichiarava:
“Sono in Italia da almeno 6 anni. Vengo dal da cui sono venuto via per migliorare la mia CP_2
vita.
Dal mio arrivo in Italia non sono mai ritornato in CP_2
Vivo a Bologna. Ogni tanto sono ospite di mio fratello, che abita in Vergato, in provincia Per_4
di Bologna. Mio fratello è titolare di regolare permesso di soggiorno, la sua compagna è cittadina italiana ed entrambi sono genitori del piccolo cittadino italiano, nato a [...]_5
Mi capita anche di dormire in un B&B in Bologna e questo mi consente di tenere con me per il pernotto mio figlio, di 3 anni e mezzo di età. Lui abita insieme alla mia ex compagna Per_2 Per_1
nel quartiere di San Donato, in Bologna.
Preciso che io vedo mio figlio tutti i giorni, vado a prenderlo alla scuola materna, in Bologna, Per_2
e prima di riportarlo a casa mi trattengo con lui al parco, facciamo merenda e giochiamo insieme.
Sono molto legato a mio figlio ed anche lui è molto attaccato a me.
Con la mia ex compagna c'è un buon rapporto, tanto è vero che abbiamo presentato Per_1 domanda congiunta per l'affido condiviso di in seguito alla nostra separazione avvenuta circa Per_2
1 anno fa.
Svolgo dei lavori, a nero, come giardiniere, traslocatore, imbianchino.
Riesco a racimolare la somma di 100,00 Euro mensili che verso alla madre di come contributo Per_2 al mantenimento di quest'ultimo. Quando posso acquisto abbigliamento, scarpe e materiale scolastico per Amir, senza porre tali spese in compensazione, a mio beneficio, con quelle eventualmente sostenute dalla madre di Ho peraltro autorizzato a percepire per Per_2 Per_1
intero l'assegno Unico in favore di nostro figlio.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in e né in Italia. CP_2
Ho una sorella che vive in Francia;
lei ogni tanto mi aiuta mandandomi dei soldi.
Vorrei poter avere presto i documenti di soggiorno in modo da poter lavorare regolarmente e così sostenere anche economicamente e con continuità mio figlio, dal quale non voglio e non posso separarmi, visto che devo e desidero occuparmi della sua crescita e della sua salute. Aggiungo che io e accompagniamo alle sedute neuropsichiatriche nell'ambito del percorso di Per_1 Per_2 diagnostica di autismo”.
A corredo delle note di parte depositate in data 27.01.2025, il ricorrente produceva certificazione sanitaria pubblica datata 28.04.2023, in ambito neuropsichiatrico infantile, contenente diagnosi di
Pagina 3 “Disturbi evolutivi specifici misti” a carico del figlio minore e domanda di invalidità relativa a quest'ultimo del 24.01.2024 (cfr, docc. 29 e 30).
* * *
Rilevato e preso atto che la Questura con nota 13.11.2024, depositata nell'ambito del procedimento
N. 13532/2024, ha precisato come il provvedimento di irricevibilità della dell'istanza di rilascio della
Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione ex art. 10 D.lgs. 30/2007, oggetto dell'impugnazione che ha dato vita al procedimento N. 8012/2023, fosse stato revocato in autotutela in data 6.09.2023 per avvenuta presentazione, in data 4.07.2023, di istanza avente il medesimo tenore, oggetto del presente giudizio si manifesta essere il provvedimento della di Bologna di rifiuto CP_5
di rilascio della Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione ex art. 10 D.lgs. 30/2007 emesso in data 16.07.2024 e notificato in data 21.08.2024.
Tanto premesso, va rilevato come all'esito dell'istruttoria risulti provato che l'istanza di rilascio della
Carta di soggiorno trovasse fondamento: nell'unione di fatto e nella convivenza, in Bologna, con la cittadina comunitaria RS
, sua compagna dal 2018, come risulta dal sottoscritto accordo di convivenza ex L. 76/2016
[...] in atti, dall'unione con la quale è nato – in data 26.3.2021 a Bologna – il figlio anch'egli Per_2
convivente; nel documentato rilevante contributo al mantenimento del nucleo familiare da parte della madre della compagna, convivente, intestataria pure del contratto di locazione abitativa;
nelle dimostrate risorse economiche facenti capo alla compagna convivente, SO
, titolare di assegno unico relativo ai suoi due figli minori (uno dei quali nato da una
[...]
precedente relazione), beneficiaria di reddito di cittadinanza nei periodi di disoccupazione e di entrate reddituali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa a chiamata;
nella assenza di precedenti penali.
