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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, in persona della dott.ssa Filomena
Naldi, all'udienza del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante RG n. 3301/2018
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla Parte_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Raffaele Curcio ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv. Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti;
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv. Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti
Controparte_2
[...] , in persona del socio acc.rio legale rapp.te p.t., rappresentata
[...]
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv.
Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.05.2018 ha premesso: - di Parte_1
aver prestato la propria attività lavorativa, in modo continuativo e senza soluzione di continuità, per il periodo dal 02.06.1996 al 31.08.2003 presso la società per il periodo dal Controparte_2
01.09.2003 al 26.01.2015 presso la società e, Parte_2
successivamente, per il periodo dal 27.01.2015 al 14.05.2016, allorquando rassegnava le proprie dimissioni volontarie, presso la società CP_1
- che tra le datrici società era intervenuta, di fatto, una successione
[...]
d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.; - di aver svolto per l'intero periodo lavorativo dedotto mansioni di impiegata occupandosi della gestione dei sinistri, delle polizze assicurative e delle pratiche auto nonché della sistemazione dell'archivio, mansioni inquadrabili al livello 3° del CCNL
“Assicurazioni agenzia libera gest.sna unapass”; - di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei sigg.ri (poi Persona_1
deceduto), , e nonché di Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
che provvedevano altresì a corrisponderle la retribuzione;
- di aver CP_5
osservato il seguente orario di lavoro: per il periodo dal 1996 al febbraio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore
20.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; per il periodo dal 2000 al
2003, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; per il periodo dal 2004 al
2016: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi
2 indicati nei conteggi allegati al ricorso;
- di aver percepito, a titolo di 13ma e
14ma mensilità, un importo pari ad una mensilità della retribuzione ordinaria;
- di aver goduto di sole due settimane di ferie, nel mese di agosto di ciascun anno, non retribuite;
- di aver reso la propria attività lavorativa, priva della adeguata copertura previdenziale ed assicurativa, per i periodi dal 02.06.1996 al 31.08.2003 alle dipendenze della Controparte_2
per il periodo dal 01.09.2003 al 26.01.2015 alle dipendenze della Parte_2
e successivamente, dal 27.01.2015 al 14.05.2016 alle dipendenze della
[...]
Controparte_1
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo all'adito Giudice di: “di accertare e dichiarare di aver lavorato: 1) presso la società Controparte_2
per il periodo dal 02.06.1996 al 31.08.2003; 2) presso la società per il Parte_2
periodo dal 01.09.2003 al 26.01.2015; 3) presso la società per il Controparte_1
periodo dal 27.1.2015 al 14.05.2016, accertare (in via incidentale) l'intervenuta cessione della gestione della attività ex art. 2112 c.c. tra la società Controparte_2
(cedente) e (cessionaria), accertare (in via incidentale)
[...] Parte_2
l'intervenuta cessione della gestione della attività ex art. 2112 c.c. tra la società Parte_2
(cedente) e la società (cessionaria) e per l'effetto, previa declaratoria
[...] Controparte_1
del richiesto inquadramento al 3 Categoria – CCNL Assicurazioni Agenzia Libera gestione Unapass, A) 1) in via principale per il periodo dal 02.06.1996 al 26.01.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art.2112 c.c., emettersi la condanna solidale delle società :
[...]
e (cessionaria) al pagamento delle Controparte_2 Parte_2
differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
per il periodo dal 27.01.2015 al 14.05.2016 emettersi la condanna della sola società
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro CP_1
con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
2) in via subordinata (nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse sussistente l'ipotesi di responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c.) emettersi la condanna della sola: a) società per il periodo Controparte_2
3 dal 02.06.1996 al 31.08.2003 al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie,
TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
b) della società per il periodo Parte_2
dal 01.09.2003 al 26.01.2015 al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie,
TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
c) della società per il periodo Controparte_1
dal 27.01.2015 al 14.05.2016 al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie,
TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
B) applicazione contrattuale parametrica: ferma restando la declaratoria preliminare di cui alla lettera “b” che precede, emettere medesima pronunzia di condanna –nella ipotesi di avversa formulazione di eccezione di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. n.36 e dell'art. 2099 del codice civile;
C) pagamento delle spese di giudizio: condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre
I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.”
