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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8249 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8249 /2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Vitis Parte_1 Opponente Contro (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 ifesa Opposta Nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 Terza chiamata in causa/contumace FATTO E DIRITTO Con decreto n. 1209/2022 provvisoriamente esecutivo, notificato il 19.05.2022, si ingiungeva a
(cl. 1972), in qualità di fideiussore della società debitrice Parte_1 Parte_2 re in solido con l'omonimo ulteriore fideiussore .1965) la Parte_1 somma di €.2.085.699,67 di cui € 249.828,19 a titolo di saldo debitore del c/c n. 036.01001995.6;
€ 488.669,40 a titolo di rate insolute e non pagate del finanziamento chirografario n. 07/036/78194410; € 204.216,05 a titolo di rate insolute e non pagate del finanziamento chirografario n. 07/036/78202405; €.154.032,57 per credito rinveniente dalla escussione della garanzia da parte della Repsol LI S.p.A. a seguito della fideiussione rilasciata in data 04.12.2015;
€ 988.953,47 per credito rinveniente da n. 23 fatture anticipate e rimaste insolute alla scadenza. Con atto di citazione notificato il 23.06.2022, (cl.1972) spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedend Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società spiegando azione di Controparte_3 manleva, società, nelle more del giudizio, dichiarata fallita co 2/2022 del tribunale di Milano: a tal fine, precisava che, con contratto di cessione di quote (all. n. 7 fasc. attore) pari al 100% del capitale sociale della a TO TA , registrato il Parte_2 Persona_1 15.02.2021 al n. 6643 IT, veniv uirente si impe re i venditori
(odierno opponente) e (classe 1965) dalle garanzie personali Parte_1 Parte_1 rilasciate a favore dei creditori bancari (art. 6 contratto). Eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per nullità totale delle fideiussioni rilasciate dall'opponente in data 30.11.2015 e in data 25.01.2016, di cui la prima omnibus e la seconda specifica, per conformità allo schema ABI 2003; la violazione dell'art. 1956 c.c., avendo la banca opposta continuato a concedere credito alla debitrice principale nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali della garantita e senza specifica autorizzazione da parte del garante. Infine, chiedeva il risarcimento del danno, vinte le spese di lite. Con comparsa del 14.10.2022, si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_2 [...]
, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
In via preliminare, in virtù della sollevata eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus, eccepiva, l'incompetenza del giudice adito a favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli.
Nel merito, riferiva che, con sentenza n. 138/2021 del 08.11.2021, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della società debitrice principale;
la società debitrice Parte_2 principale aveva intrattenuto più rapp osta, a seguito dei quali era maturata una importante esposizione debitoria, anche a fronte di garanzia rilasciata dalla banca opposta per le obbligazioni assunte dalla società nei confronti della società Repsol LI spa e di Parte_2 cui veniva richiesta escussione p 4.2021; l'odierno opponente aveva sottoscritto fideiussione specifica rilasciata in calce al finanziamento chirografario del 25.01.2016 n. 07/36/78194410 (all. n. 5 fasc. monitorio), nonché fideiussione omnibus fino alla concorrenza del 2.962.000,00 rilasciata in data 30.11.2015; di aver inviato in data 05.10.2021, alla debitrice principale e ai garanti, comunicazione di revoca degli affidamenti e richiesta di rientro dalla debitoria (all. n. 45 fasc. monitorio). Inoltre, di aver tempestivamente depositato (all. n. 56 fasc. monitorio) istanza di insinuazione al passivo ex art. 93 l.f. della società debitrice principale, istanza non andata a buon fine attesa la chiusura del fallimento per indisponibilità del patrimonio (all. n. 7 fasc. opposta) atteso che, la società era stata attinta da procedimento penale, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_2 equestro preventivo finalizzato alla confisca di beni della società. Sosteneva la legittimità delle fideiussioni rilasciate e, in ogni caso, la non riconducibilità delle stesse allo schema ABI 2003; la fideiussione specifica rilasciata in data 25.01.2016 andava qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, con conseguente legittima deroga di quanto previsto dall'art. 1957 c.c. e che la stessa non poteva essere ricondotta nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI, riferibile esclusivamente alle fideiussioni omnibus. Si opponeva alla chiamata in causa del terzo, evidenziando che anche tutto il patrimonio della società era stato sottoposto a sequestro conservativo finalizzato alla confisca. CP_3
