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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 55/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Victor Jerkunica del Parte_1 C.F._1 foro di Milano con studio legale in Milano, via Settala 2N01, e ivi domiciliata, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F./P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
), e difesa dall'avv. Maria C.F._2
Augusta Anelli con studio in Milano, Via Conservatorio 22 e ivi domiciliata, come da procura in atti;
CONVENUTA
, residente a [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 27.05.2024, hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO: Nel merito: accertata e dichiarata la civile responsabilità delle parti convenute per il sinistro per cui è causa, condannarLe in solido a risarcire alla parte attrice tutti i danni alla persona, biologici, tenuto conto delle condizioni soggettive, esistenziali e morali, quindi anche del danno non patrimoniale diverso dal biologico nella misura pari a complessivi € 164.03,63, oltre ad € 24.546,85 per spese mediche sostenute, sostenende e future, oltre all'incapacità lavorativa generica e da affaticamento ed usura, comprensiva del danno da perdita di chance lavorative
1 ed esistenziale, ovvero tutte quelle diverse somme che risulteranno di giustizia, detratte le somme percepite a titolo di acconto e quelle ricevute dall' per spese mediche, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge CP_3 dal dovuto al saldo effettivo. borso delle spese di CTU (€ 610,00) e CTP (€ 4.942,00). Con vittoria di spese e competenze legali stragiudiziali, ex art. 20 DM 55/2014 e 37/2018, Tabella 25 e 25bis, maggiorate del 15%, ex art. 2 DM 55/2014, di C.P.A. ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto anticipatario, ovvero in subordine da corrispondersi alla parte assistita direttamente. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, art 4 DM 55/2014 e 37/2018, maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, di C.P.A. ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto anticipatario. Sentenza a debito.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione di tutte le istanze non ammesse così come dedotte nella memoria ex art 183, VI co., n. 2, c.p.c., che ha qui da intendersi ritrascritta.
Per parte convenuta Controparte_1
“Contrarii reiectis piaccia all'illustrissimo Tribunale adito così giudicare
IN VIA PRINCIPALE: In considerazione delle somme già pagate da e dall'INAIL ante Controparte_1 causam rigettare le domande risarcitorie svolte dall'attrice in quanto inf itto e comunque non provate.
IN SUBORDINE: accogliere le domande dell'attrice nei limiti di quanto rigorosamente provato previa deduzione delle somme già pagate da dall' e ante causam. Con vittoria delle spese di Controparte_1 CP_3 Pt_2 lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, quale proprietario e conducente del veicol t tg MI7V6402, e
[...] [...] quale compagnia assicurativa per la r.c.a. del predetto veicolo, al fine di Controparte_1 i danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 21 giugno 2013. In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 21 giugno 2013, attorno alle ore 15:10 percorreva a piedi Viale Parte_1
Fulvio Testi a Milano e, dopo aver attraversato la corsia centrale dal lato del viale avente i numeri civici dispari, in direzione del lato avente i numeri civici pari, saliva sul marciapiedi dell'isola spartitraffico posta tra la corsia centrale ed il controviale e veniva travolta dal signor
, proprietario e conducente dell'autocarro Ford Transit tg MI7V6402 Controparte_2 assicurato per la RCA con;
Controparte_1
- che il signor , mentre percorreva il viale sopra indicato a bordo del suo Controparte_2 mezzo, riscontrava il mal funzionamento dei freni dell'autocarro e pertanto, al fine di evitare il tamponamento dei veicoli fermi che si trovavano davanti a lui, sterzava improvvisamente, saliva sull'isola spartitraffico e travolgeva;
Parte_1
- che assistevano all'impatto, in quanto presenti in loco, i signori e CP_4 [...]
Persona_1
- che sul luogo del sinistro interveniva successivamente una pattuglia della Polizia Locale di Milano che, compilato il verbale di scambio delle generalità, stilava la relazione d'incidente dalla quale risultava confermata la dinamica appena descritta;
2 - che , a causa del sinistro, veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale Niguarda Cà Parte_1
Grande di Milano e in seguito a visite ed esami strumentali le venivano diagnosticati: trauma cranico commotivo, trauma escoriato dell'arto superiore dx, contusione lombo pelvica, trauma del ginocchio, della caviglia e del piede di sx con frattura del III medio della diafisi peroneale;
- che, a seguito ed in conseguenza del sinistro, parte attrice si sottoponeva alle cure prescritte, sostenendo spese mediche documentate per Euro 32.325,51;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, parte attrice richiedeva accertamento medico-legale effettuato dal dr. il quale riscontrava un danno biologico permanente Persona_2 pari al 29%, con periodo di inabilità temporanea biologica parziale all'85% per 30 giorni, al 75% per 65 giorni, al 50% per 60 giorni e al 33% per 210 giorni;
- che sulla base delle Tabelle proposte dall'Osservatorio per la giustizia di Milano, il danno di natura non patrimoniale quantificato dallo specialista per la parte biologica, in ragione dell'età al momento del sinistro (35 anni), andava individuato nella complessiva somma di Euro 225.894,48; in particolare, precisava che la somma entro il range tabellare era dovuta per la personalizzazione del danno biologico, pari al 40% per l'invalidità permanente e al 20% per l'invalidità temporanea, mentre il danno ulteriore, inquadrabile quale danno morale e/o esistenziale, dotato di propria autonomia ontologica, spetterebbe a parte attrice in conseguenza del fatto che i danni derivanti dal sinistro comportavano il subentro produttivo in mansioni meno redditizie e l'allontanamento della maternità dal periodo fertile in paziente quarantatreenne che, all'epoca dei fatti, aveva 35 anni;
- che l'accertamento medico legale prevedeva, altresì, la somma di circa Euro 3.000,00 annui per spese mediche future per terapie riabilitative, presidi sanitari (plantari), terapia farmacologica e psicoterapica;
- che, considerata l'attesa di vita media per le donne in Italia nel 2013 (85,6 anni), Pt_1
, di 35 anni al momento del sinistro, aveva un'aspettativa di vita di ulteriori 50 anni e, di
[...] uenza, le spetterebbe un risarcimento per complessivi Euro 151.800,00 a titolo di spese future;
- che la compagnia assicurativa convenuta, a seguito della denunzia di sinistro, della missiva di costituzione in mora, dell'invito alla negoziazione assistita e della visita medico legale presso il fiduciario nominato dalla compagnia – alla quale parte attrice si sottoponeva in data 18.10.2021 - recapitava alla GN , inaudita altera parte, assegni per il complessivo Pt_1 importo di Euro 31.180,00;
- che l'attrice aveva percepito dall'INAIL la somma di Euro 4.519,45 a titolo d'indennità temporanea ed Euro 1.581,00 a titolo di rimborso per le spese sanitarie;
- che, infine, all'attrice deve riconoscersi anche la rifusione dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale svolta dal procuratore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio solo la compagnia assicurativa la quale, come già avvenuto nella fase stragiudiziale, non Controparte_1 contestava l'an debeatur relativamente alla dinamica del sinistro e alla responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella causazione del sinistro de quo. La convenuta contestava, invece, il quantum debeatur in relazione sia al danno di natura non patrimoniale che al danno patrimoniale nonché in relazione alle spese stragiudiziali.
3 In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, parte convenuta dava atto di aver già liquidato il danno subito da parte attrice così come quantificato in sede medico-legale dal proprio fiduciario per un totale complessivo di Euro 31.178,75.
Con riferimento al danno patrimoniale, invece, parte convenuta contestava:
- la somma pari ad Euro 32.325,51 a titolo di risarcimento delle spese mediche sostenute da parte attrice, ritenute non congrue dal medico fiduciario della compagnia;
- la previsione di spese mediche future pari ad Euro 3.000,00 annui che parte attrice dovrebbe sostenere per il resto della propria vita, potendo la stessa avvalersi del diritto all'assistenza da parte del servizio sanitario nazionale;
- il rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute da parte attrice, in quanto le stesse costituiscono un danno patrimoniale liquidabile in sentenza solamente in presenza della prova che parte attrice abbia effettivamente sostenuto i relativi esborsi;
- la richiesta della GN di rivalutazione delle somme eventualmente liquidate a titolo Pt_1 risarcitorio.