Si costituivano tempestivamente le convenute, eccependo, in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art.414 c.p.c. e, nel merito, rilevando, con varie ed articolate argomentazioni, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
All' odierna udienza del 17.04.2025, il difensore di parte ricorrente, nella qualità di procuratore speciale, dichiarava di rinunciare all'azione, al diritto nonché agli atti del presente giudizio. (v. verb. ud.), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il difensore presente per le resistenti, preso atto della rinuncia operata dalla controparte, chiedeva a sua volta dichiararsi la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa come dalla presente sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
4 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass.
14194/2004).
Peraltro, siffatto evento estintivo, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione
(Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n. 18956).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel
5 senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass.,
Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza.
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente, a mezzo del suo procuratore speciale (v.si procura versata in atti in data 3.4.2025), ha rinunciato, oltre che agli atti del giudizio, altresì all'azione ed ai diritti azionati con il ricorso in esame, come dichiarato all'odierna udienza dal procuratore speciale.(v.si verb.ud).
Sul punto giova ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione
– a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, deve rilevarsi, in via assorbente, che la rinuncia alla azione e al diritto oggetto di giudizio formulata dalla parte ricorrente per mezzo del suo procuratore speciale, determina la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 18255/2004), essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio, anche per ciò che concerne le spese di lite, essendovi accordo tra le parti sulla compensazione delle stesse (cfr. dichiarazioni rese all'odierna
6 udienza dai difensori presenti).
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite.
Nola, 17.04.2024
Il Giudice dott.ssa Filomena Naldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, in persona della dott.ssa Filomena
Naldi, all'udienza del 17.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante RG n. 3301/2018
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla Parte_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Raffaele Curcio ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv. Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti;
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_2 difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv. Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti
Controparte_2
[...] , in persona del socio acc.rio legale rapp.te p.t., rappresentata
[...]
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marziale nonché dall'Avv.
Patrizia Totaro ed elettivamente domiciliata come in atti Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.05.2018 ha premesso: - di Parte_1
aver prestato la propria attività lavorativa, in modo continuativo e senza soluzione di continuità, per il periodo dal 02.06.1996 al 31.08.2003 presso la società per il periodo dal Controparte_2
01.09.2003 al 26.01.2015 presso la società e, Parte_2
successivamente, per il periodo dal 27.01.2015 al 14.05.2016, allorquando rassegnava le proprie dimissioni volontarie, presso la società CP_1
- che tra le datrici società era intervenuta, di fatto, una successione
[...]
d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.; - di aver svolto per l'intero periodo lavorativo dedotto mansioni di impiegata occupandosi della gestione dei sinistri, delle polizze assicurative e delle pratiche auto nonché della sistemazione dell'archivio, mansioni inquadrabili al livello 3° del CCNL
“Assicurazioni agenzia libera gest.sna unapass”; - di essere stata sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dei sigg.ri (poi Persona_1
deceduto), , e nonché di Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
che provvedevano altresì a corrisponderle la retribuzione;
- di aver CP_5
osservato il seguente orario di lavoro: per il periodo dal 1996 al febbraio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore
20.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; per il periodo dal 2000 al
2003, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; per il periodo dal 2004 al
2016: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - di aver percepito, a titolo di retribuzione mensile, gli importi
2 indicati nei conteggi allegati al ricorso;
- di aver percepito, a titolo di 13ma e
14ma mensilità, un importo pari ad una mensilità della retribuzione ordinaria;
- di aver goduto di sole due settimane di ferie, nel mese di agosto di ciascun anno, non retribuite;
- di aver reso la propria attività lavorativa, priva della adeguata copertura previdenziale ed assicurativa, per i periodi dal 02.06.1996 al 31.08.2003 alle dipendenze della Controparte_2
per il periodo dal 01.09.2003 al 26.01.2015 alle dipendenze della Parte_2
e successivamente, dal 27.01.2015 al 14.05.2016 alle dipendenze della
[...]