Nel corso del giudizio è emerso pure come il ricorrente svolga attività lavorativa a nero, come giardiniere, traslocatore, imbianchino, e – da quando è intervenuta la separazione di fatto dalla compagna – versi per il mantenimento del figlio a somma mensile di Euro 100,00, sostenendo Per_2
inoltre per il minore ulteriori esborsi per l'acquisto di abbigliamento, calzature e materiale scolastico.
Il ricorrente ha inoltre posto in risalto il positivo rapporto che riesce a portare avanti con il figlio di 3 anni di età, del quale si occupa accompagnandolo e riprendendolo alla scuola dell'infanzia, tenendolo con sé – previo reperimento di adeguata sistemazione – anche di notte e seguendo insieme alla madre dello stesso il percorso terapeutico neuro-pediatrico del quale necessita il piccolo Per_2
* * *
Pagina 4 Riguardo alla domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. 286/1998, contenuta soltanto nelle note conclusive depositate in data 27.01.2025 e formulata in via del tutto gradata, deve rilevarsi - incidenter tantum - come nulla deve disporsi anche in assenza di allegazione istruttoria del ricorrente.
Ritenuta, dunque, in principalità la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla
Carta di soggiorno per motivi di famiglia quale familiare di cittadino comunitario ai sensi dell'art. 10
D.lgs. 30/2007, può soltanto evidenziarsi – per quanto occorrer possa – il percorso di integrazione che il ricorrente ha effettuato sul territorio nazionale, dove vive da oltre otto anni, parlando la lingua italiana in modo fluente (sostenendo la sua audizione in Tribunale senza necessità di interprete), vivendo in autonomia, lavorando, sia pure anche non regolarmente, sostentandosi con i proventi del suo lavoro, come attestato anche dal fatto che il ricorrente è incensurato.
In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla specifica materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
ACCERTA la sussistenza, alla data di presentazione della istanza volta ad ottenere il rilascio della
Carta di soggiorno per congiunti di cittadini dell'U.E. ex art. 10 L. 30/2007, dei presupposti di legge per il rilascio della Carta di soggiorno, in favore del ricorrente, per motivi di famiglia, quale familiare di cittadino comunitario e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per l'emissione dei conseguenti provvedimenti.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 6/06/2025
Il Giudice onorario
Dott. Elena De Rose
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. 8012/2023 R.G. a cui è riunito il N. 13532/2024 R.G. promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. VISCONTE MARIA Parte_1 Nume_1
RICORRENTE contro
RESISTENTE – CONTUMACE Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 14.01.2025 è pronunciata la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 13.06.2023, cittadino del Parte_1
nato il [...], impugnava il provvedimento del Questore di Bologna del 16.05.2023 CP_2
di irricevibilità dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia quale familiare di cittadino comunitario ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 30/2007, notificato in pari data, fondato sul seguente motivo: “Letta la circolare nr. 78/2021 datata 21/09/2021 del Ministero
[...]
che disciplina la registrazione anagrafica dei contratti Controparte_3
di convivenza;
verificato che l'istante è entrato irregolarmente sul territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera ed è tuttora irregolare sul territorio nazionale”.
Chiedeva, altresì, la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, disposta – dunque – inaudita altera parte con provvedimento del 14.01.2023, confermato con provvedimento del 12.07.2023.
Parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore di Bologna evidenziando come:
Pagina 1 - l'istante avesse fatto ingresso in Italia nel 2018 poiché legato sentimentalmente a
[...]
nata in [...] il [...], cittadina comunitaria (cfr. carta d'identità RS
compagna del ricorrente - doc. 4 allegato al ricorso);
- dall'unione dei due soggetti fosse nato a [...], in data [...]5, Persona_2
cittadino comunitario (cfr. carta d'identità minore – doc. 6 allegato al ricorso);
- il minore stesse frequentando il nido di infanzia quartiere San Donato - Comune di Bologna Per_3
(cfr. attestato di frequenza del minore al nido del 13.02.2023 per l'anno educativo 2022/2023 – doc.
7 allegato al ricorso);
- il nucleo familiare convivesse, già nella sua prima formazione (cfr. dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà autenticata del 30/06/2021 – doc. 10 allegato al ricorso), con Controparte_4
madre della compagna del ricorrente, nata il [...] in [...] e residente in [...]
[...]
