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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1261 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Domenico Marinelli, presso il cui studio professionale in Campobasso via Mazzini n. 180 è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], , nata a [...] il 24 Controparte_1 CP_2 aprile 1965, nato a [...] il [...], nato a [...] Controparte_3 Controparte_4
Giovanni Valdarno il 29 marzo 1969, , nato a [...] il [...] e Controparte_5 [...]
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in CP_6 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Costante Giuseppe Maria Garibaldi e dall'Avvocato Giuseppe Forcione, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Campobasso via Antonio Petitti n. 1;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 7 settembre 2023 i signori Controparte_1 CP_2
, di professione architetti, e il sig.
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_6
, di professione ingegnare, ricorrevano dinanzi all'intestato Tribunale affinché venisse Controparte_5
ingiunto nei confronti della il pagamento della somma di euro 298.767,19, Parte_1
pagina 1 di 10 oltre interessi e spese della procedura monitoria. A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti deducevano di vantare un credito maturato quale corrispettivo dell'attività professionale svolta in favore della a seguito dell'incarico conferitogli nel 2005 per la Parte_1
progettazione e direzione dei lavori di una nuova chiesa da realizzare tramite finanziamento della
Conferenza Episcopale Italiana;
che nel corso degli anni eseguivano tre progetti: il primo per la realizzazione della nuova chiesa, consegnato al committente il 26 novembre 2005 ed approvato dalla
CEI nel 2009, il secondo redatto nel 2011, su decisione della committente di realizzare un edificio polifunzionale in luogo della nuova chiesa, consegnato nel novembre 2011 e definitivamente approvato, dopo le richieste di integrazioni della CEI, nell'anno 2013 e, infine, il terzo progetto con il quale, sempre su decisione della committente, in luogo della realizzazione dell'edificio polifunzionale,
veniva richiesto ai professionisti la redazione di un progetto che prevedeva la riduzione degli spazi del fabbricato precedentemente progettato, la ristrutturazione dell'esistente Aula Liturgica e della facciata della chiesa, progetto questo elaborato e consegnato nell'aprile 2015 ed inviato alla CEI per l'autorizzazione al finanziamento;
che dopo un lungo iter progettuale ed autorizzativo, il Comune di
Campobasso, dopo aver ottenuto le integrazioni documentali necessarie, rilasciava il permesso a costruire n. 35/2018; che il legale rappresentante della parte opponente con comunicazione del 7 agosto del 2018 aveva interrotto il rapporto professionale con il gruppo dei professionisti invitandoli a predisporre ed inviare le rispettive parcelle per le attività espletate;
che nonostante l'invio delle parcelle corredate successivamente dal parere del Consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di
Campobasso, parte opponente non aveva provveduto ad alcun pagamento, nemmeno parziale. In data
18.9.2023 il Tribunale di Campobasso emetteva il decreto ingiuntivo n. 396/2023, che veniva notificato all'ingiunta il successivo 27.9.2023.
Con atto di opposizione tempestivamente notificato in data 30.10.2023, la Parte_1
eccependo l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito, ex art. 2956, primo comma, n. 2 c.p.c.
nonché la nullità dell'incarico perché conferito senza la prescritta forma scritta e dei prescritti pareri del pagina 2 di 10 Consiglio Affari Economici Parrocchiali e del Consiglio degli Affari Economici, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: ”dichiarare nullo o illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo
opposto; dichiarare prescritto ed estinto il diritto dei ricorrente-opposti per il decorso del termine di
tre anni dalla conclusione del rapporto professionale;
condannare i convenuti opposti al pagamento di
spese, diritti ed onorario di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 14.1.2024 si costituivano in giudizio gli opposti chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione avversaria per infondatezza, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite. A sostegno delle proprie ragioni evidenziavano l'inammissibilità
dell'eccezione di prescrizione presuntiva, per avere parte opponente dedotto fatti incompatibili con la suddetta eccezione, e nel merito, contestava l'asserita affermazione della controparte circa la necessità
della forma scritta per il conferimento dell'incarico e dei pareri del Consiglio Diocesano degli Affari
Economici, concludendo per il rigetto dell'opposizione avanzando, in via subordinata, domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Non reiterata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e su concorde richiesta delle parti, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2024 all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Parte opponente ha sollevato, tempestivamente, l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. secondo cui si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. E' noto che mentre gli elementi costitutivi della prescrizione estintiva sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione, quella presuntiva, invece,
è fondata su una presunzione "iuris tantum" di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta pagina 3 di 10 la stessa insorgenza. In altri termini, la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come accade per la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Consegue che la prescrizione presuntiva non opera qualora il debitore ammetta di non avere pagato ovvero ponga in essere qualsiasi comportamento che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, dovendo considerarsi tale condotta come contrastante con i presupposti della relativa presunzione, che presuppone, come detto, l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 28/08/2020, n.17980; Cass. 17595/2019).
