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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1581 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019
tra
in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Bari, via Francesco Saverio Abbrescia n. 53, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Miccolis, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Parte_2
in proprio e quale erede di
[...] Persona_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Salvatore
Santovito, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------
--------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.ti. Giovanni Parte_3 Parte_4
Pastina e Giangregorio De Pascalis, elettivamente domiciliati in Bari, via
Matarrese n. 10, presso lo studio dell'avv. Paolo Cafagna, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------------------------
1 Parte_5 in qualità di erede di , RO Persona_2 elettivamente domiciliata in Andria, via De Nicola n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Pagliani, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellati
Conclusioni: all'udienza del 4 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con citazione del 17.2.09, , , Controparte_1 Controparte_2
, , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, e hanno convenuto Controparte_7 Parte_3 Parte_4 dinanzi al Tribunale di Trani e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali eredi di , chiedendo: in via principale, Persona_1
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo, assunto con preliminare del
6.6.05, di trasferimento, in loro favore, di un suolo in Andria;
in subordine, sempre sul presupposto dell'altrui inadempimento, la risoluzione del contratto medesimo e la restituzione della caparra di
€794.000,00; in ogni caso, oltre il pagamento della penale da inadempimento di €250.000,00 e vinte le spese di lite.
Hanno resistito e , chiedendo il rigetto Parte_1 Parte_2 delle domande, con vittoria di spese.
Disposta, iussu iudicis, la chiamata in causa di , indicato Persona_2 dai convenuti quale terzo obbligato, questi ha, in via pregiudiziale, eccepito l'inammissibilità della chiamata e, nel merito, respinto ogni addebito.
Con sentenza n. 2929/19 del 19.9.19, il Tribunale di Trani, accertato l'inadempimento dei all'obbligo di trasferimento dell' immobile Pt_1 promesso in vendita col preliminare del 6.6.05, ed esclusa la responsabilità del , ha dichiarato risolto il contratto preliminare e Per_2 condannato i convenuti a restituire la caparra confirmatoria di
€794.000,000, a corrispondere la somma di €79.504,12, a titolo di penale, ed a rifondere 2/3 delle spese processuali in favore sia degli attori che del
, compensata la restante parte. Per_2
Con citazione del 21.10.19, hanno proposto appello avverso la sentenza e , chiedendo, in riforma della stessa, Parte_1 Parte_2 il rigetto delle altrui domande, con vittoria di spese.
2 Costituendosi, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
hanno eccepito, in via pregiudiziale, Parte_3 Parte_4
l'inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello, di cui, nel merito, hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Si è costituita in qualità erede di , la RO Persona_2 quale ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'esito dell'espletamento di una c.t.u., le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 4 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi di decisione
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c.
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual e' il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della SA (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo
3 cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, anche nell'attuale formulazione, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Sempre restando sul piano delle eccezioni pregiudiziali in rito, errano gli appellati nel far discendere dalla mancata comparizione degli appellanti alle udienze di precisazione delle conclusioni del 14.4.23 e del 8.9.23 la loro rinuncia al gravame, perché l'omessa precisazione delle conclusioni non implica, di per sé, alcuna volontà abdicatoria, dovendo - al contrario - presumersi che la parte abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni in precedenza formulate (in tal senso, cfr. Cass. 5018/14;
22360/13; 409/06).
Venendo al merito, col primo motivo di appello, si censura la decisione del Tribunale di dichiarare risolto il preliminare del 6.6.05, erroneamente ritenendo i promittenti venditori inadempienti all'obbligo traslativo, senza valutare gli impedimenti - ad essi non imputabili - che si erano frapposti al convenzionamento col cui era Controparte_9 condizionata la conclusione del definitivo.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Prima di entrare nel merito della doglianza, occorre evidenziare che alla stipula del preliminare del 6.6.05 partecipò alla quale Parte_2 non giova, quindi, obiettare, peraltro per la prima volta in appello, di non essere titolare del dedotto rapporto obbligatorio, facendo leva su una
“
contro
-scrittura del 6.6.2005” a suo dire rinvenuta “solo in tempi
4 recenti”, “tra ottobre e novembre 2022”), per affermarsi estranea al detto rapporto1.
Ed invero, a parte che, per tutto il corso del giudizio di primo grado, la ha costantemente assunto un contegno processuale Pt_1 incompatibile con la volontà di contestare la validità del preliminare del 6.6.05 e la contitolarità, da parte sua, insieme a degli Parte_1 obblighi da esso derivanti, avendo impostato la sua difesa sulla confutazione del proprio inadempimento, resta comunque il fatto che la cd. controscrittura non invalida affatto il preliminare per cui è causa.