(cfr. stato di famiglia e residenza del minore – cfr. doc. 8 allegato al ricorso), presso l'immobile condotto dalla stessa (cfr. contratto di locazione registrato – doc. 9 allegato al ricorso), potendo contare sul reddito da lavoro a tempo indeterminato della medesima (cfr. dichiarazione 730/2022 redditi 2021, buste paga, contratto e dichiarazione suocera del ricorrente – docc. 11 e 13);
- l'istante avesse prodotto in sede amministrativa la richiesta di registrazione al Comune di Bologna della convivenza di fatto con la cittadina comunitaria (cfr. accordo Per_1 RS
convivenza di fatto del 28.04.2023 – doc. 17 allegato al ricorso);
- l'istante risultasse incensurato.
All'udienza del 15.11.2024 il procuratore di parte ricorrente rappresentava come fosse pendente dinanzi al Tribunale di Bologna ulteriore procedimento – N. 13532/2024 R.G. – promosso dal medesimo ricorrente in data 30.09.2024, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Questura di Bologna in data 16.07.2024, e notificato il 21.08.2024, di rifiuto dell'istanza, ex art. 10 D.lgs. 30/2007, volta al rilascio della Carta di soggiorno per congiunti di cittadini U.E., per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ovvero requisiti corrispondenti alla documentata disponibilità di sufficienti risorse economiche ed alla dimostrata condizione di trovarsi a carico di cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale. Risultavano sospesi, su istanza di parte, gli effetti del provvedimento impugnato, prima con decreto del 15.10.2024 poi confermato con decreto del 12.11.2024.
Il , nonostante la regolarità della notifica degli atti, non risulta essersi costituito Controparte_1
in giudizio e pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 17.12.2024. il Presidente di Sezione, Dott. Luca Minniti, rilevata la connessione oggettiva e soggettiva tra il presente procedimento ed il procedimento N. 13532/2024,
Pagina 2 nel cui ambito nemmeno si costituiva parte resistente, disponeva la riunione di quest'ultimo al presente procedimento, più risalente, N. 8012/2023 R.G.
All'udienza del 14.01.2025 veniva sentito il ricorrente e lo stesso dichiarava:
“Sono in Italia da almeno 6 anni. Vengo dal da cui sono venuto via per migliorare la mia CP_2
vita.
Dal mio arrivo in Italia non sono mai ritornato in CP_2
Vivo a Bologna. Ogni tanto sono ospite di mio fratello, che abita in Vergato, in provincia Per_4
di Bologna. Mio fratello è titolare di regolare permesso di soggiorno, la sua compagna è cittadina italiana ed entrambi sono genitori del piccolo cittadino italiano, nato a [...]_5
Mi capita anche di dormire in un B&B in Bologna e questo mi consente di tenere con me per il pernotto mio figlio, di 3 anni e mezzo di età. Lui abita insieme alla mia ex compagna Per_2 Per_1
nel quartiere di San Donato, in Bologna.
Preciso che io vedo mio figlio tutti i giorni, vado a prenderlo alla scuola materna, in Bologna, Per_2
e prima di riportarlo a casa mi trattengo con lui al parco, facciamo merenda e giochiamo insieme.
Sono molto legato a mio figlio ed anche lui è molto attaccato a me.
Con la mia ex compagna c'è un buon rapporto, tanto è vero che abbiamo presentato Per_1 domanda congiunta per l'affido condiviso di in seguito alla nostra separazione avvenuta circa Per_2
1 anno fa.
Svolgo dei lavori, a nero, come giardiniere, traslocatore, imbianchino.
Riesco a racimolare la somma di 100,00 Euro mensili che verso alla madre di come contributo Per_2 al mantenimento di quest'ultimo. Quando posso acquisto abbigliamento, scarpe e materiale scolastico per Amir, senza porre tali spese in compensazione, a mio beneficio, con quelle eventualmente sostenute dalla madre di Ho peraltro autorizzato a percepire per Per_2 Per_1
intero l'assegno Unico in favore di nostro figlio.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in e né in Italia. CP_2
Ho una sorella che vive in Francia;
lei ogni tanto mi aiuta mandandomi dei soldi.
Vorrei poter avere presto i documenti di soggiorno in modo da poter lavorare regolarmente e così sostenere anche economicamente e con continuità mio figlio, dal quale non voglio e non posso separarmi, visto che devo e desidero occuparmi della sua crescita e della sua salute. Aggiungo che io e accompagniamo alle sedute neuropsichiatriche nell'ambito del percorso di Per_1 Per_2 diagnostica di autismo”.