Invece, nella diversa ipotesi in cui l'eccezione sia formulata correttamente, operando la presunzione legale semplice, spetta al preteso creditore superarla, dimostrando la mancata soddisfazione del credito,
solo deferendo il giuramento decisorio per accertare se si è verificata l'estinzione del debito ex art. 2960
c.c., ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr.. Cass. n. 1765/2022).
La Suprema Corte, proprio in relazione ai profili della compatibilità di eventuali contestazioni mosse dal debitore con l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c, ha enunciato i seguenti principi: “ il
debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non
sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art.
2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile” (cfr. Cass. n. 2977/2016); “in
tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della
obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera)
è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata
estinzione” ( cfr. Cass. n. 26986/2013); “le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia
stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva
poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine,
pagina 4 di 10 sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa” ( cfr. Cass. n.
23751/2018, con riguardo alla incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva con quella che negava il conferimento di incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico) (cfr. Cass. n. 17595/2019). Da ultimo la Suprema Corte ha chiarito che "
l'affermazione giurisprudenziale secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il
riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, va intesa non nel
senso della esistenza del credito e del titolo posto a fondamento di essa, ma in quello della
infondatezza dell'eccezione in presenza di una contestuale contestazione del credito" (cfr. Cass. n.
15470/2013).
Tanto premesso, accertato che la domanda introdotta con il ricorso monitorio riguarda la richiesta di pagamento di prestazioni professionali, parte opponente oltre l'eccezione di prescrizione presuntiva contesta l'esistenza stessa del rapporto avendo dedotto che l'incarico conferito ai professionisti è nullo perchè avrebbe dovuto essere stipulato nella prescritta forma scritta e munito dei necessari pareri del
Consiglio Affari Economici e del Collegio dei consultori, con questo ammettendo, implicitamente, di non aver estinto il debito, che verosimilmente pare essere ancora dovuto a titolo di saldo avendo, parte opponente, preannunciato nell'atto di opposizione che: “separatamente sarà proposta apposita
domanda per ottenere tutto quanto già versato ai ricorrenti per la nullità dell'incarico conferitogli per
la redazione degli elaborati per i quali oggi si chiede ancora il pagamento delle competenze
professionali”.
La circostanza che l'opponente abbia dedotto l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da aver riservato la proposizione di apposita domanda separata per ottenere la restituzione “di quanto già
versato ai ricorrenti per la nullità dell'incarico conferitogli”, si pone in modo conflittuale con l'eccepita prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 30058/2017). Si deve escludere, pertanto, che parte opponente possa tenere ferma l'eccezione di prescrizione presuntiva ed al contempo, allegando l'asserito pagamento pagina 5 di 10 parziale del debito, contesti la stessa insorgenza dell'obbligazione poiché in tale comportamento processuale, stante la sua contraddittorietà, è ravvisabile la contestazione implicita del credito,
suscettibile pertanto di far cessare la presunzione che il credito sia stato integralmente soddisfatto.
In sostanza, avendo l'opponente negato implicitamente l'esistenza del credito oggetto della domanda,
ha ammesso indirettamente che l'obbligazione non è stata estinta: “il debitore che neghi l'esistenza del
credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il credito non sia sorto (come verificatosi nel caso in esame), ammette implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, con la conseguenza che
l'eccezione di prescrizione presuntiva risulta incompatibile” (cfr. Cass. n. 2977/2016).