Nella memoria assertiva, la compagnia convenuta precisava che l'attrice aveva percepito ante causam somme dall' (e non dall'I.N.A.I.L.) a titolo di danno non patrimoniale nonché somme da un CP_3 fondo assic ivato, , a titolo di spese mediche, come da documentazione prodotta da Pt_2 parte attrice.
All'udienza del 21.11.2023, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto , Controparte_2 questo Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti in data 13.03.2024, udienza successivamente sostituita con il deposito di note scritte. Con Ordinanza del 14.03.2024, ritenuta la necessità di disporre accertamenti medico-legali sulla persona dell'attrice e formulato il quesito peritale, questo Giudice disponeva c.t.u. nominando il dott. e fissava Persona_3 l'udienza per il giorno 27.05.2025 per la precisazione delle conclusi art. 281 sexies c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'espletamento di accertamenti medico-legali sulla persona dell'attrice e con l'assunzione di prove testimoniali, queste ultime delegate al G.O.P. dott.ssa con ordinanza del 7.02.2025. Per_4
All'esito dell'udienza del 27.05.2025, celebrata nelle forme della c.d. trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, il giudice dichiarava aperta la discussione orale nella quale, come emerge dal verbale di udienza:
- il procuratore di parte attrice si riportava agli atti e, richiamando le osservazioni tecniche alla c.t.u. medico-legale, chiedeva il ristoro integrale delle spese mediche e invocava la liquidazione del danno esistenziale (come da Cass. civ. 25191/2023) alla luce della particolare fattispecie nella misura del 50% del danno biologico;
- il procuratore di parte convenuta, in primo luogo precisava che gli acconti percepiti dall'attrice fossero stati pagati dall' e non dall'INAIL, mentre con riferimento al danno CP_3 patrimoniale precisava come non in atti alcuna prova del pagamento in relazione alle spese stragiudiziali;
con riguardo alle spese mediche, si rimetteva alle valutazioni del c.t.u. e in relazione alle spese mediche future, precisava come il c.t.u. non ne avesse riconosciuto la necessità; precisava, altresì, che nell'accertamento del danno biologico, vi fosse stata la
4 considerazione di un danno psichico e che, quindi, il riconoscimento di una personalizzazione nella misura del 50% configurerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie;
in conclusione, ai fini delle spese di lite, chiedeva di tener conto che la resistenza in giudizio è dipesa dalla notevole distanza degli accertamenti medico-legali tra le parti e che la c.t.u. si pone a metà tra le due;
- il procuratore di parte attrice replicava sostenendo che il danno psichico è di natura biologica e che comprova l'esistenza di un danno esistenziale, mentre sulle spese mediche future, precisava che il c.t.u. ha dichiarato che la necessità delle spese future non è stata documentata;
infine, per le spese stragiudiziali, richiamava la giurisprudenza sulla necessità della sussistenza del solo diritto, a prescindere dalla fattura e sul profilo delle spese, si opponeva ad ogni eventuale compensazione parziale.
Al termine della discussione, il giudice si riservava per il deposito della motivazione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 14.03.2024 e del 07.02.2025 atteso che parte attrice non ha dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificarne la modifica e/o la revoca anche solo parziale delle stesse, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sotto il profilo dell'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
3.1. Innanzitutto, si rileva che la pretesa risarcitoria esercitata dall'attrice deve essere ricondotta all'ambito applicativo degli artt. 2054 c.c., per ciò che concerne la responsabilità del conducente/proprietario del veicolo, , nonché all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, per Controparte_2 ciò che concerne la compagnia assicurativa del responsabile civile, Controparte_1 e il responsabile civile del danno, litisconsorte necessario ai se
[...] disposto normativo.
3.2. In ordine alla dinamica del sinistro di causa, per quanto riguarda la compagnia assicurativa convenuta, si rileva che quest'ultima non ha contestato, nei propri atti difensivi, la dinamica descritta da parte attrice nell'atto di citazione, né ha contestato la responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella causazione del sinistro. L'an debeatur di cui all'atto di citazione deve ritenersi, dunque, non contestato da parte della compagnia assicurativa convenuta e, pertanto, sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. è possibile ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro sia imputabile esclusivamente alla condotta del conducente , il quale ebbe a mantenere una condotta di guida imprudente ed Controparte_2 inosservante delle norme codicistiche della strada.
3.3. Quanto, invece, al convenuto contumace , sebbene la contumacia del Controparte_2 responsabile del danno - litisconsorte necessario - pre atività del principio previsto dall'art. 115, comma I, c.p.c. (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ. 14623/2009 “L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” e S.U. n. 10311/2006), giova rilevare che la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice trova comunque conferma nel rapporto di polizia redatto dagli Agenti del Comando di Polizia Locale di Milano, acquisito in giudizio (v. doc. 1-4, fasc. att.).
5 Dall'esame del predetto verbale si evince che il sig. forniva spontanee dichiarazioni Controparte_2 in merito alla dinamica dell'accaduto e affermava di trovarsi a bordo del veicolo Ford Transit (tg. MI7V6402) di sua proprietà e mentre percorreva viale Fuvio Testi, una volta giunto nei pressi di un semaforo di colore rosso, riscontrava un malfunzionamento del freno e, al fine di evitare il tamponamento dei veicoli fermi davanti a lui, sterzava improvvisamente sulla destra salendo sullo spartitraffico presente fino a quando, giunto in prossimità dell'attraversamento, si trovava dinnanzi una donna che stava attraversando la strada e nonostante una ulteriore sterzata verso sinistra al fine di evitare l'impatto – non avendo modo di arrestare il veicolo - udiva un urto proveniente dalla parte anteriore angolare destra.
In ragione di quanto sopra, pur non operando nei confronti del contumace il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., deve comunque ritenersi confermata la ricostruzione del sinistro come allegata in citazione e la responsabilità esclusiva del sig. nella Controparte_2 determinazione dell'evento lesivo.
4. Così ricostruito il sinistro e affermata la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da , deve rilevarsi che il Parte_1
CTU nominato nel corso del giudizio, dott. , ha accertato: che il quadro Persona_3 clinico dell'attrice, a seguito del sinistro, è rap da una “soggettività cefalalgico- vertiginosa, da disturbi algo-disunzionali a carico della colonna cervicale e lombare, spalla dx, ginocchio sx, gamba sx, caviglia sx e avampiede sx, caviglia dx, da una parziale incontinenza urinaria e da disturbi della sfera sessuale che rendono non praticabile il rapporto sessuale e molto difficoltosa la visita ginecologica, e sul piano psichico da disturbo cronicizzato dell'adattamento con reazione ansioso depressiva.” (v. relazione peritale, pag. 20); che le predette condizioni risultano in rapporto causale con il sinistro per cui è causa;
che da tali lesioni è derivato in capo alla GN un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 360 da suddividersi Pt_1 in giorni 30 al 100%, giorni 30 al 75%, giorni 60 al 50% e giorni 240 al 25%, di cui gli ultimi 180 da correlarsi alla patologia psichica con un grado di sofferenza psico-fisica nel corso dell'inabilità temporanea indicabile nel punteggio di 4, in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale, pag.21); che alla stabilizzazione dei postumi, sono conseguiti in capo a parte attrice postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 22-23%, con un grado di sofferenza soggettiva interiore pari a 2, nella scala da 1 a 5.
Le superiori valutazioni compiute dal c.t.u. devono senz'altro essere condivise da questo Tribunale, in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, oltre che suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e nemmeno inficiate da convincenti critiche di parte e, pertanto, devono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale.
4.2. Sulla base di tali conclusioni spetta dunque al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza soggettiva.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono, dunque, a riconoscere alla GN , di anni 36 alla Parte_1
6 stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 21.375,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 150,00 per ogni giorno di inabilità temporanea tenuto conto dell'accertato grado di sofferenza, in costanza di inabilità temporanea, pari a 4 su una scala da 1 a 5) e di Euro 105.695,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, somma che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione, che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione delle modalità di accadimento del sinistro sussumibile nella fattispecie del reato di lesioni colpose e in ragione dell'accertamento di un grado di sofferenza psico-fisica di grado 2 alla stabilizzazione dei postumi (v. p. 21 relazione peritale), determinandosi così il complessivo importo liquidabile in una somma pari a Euro 127.070,00 in valori monetari attuali.