o la genericità della domanda risarcitoria avanzata da parte opponente, ne eccepiva la prescrizione quinquennale e/o decennale e chiedeva la condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 cpc. Con ordinanza del 10.11.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo il CP_3 quale, pur ritualmente citato non si costituiva e ne va, pertanto, dichiarata la cont Con ordinanza del 25.01.2024, rilevato che, in relazione alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio, era ormai spirato il termine di cui all'art. 38 cpc, il fascicolo veniva trasmesso al Presidente di sezione che, con decreto del 29.1.2024, rimetteva la causa innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese. All'udienza del 07.11.2024 la causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Preliminarmente, va rigettata la domanda di manleva avanzata da parte opponente nei confronti del terzo chiamato in causa, atteso l'intervenuto fallimento della Società (anche questo CP_3 chiuso per impossibilità di acquisire l'attivo e di verificare il passi , sul Controparte_3 presupposto di cui all'art. 63 del codice antimafia (allegato), in relazione ntivo disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento NR. 1936/201 R.G.N.R. - 166/2018 R.G. G.I.P. - 42/2021, sì come riferito dalla stessa parte opponente con le note di trattazione scritta del 19.04.2023. In merito alla sollevata eccezione di nullità delle prestate fideiussioni per conformità delle stesse allo schema ABI 2003, è necessario osservare che:
- per quanto attiene alla fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente in data 30.11.2015, richiamando l'ordinanza del 20.04.2023, questo giudicante ritiene di aderire all'analogo precedente reso dalla sezione (sentenza Tribunale Bari, est. De Palma, n. 3590/2022, pubblicata il 04.10.2022) secondo cui ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita, così come individuata dal provvedimento n. 55/2005 della NC D'LI, al momento della sottoscrizione della fideiussione, grava in capo all'opponente, ossia al soggetto che ha sollevato l'eccezione. Nel caso di specie, la fideiussione omnibus oggetto di giudizio è stata sottoscritta il 30.11.2015, ma l'opponente non ha fornito prova dell'esistenza all'epoca di un'intesa violativa della disciplina di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 287/1990. La distanza temporale intercorrente tra il provvedimento della NC D'LI e la fideiussione sottoscritta da è tale per cui non può ritenersi, presuntivamente, la sussistenza Parte_1 della conformit schema ABI del 2003. Era onere, quindi, del garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle" ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Trib. Milano 19.1.2022, Sezione Specializzata Impresa). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'uniforme (e non occasionale) applicazione delle clausole illecite rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di nullità (e quindi anche dell'eccezione) promossa dal garante (tra le altre, Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 29810/2017), sicché l'onere di provare la sussistenza di tale elemento non può che gravare su chi lo deduce. Dunque, nel caso in esame, essendo la fideiussione posteriore al 2005, stipulata dieci anni dopo l'accertamento della NC d'LI, era onere dell'opponente allegare e dimostrare la persistenza dell'intesa evidenziata da NC d'LI nel maggio del 2005, ovvero l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale. L'opponente, invece, non ha dato prova della conformità della prestata fideiussione allo schema ABI, né dell'esistenza al momento della sottoscrizione della stessa della predisposizione da parte di un significativo numero di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, di un'azione coordinata al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza. Gli schemi negoziali prodotti con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, di cui una parte non adeguatamente leggibile, non possono considerarsi un numero significativo, tale da ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul fideiussore. Inoltre, non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antitrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate "… anche una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 2207/2005), purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Il che nella fattispecie non è avvenuto. In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità delle clausole nn.. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall'autorità competente (allora la NC d'LI) con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, occorrerebbe pur sempre l'allegazione e la prova o del fatto che almeno una di tali clausole ha trovato applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni art. 2043 c.c. (nella fattispecie in esame neppure allegati e men che meno provati) o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole, non avrebbero concluso il contratto (il che non può certo ritenersi ragionevole per gli opponenti, ma semmai soltanto per l'istituto di credito) (Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, sentenza n. 1966 del 23 luglio 2020). Alla luce di quanto fin qui esposto, la fideiussione sottoscritta da è da ritenersi Parte_1 pienamente valida. Da tanto discende, altresì, il rigetto della dom del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
