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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.1270/2022 assunta in decisione con provvedimento del 14.4.2025, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Fiorella, giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Campobasso,
Via Gorizia n. 1;
Opponenti contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e, per essa, la mandataria (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Filippo Testa, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Gazzani n. 9;
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenendo in giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 9 spa, hanno proposto opposizione a precetto, chiedendone l'annullamento/revoca/declaratoria di nullità/annullabilità, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto medesimo.
Ha premesso la parte attrice che la parte convenuta, con atto di precetto del
16.5.2022, notificato a ex art. 140 c.p.c. l'11.7.2022 e mai notificato Parte_2
a , ha ingiunto a , e Parte_1 Parte_3 Parte_1
il pagamento dell'importo complessivo di euro 58.826,56, sulla Parte_2 scorta del decreto ingiuntivo n. 799/2012 del Tribunale di Campobasso, provvisoriamente esecutivo.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità dell'atto di precetto notificato a
, in quanto deceduto;
la mancata acquisizione della qualità di Parte_3 eredi di quest'ultimo ad opera degli opponenti e;
Parte_1 Parte_2 la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, non notificato agli opponenti;
in sede di scritti difensivi finali, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte convenuta, per mancanza di prova della titolarità del credito precettato.
Si è costituita la parte convenuta a mezzo della mandataria Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto CP_2
e in diritto, evidenziando: l'avvenuta notifica dell'atto di precetto alla sola
[...]
, in quanto destinataria del decreto ingiuntivo, non anche quale erede di Parte_2
; l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_3
quale debitore principale, e nei confronti degli opponenti quali Parte_3 garanti;
l'avvenuta e regolare notifica del decreto ingiuntivo a tutti i destinatari dell'ingiunzione ivi contemplati;
l'incomprensibilità dell'opposizione spiegata da non avendogli notificato l'atto di precetto che quest'ultimo ha Pt_1 Parte_1 comunque ritenuto di opporre.
Con provvedimento del 20.10.2022 è stata respinta l'istanza di sospensione.
La causa è stata istruita in via documentale e, previa riassegnazione alla scrivente, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
14.4.2025, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
pagina 2 di 9 L'opposizione è infondata e deve essere respinta, alla luce di quanto segue.
1. Sulla legittimazione della parte opposta
L'opponente sostiene il difetto di legittimazione attiva della parte opposta in ragione della ritenuta mancanza di prova della titolarità del credito precettato, posto a fondamento della minaccia di esecuzione, non ritenendo sufficiente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale.
La doglianza è infondata.
L'opponente non contesta l'esistenza del contratto di cessione, ma si limita a sostenere la mancanza di prova dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cartolarizzazione.
Allo scopo, sarà sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questo Tribunale, condiviso e fatto proprio anche dal Giudicante, nei seguenti termini.
Quanto alla titolarità del credito in capo alla parte convenuta, si osserva, da un lato, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29.12.2017, n. 31188); dall'altro, che, a mente del medesimo articolo citato, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e, quindi, sostituiscono la formalità della notifica al debitore prevista per le cessioni ordinarie dal codice civile;
in disparte la circostanza che, secondo consolidato orientamento interpretativo, anche per le cessioni ordinarie la notifica non condiziona l'effetto traslativo del credito che avviene all'atto della conclusione del contratto bilaterale e consensuale tra il cedente ed il cessionario.
Ed ancora, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. pagina 3 di 9 civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II,
7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201).
Il principio è stato confermato anche da successive pronunce (cfr. Cass. n.
17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento.
Anche l'ordinanza n. 5617/2020 la Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB, secondo cui “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del codice civile”, interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2.
Si limita cioè a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto.
Conseguentemente, evidenzia che dalla lettura dell'art. 58 comma 2 TUB, secondo cui la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana", è agevole constatare che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, pertanto “colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco".
Dopo tali premesse, la Corte di legittimità, nella medesima pronuncia, specifica che
“Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la
pagina 4 di 9 comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”.
Ciò posto, il Supremo Collegio, benché affermi che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione non attenga al perfezionamento della fattispecie costitutiva e traslativa e che colui che si afferma essere il cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, chiarisce che, “al di là di questo ordine di rilievi”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a dimostrare, secondo “il prudente apprezzamento del giudice”, la legittimazione attiva del cessionario qualora essa indichi con certezza i crediti inclusi o esclusi dalla cessione.