4.3. La difesa attorea, in sede di citazione, ha dedotto altresì la sussistenza di un ulteriore pregiudizio patito dall'attrice e, in particolare, che “il danno ulteriore che va oltre e inquadrabile quale danno morale e/o esistenziale è dotato di propria autonomia ontologica d'ulteriore riconoscimento economico” (punto n. 12, atto di citazione), riconoscendo, pertanto, una autonomia al c.d. danno esistenziale, all'uopo richiamando, anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, un orientamento della Suprema Corte a sostegno di tale pretesa creditoria (v. Cass. civ. 25191/2023, sezione lavoro).
Con riguardo a tale domanda, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. 23469/2018, Pres. , est. in Parte_3 CP_5 forza del quale “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”. Ed infatti, spiega la Suprema Corte che non è ammissibile nel nostro ordinamento la risarcibilità dell'autonoma categoria del danno c.d. esistenziale, intesa quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatti di reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione ulteriore di una posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria (cfr. altresì Cass. civ., sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972).
Nel caso di specie la difesa attorea ha formulato domanda di risarcimento del danno “ulteriore” riferendosi, indistintamente, sia al danno esistenziale che al pregiudizio concernente la sofferenza morale patita dall'attrice (v. atto di citazione, paragrafo 12).
Invero, come chiarito, l'unica voce di danno ammissibile e risarcibile in via autonoma, accanto al danno biologico/dinamico-relazionale, è il danno c.d. morale da sofferenza soggettiva interiore, il quale è già stato preso in considerazione nel risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in applicazione integrale del valore monetario di cui alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale 2024, le quali, com'è noto, prevedono, per ogni punto di invalidità, un valore monetario pari al solo danno biologico/dinamico-relazione e un ulteriore valore monetario per il danno da sofferenza soggettiva interiore c.d. morale risarcibile in presenza di assolvimento dell'onere di allegazione, domanda e prova.
In ragione delle superiori considerazioni, deve dunque rigettarsi ogni pretesa risarcitoria a titolo di danno c.d. esistenziale.
4.4. Quanto alla richiesta di personalizzazione, formulata da parte attrice nei propri atti difensivi, giova rilevare quanto segue.
7 Nella specie parte attrice ha allegato, a sostegno dell'invocata personalizzazione, gli hobby e le attività che la GN era solita praticare prima del sinistro de quo: in particolare la difesa Parte_1 attorea ha alle nora era solita recarsi tre volte a settimana a ballare Parte_1 flamenco e partecipava a saggi di danza della scuola "Il Mosaico Danza" di Milano;
che era solita andare in bicicletta ed effettuare escursioni e gite in compagnia del compagno;
che era solita effettuare annualmente almeno tre viaggi con il compagno.
Tali circostanze allegate da parte attrice nell'atto di citazione sono state provate nel corso dell'istruttoria orale attraverso le dichiarazioni rese dal testimone escusso e trovano ulteriore riscontro anche documentale (v. docc. 511-519, fasc. att.).
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 14.04.2025 ha confermato: che Tes_1 [...] si recava tre vo na a ballare il flamenco, precisando che era “una semi professi Pt_1
(v. verbale udienza del 14.04.2025); che “in seguito al sinistro non balla più per colpa del ginocchio e della caviglia” (v. verbale udienza del 14.04.2025); che l'attrice effettuava escursioni in bicicletta, precisando che “lei essendo friulana era un'abitudine. Confermo che il fine settimana facevano delle escursioni in bicicletta” (v. verbale udienza del 14.04.2025); che, a seguito del sinistro, ciò non è più possibile “per il solito problema in quanto è disallineata per il ginocchio e la caviglia. Abbiamo venduto le biciclette e anche la moto” (v. verbale udienza del 14.04.2025); che, prima del sinistro, parte attrice effettuava almeno tre viaggi ogni anno
“confermo, i viaggi da sola erano per lavoro, mentre insieme festeggiavamo i compleanni e l'anniversario con un viaggio”, mentre a seguito del sinistro la stessa si astiene dal viaggiare “confermo e preciso che si trova in uno stato di depressione in quanto non riesce a fare le cose di prima, d sola ha paura a muoversi in quanto non si sente autonoma e inoltre sono sopravvenute delle incontinenze che ci costringono a spostarci per lo più in auto” (v. verbale udienza del 14.04.2025).
Parte attrice ha altresì richiesto il ristoro del pregiudizio da riduzione della capacità lavorativa e/o usura lavorativa.
Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. 12572/2018; Cass. Civ. 20312 del 2015 e Cass. Civ. n. 10321 del 2012) riconduce il danno da c.d. cenestesi/usura lavorativa lamentata dal danneggiato alla personalizzazione del danno biologico.
Sul punto, nella specie, il consulente nominato in corso di causa ha accertato che: “Non sussiste una riduzione della capacità lavorativa in attività di carattere impiegatizio, che tuttavia viene svolta con maggior faticabilità ed usura delle energie residue a causa in particolare dei persistenti disturbi alla regione perineale da sofferenza del nervo pudendo, di cui si è detto in precedenza” (v. relazione peritale, p. 22).
Ebbene, alla luce delle predette emergenze processuali, questo Tribunale chiarisce di ritenere opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato dalla GN , Pt_1 adeguare i valori tabellari medi adottati dal Tribunale con il riconoscimento di un coefficiente in aumento, a titolo di personalizzazione, del 20% del solo danno biologico (in una situazione in cui le Tabelle, per il tipo di invalidità riportata dell'22-23% indicano una possibilità di aumento per personalizzazione sino al 36,5%), così valorizzando alcune specificità del caso concreto poiché trattasi di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. ex multis Cass. civ., 25164/2020; Cass. civ. 28988/2019; Cass. civ. 27482/2018).
Pertanto, tenuto conto della predetta personalizzazione nella misura del 20% (pari ad Euro 15.260,60) applicata al solo danno biologico puro, la somma che deve essere liquidata a favore dell'attrice a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 142.330,70 (di cui Euro 76.303,50 per il solo danno biologico, Euro 29.391,50 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, Euro 15.260,70
8 per la personalizzazione nella misura del 20% del danno biologico ed Euro 21.375,00 per il danno da invalidità temporanea).
Per il resto, deve ritenersi ogni ulteriore profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione già congruamente già ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti al danno biologico e alla sofferenza morale ad esso correlata. Tale ultima considerazione concerne, altresì, l'invocata personalizzazione conseguente al fatto che l'attrice riferisce di non potersi più occupare del menage familiare, di lamentare ansia ed insicurezza durante attraversamenti pedonali, di aver drasticamente ridotto i rapporti sessuali con il compagno, di avere episodi di incontinenza urinaria, trattandosi peraltro di attività, alcune non documentate e, pertanto, non provate in giudizio quale fatto costitutivo della pretesa, ed altre, in ogni caso, normalmente afferenti il danno biologico accertato.
Al riguardo giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che
“in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
4.5. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante al danneggiato e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a complessivi Euro 31.180,00, pagato dalla compagnia convenuta alla GN Controparte_1 in data 25.11.2021, mediante assegni bancari, a tit danno non Parte_1 patrimoniale come documentato (v. doc. 3, fasc. conv.), è pari ad Euro 35.794,64 già rivalutato all'attualità dal dì del pagamento. Inoltre, come emerge da quanto allegato e documentato da parte attrice (v. doc. 443 – 444, fasc. att.), ha percepito Euro 4.519,45 dall' a titolo di Parte_1 CP_3 indennità temporanea, somma che rivalutata all'attualità dal 24.12.2013 è pari ad Euro 5.482,09.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 142.330,70, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 35.794,64, reso omogeneo alla medesima data, nonché l'indennità che rivalutata all'attualità dal giorno 24.12.2013 è pari ad CP_3 Euro 5.482,09, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 101.053,97.