A corredo delle note di parte depositate in data 27.01.2025, il ricorrente produceva certificazione sanitaria pubblica datata 28.04.2023, in ambito neuropsichiatrico infantile, contenente diagnosi di
Pagina 3 “Disturbi evolutivi specifici misti” a carico del figlio minore e domanda di invalidità relativa a quest'ultimo del 24.01.2024 (cfr, docc. 29 e 30).
* * *
Rilevato e preso atto che la Questura con nota 13.11.2024, depositata nell'ambito del procedimento
N. 13532/2024, ha precisato come il provvedimento di irricevibilità della dell'istanza di rilascio della
Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione ex art. 10 D.lgs. 30/2007, oggetto dell'impugnazione che ha dato vita al procedimento N. 8012/2023, fosse stato revocato in autotutela in data 6.09.2023 per avvenuta presentazione, in data 4.07.2023, di istanza avente il medesimo tenore, oggetto del presente giudizio si manifesta essere il provvedimento della di Bologna di rifiuto CP_5
di rilascio della Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione ex art. 10 D.lgs. 30/2007 emesso in data 16.07.2024 e notificato in data 21.08.2024.
Tanto premesso, va rilevato come all'esito dell'istruttoria risulti provato che l'istanza di rilascio della
Carta di soggiorno trovasse fondamento: nell'unione di fatto e nella convivenza, in Bologna, con la cittadina comunitaria RS
, sua compagna dal 2018, come risulta dal sottoscritto accordo di convivenza ex L. 76/2016
[...] in atti, dall'unione con la quale è nato – in data 26.3.2021 a Bologna – il figlio anch'egli Per_2
convivente; nel documentato rilevante contributo al mantenimento del nucleo familiare da parte della madre della compagna, convivente, intestataria pure del contratto di locazione abitativa;
nelle dimostrate risorse economiche facenti capo alla compagna convivente, SO
, titolare di assegno unico relativo ai suoi due figli minori (uno dei quali nato da una
[...]
precedente relazione), beneficiaria di reddito di cittadinanza nei periodi di disoccupazione e di entrate reddituali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa a chiamata;
nella assenza di precedenti penali.
Nel corso del giudizio è emerso pure come il ricorrente svolga attività lavorativa a nero, come giardiniere, traslocatore, imbianchino, e – da quando è intervenuta la separazione di fatto dalla compagna – versi per il mantenimento del figlio a somma mensile di Euro 100,00, sostenendo Per_2
inoltre per il minore ulteriori esborsi per l'acquisto di abbigliamento, calzature e materiale scolastico.
Il ricorrente ha inoltre posto in risalto il positivo rapporto che riesce a portare avanti con il figlio di 3 anni di età, del quale si occupa accompagnandolo e riprendendolo alla scuola dell'infanzia, tenendolo con sé – previo reperimento di adeguata sistemazione – anche di notte e seguendo insieme alla madre dello stesso il percorso terapeutico neuro-pediatrico del quale necessita il piccolo Per_2
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Pagina 4 Riguardo alla domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 D.lgs. 286/1998, contenuta soltanto nelle note conclusive depositate in data 27.01.2025 e formulata in via del tutto gradata, deve rilevarsi - incidenter tantum - come nulla deve disporsi anche in assenza di allegazione istruttoria del ricorrente.
Ritenuta, dunque, in principalità la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla
Carta di soggiorno per motivi di famiglia quale familiare di cittadino comunitario ai sensi dell'art. 10
D.lgs. 30/2007, può soltanto evidenziarsi – per quanto occorrer possa – il percorso di integrazione che il ricorrente ha effettuato sul territorio nazionale, dove vive da oltre otto anni, parlando la lingua italiana in modo fluente (sostenendo la sua audizione in Tribunale senza necessità di interprete), vivendo in autonomia, lavorando, sia pure anche non regolarmente, sostentandosi con i proventi del suo lavoro, come attestato anche dal fatto che il ricorrente è incensurato.
In considerazione della natura delle questioni trattate e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla specifica materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
ACCERTA la sussistenza, alla data di presentazione della istanza volta ad ottenere il rilascio della
Carta di soggiorno per congiunti di cittadini dell'U.E. ex art. 10 L. 30/2007, dei presupposti di legge per il rilascio della Carta di soggiorno, in favore del ricorrente, per motivi di famiglia, quale familiare di cittadino comunitario e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per l'emissione dei conseguenti provvedimenti.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna il 6/06/2025
Il Giudice onorario
Dott. Elena De Rose
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