Per le suddette ragioni l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. va rigettata.
2.Passando al secondo e ultimo motivo di opposizione, parte opponente richiamando i canoni dell'ordinamento canonico, eccepisce la nullità dell'incarico perché privo della necessaria forma scritta e dei pareri del Consiglio Affari Economici Diocesano e del Collegio dei Consultori.
Quanto alla natura giuridica della , trattasi di ente ecclesiastico civilmente Parte_1
riconosciuto, che ha, come fine costitutivo ed essenziale, quello di religione e di culto, tuttavia nulla esclude che tale ente possa esercitare attività diverse.
Consegue che quanto dedotto dall'opponente in merito alla necessità di pareri o delle autorizzazioni per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, se tale regime speciale può ritenersi giustificato per quelle attività che ineriscono alla finalità di religione e di culto, tuttavia tale disciplina non è più applicabile se l'ente ecclesiastico esercita attività diverse per le quali, per quanto si dirà più in appresso, l'ordinamento dello Stato ha ritenuto necessario tutelare i terzi e la certezza dei vari rapporti giuridici.
Inoltre, va ulteriormente precisato che i controlli canonici, cui fa riferimento parte opponente, sono elementi che integrano la capacità dell'ente di poter stipulare contratti, per cui il mancato consenso dell'autorità canonica al compimento di un determinato atto può condurre semmai all'annullabilità
dell'atto in quanto l'ente è ritenuto essere incapace legalmente di contrarre ex art.1425 cc , e pagina 6 di 10 conseguentemente, si applicano tutte le disposizioni previste per tale causa di invalidità ex art. 1441 ss.
cc e art. 1398 cc. e non quelle della nullità, vizio più grave, rilevabile da chiunque vi abbia interesse ed implicante la violazione di disposizioni poste a tutela dell'interesse generale.
Tutto ciò premesso in via generale, la norma che rileva nel caso di specie è l'art. 18 della L. n.
222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) che recita: “ ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in
essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le
limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice
di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”, norma che va coordinata con quanto stabilito dal canone 1281, § 1 e § 2, che così dispone: “ferme restando le disposizioni degli statuti, gli
amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione
ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario…..Negli statuti si
stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;
se poi gli statuti
tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare
tali atti per le persone a lui soggette”.
Dalla lettura della normativa richiamata si evince come le limitazioni inerenti i controlli canonici per essere opponibili ai terzi devono essere trascritte, se poste da regole statutarie, in quanto non conoscibili al terzo contraente. E' tale il motivo per il quale, a tutela del principio dell'affidamento, la normativa vigente impone agli enti religiosi ad iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche affinchè
rendano pubbliche le proprie norme statutarie relative ai controlli canonici per la formazione della propria volontà negoziale e così dare la possibilità al terzo contraente di prendere contezza delle limitazioni di cui si discute.
Se è vero che il canone 1281 del codice canonico già prevede la possibilità di limitazioni in ordine ai controlli canonici attraverso le norme statutarie o, se gli statuti tacciono in merito, attraverso norme dettate dal Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, non per questo si deve pagina 7 di 10 giungere ad affermare che non sia necessaria la trascrizione di tali limitazioni per essere opponibili ai terzi contraenti perché, se si aderisse a tale tesi, la regola posta dall'art. 18 della L. n. 222/1985 non era necessaria prevederla per disciplinare i rapporti tra l'ente e il terzo contraente.
Era dunque onere della parte opponente, per rendere opponibile alla parte opposta l'esistenza delle limitazioni in ordine ai controlli canonici, quello di fornire la dimostrazione della trascrizione delle norme statutarie per la individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che erano sottoposti ai vincoli dei pareri o delle autorizzazioni da parte del Consiglio Affari Economici Diocesano e del
Collegio dei Consultori.
Prova che nell'odierno giudizio non è stato assolutamente assolto e, pertanto, anche il secondo motivo di opposizione non può essere accolto.
