Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 716/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente rel.
Silvia Carosio Giudice
Monica Mastrandrea Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 716/25 promossa da:
nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Papotti del Foro di Torino
RICORRENTE-
contro
in persona del pro Controparte_1 Controparte_2 CP_3 tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“in via principale, nel merito:
- in via principale, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto riconoscere la sussistenza delle dedotte violazioni e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento questorile impugnato, e quindi annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con contestuale riconoscimento della protezione speciale in favore della sig.ra
ai sensi dell'art. 19, c. 1.1., D.Lgs. 286/98.” Pt_1
per parte resistente:
“Nel merito, respingere l'avversa domanda. Con vittoria di spese di lite”.
Il Questore di Torino, con provvedimento n. 742/24 pronunciato in data 9.5.24 e notificato in data 1.1.25, ha rigettato la domanda avanzata sottolineando l'assenza in capo alla Sig.ra dei requisiti Pt_1 richiesti dall'art. 23 D.Lgs 30/07. La ricorrente, con ricorso depositato in data 6.1.25, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di riconoscere la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con provvedimento del 20.2.25, pronunciato all'esito dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, veniva accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare e veniva fissata l'udienza per la trattazione del merito della causa. A tale udienza, svoltasi in data 29.4.25, compariva la ricorrente personalmente;
il legale richiamava le conclusioni in atti e il giudice si riservava di riferire al collegio.
**** Deve innanzi tutto, come già precisato in sede cautelare, affermarsi l'ammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente di rilascio del permesso per protezione speciale, pur trattandosi di domanda proposta per la prima avanti all'autorità giudiziaria e non menzionata in sede amministrativa. Ed invero, rileva il Tribunale che il d.l. n. 20/2023 (applicabile al caso di specie, stante la data di formalizzazione della domanda), non ha escluso l'obbligo per l'autorità amministrativa di valutare la eventuale sussistenza di cause di inespellibilità rilevanti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. L'art. 5 c. 9 TUI (a tutt'oggi in vigore) prevede che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”. Inoltre, anche dopo le riforme introdotte con il D.L. 20/23, l'art. 5 comma 6 TUI (espressamente richiamato dall'art. 19 c.
1.1 TUI) comprende il richiamo al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. La permanenza nel TUI della previsione di inespellibilità per i casi in cui il rimpatrio comporti una lesione di diritti fondamentali della persona tutelati dall'ordinamento costituzionale e internazionale, comporta, pertanto, l'obbligo per l'Amministrazione di rilascio di un titolo di soggiorno al verificarsi di questi casi, permesso che garantisca, così, la regolarità della presenza dell'individuo inespellibile sul territorio nazionale e il correlativo godimento di tutti i diritti connessi. Medesimi principi sono stati recentemente espressi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30137/24, ove, richiamando vari precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 9791/2023; Cass. SU n. 30658/2018; Cass. SU n. 2716/2022), la Corte ha ritenuto che si deve avere riguardo, non tanto a quanto avvenuto in sede amministrativa, bensì al petitum sostanziale del giudizio «il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., S.U. 31 luglio 2018 n. 20350; Cass. S.U. 16 maggio 2008 n. 12378).».
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, come sopra detto, trova applicazione nel caso di specie il D.L. n. 20/2023 (entrato in vigore in data 11.3.23), decreto che ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”. Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”. In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI. In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente). In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.). L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione, non solo dei percorsi di inserimento lavorativo, ma altresì di quelli sociali compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in Per_1 riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, nonché la rete di relazioni instaurate sul territorio nazionale: viene pertanto tutelato il diritto di vivere insieme, affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e Pt_3
Campanelli c. Italia), compresi i legami familiari di fatto;
in forza di tale norma vengono quindi salvaguardati tutti i legami sociali, sentimentali o no, istituzionalizzati o di solo fatto, sviluppati anche dallo straniero irregolare sul territorio italiano (si veda la giurisprudenza: MP, 24.4.2018, C-353/16; sent. M, 14.5.2019, C-391/16, C-77 e 78/17; sent. X, 22.11.2022, C-69/21).
Ciò premesso, la ricorrente, sentita nell'ambito della fase cautelare ha riferito:
“Tutte le volte in cui sono venuta in Italia per vedermi con ho soggiornato a casa sua. Mi sono sempre Parte_2 fermata per un periodo mai superiore ai 90 giorni. Quando sono venuta circa a fine maggio 2023 ho presentato domanda alla Questura per cercare di avere un permesso che mi consentisse una maggiore stabilità in Italia e la possibilità di fermarmi per un tempo superiore ai 90 giorni. Preciso che con avevamo e abbiamo dei progetti di vita in comune. Già Parte_2 prima di presentare questa domanda alla Questura ci eravamo informati al fine di valutare quali possibili strade intraprendere per consentirmi di fermarmi in Italia. Vivo con il Sig. da circa 2 anni continuativamente ad eccezione di quando sono rientrata in Albania per circa 1 Pt_2 mese. Non lavoro anche perché non essendo regolare (cioè avendo solo la ricevuta, ricevuta che adesso non ho più perché mi è stata ritirata) nessuno mi assume. Il Sig. percepisce una pensione. Pt_2
Non ho figli. Il Sig. è rimasto vedovo. Ha figli e nipoti che io ormai conosco benissimo perché ci vediamo spesso e trascorriamo Pt_2 sempre le festività assieme.”.
Ritiene il Tribunale, come già evidenziato in sede cautelare, che le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza, nonché le fotografie prodotte - che ritraggono la ricorrente unitamente al Sig. in diversi Pt_2 periodi dell'anno, in momenti di svago, in occasione delle festività e di ricorrenze importanti, a volte anche con i famigliari del Sig. - rappresentino elementi sufficienti per potere affermare che sussiste Pt_2 effettivamente una unione sentimentale fra la ricorrente e il cittadino italiano , unione che Parte_2 perdura da alcuni anni e che ha acquisito nel corso del tempo una maggiore solidità, sì da far nascere il desiderio/necessità che la ricorrente possa soggiornare in Italia oltre al tempo consentito dalla legge (90 gg).
Quindi, sulla scorta del dato normativo ed alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorso, come già innanzi anticipato, deve essere accolto, dovendo essere tutelata l'unione sentimentale che si configura, allo stato, stabile e duratura tra la ricorrente ed il cittadino italiano, ivi residente, tutela che impone di non procedere al respingimento della ricorrente.
Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, ritiene il Tribunale che vi siano seri motivi per giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale al fine di consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Per quanto attiene alle spese legali, ritiene il Tribunale che vi siano gravi e circostanziate ragioni per provvedere ad una loro integrale compensazione, considerata la domanda avanzata solo in queste sede e la documentazione prodotta solo in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata a [...], il 3 Parte_1 dicembre 1977, il diritto alla protezione speciale ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore competente per il rilascio del corrispondente permesso.
Così deciso in Torino, 5.5.25
Il Presidente
Alessandra Aragno