4.6. In aggiunta alla somma sopra liquidata di Euro 101.053,97 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. civ. 12974/2024), calcolati con le seguenti modalità (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ.
9 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, innanzi tutto, devalutata alla data del fatto (21.06.2013); l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la valutazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'acconto e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale nei termini di cui si è detto supra sino alla presente sentenza.
4.7. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, deve preliminarmente rilevarsi quanto segue.
Con riferimento alle spese di cura, parte attrice ha documentato gli esborsi sostenuti a tal fine negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per complessivi Euro 35.373,85, di cui Euro 1.581,00 rimborsate da fondo assicurativo privato (v. docc. 193 – 375, fasc. att.).
Il Consulente nominato in corso di causa ha ritenuto che debbano ritenersi congrue e risarcibili tutte le spese sostenute negli anni 2013 e 2014, mentre con riferimento a quelle sostenute negli anni 2015, 2015 e 2017 “sono state ammesse al risarcimento le relative spese, con la sola esclusione di trattamenti osteopatici, valutazioni posturali e acquisti farmaceutici non pertinenti né necessari.” Non sono state riconosciute da parte del CTU, ancora, “tutte le spese sostenute negli anni dal 2018 al 2023 a completa stabilizzazione del quadro clinico ad eccezione di tutte le spese per psicoterapia, ritenendo queste ultime comunque indicate e utili ad un riequilibrio, per quanto possibile, delle condizioni psichiche” (v. p. 22 e 23, relazione peritale).
L'elaborato del CTU è stato oggetto di osservazioni critiche provenienti dalla parte attrice (e non dal suo c.t.p.), la quale ha ritenuto che “Il CTU, nel decidere l'esclusione delle spese mediche dal risarcimento per gli anni 2018 e successivi, non motiva l'esclusione con l'assenza di nesso causale rispetto ai traumi subiti e alla patologia che ne è derivata. Sembra piuttosto basarsi unicamente sul criterio cronologico, ritenendo che, a fronte di una stabilizzazione clinica, non siano necessarie ulteriori cure.” e pertanto chiedeva al CTU “in merito alle spese escluse, di non esprimersi sul loro risarcimento, ma di valutare se queste siano ancora collegabili causalmente alle patologie insorte a causa e in conseguenza del trauma. Qualora esista tale correlazione, si richiede una previsione annuale delle spese future e delle scansioni di tempo necessarie per la loro effettuazione, al fine di garantire un supporto economico adeguato per le cure a vita” (v. relazione peritale, p. 49).
A fronte di tali osservazioni, il CTU ha puntualmente replicato evidenziando, in primo luogo, la non usuale presenza di osservazioni critiche redatte dalla “perizianda” e non, invece, dal consulente tecnico di parte attrice. Inoltre, il dott. ha precisato che “tutte le spese in nesso causale con l'evento sostenute Per_3 fino a stabilizzazione clinica, con noscimento di spese per accertamenti e cure in ambito uro-ginecologico sostenute anche oltre, in considerazione delle peculiarità del caso, che hanno condotto a tardivi accertamenti in tale contesto per ragioni non ascrivibili alla perizianda stessa. Sono state inoltre riconosciute per una estensione temporale ancora maggiore le spese per cure psicoterapiche fino al raggiungimento di un soddisfacente riequilibrio” (v. relazione peritale, p. 50).
Le superiori risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni compiute dalla parte attrice (e non dal suo c.t.p.) devono ritenersi esaustive nonché immuni da vizi logici, corredate da valutazioni tecniche corroborate dalla documentazione sanitaria prodotta in atti e devono pertanto essere condivise da questo Giudice in qualità di peritus peritorum.
Alla luce delle superiori considerazioni, compete a parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 24.346,85 per diagnosi e cure, oltre Euro 200,00 per prestazioni medico-legali, non ritenendo necessarie spese mediche future (pag. 23, relazione peritale).
10 Ne consegue che il totale delle spese mediche sostenute dalla GN è pari a Euro 24.546,85, Pt_1 somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 25.160,52.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante al danneggiato e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, il pagamento ricevuto ante causam dall'attrice a titolo di rimborso spese sanitarie, pari a complessivi Euro 1.581,00, pagato dal fondo assicurativo privato all'attrice in data 26.06.2020 e 14.01.2021, a titolo Pt_2 Parte_1 di risarcimento del danno mediche ( , fasc. att.), è pari ad Euro 1.879,00, già rivalutato all'attualità dal dì del pagamento.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche, pari a Euro 25.160,52, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 1.879,00, reso omogeneo alla medesima data, consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivo di Euro 23.281,52.
5. Per quanto riguarda, infine, la domanda formulata da parte attrice per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò premesso, nella fattispecie, quanto alle spese sostenute dall'attrice per l'assistenza stragiudiziale affidata all'avv. Victor Vinko Jerkunica per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento e risulta documentata dall'attività compiuta (v. docc. 430-441, fasc. att.).
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della nota spese prodotta in atti (v. doc. 449-454, fasc. att.), visti i parametri previsti per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti il cui valore rientra nello scaglione della presente domanda, considerati i valori medi per “assistenza stragiudiziale” e “negoziazione assistita”, deve ritenersi equo e congruo liquidare a parte attrice la somma richiesta a titolo di spese stragiudiziale pari ad Euro 4.007,00 in moneta attuale, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.6.).
6. Complessivamente, quindi, i convenuti devono essere condannati a pagare a favore della GN le somme di Euro 101.053,97 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro Parte_1 27.288, anno patrimoniale (di cui Euro 23.281,52 per le spese mediche sostenute ed Euro 4.007,00 per l'attività di assistenza legale stragiudiziale), già tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam e dall' a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come sopra CP_3 specificati.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto, infine, al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M.
11 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), in applicazione dei criteri ivi indicati, somma concretamente attribuita, natura dell'affare, questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettiva espletata e con distrazione a favore dell'avv. Victor Vinko Jerkunica come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico di parte convenuta, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 545,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 28.12.2024.
Devono altresì essere rimborsate a parte attrice le spese giudiziali sostenute per l'attività svolta dal consulente di parte nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ. 3380/2015) e debitamente documentate da parte attrice (v. fattura n. 220/2024 depositata in PCT in data 26.05.2025) nella misura di Euro 1.220,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso Controparte_2
a Milano in data 21.06.2013 ai danni della GN;
Parte_1
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, i e dunque a Parte_1 corrispondere alla stessa la somma di Euro 101.053,97 a titolo di danno non patrimoniale oltre accessori da calcolarsi come in motivazione e la somma di Euro 27.288,52 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia convenuta, dall' e dal fondo assicurativo CP_3
; Pt_2
- rigetta ogni altra domanda formulata da nei confronti delle parti convenute;
Parte_1
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, e i liquidano in Euro 14.103,00 per compensi, Euro 545,00 per contributo unificato e marca da bollo ed Euro 1.220,00 per spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Victor Vinko Jerkunica, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio
[...] come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 28.12.2024.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Victor Jerkunica del Parte_1 C.F._1 foro di Milano con studio legale in Milano, via Settala 2N01, e ivi domiciliata, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F./P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
), e difesa dall'avv. Maria C.F._2
Augusta Anelli con studio in Milano, Via Conservatorio 22 e ivi domiciliata, come da procura in atti;
CONVENUTA
, residente a [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 27.05.2024, hanno precisato le conclusioni come di seguito.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO: Nel merito: accertata e dichiarata la civile responsabilità delle parti convenute per il sinistro per cui è causa, condannarLe in solido a risarcire alla parte attrice tutti i danni alla persona, biologici, tenuto conto delle condizioni soggettive, esistenziali e morali, quindi anche del danno non patrimoniale diverso dal biologico nella misura pari a complessivi € 164.03,63, oltre ad € 24.546,85 per spese mediche sostenute, sostenende e future, oltre all'incapacità lavorativa generica e da affaticamento ed usura, comprensiva del danno da perdita di chance lavorative
1 ed esistenziale, ovvero tutte quelle diverse somme che risulteranno di giustizia, detratte le somme percepite a titolo di acconto e quelle ricevute dall' per spese mediche, oltre al danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge CP_3 dal dovuto al saldo effettivo. borso delle spese di CTU (€ 610,00) e CTP (€ 4.942,00). Con vittoria di spese e competenze legali stragiudiziali, ex art. 20 DM 55/2014 e 37/2018, Tabella 25 e 25bis, maggiorate del 15%, ex art. 2 DM 55/2014, di C.P.A. ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto anticipatario, ovvero in subordine da corrispondersi alla parte assistita direttamente. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, art 4 DM 55/2014 e 37/2018, maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, di C.P.A. ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto anticipatario. Sentenza a debito.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione di tutte le istanze non ammesse così come dedotte nella memoria ex art 183, VI co., n. 2, c.p.c., che ha qui da intendersi ritrascritta.