3.Premesso che la non può essere equiparata alla stessa stregua di una P.A., Parte_1
dove nei rapporti con i terzi è richiesta la forma scritta del contratto a pena di nullità, e che per il contratto d'opera intellettuale il legislatore, ad eccezione dei casi in cui è parte contraente la P.A., non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem negotii, sicché la prova dell'esistenza del mandato professionale può essere fornita con ogni mezzo, anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. civ. sent. n. 3646 del 24.2.2004), ritiene questo giudice che nel caso in esame la prova positiva dell'esistenza dell'incarico professionale proveniente dalla Parte_1
sia stata fornita dai professionisti odierni opposti e si fonda anzitutto dalla produzione in atti di tutti gli elaborati progettuali redatti dai detti professionisti e comunque, il conferimento dell'incarico si desume dalla nota del Parroco della , allegata al fascicolo di parte opposta, che Parte_1
ammette il conferimento dell'incarico (cfr. doc. n. 9) .
Inoltre, vale la pena ribadire l'orientamento giurisprudenziale sul punto a mente del quale, in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali trovano applicazione le note regole di riparto dell'onere di allegazione e prova (art. 2697 c.c.) elaborate dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui il debitore convenuto deve allegare e dimostrare l'adempimento o la non imputabilità
pagina 8 di 10 dell'inadempimento, allegando e dimostrando fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte, mentre il creditore che agisce per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, ha l'onere di dedurre e provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, dovendo inoltre allegare specificamente le circostanze dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass, 3373/2010).
Dunque, dedotti e provati dal creditore i fatti costitutivi della propria pretesa e allegato l'inadempimento del debitore, quest'ultimo non ha poi specificamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale inerente il conferimento dell'incarico, da cui sono sorti i crediti rivendicati dalla parte opposta e non ha neppure specificamente contestato la misura del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Piuttosto, la si è limitata a contestare l'intervenuta prescrizione presuntiva e la nullità del Parte_1
contratto per assenza dei pareri da parte delle Autorità ecclesiastiche a ciò deputate senza prendere specifica posizione sui fatti posti a fondamento della domanda di pagamento;
sennonché in materia di prova civile, l'assenza di contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal codice di rito, costituisce adozione di una condotta incompatibile son la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova da parte del creditore diviene perciò inutile ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Inoltre, è particolarmente significativa la circostanza che la lettura della comparsa di costituzione, dove risulta che parte dei crediti vantati dagli opposti sarebbero stati versati tanto che parte opponente si è
riservato di agire in separato giudizio per il loro recupero (prova dei versamenti che, peraltro, non è
emersa nell'odierno giudizio), consente di ritenere che parte opponente, ammettendo di aver eseguito parziali pagamenti, ha tenuto in tal modo un comportamento evidentemente incompatibile con la volontà di disconoscere l'esistenza del proprio debito e dell'ammontare di esso.
Sicché, a fronte di una specifica deduzione da parte degli opposti, la contestazione di parte opponente avrebbe dovuto essere altrettanto specifica prendendo posizione sul quantum preteso e sulle singole pagina 9 di 10 attività eseguite dai professionisti così ribaltando nuovamente su quest'ultimi l'onere di dimostrare la misura ed entità del credito. Difatti, stante la specifica allegazione operata dalla parte opposta, la
Parrocchia opponente era in condizione di contestare specificamente i fatti costitutivi del diritto a percepire il credito vantato, con conseguente operatività dell'art. 115 c.p,c, , invocato a più riprese da parte opposta.
Tutto ciò non essendo avvenuto, le somme ingiunte devono ritenersi come non contestate.
In definitiva, rigettata l'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.; l'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda subordinata di indebito arricchimento avanzata dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e terrà conto dei valori medi previsti dal D.M. 147/2022 e dell'attività effettivamente compiuta, ed esclusione della fase istruttoria/trattazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, avverso il decreto ingiuntivo n. 396/2023 reso dal Tribunale
di Campobasso in data 18 settembre 2022, dalla nei Parte_2
riguardi di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , così provvede: CP_6 Controparte_5
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti., delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 12.076,00 oltre spese generali (15%), Iva e cap se dovuti.
Cosi deciso in Campobasso il 215 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1261 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Domenico Marinelli, presso il cui studio professionale in Campobasso via Mazzini n. 180 è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E
nato a [...] il [...], , nata a [...] il 24 Controparte_1 CP_2 aprile 1965, nato a [...] il [...], nato a [...] Controparte_3 Controparte_4
Giovanni Valdarno il 29 marzo 1969, , nato a [...] il [...] e Controparte_5 [...]