Controparte_1
Tanto dedotto, ha concluso chiedendo all'adito Giudice di: “di accertare e dichiarare di aver lavorato: 1) presso la società Controparte_2
per il periodo dal 02.06.1996 al 31.08.2003; 2) presso la società per il Parte_2
periodo dal 01.09.2003 al 26.01.2015; 3) presso la società per il Controparte_1
periodo dal 27.1.2015 al 14.05.2016, accertare (in via incidentale) l'intervenuta cessione della gestione della attività ex art. 2112 c.c. tra la società Controparte_2
(cedente) e (cessionaria), accertare (in via incidentale)
[...] Parte_2
l'intervenuta cessione della gestione della attività ex art. 2112 c.c. tra la società Parte_2
(cedente) e la società (cessionaria) e per l'effetto, previa declaratoria
[...] Controparte_1
del richiesto inquadramento al 3 Categoria – CCNL Assicurazioni Agenzia Libera gestione Unapass, A) 1) in via principale per il periodo dal 02.06.1996 al 26.01.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art.2112 c.c., emettersi la condanna solidale delle società :
[...]
e (cessionaria) al pagamento delle Controparte_2 Parte_2
differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
per il periodo dal 27.01.2015 al 14.05.2016 emettersi la condanna della sola società
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro CP_1
con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie, TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
2) in via subordinata (nella denegata ipotesi in cui il giudice non ritenesse sussistente l'ipotesi di responsabilità solidale di cui all'art. 2112 c.c.) emettersi la condanna della sola: a) società per il periodo Controparte_2
3 dal 02.06.1996 al 31.08.2003 al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie,
TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
b) della società per il periodo Parte_2
dal 01.09.2003 al 26.01.2015 al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie,
TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
c) della società per il periodo Controparte_1
dal 27.01.2015 al 14.05.2016 al pagamento delle differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro con la ricorrente a titolo di mansioni superiori, differenze mensili, ferie,
TFR, 13ma, 14ma, lavoro straordinario;
B) applicazione contrattuale parametrica: ferma restando la declaratoria preliminare di cui alla lettera “b” che precede, emettere medesima pronunzia di condanna –nella ipotesi di avversa formulazione di eccezione di inapplicabilità della invocata fonte contrattuale- in applicazione ed alla stregua del precetto costituzionale di cui all'art. n.36 e dell'art. 2099 del codice civile;
C) pagamento delle spese di giudizio: condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre
I.V.A. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.”
Si costituivano tempestivamente le convenute, eccependo, in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all'art.414 c.p.c. e, nel merito, rilevando, con varie ed articolate argomentazioni, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese.
All' odierna udienza del 17.04.2025, il difensore di parte ricorrente, nella qualità di procuratore speciale, dichiarava di rinunciare all'azione, al diritto nonché agli atti del presente giudizio. (v. verb. ud.), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il difensore presente per le resistenti, preso atto della rinuncia operata dalla controparte, chiedeva a sua volta dichiararsi la cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa come dalla presente sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
4 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass.
14194/2004).
Peraltro, siffatto evento estintivo, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione
(Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n. 18956).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel
5 senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass.,
Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza.
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente, a mezzo del suo procuratore speciale (v.si procura versata in atti in data 3.4.2025), ha rinunciato, oltre che agli atti del giudizio, altresì all'azione ed ai diritti azionati con il ricorso in esame, come dichiarato all'odierna udienza dal procuratore speciale.(v.si verb.ud).
Sul punto giova ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione
– a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, deve rilevarsi, in via assorbente, che la rinuncia alla azione e al diritto oggetto di giudizio formulata dalla parte ricorrente per mezzo del suo procuratore speciale, determina la cessazione della materia del contendere (v. Cass. 18255/2004), essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio, anche per ciò che concerne le spese di lite, essendovi accordo tra le parti sulla compensazione delle stesse (cfr. dichiarazioni rese all'odierna
6 udienza dai difensori presenti).
Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di lite.
Nola, 17.04.2024
Il Giudice dott.ssa Filomena Naldi
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