Per parte convenuta Controparte_1
“Contrarii reiectis piaccia all'illustrissimo Tribunale adito così giudicare
IN VIA PRINCIPALE: In considerazione delle somme già pagate da e dall'INAIL ante Controparte_1 causam rigettare le domande risarcitorie svolte dall'attrice in quanto inf itto e comunque non provate.
IN SUBORDINE: accogliere le domande dell'attrice nei limiti di quanto rigorosamente provato previa deduzione delle somme già pagate da dall' e ante causam. Con vittoria delle spese di Controparte_1 CP_3 Pt_2 lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
, quale proprietario e conducente del veicol t tg MI7V6402, e
[...] [...] quale compagnia assicurativa per la r.c.a. del predetto veicolo, al fine di Controparte_1 i danni, patrimoniali e non, patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 21 giugno 2013. In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
- che, in data 21 giugno 2013, attorno alle ore 15:10 percorreva a piedi Viale Parte_1
Fulvio Testi a Milano e, dopo aver attraversato la corsia centrale dal lato del viale avente i numeri civici dispari, in direzione del lato avente i numeri civici pari, saliva sul marciapiedi dell'isola spartitraffico posta tra la corsia centrale ed il controviale e veniva travolta dal signor
, proprietario e conducente dell'autocarro Ford Transit tg MI7V6402 Controparte_2 assicurato per la RCA con;
Controparte_1
- che il signor , mentre percorreva il viale sopra indicato a bordo del suo Controparte_2 mezzo, riscontrava il mal funzionamento dei freni dell'autocarro e pertanto, al fine di evitare il tamponamento dei veicoli fermi che si trovavano davanti a lui, sterzava improvvisamente, saliva sull'isola spartitraffico e travolgeva;
Parte_1
- che assistevano all'impatto, in quanto presenti in loco, i signori e CP_4 [...]
Persona_1
- che sul luogo del sinistro interveniva successivamente una pattuglia della Polizia Locale di Milano che, compilato il verbale di scambio delle generalità, stilava la relazione d'incidente dalla quale risultava confermata la dinamica appena descritta;
2 - che , a causa del sinistro, veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale Niguarda Cà Parte_1
Grande di Milano e in seguito a visite ed esami strumentali le venivano diagnosticati: trauma cranico commotivo, trauma escoriato dell'arto superiore dx, contusione lombo pelvica, trauma del ginocchio, della caviglia e del piede di sx con frattura del III medio della diafisi peroneale;
- che, a seguito ed in conseguenza del sinistro, parte attrice si sottoponeva alle cure prescritte, sostenendo spese mediche documentate per Euro 32.325,51;
- che, alla stabilizzazione dei postumi, parte attrice richiedeva accertamento medico-legale effettuato dal dr. il quale riscontrava un danno biologico permanente Persona_2 pari al 29%, con periodo di inabilità temporanea biologica parziale all'85% per 30 giorni, al 75% per 65 giorni, al 50% per 60 giorni e al 33% per 210 giorni;
- che sulla base delle Tabelle proposte dall'Osservatorio per la giustizia di Milano, il danno di natura non patrimoniale quantificato dallo specialista per la parte biologica, in ragione dell'età al momento del sinistro (35 anni), andava individuato nella complessiva somma di Euro 225.894,48; in particolare, precisava che la somma entro il range tabellare era dovuta per la personalizzazione del danno biologico, pari al 40% per l'invalidità permanente e al 20% per l'invalidità temporanea, mentre il danno ulteriore, inquadrabile quale danno morale e/o esistenziale, dotato di propria autonomia ontologica, spetterebbe a parte attrice in conseguenza del fatto che i danni derivanti dal sinistro comportavano il subentro produttivo in mansioni meno redditizie e l'allontanamento della maternità dal periodo fertile in paziente quarantatreenne che, all'epoca dei fatti, aveva 35 anni;
- che l'accertamento medico legale prevedeva, altresì, la somma di circa Euro 3.000,00 annui per spese mediche future per terapie riabilitative, presidi sanitari (plantari), terapia farmacologica e psicoterapica;
- che, considerata l'attesa di vita media per le donne in Italia nel 2013 (85,6 anni), Pt_1
, di 35 anni al momento del sinistro, aveva un'aspettativa di vita di ulteriori 50 anni e, di
[...] uenza, le spetterebbe un risarcimento per complessivi Euro 151.800,00 a titolo di spese future;
- che la compagnia assicurativa convenuta, a seguito della denunzia di sinistro, della missiva di costituzione in mora, dell'invito alla negoziazione assistita e della visita medico legale presso il fiduciario nominato dalla compagnia – alla quale parte attrice si sottoponeva in data 18.10.2021 - recapitava alla GN , inaudita altera parte, assegni per il complessivo Pt_1 importo di Euro 31.180,00;
- che l'attrice aveva percepito dall'INAIL la somma di Euro 4.519,45 a titolo d'indennità temporanea ed Euro 1.581,00 a titolo di rimborso per le spese sanitarie;
- che, infine, all'attrice deve riconoscersi anche la rifusione dei compensi professionali per l'attività stragiudiziale svolta dal procuratore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio solo la compagnia assicurativa la quale, come già avvenuto nella fase stragiudiziale, non Controparte_1 contestava l'an debeatur relativamente alla dinamica del sinistro e alla responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella causazione del sinistro de quo. La convenuta contestava, invece, il quantum debeatur in relazione sia al danno di natura non patrimoniale che al danno patrimoniale nonché in relazione alle spese stragiudiziali.
3 In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, parte convenuta dava atto di aver già liquidato il danno subito da parte attrice così come quantificato in sede medico-legale dal proprio fiduciario per un totale complessivo di Euro 31.178,75.
Con riferimento al danno patrimoniale, invece, parte convenuta contestava:
- la somma pari ad Euro 32.325,51 a titolo di risarcimento delle spese mediche sostenute da parte attrice, ritenute non congrue dal medico fiduciario della compagnia;
- la previsione di spese mediche future pari ad Euro 3.000,00 annui che parte attrice dovrebbe sostenere per il resto della propria vita, potendo la stessa avvalersi del diritto all'assistenza da parte del servizio sanitario nazionale;
- il rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute da parte attrice, in quanto le stesse costituiscono un danno patrimoniale liquidabile in sentenza solamente in presenza della prova che parte attrice abbia effettivamente sostenuto i relativi esborsi;
- la richiesta della GN di rivalutazione delle somme eventualmente liquidate a titolo Pt_1 risarcitorio.
Nella memoria assertiva, la compagnia convenuta precisava che l'attrice aveva percepito ante causam somme dall' (e non dall'I.N.A.I.L.) a titolo di danno non patrimoniale nonché somme da un CP_3 fondo assic ivato, , a titolo di spese mediche, come da documentazione prodotta da Pt_2 parte attrice.
All'udienza del 21.11.2023, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto , Controparte_2 questo Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., fissando l'udienza per la trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti in data 13.03.2024, udienza successivamente sostituita con il deposito di note scritte. Con Ordinanza del 14.03.2024, ritenuta la necessità di disporre accertamenti medico-legali sulla persona dell'attrice e formulato il quesito peritale, questo Giudice disponeva c.t.u. nominando il dott. e fissava Persona_3 l'udienza per il giorno 27.05.2025 per la precisazione delle conclusi art. 281 sexies c.p.c..