- Per quanto attiene alla fideiussione specifica, sottoscritta il 25.01.2016, aderendo alla recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. III, ord., 10 gennaio 2025 n. 657 può affermarsi che con il primo provvedimento, la NC d'LI ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'abi per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, cd. fideiussione omnibus, conteneva disposizioni che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, risultavano in contrato con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 - a mente del quale "sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante" - ed, in particolare, talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate abi. In dettaglio, lo schema esaminato dall'Autorità garante era costituito da tredici articoli che contemplavano, in particolare, gli obblighi che con l'adesione ad esso avrebbero vincolato il fideiussore ed i dubbi dell'esaminatrice erano caduti sulla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), sulla c.d. "clausola sopravvivenza" (art. 8: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e sulla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 cod. civ. (art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"). Il giudizio espresso dalla NC d'LI con il provvedimento n. 55/2005, come chiaramente emerge dalla sua motivazione, nella quale si fa espresso riferimento alla "sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle Banche rispetto allo schema standard dell'abi", uniformità discendente "da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema abi", pone in evidenza che esso abbia riguardato una tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus, in relazione alla quale lo stesso provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 legge n. 287/90 (Cass., 22 maggio 2019, n. 13846), ma non la fideiussione specifica. A tale approdo si perviene, come chiarito di recente da Cass. n. 21841 del 2024, scorrendo il testo del deliberato, in cui in più passaggi la NC d'LI si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, "evidenziando la maggiore efficienza economica della "specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali", ma che, come si legge al punto 78 del provvedimento
- ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole..." - "il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive..., bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri". In tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. D'altro canto tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione sviluppata nel provvedimento di NC d'LI al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In altri termini, "ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da NC d'LI si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate" (così, Cass. n. 21841/2024, cit.; in senso conforme, Cass., sez. III, 19 aprile 2024, n. 10689; Cass., sez. I, 01 luglio 2024, n. 18079). La doglianza, sul punto, va pertanto rigettata. Va, anche in questo caso, rigettata la domanda di liberazione ex art. 1957 c.c., atteso che, comunicata la revoca dei fidi in data 05.10.2021 ed intervenuto il fallimento della debitrice principale in data 08.11.2021, l'odierna opposta depositava istanza di insinuazione al passivo (all. n. 56 fasc. opposta) in data 25.01.2022, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dalla citata norma, pur validamente derogata. La pronuncia sulla validità della prestata fideiussione specifica, esime dal pronunciarsi in merito alla eccepita qualificazione della stessa in termini di contratto autonomo di garanzia. Infine, va rigettata la domanda di liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1956 c.c. Infatti, nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio (di minoranza) della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16822). Inoltre, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (Cassazione civile sez. I, 17/03/2023, n.7813). Nel caso di specie, il fideiussore non ha fornito prova del momento utile ai fini della individuazione della concessione abusiva del credito, tanto più che lo stesso era socio della società debitrice principale, pertanto perfettamente in grado di conoscerne la situazione economica. Alla luce di quanto fin qui esposto, assorbite le altre domande ed eccezioni, l'opposizione risulta infondata e va, pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Non può essere pronunciata la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesta da parte opposta, non essendo stata fornita la prova del danno concretamente subito a causa dell'azione intentata, diverso da quello ristorabile con la condanna alle spese di lite. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23.06.2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/2022 notificato il 19.05.2022, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1209/2022;
