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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17925 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 17925/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gelsomina De Rosa che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Druetta che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Pt_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente
Come da verbale del 19/12/2024
Per il PM
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra le parti, non coniugate, le quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso del 13.10.2023 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del Codice civile. In particolare, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della minore, unitamente alla madre, a Napoli, l'affidamento condiviso, un regime di visita padre-figlia ed un contributo al mantenimento per la minore in capo al padre di euro 500 mensili.
Si è costituito il sig. , opponendosi al trasferimento della minore. Ha chiesto l'affidamento CP_1 condiviso con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare in Piemonte,
l'assegnazione della casa alla ricorrente, un calendario di visita padre-figlia, un contributo al pagina 1 di 4 mantenimento in capo al padre per euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente alla madre.
All'udienza del 22/01/2024 sono state sentite le parti ed i rispettivi difensori. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo ed il giudice si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti e alle istanze istruttorie.
Con Ordinanza del 14/02/2024, il giudice rigettava la domanda di trasferimento della minore a Napoli, affidava la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a Vigone, disponeva un calendario di visita con il padre, assegnava la casa familiare alla sig.ra prevedeva un contributo Pt_1 al mantenimento di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Disponeva infine la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e per la minore del servizio di NPI/Psicologia.
L'istruttoria si è svolta mediante indagine psico-sociale dalla quale non sono emerse criticità.
All'udienza del 19/12/2024 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo. Il Giudice, visto l'art. 473- bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
Questo Tribunale ritiene che l'accordo risponda all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione Pt_2 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vederla e tenerla con sé in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri della minore, e - in difetto di accordo - secondo le seguenti modalità:
fino al 31 dicembre 2025
• a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 18:30;
• nella settimana che termina con il weekend paterno, il mercoledì dalle ore 17:00, con pernottamento ed accompagnamento al nido il giorno successivo;
• nella settimana che termina con il weekend materno, il martedì dalle ore 17:00, con pernottamento ed accompagnamento al nido il giorno successivo, ed il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 fino alle ore
21:00;
pagina 2 di 4 • durante le festività natalizie del 2024 dal 28 dicembre al 3 gennaio (la minore starà con la madre dal
23 al 27 dicembre), durante quelle del 2025 dal 23 al 30 dicembre ovvero in altro periodo che le parti concorderanno sulla base delle rispettive esigenze di lavoro;
• durante le vacanze scolastiche Pasquali per tre giorni consecutivi incluso il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, di cui non più di due consecutive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari, conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
inoltre il padre terrà con sé la figlia una settimana a luglio);
• in occasione delle ulteriori festività scolastiche infrasettimanali e dei c.d. “ponti” (intendendosi per
“ponte” i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche comprese tra il weekend e la festività, così come il giorno festivo immediatamente antecedente o successivo ad un fine settimana) alternandosi con la madre (ad esempio carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
1° novembre;
8 dicembre);
a decorrere dal 7 gennaio 2026
• a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del venerdì sino al lunedì successivo con accompagnamento all'asilo nido/a scuola;
• nella settimana che termina con il weekend paterno, il mercoledì dalle ore 17:00 con pernottamento ed accompagnamento all'asilo nido/a scuola il giorno successivo;
• nella settimana che termina con il weekend materno, dalle 17:00 del mercoledì fino all'ingresso scolastico del venerdì;
• durante le festività natalizie, alternativamente un anno dal 23 al 30 dicembre e quello successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio ovvero in altro periodo che le parti concorderanno sulla base delle rispettive esigenze di lavoro;
• durante le vacanze scolastiche Pasquali per tre giorni consecutivi incluso il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• in occasione delle ulteriori festività scolastiche infrasettimanali e dei c.d. “ponti” (intendendosi per
“ponte” i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche comprese tra il weekend e la festività, così come il giorno festivo immediatamente antecedente o successivo ad un fine settimana) alternandosi con la madre (ad esempio carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
1° novembre;
8 dicembre);
• durante le vacanze scolastiche estive tre settimane, di cui non più di due consecutive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari, conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
inoltre il padre terrà con sé la figlia una settimana a luglio);
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a concordare, con congruo anticipo e rispetto pagina 3 di 4 reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente alle visite infrasettimanali – in ragione dei reciproci impegni e delle esigenze della figlia;
DA' ATTO che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intenda condurre la figlia in occasione di periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi lontano dal domicilio abituale, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici, consentendo regolari contatti telefonici/video con l'altro genitore;
ASSEGNA la casa familiare, sita a Vigone (TO), Via Virle n. 0, alla signora con tutti gli arredi Pt_1 che la compongono;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla signora CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia minorenne siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15 marzo 2016;
DA' ATTO che le parti concordano che il bonus “asilo nido”, dal momento della sua erogazione, verrà utilizzato integralmente per il pagamento delle rette del nido per la figlia In tal senso la Pt_2 signora si impegna a versare al signor il 50 % degli importi che verranno da lei Pt_1 CP_1 percepiti a tale titolo laddove anticipati dal medesimo, mettendo, altresì, a disposizione di quest'ultimo la relativa documentazione. Resta inteso che la quota di retta non coperta dal suddetto bonus sarà suddivisa tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
DA' ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
SPESE di lite compensate.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5.02.2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 17925/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gelsomina De Rosa che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Druetta che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...] Pt_2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente
Come da verbale del 19/12/2024
Per il PM
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra le parti, non coniugate, le quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso del 13.10.2023 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del Codice civile. In particolare, ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della minore, unitamente alla madre, a Napoli, l'affidamento condiviso, un regime di visita padre-figlia ed un contributo al mantenimento per la minore in capo al padre di euro 500 mensili.