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'espletamento di accertamenti medico-legali sulla persona dell'attrice e con l'assunzione di prove testimoniali, queste ultime delegate al G.O.P. dott.ssa con ordinanza del 7.02.2025. Per_4
All'esito dell'udienza del 27.05.2025, celebrata nelle forme della c.d. trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, il giudice dichiarava aperta la discussione orale nella quale, come emerge dal verbale di udienza:
- il procuratore di parte attrice si riportava agli atti e, richiamando le osservazioni tecniche alla c.t.u. medico-legale, chiedeva il ristoro integrale delle spese mediche e invocava la liquidazione del danno esistenziale (come da Cass. civ. 25191/2023) alla luce della particolare fattispecie nella misura del 50% del danno biologico;
- il procuratore di parte convenuta, in primo luogo precisava che gli acconti percepiti dall'attrice fossero stati pagati dall' e non dall'INAIL, mentre con riferimento al danno CP_3 patrimoniale precisava come non in atti alcuna prova del pagamento in relazione alle spese stragiudiziali;
con riguardo alle spese mediche, si rimetteva alle valutazioni del c.t.u. e in relazione alle spese mediche future, precisava come il c.t.u. non ne avesse riconosciuto la necessità; precisava, altresì, che nell'accertamento del danno biologico, vi fosse stata la
4 considerazione di un danno psichico e che, quindi, il riconoscimento di una personalizzazione nella misura del 50% configurerebbe una duplicazione delle poste risarcitorie;
in conclusione, ai fini delle spese di lite, chiedeva di tener conto che la resistenza in giudizio è dipesa dalla notevole distanza degli accertamenti medico-legali tra le parti e che la c.t.u. si pone a metà tra le due;
- il procuratore di parte attrice replicava sostenendo che il danno psichico è di natura biologica e che comprova l'esistenza di un danno esistenziale, mentre sulle spese mediche future, precisava che il c.t.u. ha dichiarato che la necessità delle spese future non è stata documentata;
infine, per le spese stragiudiziali, richiamava la giurisprudenza sulla necessità della sussistenza del solo diritto, a prescindere dalla fattura e sul profilo delle spese, si opponeva ad ogni eventuale compensazione parziale.
Al termine della discussione, il giudice si riservava per il deposito della motivazione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui alle Ordinanze del 14.03.2024 e del 07.02.2025 atteso che parte attrice non ha dedotto ragioni sopravvenute tali da giustificarne la modifica e/o la revoca anche solo parziale delle stesse, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Sotto il profilo dell'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
3.1. Innanzitutto, si rileva che la pretesa risarcitoria esercitata dall'attrice deve essere ricondotta all'ambito applicativo degli artt. 2054 c.c., per ciò che concerne la responsabilità del conducente/proprietario del veicolo, , nonché all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, per Controparte_2 ciò che concerne la compagnia assicurativa del responsabile civile, Controparte_1 e il responsabile civile del danno, litisconsorte necessario ai se
[...] disposto normativo.
3.2. In ordine alla dinamica del sinistro di causa, per quanto riguarda la compagnia assicurativa convenuta, si rileva che quest'ultima non ha contestato, nei propri atti difensivi, la dinamica descritta da parte attrice nell'atto di citazione, né ha contestato la responsabilità esclusiva del proprio assicurato nella causazione del sinistro. L'an debeatur di cui all'atto di citazione deve ritenersi, dunque, non contestato da parte della compagnia assicurativa convenuta e, pertanto, sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. è possibile ritenere che la responsabilità nella causazione del sinistro sia imputabile esclusivamente alla condotta del conducente , il quale ebbe a mantenere una condotta di guida imprudente ed Controparte_2 inosservante delle norme codicistiche della strada.
3.3. Quanto, invece, al convenuto contumace , sebbene la contumacia del Controparte_2 responsabile del danno - litisconsorte necessario - pre atività del principio previsto dall'art. 115, comma I, c.p.c. (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. civ. 14623/2009 “L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” e S.U. n. 10311/2006), giova rilevare che la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice trova comunque conferma nel rapporto di polizia redatto dagli Agenti del Comando di Polizia Locale di Milano, acquisito in giudizio (v. doc. 1-4, fasc. att.).
5 Dall'esame del predetto verbale si evince che il sig. forniva spontanee dichiarazioni Controparte_2 in merito alla dinamica dell'accaduto e affermava di trovarsi a bordo del veicolo Ford Transit (tg. MI7V6402) di sua proprietà e mentre percorreva viale Fuvio Testi, una volta giunto nei pressi di un semaforo di colore rosso, riscontrava un malfunzionamento del freno e, al fine di evitare il tamponamento dei veicoli fermi davanti a lui, sterzava improvvisamente sulla destra salendo sullo spartitraffico presente fino a quando, giunto in prossimità dell'attraversamento, si trovava dinnanzi una donna che stava attraversando la strada e nonostante una ulteriore sterzata verso sinistra al fine di evitare l'impatto – non avendo modo di arrestare il veicolo - udiva un urto proveniente dalla parte anteriore angolare destra.
In ragione di quanto sopra, pur non operando nei confronti del contumace il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., deve comunque ritenersi confermata la ricostruzione del sinistro come allegata in citazione e la responsabilità esclusiva del sig. nella Controparte_2 determinazione dell'evento lesivo.
4. Così ricostruito il sinistro e affermata la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da , deve rilevarsi che il Parte_1
CTU nominato nel corso del giudizio, dott. , ha accertato: che il quadro Persona_3 clinico dell'attrice, a seguito del sinistro, è rap da una “soggettività cefalalgico- vertiginosa, da disturbi algo-disunzionali a carico della colonna cervicale e lombare, spalla dx, ginocchio sx, gamba sx, caviglia sx e avampiede sx, caviglia dx, da una parziale incontinenza urinaria e da disturbi della sfera sessuale che rendono non praticabile il rapporto sessuale e molto difficoltosa la visita ginecologica, e sul piano psichico da disturbo cronicizzato dell'adattamento con reazione ansioso depressiva.” (v. relazione peritale, pag. 20); che le predette condizioni risultano in rapporto causale con il sinistro per cui è causa;
che da tali lesioni è derivato in capo alla GN un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 360 da suddividersi Pt_1 in giorni 30 al 100%, giorni 30 al 75%, giorni 60 al 50% e giorni 240 al 25%, di cui gli ultimi 180 da correlarsi alla patologia psichica con un grado di sofferenza psico-fisica nel corso dell'inabilità temporanea indicabile nel punteggio di 4, in una scala da 1 a 5 (v. relazione peritale, pag.21); che alla stabilizzazione dei postumi, sono conseguiti in capo a parte attrice postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto nella misura del 22-23%, con un grado di sofferenza soggettiva interiore pari a 2, nella scala da 1 a 5.
Le superiori valutazioni compiute dal c.t.u. devono senz'altro essere condivise da questo Tribunale, in quanto immuni da vizi logici e corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, oltre che suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta e nemmeno inficiate da convincenti critiche di parte e, pertanto, devono essere poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale.
4.2. Sulla base di tali conclusioni spetta dunque al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza soggettiva.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, essa viene determinata sulla base dei parametri adottati da questo Tribunale con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485).
I predetti parametri conducono, dunque, a riconoscere alla GN , di anni 36 alla Parte_1
6 stabilizzazione dei postumi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 26897/2014), l'importo complessivo di Euro 21.375,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 150,00 per ogni giorno di inabilità temporanea tenuto conto dell'accertato grado di sofferenza, in costanza di inabilità temporanea, pari a 4 su una scala da 1 a 5) e di Euro 105.695,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, somma che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione, che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione delle modalità di accadimento del sinistro sussumibile nella fattispecie del reato di lesioni colpose e in ragione dell'accertamento di un grado di sofferenza psico-fisica di grado 2 alla stabilizzazione dei postumi (v. p. 21 relazione peritale), determinandosi così il complessivo importo liquidabile in una somma pari a Euro 127.070,00 in valori monetari attuali.