2. CONDANNA al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante rocessuali che liquida in € 4 v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 19/05/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuseppe Rana Presidente dott.ssa Raffaella Simone Giudice dott.ssa Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8249 /2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Vitis Parte_1 Opponente Contro (già ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 ifesa Opposta Nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 Terza chiamata in causa/contumace FATTO E DIRITTO Con decreto n. 1209/2022 provvisoriamente esecutivo, notificato il 19.05.2022, si ingiungeva a
(cl. 1972), in qualità di fideiussore della società debitrice Parte_1 Parte_2 re in solido con l'omonimo ulteriore fideiussore .1965) la Parte_1 somma di €.2.085.699,67 di cui € 249.828,19 a titolo di saldo debitore del c/c n. 036.01001995.6;
€ 488.669,40 a titolo di rate insolute e non pagate del finanziamento chirografario n. 07/036/78194410; € 204.216,05 a titolo di rate insolute e non pagate del finanziamento chirografario n. 07/036/78202405; €.154.032,57 per credito rinveniente dalla escussione della garanzia da parte della Repsol LI S.p.A. a seguito della fideiussione rilasciata in data 04.12.2015;
€ 988.953,47 per credito rinveniente da n. 23 fatture anticipate e rimaste insolute alla scadenza. Con atto di citazione notificato il 23.06.2022, (cl.1972) spiegava formale Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto, chiedend Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società spiegando azione di Controparte_3 manleva, società, nelle more del giudizio, dichiarata fallita co 2/2022 del tribunale di Milano: a tal fine, precisava che, con contratto di cessione di quote (all. n. 7 fasc. attore) pari al 100% del capitale sociale della a TO TA , registrato il Parte_2 Persona_1 15.02.2021 al n. 6643 IT, veniv uirente si impe re i venditori
(odierno opponente) e (classe 1965) dalle garanzie personali Parte_1 Parte_1 rilasciate a favore dei creditori bancari (art. 6 contratto). Eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per nullità totale delle fideiussioni rilasciate dall'opponente in data 30.11.2015 e in data 25.01.2016, di cui la prima omnibus e la seconda specifica, per conformità allo schema ABI 2003; la violazione dell'art. 1956 c.c., avendo la banca opposta continuato a concedere credito alla debitrice principale nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali della garantita e senza specifica autorizzazione da parte del garante. Infine, chiedeva il risarcimento del danno, vinte le spese di lite. Con comparsa del 14.10.2022, si costituiva in giudizio la (oggi Controparte_2 [...]
, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
In via preliminare, in virtù della sollevata eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus, eccepiva, l'incompetenza del giudice adito a favore della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Napoli.
Nel merito, riferiva che, con sentenza n. 138/2021 del 08.11.2021, il Tribunale di Bari aveva dichiarato il fallimento della società debitrice principale;
la società debitrice Parte_2 principale aveva intrattenuto più rapp osta, a seguito dei quali era maturata una importante esposizione debitoria, anche a fronte di garanzia rilasciata dalla banca opposta per le obbligazioni assunte dalla società nei confronti della società Repsol LI spa e di Parte_2 cui veniva richiesta escussione p 4.2021; l'odierno opponente aveva sottoscritto fideiussione specifica rilasciata in calce al finanziamento chirografario del 25.01.2016 n. 07/36/78194410 (all. n. 5 fasc. monitorio), nonché fideiussione omnibus fino alla concorrenza del 2.962.000,00 rilasciata in data 30.11.2015; di aver inviato in data 05.10.2021, alla debitrice principale e ai garanti, comunicazione di revoca degli affidamenti e richiesta di rientro dalla debitoria (all. n. 45 fasc. monitorio). Inoltre, di aver tempestivamente depositato (all. n. 56 fasc. monitorio) istanza di insinuazione al passivo ex art. 93 l.f. della società debitrice principale, istanza non andata a buon fine attesa la chiusura del fallimento per indisponibilità del patrimonio (all. n. 7 fasc. opposta) atteso che, la società era stata attinta da procedimento penale, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Parte_2 equestro preventivo finalizzato alla confisca di beni della società. Sosteneva la legittimità delle fideiussioni rilasciate e, in ogni caso, la non riconducibilità delle stesse allo schema ABI 2003; la fideiussione specifica rilasciata in data 25.01.2016 andava qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia, con conseguente legittima deroga di quanto previsto dall'art. 1957 c.c. e che la stessa non poteva essere ricondotta nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55/2005 della NC d'LI, riferibile esclusivamente alle fideiussioni omnibus. Si opponeva alla chiamata in causa del terzo, evidenziando che anche tutto il patrimonio della società era stato sottoposto a sequestro conservativo finalizzato alla confisca. CP_3