Ed ancora, sulla scorta della migliore e più recente giurisprudenza di merito,
“nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud.
11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200 ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, deve osservarsi come l'opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti)
pagina 5 di 9 non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (Tribunale di Napoli n. 7487 del 26/07/2022).
Nel caso che occupa, la parte opposta ha dimostrato la titolarità del credito posto a fondamento del precetto opposto sulla scorta della valutazione dei seguenti elementi:
- è in atti l'estratto di GU parte seconda n. 93 dell'8.8.2017, che dà conto della cessione dei crediti da Unicredit spa a e del successivo Controparte_3 mandato all'incasso ad opera di quest'ultima nei confronti di , e che di CP_2 seguito si riporta nei punti salienti: “La societa' con sede Controparte_1 legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da UniCredit S.p.A., con sede legale in via via
Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, codice fiscale n. , partita P.IVA_3
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. P.IVA_3 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche
e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.
Bancario, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. doBank S.p.A. e' stata incaricata dal Controparte_1
pagina 6 di 9 di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto CP_1 incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della
Legge 130. La medesima doBank S.p.a., e' stata inoltre incaricata quale special servicer di porre in essere le attivita' relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a doBank S.p.A. nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.”; - l'estratto ora richiamato contiene l'indicazione tanto delle caratteristiche specifiche dei crediti ceduti (ai fini della loro individuazione), quanto del sito internet nel quale è disponibile la specifica indicazione dei crediti ceduti, ricompresi nell'operazione di cartolarizzazione che occupa, di agevole consultazione;
- la parte opposta ha allegato anche il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli opponenti, quale elemento suscettibile di positiva valutazione posto che, unito alle risultanze ora descritte, non si comprenderebbe la ragione della relativa disponibilità se non in conseguenza della titolarità del credito.
Deve concludersi, allora, che la parte opposta abbia dato prova della titolarità del credito per il quale ha minacciato l'esecuzione con il precetto opposto.
2. Nel merito
Risulta ex actis che: - il decreto ingiuntivo n. del Tribunale di Campobasso, provvisoriamente esecutivo, è stato emesso nei confronti di , Parte_3
e ed è stato regolarmente notificato a ciascuno Parte_1 Parte_2 di essi, come da documentazione in atti;
- e Parte_1 Parte_2 sono parimenti destinatari del provvedimento monitorio, ivi individuati quali garanti del debitore principale;
- l'atto di precetto è stato notificato unicamente a
[...]
, ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c.. Parte_2
Alla luce della ricostruzione che precede, si evince a tutta evidenza che: pagina 7 di 9 - non è legittimato attivo alla proposizione della presente Parte_1 opposizione a precetto, posto che il precetto per cui è causa non gli è stato notificato (per la precisione: la parte opposta sostiene di non aver tentato la notifica;
dalla documentazione in atti si evince che un primo tentativo di notifica
è stato eseguito e non risulta andato a buon fine, di tal che deve ritenersi come non eseguito, posto che a detto tentativo non sono seguiti altri), di tal che non ha nulla da opporre;
- è destinataria del provvedimento monitorio in proprio, quale Parte_2 fideiussore del debitore principale: a nulla rileva, pertanto, la prova in ordine al se sia o meno erede del defunto essendo chiamata a Parte_3 rispondere in proprio sulla scorta del predetto titolo esecutivo, non anche nella qualità di erede;
la notifica eseguita nei suoi confronti risulta andata a buon fine e documentata con riferimento tanto al decreto ingiuntivo (perfezionata mediante consegna a mani) quanto al precetto.
Non può che concludersi, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con assorbimento di qualsivoglia altra doglianza.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisoria, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale dello scaglione di valore dato dall'importo precettato, considerata la natura prettamente documentale della causa e la mancata celebrazione della fase istruttoria, in applicazione dei valori minimi, avuto riguardo alle difese in concreto svolte dalle parti e alla mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.217,50, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
pagina 8 di 9 Campobasso, 17 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.1270/2022 assunta in decisione con provvedimento del 14.4.2025, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Fiorella, giusta C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Campobasso,
Via Gorizia n. 1;
Opponenti contro
(C.F. e P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e, per essa, la mandataria (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Filippo Testa, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Gazzani n. 9;
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenendo in giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 9 spa, hanno proposto opposizione a precetto, chiedendone l'annullamento/revoca/declaratoria di nullità/annullabilità, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto medesimo.