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in CP_6 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Costante Giuseppe Maria Garibaldi e dall'Avvocato Giuseppe Forcione, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Campobasso via Antonio Petitti n. 1;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 7 settembre 2023 i signori Controparte_1 CP_2
, di professione architetti, e il sig.
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_6
, di professione ingegnare, ricorrevano dinanzi all'intestato Tribunale affinché venisse Controparte_5
ingiunto nei confronti della il pagamento della somma di euro 298.767,19, Parte_1
pagina 1 di 10 oltre interessi e spese della procedura monitoria. A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti deducevano di vantare un credito maturato quale corrispettivo dell'attività professionale svolta in favore della a seguito dell'incarico conferitogli nel 2005 per la Parte_1
progettazione e direzione dei lavori di una nuova chiesa da realizzare tramite finanziamento della
Conferenza Episcopale Italiana;
che nel corso degli anni eseguivano tre progetti: il primo per la realizzazione della nuova chiesa, consegnato al committente il 26 novembre 2005 ed approvato dalla
CEI nel 2009, il secondo redatto nel 2011, su decisione della committente di realizzare un edificio polifunzionale in luogo della nuova chiesa, consegnato nel novembre 2011 e definitivamente approvato, dopo le richieste di integrazioni della CEI, nell'anno 2013 e, infine, il terzo progetto con il quale, sempre su decisione della committente, in luogo della realizzazione dell'edificio polifunzionale,
veniva richiesto ai professionisti la redazione di un progetto che prevedeva la riduzione degli spazi del fabbricato precedentemente progettato, la ristrutturazione dell'esistente Aula Liturgica e della facciata della chiesa, progetto questo elaborato e consegnato nell'aprile 2015 ed inviato alla CEI per l'autorizzazione al finanziamento;
che dopo un lungo iter progettuale ed autorizzativo, il Comune di
Campobasso, dopo aver ottenuto le integrazioni documentali necessarie, rilasciava il permesso a costruire n. 35/2018; che il legale rappresentante della parte opponente con comunicazione del 7 agosto del 2018 aveva interrotto il rapporto professionale con il gruppo dei professionisti invitandoli a predisporre ed inviare le rispettive parcelle per le attività espletate;
che nonostante l'invio delle parcelle corredate successivamente dal parere del Consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di
Campobasso, parte opponente non aveva provveduto ad alcun pagamento, nemmeno parziale. In data
18.9.2023 il Tribunale di Campobasso emetteva il decreto ingiuntivo n. 396/2023, che veniva notificato all'ingiunta il successivo 27.9.2023.
Con atto di opposizione tempestivamente notificato in data 30.10.2023, la Parte_1
eccependo l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito, ex art. 2956, primo comma, n. 2 c.p.c.
nonché la nullità dell'incarico perché conferito senza la prescritta forma scritta e dei prescritti pareri del pagina 2 di 10 Consiglio Affari Economici Parrocchiali e del Consiglio degli Affari Economici, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: ”dichiarare nullo o illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo
opposto; dichiarare prescritto ed estinto il diritto dei ricorrente-opposti per il decorso del termine di
tre anni dalla conclusione del rapporto professionale;
condannare i convenuti opposti al pagamento di
spese, diritti ed onorario di giudizio, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata il 14.1.2024 si costituivano in giudizio gli opposti chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione avversaria per infondatezza, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite. A sostegno delle proprie ragioni evidenziavano l'inammissibilità
dell'eccezione di prescrizione presuntiva, per avere parte opponente dedotto fatti incompatibili con la suddetta eccezione, e nel merito, contestava l'asserita affermazione della controparte circa la necessità
della forma scritta per il conferimento dell'incarico e dei pareri del Consiglio Diocesano degli Affari
Economici, concludendo per il rigetto dell'opposizione avanzando, in via subordinata, domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Non reiterata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e su concorde richiesta delle parti, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.11.2024 all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Parte opponente ha sollevato, tempestivamente, l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n. 2 c.c. secondo cui si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. E' noto che mentre gli elementi costitutivi della prescrizione estintiva sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione, quella presuntiva, invece,
è fondata su una presunzione "iuris tantum" di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta pagina 3 di 10 la stessa insorgenza. In altri termini, la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come accade per la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.