o la genericità della domanda risarcitoria avanzata da parte opponente, ne eccepiva la prescrizione quinquennale e/o decennale e chiedeva la condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 cpc. Con ordinanza del 10.11.2022 veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo il CP_3 quale, pur ritualmente citato non si costituiva e ne va, pertanto, dichiarata la cont Con ordinanza del 25.01.2024, rilevato che, in relazione alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio, era ormai spirato il termine di cui all'art. 38 cpc, il fascicolo veniva trasmesso al Presidente di sezione che, con decreto del 29.1.2024, rimetteva la causa innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese. All'udienza del 07.11.2024 la causa, istruita con prove documentali, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Preliminarmente, va rigettata la domanda di manleva avanzata da parte opponente nei confronti del terzo chiamato in causa, atteso l'intervenuto fallimento della Società (anche questo CP_3 chiuso per impossibilità di acquisire l'attivo e di verificare il passi , sul Controparte_3 presupposto di cui all'art. 63 del codice antimafia (allegato), in relazione ntivo disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento NR. 1936/201 R.G.N.R. - 166/2018 R.G. G.I.P. - 42/2021, sì come riferito dalla stessa parte opponente con le note di trattazione scritta del 19.04.2023. In merito alla sollevata eccezione di nullità delle prestate fideiussioni per conformità delle stesse allo schema ABI 2003, è necessario osservare che:
- per quanto attiene alla fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente in data 30.11.2015, richiamando l'ordinanza del 20.04.2023, questo giudicante ritiene di aderire all'analogo precedente reso dalla sezione (sentenza Tribunale Bari, est. De Palma, n. 3590/2022, pubblicata il 04.10.2022) secondo cui ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita, così come individuata dal provvedimento n. 55/2005 della NC D'LI, al momento della sottoscrizione della fideiussione, grava in capo all'opponente, ossia al soggetto che ha sollevato l'eccezione. Nel caso di specie, la fideiussione omnibus oggetto di giudizio è stata sottoscritta il 30.11.2015, ma l'opponente non ha fornito prova dell'esistenza all'epoca di un'intesa violativa della disciplina di cui all'art. 2 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 287/1990. La distanza temporale intercorrente tra il provvedimento della NC D'LI e la fideiussione sottoscritta da è tale per cui non può ritenersi, presuntivamente, la sussistenza Parte_1 della conformit schema ABI del 2003. Era onere, quindi, del garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle" ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Trib. Milano 19.1.2022, Sezione Specializzata Impresa). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'uniforme (e non occasionale) applicazione delle clausole illecite rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'azione di nullità (e quindi anche dell'eccezione) promossa dal garante (tra le altre, Cass. n. 30818/2018; Cass. n. 29810/2017), sicché l'onere di provare la sussistenza di tale elemento non può che gravare su chi lo deduce. Dunque, nel caso in esame, essendo la fideiussione posteriore al 2005, stipulata dieci anni dopo l'accertamento della NC d'LI, era onere dell'opponente allegare e dimostrare la persistenza dell'intesa evidenziata da NC d'LI nel maggio del 2005, ovvero l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale. L'opponente, invece, non ha dato prova della conformità della prestata fideiussione allo schema ABI, né dell'esistenza al momento della sottoscrizione della stessa della predisposizione da parte di un significativo numero di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, di un'azione coordinata al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza. Gli schemi negoziali prodotti con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, di cui una parte non adeguatamente leggibile, non possono considerarsi un numero significativo, tale da ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul fideiussore. Inoltre, non basta sostenere genericamente la violazione della normativa antitrust, ma occorre dimostrare le conseguenze in termini di vizio che ne sono derivate "… anche una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 2207/2005), purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Il che nella fattispecie non è avvenuto. In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità delle clausole nn.. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall'autorità competente (allora la NC d'LI) con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, occorrerebbe pur sempre l'allegazione e la prova o del fatto che almeno una di tali clausole ha trovato applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni art. 2043 c.c. (nella fattispecie in esame neppure allegati e men che meno provati) o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole, non avrebbero concluso il contratto (il che non può certo ritenersi ragionevole per gli opponenti, ma semmai soltanto per l'istituto di credito) (Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, sentenza n. 1966 del 23 luglio 2020). Alla luce di quanto fin qui esposto, la fideiussione sottoscritta da è da ritenersi Parte_1 pienamente valida. Da tanto discende, altresì, il rigetto della dom del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c.