Ha premesso la parte attrice che la parte convenuta, con atto di precetto del
16.5.2022, notificato a ex art. 140 c.p.c. l'11.7.2022 e mai notificato Parte_2
a , ha ingiunto a , e Parte_1 Parte_3 Parte_1
il pagamento dell'importo complessivo di euro 58.826,56, sulla Parte_2 scorta del decreto ingiuntivo n. 799/2012 del Tribunale di Campobasso, provvisoriamente esecutivo.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità dell'atto di precetto notificato a
, in quanto deceduto;
la mancata acquisizione della qualità di Parte_3 eredi di quest'ultimo ad opera degli opponenti e;
Parte_1 Parte_2 la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, non notificato agli opponenti;
in sede di scritti difensivi finali, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della parte convenuta, per mancanza di prova della titolarità del credito precettato.
Si è costituita la parte convenuta a mezzo della mandataria Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto CP_2
e in diritto, evidenziando: l'avvenuta notifica dell'atto di precetto alla sola
[...]
, in quanto destinataria del decreto ingiuntivo, non anche quale erede di Parte_2
; l'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_3
quale debitore principale, e nei confronti degli opponenti quali Parte_3 garanti;
l'avvenuta e regolare notifica del decreto ingiuntivo a tutti i destinatari dell'ingiunzione ivi contemplati;
l'incomprensibilità dell'opposizione spiegata da non avendogli notificato l'atto di precetto che quest'ultimo ha Pt_1 Parte_1 comunque ritenuto di opporre.
Con provvedimento del 20.10.2022 è stata respinta l'istanza di sospensione.
La causa è stata istruita in via documentale e, previa riassegnazione alla scrivente, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del
14.4.2025, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
pagina 2 di 9 L'opposizione è infondata e deve essere respinta, alla luce di quanto segue.
1. Sulla legittimazione della parte opposta
L'opponente sostiene il difetto di legittimazione attiva della parte opposta in ragione della ritenuta mancanza di prova della titolarità del credito precettato, posto a fondamento della minaccia di esecuzione, non ritenendo sufficiente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale.
La doglianza è infondata.
L'opponente non contesta l'esistenza del contratto di cessione, ma si limita a sostenere la mancanza di prova dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cartolarizzazione.
Allo scopo, sarà sufficiente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di questo Tribunale, condiviso e fatto proprio anche dal Giudicante, nei seguenti termini.
Quanto alla titolarità del credito in capo alla parte convenuta, si osserva, da un lato, che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29.12.2017, n. 31188); dall'altro, che, a mente del medesimo articolo citato, nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e iscrizione nel Registro delle Imprese) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e, quindi, sostituiscono la formalità della notifica al debitore prevista per le cessioni ordinarie dal codice civile;
in disparte la circostanza che, secondo consolidato orientamento interpretativo, anche per le cessioni ordinarie la notifica non condiziona l'effetto traslativo del credito che avviene all'atto della conclusione del contratto bilaterale e consensuale tra il cedente ed il cessionario.
Ed ancora, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. pagina 3 di 9 civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II,
7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201).
Il principio è stato confermato anche da successive pronunce (cfr. Cass. n.
17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento.
Anche l'ordinanza n. 5617/2020 la Suprema Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB, secondo cui “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del codice civile”, interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2.
Si limita cioè a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto.
Conseguentemente, evidenzia che dalla lettura dell'art. 58 comma 2 TUB, secondo cui la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana", è agevole constatare che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, pertanto “colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco".
Dopo tali premesse, la Corte di legittimità, nella medesima pronuncia, specifica che
“Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la
pagina 4 di 9 comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”.
Ciò posto, il Supremo Collegio, benché affermi che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione non attenga al perfezionamento della fattispecie costitutiva e traslativa e che colui che si afferma essere il cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, chiarisce che, “al di là di questo ordine di rilievi”, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a dimostrare, secondo “il prudente apprezzamento del giudice”, la legittimazione attiva del cessionario qualora essa indichi con certezza i crediti inclusi o esclusi dalla cessione.