Consegue che la prescrizione presuntiva non opera qualora il debitore ammetta di non avere pagato ovvero ponga in essere qualsiasi comportamento che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore, dovendo considerarsi tale condotta come contrastante con i presupposti della relativa presunzione, che presuppone, come detto, l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 28/08/2020, n.17980; Cass. 17595/2019).
Invece, nella diversa ipotesi in cui l'eccezione sia formulata correttamente, operando la presunzione legale semplice, spetta al preteso creditore superarla, dimostrando la mancata soddisfazione del credito,
solo deferendo il giuramento decisorio per accertare se si è verificata l'estinzione del debito ex art. 2960
c.c., ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr.. Cass. n. 1765/2022).
La Suprema Corte, proprio in relazione ai profili della compatibilità di eventuali contestazioni mosse dal debitore con l'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2956 c.c, ha enunciato i seguenti principi: “ il
debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non
sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art.
2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile” (cfr. Cass. n. 2977/2016); “in
tema di prescrizione presuntiva, l'affermazione del debitore in ordine all'insussistenza della
obbligazione di pagamento (nella specie, il compenso spettante ad un professionista per la sua opera)
è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata
estinzione” ( cfr. Cass. n. 26986/2013); “le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia
stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva
poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine,
pagina 4 di 10 sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa” ( cfr. Cass. n.
23751/2018, con riguardo alla incompatibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva con quella che negava il conferimento di incarico al professionista ricorrente e, dunque, la stessa costituzione del rapporto giuridico) (cfr. Cass. n. 17595/2019). Da ultimo la Suprema Corte ha chiarito che "
l'affermazione giurisprudenziale secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il
riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, va intesa non nel
senso della esistenza del credito e del titolo posto a fondamento di essa, ma in quello della
infondatezza dell'eccezione in presenza di una contestuale contestazione del credito" (cfr. Cass. n.
15470/2013).
Tanto premesso, accertato che la domanda introdotta con il ricorso monitorio riguarda la richiesta di pagamento di prestazioni professionali, parte opponente oltre l'eccezione di prescrizione presuntiva contesta l'esistenza stessa del rapporto avendo dedotto che l'incarico conferito ai professionisti è nullo perchè avrebbe dovuto essere stipulato nella prescritta forma scritta e munito dei necessari pareri del
Consiglio Affari Economici e del Collegio dei consultori, con questo ammettendo, implicitamente, di non aver estinto il debito, che verosimilmente pare essere ancora dovuto a titolo di saldo avendo, parte opponente, preannunciato nell'atto di opposizione che: “separatamente sarà proposta apposita
domanda per ottenere tutto quanto già versato ai ricorrenti per la nullità dell'incarico conferitogli per
la redazione degli elaborati per i quali oggi si chiede ancora il pagamento delle competenze
professionali”.
La circostanza che l'opponente abbia dedotto l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento, tanto da aver riservato la proposizione di apposita domanda separata per ottenere la restituzione “di quanto già
versato ai ricorrenti per la nullità dell'incarico conferitogli”, si pone in modo conflittuale con l'eccepita prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 30058/2017). Si deve escludere, pertanto, che parte opponente possa tenere ferma l'eccezione di prescrizione presuntiva ed al contempo, allegando l'asserito pagamento pagina 5 di 10 parziale del debito, contesti la stessa insorgenza dell'obbligazione poiché in tale comportamento processuale, stante la sua contraddittorietà, è ravvisabile la contestazione implicita del credito,
suscettibile pertanto di far cessare la presunzione che il credito sia stato integralmente soddisfatto.
In sostanza, avendo l'opponente negato implicitamente l'esistenza del credito oggetto della domanda,
ha ammesso indirettamente che l'obbligazione non è stata estinta: “il debitore che neghi l'esistenza del
credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il credito non sia sorto (come verificatosi nel caso in esame), ammette implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, con la conseguenza che
l'eccezione di prescrizione presuntiva risulta incompatibile” (cfr. Cass. n. 2977/2016).