Con essa, infatti, le parti, premesso di aver provveduto in pari data “alla redazione di un preliminare autenticato” (quello per cui è causa), intesero solo annullare “i precedenti contratti preliminari di vendita riguardanti lo stesso immobile” e regolare il pagamento dei compensi spettanti al geom. incaricato della redazione degli elaborati Controparte_10 tecnici, ponendo il relativo onere a carico del promittente venditore.
Data, quindi, per assodata la titolarità dal lato passivo, in capo alla dell'obbligo di contrarre del cui inadempimento si discute nel Pt_1 presente giudizio, è bene muovere dall'art. 5 del preliminare, in forza del quale i contraenti si sono obbligati a “stipulare l'atto pubblico di compravendita entro e non oltre 20 giorni dal convenzionamento con il
”. Controparte_9
Ebbene, a tale obbligo i promittenti venditori si sono colpevolmente sottratti, omettendo di fare quanto in loro potere per addivenire alla stipula del definitivo e, prima ancora, al “convenzionamento con il
, che, come ben sapevano, dipendeva Controparte_9 dall'assolvimento di una serie di adempimenti ad esso propedeutici, cui erano tenuti, al pari degli altri proprietari dei suoli interessati alla convenzione col E ciò pur a fronte del versamento, da parte dei CP_9 promissari acquirenti, del cospicuo importo di €794.000,00, a titolo di caparra confirmatoria.
Ed invero, come accertato dal c.t.u. nominato in appello, le cui conclusioni si recepiscono integralmente, in quanto motivate e
. documentate, oltre che immuni da vizi logici e neppure specificamente contestate, “le cause della mancata sottoscrizione della convenzione riferita al P.U. n° 54/URB - Piano di Lottizzazione Contrada “Borduito“ Maglia di P.R.G.C. – C2/9” sono state “il frazionamento delle aree da cedere per opere di urbanizzazione” e “il frazionamento delle aree da cedere per opere destinate a standard”, nonché “il deposito della polizza fidejussoria a garanzia, in quota parte, dell'adempimento di tutti gli obblighi che i concessionari si assumevano con la stipula della convenzione” (pg. 9 relazione peritale).
Adempimenti, questi, cui i erano pacificamente tenuti, per i Pt_1 suoli di loro proprietà, ed ai quali, invece, non hanno provvuto, pur potendolo fare, già a partire dalla notifica dell'approvazione definitiva del piano di lottizzazione.
Erano loro, dunque, a doversi attivare “per frazionare il proprio terreno” nonché “le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e a destinazione standard per poter procedere alla firma della convenzione”, come pure per stipulare una polizza fideiussoria per la quota di interesse
(pg. 9 e10 relazione di ctu).
Ed invece, nessuno di questi adempimenti è stato da loro posto in essere, neanche dopo l'introduzione del giudizio, tanto che tuttora, a distanza di anni dal preliminare, inspiegabilmente non risulta effettuato il frazionamento del suolo né depositata alcuna polizza.
Né, d'altronde, possono esservi dubbi sulla consapevolezza, da parte degli appellanti, della decisività del frazionamento ai fini della stipula del definitivo, come dimostra il fatto che, con lettera dell'11.6.08, rassicuravano i promissari acquirenti di aver dato mandato ad un tecnico di fiducia “di procedere al frazionamento della particella” di loro proprietà “al fine di rendere possibile la stipula dell'atto pubblico senza ulteriori rinvii”, fissando termine al 31.7.08 per “la conclusione degli adempimenti relativi al frazionamento”.
Va, quindi, confermata la risoluzione del preliminare per grave inadempimento degli appellanti, i quali, con la loro ingiustificata e protratta inerzia hanno impedito la stipula del definitivo, sottraendosi a quegli obblighi – frazionamento e polizza fideiussoria – necessari per addivenire al convenzionamento col CP_9
6 Col secondo motivo di appello, si censura la condanna al pagamento della penale di cui all'art. 7 del preliminare2, per ultrapetizione ed in assenza di inadempimento.