Si è costituito il sig. , opponendosi al trasferimento della minore. Ha chiesto l'affidamento CP_1 condiviso con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare in Piemonte,
l'assegnazione della casa alla ricorrente, un calendario di visita padre-figlia, un contributo al pagina 1 di 4 mantenimento in capo al padre per euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente alla madre.
All'udienza del 22/01/2024 sono state sentite le parti ed i rispettivi difensori. Il tentativo di conciliazione dava esito negativo ed il giudice si riservava in ordine ai provvedimenti temporanei e urgenti e alle istanze istruttorie.
Con Ordinanza del 14/02/2024, il giudice rigettava la domanda di trasferimento della minore a Napoli, affidava la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a Vigone, disponeva un calendario di visita con il padre, assegnava la casa familiare alla sig.ra prevedeva un contributo Pt_1 al mantenimento di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Disponeva infine la presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale e per la minore del servizio di NPI/Psicologia.
L'istruttoria si è svolta mediante indagine psico-sociale dalla quale non sono emerse criticità.
All'udienza del 19/12/2024 le parti dichiaravano di aver trovato un accordo. Il Giudice, visto l'art. 473- bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
Questo Tribunale ritiene che l'accordo risponda all'interesse della prole minorenne, in quanto consente il mantenimento di un rapporto continuativo ed equilibrato tra la prole ed entrambi i genitori nell'ottica di una effettiva bigenitorialità e prevede un contributo al mantenimento adeguato e proporzionato, alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori e, in particolare, del genitore obbligato.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
AFFIDA la figlia minorenne ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione Pt_2 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre possa vederla e tenerla con sé in ogni occasione concordata tra le parti, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi nonché alle esigenze ed ai desideri della minore, e - in difetto di accordo - secondo le seguenti modalità:
fino al 31 dicembre 2025
• a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del venerdì sino alla domenica sera alle ore 18:30;
• nella settimana che termina con il weekend paterno, il mercoledì dalle ore 17:00, con pernottamento ed accompagnamento al nido il giorno successivo;
• nella settimana che termina con il weekend materno, il martedì dalle ore 17:00, con pernottamento ed accompagnamento al nido il giorno successivo, ed il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 fino alle ore
21:00;
pagina 2 di 4 • durante le festività natalizie del 2024 dal 28 dicembre al 3 gennaio (la minore starà con la madre dal
23 al 27 dicembre), durante quelle del 2025 dal 23 al 30 dicembre ovvero in altro periodo che le parti concorderanno sulla base delle rispettive esigenze di lavoro;
• durante le vacanze scolastiche Pasquali per tre giorni consecutivi incluso il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane, di cui non più di due consecutive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari, conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
inoltre il padre terrà con sé la figlia una settimana a luglio);
• in occasione delle ulteriori festività scolastiche infrasettimanali e dei c.d. “ponti” (intendendosi per
“ponte” i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche comprese tra il weekend e la festività, così come il giorno festivo immediatamente antecedente o successivo ad un fine settimana) alternandosi con la madre (ad esempio carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
1° novembre;
8 dicembre);
a decorrere dal 7 gennaio 2026
• a fine settimana alternati, dalle ore 19:00 del venerdì sino al lunedì successivo con accompagnamento all'asilo nido/a scuola;
• nella settimana che termina con il weekend paterno, il mercoledì dalle ore 17:00 con pernottamento ed accompagnamento all'asilo nido/a scuola il giorno successivo;
• nella settimana che termina con il weekend materno, dalle 17:00 del mercoledì fino all'ingresso scolastico del venerdì;
• durante le festività natalizie, alternativamente un anno dal 23 al 30 dicembre e quello successivo dal
31 dicembre al 6 gennaio ovvero in altro periodo che le parti concorderanno sulla base delle rispettive esigenze di lavoro;
• durante le vacanze scolastiche Pasquali per tre giorni consecutivi incluso il giorno di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• in occasione delle ulteriori festività scolastiche infrasettimanali e dei c.d. “ponti” (intendendosi per
“ponte” i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche comprese tra il weekend e la festività, così come il giorno festivo immediatamente antecedente o successivo ad un fine settimana) alternandosi con la madre (ad esempio carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
1° novembre;
8 dicembre);
• durante le vacanze scolastiche estive tre settimane, di cui non più di due consecutive, in periodi da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia i primi quindici giorni di agosto negli anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari, conseguentemente la stessa permarrà con la madre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari;
inoltre il padre terrà con sé la figlia una settimana a luglio);
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a concordare, con congruo anticipo e rispetto pagina 3 di 4 reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente alle visite infrasettimanali – in ragione dei reciproci impegni e delle esigenze della figlia;
DA' ATTO che ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo ove intenda condurre la figlia in occasione di periodi di vacanza o di fine settimana trascorsi lontano dal domicilio abituale, con indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici, consentendo regolari contatti telefonici/video con l'altro genitore;
ASSEGNA la casa familiare, sita a Vigone (TO), Via Virle n. 0, alla signora con tutti gli arredi Pt_1 che la compongono;
DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della figlia versando alla signora CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia minorenne siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando il Protocollo di intesa tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli
Avvocati di Torino del 15 marzo 2016;
DA' ATTO che le parti concordano che il bonus “asilo nido”, dal momento della sua erogazione, verrà utilizzato integralmente per il pagamento delle rette del nido per la figlia In tal senso la Pt_2 signora si impegna a versare al signor il 50 % degli importi che verranno da lei Pt_1 CP_1 percepiti a tale titolo laddove anticipati dal medesimo, mettendo, altresì, a disposizione di quest'ultimo la relativa documentazione. Resta inteso che la quota di retta non coperta dal suddetto bonus sarà suddivisa tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
DA' ATTO che i genitori concordano che l'assegno unico e universale per la figlia verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
SPESE di lite compensate.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5.02.2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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