Ed ancora, sulla scorta della migliore e più recente giurisprudenza di merito,
“nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso, Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud.
11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200 ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Nel caso di specie, deve osservarsi come l'opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti)
pagina 5 di 9 non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione” (Tribunale di Napoli n. 7487 del 26/07/2022).
Nel caso che occupa, la parte opposta ha dimostrato la titolarità del credito posto a fondamento del precetto opposto sulla scorta della valutazione dei seguenti elementi:
- è in atti l'estratto di GU parte seconda n. 93 dell'8.8.2017, che dà conto della cessione dei crediti da Unicredit spa a e del successivo Controparte_3 mandato all'incasso ad opera di quest'ultima nei confronti di , e che di CP_2 seguito si riporta nei punti salienti: “La societa' con sede Controparte_1 legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da UniCredit S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro-soluto da UniCredit S.p.A., con sede legale in via via
Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, codice fiscale n. , partita P.IVA_3
IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. P.IVA_3 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche
e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.
Bancario, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. doBank S.p.A. e' stata incaricata dal Controparte_1
pagina 6 di 9 di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto CP_1 incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformita' delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della
Legge 130. La medesima doBank S.p.a., e' stata inoltre incaricata quale special servicer di porre in essere le attivita' relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a doBank S.p.A. nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.”; - l'estratto ora richiamato contiene l'indicazione tanto delle caratteristiche specifiche dei crediti ceduti (ai fini della loro individuazione), quanto del sito internet nel quale è disponibile la specifica indicazione dei crediti ceduti, ricompresi nell'operazione di cartolarizzazione che occupa, di agevole consultazione;
- la parte opposta ha allegato anche il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli opponenti, quale elemento suscettibile di positiva valutazione posto che, unito alle risultanze ora descritte, non si comprenderebbe la ragione della relativa disponibilità se non in conseguenza della titolarità del credito.
Deve concludersi, allora, che la parte opposta abbia dato prova della titolarità del credito per il quale ha minacciato l'esecuzione con il precetto opposto.
2. Nel merito
Risulta ex actis che: - il decreto ingiuntivo n. del Tribunale di Campobasso, provvisoriamente esecutivo, è stato emesso nei confronti di , Parte_3
e ed è stato regolarmente notificato a ciascuno Parte_1 Parte_2 di essi, come da documentazione in atti;
- e Parte_1 Parte_2 sono parimenti destinatari del provvedimento monitorio, ivi individuati quali garanti del debitore principale;
- l'atto di precetto è stato notificato unicamente a
[...]
, ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c.. Parte_2
Alla luce della ricostruzione che precede, si evince a tutta evidenza che: pagina 7 di 9 - non è legittimato attivo alla proposizione della presente Parte_1 opposizione a precetto, posto che il precetto per cui è causa non gli è stato notificato (per la precisione: la parte opposta sostiene di non aver tentato la notifica;
dalla documentazione in atti si evince che un primo tentativo di notifica
è stato eseguito e non risulta andato a buon fine, di tal che deve ritenersi come non eseguito, posto che a detto tentativo non sono seguiti altri), di tal che non ha nulla da opporre;
- è destinataria del provvedimento monitorio in proprio, quale Parte_2 fideiussore del debitore principale: a nulla rileva, pertanto, la prova in ordine al se sia o meno erede del defunto essendo chiamata a Parte_3 rispondere in proprio sulla scorta del predetto titolo esecutivo, non anche nella qualità di erede;
la notifica eseguita nei suoi confronti risulta andata a buon fine e documentata con riferimento tanto al decreto ingiuntivo (perfezionata mediante consegna a mani) quanto al precetto.
Non può che concludersi, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con assorbimento di qualsivoglia altra doglianza.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisoria, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale dello scaglione di valore dato dall'importo precettato, considerata la natura prettamente documentale della causa e la mancata celebrazione della fase istruttoria, in applicazione dei valori minimi, avuto riguardo alle difese in concreto svolte dalle parti e alla mancanza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.217,50, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti.
pagina 8 di 9 Campobasso, 17 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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