4.3. La difesa attorea, in sede di citazione, ha dedotto altresì la sussistenza di un ulteriore pregiudizio patito dall'attrice e, in particolare, che “il danno ulteriore che va oltre e inquadrabile quale danno morale e/o esistenziale è dotato di propria autonomia ontologica d'ulteriore riconoscimento economico” (punto n. 12, atto di citazione), riconoscendo, pertanto, una autonomia al c.d. danno esistenziale, all'uopo richiamando, anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, un orientamento della Suprema Corte a sostegno di tale pretesa creditoria (v. Cass. civ. 25191/2023, sezione lavoro).
Con riguardo a tale domanda, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. 23469/2018, Pres. , est. in Parte_3 CP_5 forza del quale “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”. Ed infatti, spiega la Suprema Corte che non è ammissibile nel nostro ordinamento la risarcibilità dell'autonoma categoria del danno c.d. esistenziale, intesa quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale ovvero derivanti da fatti di reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione ulteriore di una posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria (cfr. altresì Cass. civ., sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972).
Nel caso di specie la difesa attorea ha formulato domanda di risarcimento del danno “ulteriore” riferendosi, indistintamente, sia al danno esistenziale che al pregiudizio concernente la sofferenza morale patita dall'attrice (v. atto di citazione, paragrafo 12).
Invero, come chiarito, l'unica voce di danno ammissibile e risarcibile in via autonoma, accanto al danno biologico/dinamico-relazionale, è il danno c.d. morale da sofferenza soggettiva interiore, il quale è già stato preso in considerazione nel risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in applicazione integrale del valore monetario di cui alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale 2024, le quali, com'è noto, prevedono, per ogni punto di invalidità, un valore monetario pari al solo danno biologico/dinamico-relazione e un ulteriore valore monetario per il danno da sofferenza soggettiva interiore c.d. morale risarcibile in presenza di assolvimento dell'onere di allegazione, domanda e prova.
In ragione delle superiori considerazioni, deve dunque rigettarsi ogni pretesa risarcitoria a titolo di danno c.d. esistenziale.
4.4. Quanto alla richiesta di personalizzazione, formulata da parte attrice nei propri atti difensivi, giova rilevare quanto segue.
7 Nella specie parte attrice ha allegato, a sostegno dell'invocata personalizzazione, gli hobby e le attività che la GN era solita praticare prima del sinistro de quo: in particolare la difesa Parte_1 attorea ha alle nora era solita recarsi tre volte a settimana a ballare Parte_1 flamenco e partecipava a saggi di danza della scuola "Il Mosaico Danza" di Milano;
che era solita andare in bicicletta ed effettuare escursioni e gite in compagnia del compagno;
che era solita effettuare annualmente almeno tre viaggi con il compagno.
Tali circostanze allegate da parte attrice nell'atto di citazione sono state provate nel corso dell'istruttoria orale attraverso le dichiarazioni rese dal testimone escusso e trovano ulteriore riscontro anche documentale (v. docc. 511-519, fasc. att.).
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 14.04.2025 ha confermato: che Tes_1 [...] si recava tre vo na a ballare il flamenco, precisando che era “una semi professi Pt_1
(v. verbale udienza del 14.04.2025); che “in seguito al sinistro non balla più per colpa del ginocchio e della caviglia” (v. verbale udienza del 14.04.2025); che l'attrice effettuava escursioni in bicicletta, precisando che “lei essendo friulana era un'abitudine. Confermo che il fine settimana facevano delle escursioni in bicicletta” (v. verbale udienza del 14.04.2025); che, a seguito del sinistro, ciò non è più possibile “per il solito problema in quanto è disallineata per il ginocchio e la caviglia. Abbiamo venduto le biciclette e anche la moto” (v. verbale udienza del 14.04.2025); che, prima del sinistro, parte attrice effettuava almeno tre viaggi ogni anno
“confermo, i viaggi da sola erano per lavoro, mentre insieme festeggiavamo i compleanni e l'anniversario con un viaggio”, mentre a seguito del sinistro la stessa si astiene dal viaggiare “confermo e preciso che si trova in uno stato di depressione in quanto non riesce a fare le cose di prima, d sola ha paura a muoversi in quanto non si sente autonoma e inoltre sono sopravvenute delle incontinenze che ci costringono a spostarci per lo più in auto” (v. verbale udienza del 14.04.2025).
Parte attrice ha altresì richiesto il ristoro del pregiudizio da riduzione della capacità lavorativa e/o usura lavorativa.
Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. 12572/2018; Cass. Civ. 20312 del 2015 e Cass. Civ. n. 10321 del 2012) riconduce il danno da c.d. cenestesi/usura lavorativa lamentata dal danneggiato alla personalizzazione del danno biologico.
Sul punto, nella specie, il consulente nominato in corso di causa ha accertato che: “Non sussiste una riduzione della capacità lavorativa in attività di carattere impiegatizio, che tuttavia viene svolta con maggior faticabilità ed usura delle energie residue a causa in particolare dei persistenti disturbi alla regione perineale da sofferenza del nervo pudendo, di cui si è detto in precedenza” (v. relazione peritale, p. 22).
Ebbene, alla luce delle predette emergenze processuali, questo Tribunale chiarisce di ritenere opportuno, ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona riportato dalla GN , Pt_1 adeguare i valori tabellari medi adottati dal Tribunale con il riconoscimento di un coefficiente in aumento, a titolo di personalizzazione, del 20% del solo danno biologico (in una situazione in cui le Tabelle, per il tipo di invalidità riportata dell'22-23% indicano una possibilità di aumento per personalizzazione sino al 36,5%), così valorizzando alcune specificità del caso concreto poiché trattasi di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. ex multis Cass. civ., 25164/2020; Cass. civ. 28988/2019; Cass. civ. 27482/2018).
Pertanto, tenuto conto della predetta personalizzazione nella misura del 20% (pari ad Euro 15.260,60) applicata al solo danno biologico puro, la somma che deve essere liquidata a favore dell'attrice a titolo di danno non patrimoniale è pari ad Euro 142.330,70 (di cui Euro 76.303,50 per il solo danno biologico, Euro 29.391,50 per il danno da sofferenza soggettiva interiore, Euro 15.260,70
8 per la personalizzazione nella misura del 20% del danno biologico ed Euro 21.375,00 per il danno da invalidità temporanea).
Per il resto, deve ritenersi ogni ulteriore profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione già congruamente già ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti al danno biologico e alla sofferenza morale ad esso correlata. Tale ultima considerazione concerne, altresì, l'invocata personalizzazione conseguente al fatto che l'attrice riferisce di non potersi più occupare del menage familiare, di lamentare ansia ed insicurezza durante attraversamenti pedonali, di aver drasticamente ridotto i rapporti sessuali con il compagno, di avere episodi di incontinenza urinaria, trattandosi peraltro di attività, alcune non documentate e, pertanto, non provate in giudizio quale fatto costitutivo della pretesa, ed altre, in ogni caso, normalmente afferenti il danno biologico accertato.
Al riguardo giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato infatti che
“in presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”)” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
4.5. Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante al danneggiato e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, l'acconto pari a complessivi Euro 31.180,00, pagato dalla compagnia convenuta alla GN Controparte_1 in data 25.11.2021, mediante assegni bancari, a tit danno non Parte_1 patrimoniale come documentato (v. doc. 3, fasc. conv.), è pari ad Euro 35.794,64 già rivalutato all'attualità dal dì del pagamento. Inoltre, come emerge da quanto allegato e documentato da parte attrice (v. doc. 443 – 444, fasc. att.), ha percepito Euro 4.519,45 dall' a titolo di Parte_1 CP_3 indennità temporanea, somma che rivalutata all'attualità dal 24.12.2013 è pari ad Euro 5.482,09.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale pari a Euro 142.330,70, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 35.794,64, reso omogeneo alla medesima data, nonché l'indennità che rivalutata all'attualità dal giorno 24.12.2013 è pari ad CP_3 Euro 5.482,09, ne consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivi Euro 101.053,97.
4.6. In aggiunta alla somma sopra liquidata di Euro 101.053,97 devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. civ. 12974/2024), calcolati con le seguenti modalità (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ.