- Per quanto attiene alla fideiussione specifica, sottoscritta il 25.01.2016, aderendo alla recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. III, ord., 10 gennaio 2025 n. 657 può affermarsi che con il primo provvedimento, la NC d'LI ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'abi per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, cd. fideiussione omnibus, conteneva disposizioni che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, risultavano in contrato con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 - a mente del quale "sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante" - ed, in particolare, talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate abi. In dettaglio, lo schema esaminato dall'Autorità garante era costituito da tredici articoli che contemplavano, in particolare, gli obblighi che con l'adesione ad esso avrebbero vincolato il fideiussore ed i dubbi dell'esaminatrice erano caduti sulla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), sulla c.d. "clausola sopravvivenza" (art. 8: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e sulla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'obbligazione principale stabiliti dall'art. 1957 cod. civ. (art. 6: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"). Il giudizio espresso dalla NC d'LI con il provvedimento n. 55/2005, come chiaramente emerge dalla sua motivazione, nella quale si fa espresso riferimento alla "sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle Banche rispetto allo schema standard dell'abi", uniformità discendente "da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema abi", pone in evidenza che esso abbia riguardato una tipologia di contratto, ossia la fideiussione omnibus, in relazione alla quale lo stesso provvedimento costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 legge n. 287/90 (Cass., 22 maggio 2019, n. 13846), ma non la fideiussione specifica. A tale approdo si perviene, come chiarito di recente da Cass. n. 21841 del 2024, scorrendo il testo del deliberato, in cui in più passaggi la NC d'LI si dà cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, "evidenziando la maggiore efficienza economica della "specifica" rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali", ma che, come si legge al punto 78 del provvedimento
- ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole..." - "il portato anticoncorrenziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive..., bensì dal precipitato di tali clausole nello schema "omnibus", quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri". In tal modo lasciando chiaramente intendere che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti abbia effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. D'altro canto tale conclusione trova ulteriore conferma nella considerazione sviluppata nel provvedimento di NC d'LI al punto 78, in ragione della quale l'illiceità, per come argomentata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 41994/2021, non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In altri termini, "ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da NC d'LI si renda applicabile alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate" (così, Cass. n. 21841/2024, cit.; in senso conforme, Cass., sez. III, 19 aprile 2024, n. 10689; Cass., sez. I, 01 luglio 2024, n. 18079). La doglianza, sul punto, va pertanto rigettata. Va, anche in questo caso, rigettata la domanda di liberazione ex art. 1957 c.c., atteso che, comunicata la revoca dei fidi in data 05.10.2021 ed intervenuto il fallimento della debitrice principale in data 08.11.2021, l'odierna opposta depositava istanza di insinuazione al passivo (all. n. 56 fasc. opposta) in data 25.01.2022, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dalla citata norma, pur validamente derogata. La pronuncia sulla validità della prestata fideiussione specifica, esime dal pronunciarsi in merito alla eccepita qualificazione della stessa in termini di contratto autonomo di garanzia. Infine, va rigettata la domanda di liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1956 c.c. Infatti, nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio (di minoranza) della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice (Cassazione civile sez. III, 17/06/2024, n.16822). Inoltre, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (Cassazione civile sez. I, 17/03/2023, n.7813). Nel caso di specie, il fideiussore non ha fornito prova del momento utile ai fini della individuazione della concessione abusiva del credito, tanto più che lo stesso era socio della società debitrice principale, pertanto perfettamente in grado di conoscerne la situazione economica. Alla luce di quanto fin qui esposto, assorbite le altre domande ed eccezioni, l'opposizione risulta infondata e va, pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Non può essere pronunciata la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesta da parte opposta, non essendo stata fornita la prova del danno concretamente subito a causa dell'azione intentata, diverso da quello ristorabile con la condanna alle spese di lite. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 23.06.2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/2022 notificato il 19.05.2022, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1209/2022;
2. CONDANNA al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante rocessuali che liquida in € 4 v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 19/05/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Assunta Napoliello Giuseppe Rana