La censura è infondata, oltre che per l'accertato inadempimento dei promittenti venditori, perché, contrariamente a quanto da essi lamentato, i promissari acquirenti hanno chiesto, sin dalla citazione, expressis verbis, in via principale l'emissione di una “sentenza sostitutiva del contratto non concluso” (cfr. conclusioni atto di citazione - lett. a, b, c), in subordine la risoluzione del preliminare e la condanna dei convenuti alla restituzione dell'importo di €794.000,00 ed al risarcimento dei danni (lett. e), e “comunque” la condanna al pagamento della penale (lett. d).
Correttamente, quindi, il primo giudice, accertato l'inadempimento dei agli obblighi contrattuali, ha riconosciuto, in favore dei Pt_1 promissari acquirenti, la penale di cui all'art. 7 del contratto, la cui riduzione a €79.504,12, in assenza di espressa censura, non è in contestazione.
Col terzo motivo di appello, si critica la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali in favore di , pur in Persona_2 assenza di domanda nei suoi confronti.
La censura, cui ha validamente rinunciato nella Parte_2 comparsa di costituzione del nuovo difensore del 21.3.233, è infondata e va respinta.
Intanto, va osservato che, all'udienza dell'8.4.10, gli appellanti hanno espressamente chiesto la chiamata in causa del Civita (cfr. verbale d'udienza: “l'avv. Rinaldi chiede, a questo punto, che venga disposto l'intervento in causa dell'ing. , per ordine del decidente, Per_2 assegnando i termini dalla stessa legge previsti”).
Ad ogni modo, è pacifico che l'esigenza della chiamata in causa del terzo sia sorta unicamente dalle difese svolte dai i quali indicarono in Pt_1
il responsabile del ritardo pluriennale nell'adozione del Persona_2 convenzionamento con il al di là del fatto che la Controparte_9 chiamata sia stata disposta iussu iudicis.
Pertanto, il Tribunale ha fatto retta applicazione del principio - acquisito al diritto vivente - in tema di spese giudiziali del terzo chiamato, secondo cui il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata, in base al principio di causalità, che, unitamente a quello di soccombenza, governa la regolamentazione delle spese di lite, e ciò anche se la parte non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (in tal senso, cfr. Cass. 31889/19; 23123/19,
2492/16).
Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM 147/22 fissati in relazione allo scaglione tra
€520.001,00 e 1.000.000,00), seguono la soccombenza, con la precisazione che quelle in favore di erede di RO
, vanno poste interamente a carico di Persona_2 Parte_1 tenuto conto della rinuncia di a coltivare il gravame nei Parte_2 confronti della CP_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] con citazione del 21.10.19, avverso la sentenza n. 2929/19 del Pt_2
19.9.19 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere ad , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, e le spese del presente
[...] Parte_3 Parte_4 giudizio, liquidate in €26.155,00, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
3. condanna a rifondere a quale Parte_1 RO erede di , le spese del presente giudizio, liquidate in Persona_2
€26.155,00, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
8 4. pone le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) definitivamente a carico degli appellanti in solido.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Su questa tesi ha fondato un autonomo giudizio, definito con sentenza n. 1633/24 del
26.11.24, con la quale il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda proposta da
[...] e l'ha condannata alla rifusione delle spese in favore dei convenuti, nonché al Pt_2 pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. e
5 2 “A tutti gli effetti legali e fiscali il presente contratto dovrà ritenersi sempre di natura meramente obbligatoria e mai potrà essere considerato con effetto reale e traslativo della proprietà, per cui i contraenti convengono che in caso una delle parti si rendesse inadempiente ad uno dei patti del presente atto, questa sarà tenuta al pagamento della penale che di comune accordo viene stabilita in Euro 250.000,00 (duecentocinquamila virgola zero euro), somma questa che resta sin da ora così transatta e liquidata per tutti i danni e spese, fermo restando a favore della parte non in colpa il diritto di richiedere l'esecuzione in forma specifica ai sensi degli articoli 2932 e seguenti Codice Civile”. 3 “Infine, la sig.ra non ha alcun interesse a coltivare il gravame Parte_2 nei confronti dell'appellata sig.ra erede universale del de cuius RO
(ing.) , vertendosi tra loro di un oggetto certamente scindibile Persona_2 rispetto a quelli principali controversi tra i contraenti del preliminare del
6.06.2005 e/o di quello ulteriore correlato. Ragion per cui, ove ve ne sarà il tempo
o la ecc.ma Corte lo consentirà, il deducente proporrà alla medesima appellata e al suo difensore, il collega avv. Andrea Pagliani, la rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306/1° c.p.c.”.
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