Per le suddette ragioni l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. va rigettata.
2.Passando al secondo e ultimo motivo di opposizione, parte opponente richiamando i canoni dell'ordinamento canonico, eccepisce la nullità dell'incarico perché privo della necessaria forma scritta e dei pareri del Consiglio Affari Economici Diocesano e del Collegio dei Consultori.
Quanto alla natura giuridica della , trattasi di ente ecclesiastico civilmente Parte_1
riconosciuto, che ha, come fine costitutivo ed essenziale, quello di religione e di culto, tuttavia nulla esclude che tale ente possa esercitare attività diverse.
Consegue che quanto dedotto dall'opponente in merito alla necessità di pareri o delle autorizzazioni per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, se tale regime speciale può ritenersi giustificato per quelle attività che ineriscono alla finalità di religione e di culto, tuttavia tale disciplina non è più applicabile se l'ente ecclesiastico esercita attività diverse per le quali, per quanto si dirà più in appresso, l'ordinamento dello Stato ha ritenuto necessario tutelare i terzi e la certezza dei vari rapporti giuridici.
Inoltre, va ulteriormente precisato che i controlli canonici, cui fa riferimento parte opponente, sono elementi che integrano la capacità dell'ente di poter stipulare contratti, per cui il mancato consenso dell'autorità canonica al compimento di un determinato atto può condurre semmai all'annullabilità
dell'atto in quanto l'ente è ritenuto essere incapace legalmente di contrarre ex art.1425 cc , e pagina 6 di 10 conseguentemente, si applicano tutte le disposizioni previste per tale causa di invalidità ex art. 1441 ss.
cc e art. 1398 cc. e non quelle della nullità, vizio più grave, rilevabile da chiunque vi abbia interesse ed implicante la violazione di disposizioni poste a tutela dell'interesse generale.
Tutto ciò premesso in via generale, la norma che rileva nel caso di specie è l'art. 18 della L. n.
222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) che recita: “ ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in
essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le
limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice
di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”, norma che va coordinata con quanto stabilito dal canone 1281, § 1 e § 2, che così dispone: “ferme restando le disposizioni degli statuti, gli
amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione
ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario…..Negli statuti si
stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;
se poi gli statuti
tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare
tali atti per le persone a lui soggette”.
Dalla lettura della normativa richiamata si evince come le limitazioni inerenti i controlli canonici per essere opponibili ai terzi devono essere trascritte, se poste da regole statutarie, in quanto non conoscibili al terzo contraente. E' tale il motivo per il quale, a tutela del principio dell'affidamento, la normativa vigente impone agli enti religiosi ad iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche affinchè
rendano pubbliche le proprie norme statutarie relative ai controlli canonici per la formazione della propria volontà negoziale e così dare la possibilità al terzo contraente di prendere contezza delle limitazioni di cui si discute.
Se è vero che il canone 1281 del codice canonico già prevede la possibilità di limitazioni in ordine ai controlli canonici attraverso le norme statutarie o, se gli statuti tacciono in merito, attraverso norme dettate dal Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, non per questo si deve pagina 7 di 10 giungere ad affermare che non sia necessaria la trascrizione di tali limitazioni per essere opponibili ai terzi contraenti perché, se si aderisse a tale tesi, la regola posta dall'art. 18 della L. n. 222/1985 non era necessaria prevederla per disciplinare i rapporti tra l'ente e il terzo contraente.
Era dunque onere della parte opponente, per rendere opponibile alla parte opposta l'esistenza delle limitazioni in ordine ai controlli canonici, quello di fornire la dimostrazione della trascrizione delle norme statutarie per la individuazione degli atti di straordinaria amministrazione che erano sottoposti ai vincoli dei pareri o delle autorizzazioni da parte del Consiglio Affari Economici Diocesano e del
Collegio dei Consultori.
Prova che nell'odierno giudizio non è stato assolutamente assolto e, pertanto, anche il secondo motivo di opposizione non può essere accolto.