9 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere, innanzi tutto, devalutata alla data del fatto (21.06.2013); l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la valutazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto e sino alla data del pagamento dell'acconto e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale nei termini di cui si è detto supra sino alla presente sentenza.
4.7. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, deve preliminarmente rilevarsi quanto segue.
Con riferimento alle spese di cura, parte attrice ha documentato gli esborsi sostenuti a tal fine negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per complessivi Euro 35.373,85, di cui Euro 1.581,00 rimborsate da fondo assicurativo privato (v. docc. 193 – 375, fasc. att.).
Il Consulente nominato in corso di causa ha ritenuto che debbano ritenersi congrue e risarcibili tutte le spese sostenute negli anni 2013 e 2014, mentre con riferimento a quelle sostenute negli anni 2015, 2015 e 2017 “sono state ammesse al risarcimento le relative spese, con la sola esclusione di trattamenti osteopatici, valutazioni posturali e acquisti farmaceutici non pertinenti né necessari.” Non sono state riconosciute da parte del CTU, ancora, “tutte le spese sostenute negli anni dal 2018 al 2023 a completa stabilizzazione del quadro clinico ad eccezione di tutte le spese per psicoterapia, ritenendo queste ultime comunque indicate e utili ad un riequilibrio, per quanto possibile, delle condizioni psichiche” (v. p. 22 e 23, relazione peritale).
L'elaborato del CTU è stato oggetto di osservazioni critiche provenienti dalla parte attrice (e non dal suo c.t.p.), la quale ha ritenuto che “Il CTU, nel decidere l'esclusione delle spese mediche dal risarcimento per gli anni 2018 e successivi, non motiva l'esclusione con l'assenza di nesso causale rispetto ai traumi subiti e alla patologia che ne è derivata. Sembra piuttosto basarsi unicamente sul criterio cronologico, ritenendo che, a fronte di una stabilizzazione clinica, non siano necessarie ulteriori cure.” e pertanto chiedeva al CTU “in merito alle spese escluse, di non esprimersi sul loro risarcimento, ma di valutare se queste siano ancora collegabili causalmente alle patologie insorte a causa e in conseguenza del trauma. Qualora esista tale correlazione, si richiede una previsione annuale delle spese future e delle scansioni di tempo necessarie per la loro effettuazione, al fine di garantire un supporto economico adeguato per le cure a vita” (v. relazione peritale, p. 49).
A fronte di tali osservazioni, il CTU ha puntualmente replicato evidenziando, in primo luogo, la non usuale presenza di osservazioni critiche redatte dalla “perizianda” e non, invece, dal consulente tecnico di parte attrice. Inoltre, il dott. ha precisato che “tutte le spese in nesso causale con l'evento sostenute Per_3 fino a stabilizzazione clinica, con noscimento di spese per accertamenti e cure in ambito uro-ginecologico sostenute anche oltre, in considerazione delle peculiarità del caso, che hanno condotto a tardivi accertamenti in tale contesto per ragioni non ascrivibili alla perizianda stessa. Sono state inoltre riconosciute per una estensione temporale ancora maggiore le spese per cure psicoterapiche fino al raggiungimento di un soddisfacente riequilibrio” (v. relazione peritale, p. 50).
Le superiori risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni compiute dalla parte attrice (e non dal suo c.t.p.) devono ritenersi esaustive nonché immuni da vizi logici, corredate da valutazioni tecniche corroborate dalla documentazione sanitaria prodotta in atti e devono pertanto essere condivise da questo Giudice in qualità di peritus peritorum.
Alla luce delle superiori considerazioni, compete a parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute ritenute congrue dal c.t.u. ed in connessione eziologica con il sinistro di causa pari a Euro 24.346,85 per diagnosi e cure, oltre Euro 200,00 per prestazioni medico-legali, non ritenendo necessarie spese mediche future (pag. 23, relazione peritale).
10 Ne consegue che il totale delle spese mediche sostenute dalla GN è pari a Euro 24.546,85, Pt_1 somma che, rivalutata all'attualità dal dì degli esborsi, è pari a Euro 25.160,52.
Al fine di determinare il residuo credito risarcitorio spettante al danneggiato e di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subìti, tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, il pagamento ricevuto ante causam dall'attrice a titolo di rimborso spese sanitarie, pari a complessivi Euro 1.581,00, pagato dal fondo assicurativo privato all'attrice in data 26.06.2020 e 14.01.2021, a titolo Pt_2 Parte_1 di risarcimento del danno mediche ( , fasc. att.), è pari ad Euro 1.879,00, già rivalutato all'attualità dal dì del pagamento.
Detraendo dunque dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche, pari a Euro 25.160,52, liquidato all'attualità, il predetto acconto di Euro 1.879,00, reso omogeneo alla medesima data, consegue che spetta a parte attrice il rimborso di complessivo di Euro 23.281,52.
5. Per quanto riguarda, infine, la domanda formulata da parte attrice per il rimborso delle spese legali stragiudiziali, deve rilevarsi che, come affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali.
Ciò premesso, nella fattispecie, quanto alle spese sostenute dall'attrice per l'assistenza stragiudiziale affidata all'avv. Victor Vinko Jerkunica per le attività propedeutiche alla introduzione del presente giudizio, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente procedimento e risulta documentata dall'attività compiuta (v. docc. 430-441, fasc. att.).
Pertanto, in ragione di quanto sopra, tenuto conto della nota spese prodotta in atti (v. doc. 449-454, fasc. att.), visti i parametri previsti per la liquidazione delle spese stragiudiziali di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti il cui valore rientra nello scaglione della presente domanda, considerati i valori medi per “assistenza stragiudiziale” e “negoziazione assistita”, deve ritenersi equo e congruo liquidare a parte attrice la somma richiesta a titolo di spese stragiudiziale pari ad Euro 4.007,00 in moneta attuale, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub 4.6.).
6. Complessivamente, quindi, i convenuti devono essere condannati a pagare a favore della GN le somme di Euro 101.053,97 a titolo di danno non patrimoniale e di Euro Parte_1 27.288, anno patrimoniale (di cui Euro 23.281,52 per le spese mediche sostenute ed Euro 4.007,00 per l'attività di assistenza legale stragiudiziale), già tenuto conto di quanto pagato dalla compagnia ante causam e dall' a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi come sopra CP_3 specificati.
7. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
8. Quanto, infine, al profilo delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 e succ. mod. (tenuto conto dell'art. 6 del D.M.
11 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore), in applicazione dei criteri ivi indicati, somma concretamente attribuita, natura dell'affare, questioni giuridiche e di fatto trattate e attività difensiva effettiva espletata e con distrazione a favore dell'avv. Victor Vinko Jerkunica come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico di parte convenuta, gli esborsi sostenuti da parte attrice per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 545,00) nonché gli esborsi per la c.t.u. medico-legale come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 28.12.2024.
Devono altresì essere rimborsate a parte attrice le spese giudiziali sostenute per l'attività svolta dal consulente di parte nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ. 3380/2015) e debitamente documentate da parte attrice (v. fattura n. 220/2024 depositata in PCT in data 26.05.2025) nella misura di Euro 1.220,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso Controparte_2
a Milano in data 21.06.2013 ai danni della GN;
Parte_1
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, i e dunque a Parte_1 corrispondere alla stessa la somma di Euro 101.053,97 a titolo di danno non patrimoniale oltre accessori da calcolarsi come in motivazione e la somma di Euro 27.288,52 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori da calcolarsi come in motivazione, già tenuto conto di quanto pagato ante causam dalla compagnia convenuta, dall' e dal fondo assicurativo CP_3
; Pt_2
- rigetta ogni altra domanda formulata da nei confronti delle parti convenute;
Parte_1
- condanna i convenuti e , in solido tra loro e Controparte_1 Controparte_2 nelle rispettive qualità, e i liquidano in Euro 14.103,00 per compensi, Euro 545,00 per contributo unificato e marca da bollo ed Euro 1.220,00 per spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Victor Vinko Jerkunica, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio
[...] come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 28.12.2024.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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