3.Premesso che la non può essere equiparata alla stessa stregua di una P.A., Parte_1
dove nei rapporti con i terzi è richiesta la forma scritta del contratto a pena di nullità, e che per il contratto d'opera intellettuale il legislatore, ad eccezione dei casi in cui è parte contraente la P.A., non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem negotii, sicché la prova dell'esistenza del mandato professionale può essere fornita con ogni mezzo, anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. civ. sent. n. 3646 del 24.2.2004), ritiene questo giudice che nel caso in esame la prova positiva dell'esistenza dell'incarico professionale proveniente dalla Parte_1
sia stata fornita dai professionisti odierni opposti e si fonda anzitutto dalla produzione in atti di tutti gli elaborati progettuali redatti dai detti professionisti e comunque, il conferimento dell'incarico si desume dalla nota del Parroco della , allegata al fascicolo di parte opposta, che Parte_1
ammette il conferimento dell'incarico (cfr. doc. n. 9) .
Inoltre, vale la pena ribadire l'orientamento giurisprudenziale sul punto a mente del quale, in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali trovano applicazione le note regole di riparto dell'onere di allegazione e prova (art. 2697 c.c.) elaborate dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui il debitore convenuto deve allegare e dimostrare l'adempimento o la non imputabilità
pagina 8 di 10 dell'inadempimento, allegando e dimostrando fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte, mentre il creditore che agisce per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, ha l'onere di dedurre e provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, dovendo inoltre allegare specificamente le circostanze dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass, 3373/2010).
Dunque, dedotti e provati dal creditore i fatti costitutivi della propria pretesa e allegato l'inadempimento del debitore, quest'ultimo non ha poi specificamente contestato l'esistenza del rapporto contrattuale inerente il conferimento dell'incarico, da cui sono sorti i crediti rivendicati dalla parte opposta e non ha neppure specificamente contestato la misura del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Piuttosto, la si è limitata a contestare l'intervenuta prescrizione presuntiva e la nullità del Parte_1
contratto per assenza dei pareri da parte delle Autorità ecclesiastiche a ciò deputate senza prendere specifica posizione sui fatti posti a fondamento della domanda di pagamento;
sennonché in materia di prova civile, l'assenza di contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal codice di rito, costituisce adozione di una condotta incompatibile son la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova da parte del creditore diviene perciò inutile ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Inoltre, è particolarmente significativa la circostanza che la lettura della comparsa di costituzione, dove risulta che parte dei crediti vantati dagli opposti sarebbero stati versati tanto che parte opponente si è
riservato di agire in separato giudizio per il loro recupero (prova dei versamenti che, peraltro, non è
emersa nell'odierno giudizio), consente di ritenere che parte opponente, ammettendo di aver eseguito parziali pagamenti, ha tenuto in tal modo un comportamento evidentemente incompatibile con la volontà di disconoscere l'esistenza del proprio debito e dell'ammontare di esso.
Sicché, a fronte di una specifica deduzione da parte degli opposti, la contestazione di parte opponente avrebbe dovuto essere altrettanto specifica prendendo posizione sul quantum preteso e sulle singole pagina 9 di 10 attività eseguite dai professionisti così ribaltando nuovamente su quest'ultimi l'onere di dimostrare la misura ed entità del credito. Difatti, stante la specifica allegazione operata dalla parte opposta, la
Parrocchia opponente era in condizione di contestare specificamente i fatti costitutivi del diritto a percepire il credito vantato, con conseguente operatività dell'art. 115 c.p,c, , invocato a più riprese da parte opposta.
Tutto ciò non essendo avvenuto, le somme ingiunte devono ritenersi come non contestate.
In definitiva, rigettata l'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c.; l'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda subordinata di indebito arricchimento avanzata dall'opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e terrà conto dei valori medi previsti dal D.M. 147/2022 e dell'attività effettivamente compiuta, ed esclusione della fase istruttoria/trattazione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, avverso il decreto ingiuntivo n. 396/2023 reso dal Tribunale
di Campobasso in data 18 settembre 2022, dalla nei Parte_2
riguardi di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , così provvede: CP_6 Controparte_5
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti., delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 12.076,00 oltre spese generali (15%), Iva e cap se dovuti.
Cosi deciso in Campobasso il 215 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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