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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1288/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE Oggi 18 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto per il ricorrente l'avv. Bacci Claudia per la resistente l'avv.. Benucci Daniela Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dall'avv. MARIA
[...] P.IVA_1
ELENA MANCUSO SEVERINI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore all'8% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia del sovraspinato bilaterale) denunciata in data
23.7.2020, da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 10% per altra malattia professionale (esiti di trauma distorsivo della caviglia dx con interessamento legamentoso, 3%; trauma contusivo ginocchio sinistro in pregressa meniscectomia, 2%, spondilodiscopatie lombari in sofferenza algo disfunzionale del tratto lombare rachideo da plurime discopatie, 6%) e dunque in misura non inferiore al 17%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: lavora quale operaio portuale polivalente alle dipendenze della
Compagnia Portuale di Livorno con mansioni di addetto alle operazioni di imbarco e sbarco e movimentazione merci, nonché rizzaggio/derizzaggio auto e mezzi pesanti a bordo di traghetti, ai twist lock, al ciclo cellulosa e alla pulizia stive;
il turno di lavoro è di circa 6,5 ore giornaliere per sei turni settimanali;
per gran parte del turno lavorativo è dedito all'attività di rizzaggio e derizzaggio, operazioni finalizzate a legare solidalmente con rizze i veicoli ad una unità navale in modo che resti ben fisso durante i movimenti della nave;
per consentire detto blocco e sblocco dei mezzi, il lavoratore utilizza, in modo prolungato e ripetitivo, aste molto lunghe e pesanti (anche sino a kg.15) che richiedono di operare con le braccia al di sopra del piano delle spalle.
1 3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), previo espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha accertato che <Il Sig. è operaio portuale polivalente addetto al rizzaggio e derizzaggio da Pt_1 anni. Nel 2019 effettua a causa della sintomatologia dolorosa RMN alle spalle 2019 indicativo di lieve disomogeneità strutturale del sovraspinato bilateralmente, ma la successiva RMN In data 04.10.2024 effettua
RMN delle spalle: Destra: marcate alterazioni artrosiche acromion-claveari con versamento endoarticolare in verosimile fase di riacutizzazione flogistica. …tendine del sovraspinato che presenta aree di alterato segnale nel tratto anteriore di scorrimento sottoacromiale ridotto per osteofitosi marginale inferiore dell'articolazione acromioclaverae ed ispessimento del legamento acromion-coracoideo…aspetto ispessito dell'entesi omerale del tendine del sottoscapolare. Aspetto lievemente ispessito ed edematoso del tendine del sottoscapolare…aspetto alquanto degenerato del labbro cartilagineo antero-superiore… Spalla sinistra: alterazioni artrosiche acromion- claveari con riduzione dello spazio adiposo sottacromiale. Aree di alterato segnale a carico del tendine del sovraspinato nel tratto di scorrimento sottoacromiale sul versante anteriore…aspetto lievemente ispessito edematoso dell'inserzione omerale del tendine del sottospinato. La malattia contratta dal Sig. la diretta Pt_1 conseguenza di movimenti ripetuti nel tempo o delle posizioni sbilanciate degli arti superiori rispetto alle spalle assunte durante l'esecuzione del proprio lavoro e della movimentazione manuale di carichi.
Pertanto, si può ritenersi integrato il requisito della ragionevole probabilità che la patologia contratta dalla ricorrente sia la diretta conseguenza del lavoro svolto.
Ricevute le osservazioni da parte dei CTP Dott.ssa e Dott.ssa senza sostanziali Persona_1 Persona_2 opposizioni, valuto il danno nel 6 % e considerando i precedenti riconoscimenti del 10%, ritengo CP_1 equa una valutazione complessiva del 15% con decorrenza dal nuovo esame strumentale attestante
l'aggravamento (ottobre 2024)
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 15% oltre interessi legali da ottobre 2024.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
2
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia del sovraspinato bilaterale) denunciata da in data 23.7.2020 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 comma 2 lettera a) d. lgs CP_1 Parte_1
38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 15% oltre interessi legali dal mese di ottobre 2024;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2695,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1288/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE Oggi 18 settembre 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto per il ricorrente l'avv. Bacci Claudia per la resistente l'avv.. Benucci Daniela Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1288/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA e dall'avv. MARIA
[...] P.IVA_1
ELENA MANCUSO SEVERINI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore all'8% derivante dalla malattia professionale (tendinopatia del sovraspinato bilaterale) denunciata in data
23.7.2020, da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 10% per altra malattia professionale (esiti di trauma distorsivo della caviglia dx con interessamento legamentoso, 3%; trauma contusivo ginocchio sinistro in pregressa meniscectomia, 2%, spondilodiscopatie lombari in sofferenza algo disfunzionale del tratto lombare rachideo da plurime discopatie, 6%) e dunque in misura non inferiore al 17%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: lavora quale operaio portuale polivalente alle dipendenze della
Compagnia Portuale di Livorno con mansioni di addetto alle operazioni di imbarco e sbarco e movimentazione merci, nonché rizzaggio/derizzaggio auto e mezzi pesanti a bordo di traghetti, ai twist lock, al ciclo cellulosa e alla pulizia stive;
il turno di lavoro è di circa 6,5 ore giornaliere per sei turni settimanali;
per gran parte del turno lavorativo è dedito all'attività di rizzaggio e derizzaggio, operazioni finalizzate a legare solidalmente con rizze i veicoli ad una unità navale in modo che resti ben fisso durante i movimenti della nave;
per consentire detto blocco e sblocco dei mezzi, il lavoratore utilizza, in modo prolungato e ripetitivo, aste molto lunghe e pesanti (anche sino a kg.15) che richiedono di operare con le braccia al di sopra del piano delle spalle.
1 3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), previo espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Il CTU ha accertato che <Il Sig. è operaio portuale polivalente addetto al rizzaggio e derizzaggio da Pt_1 anni. Nel 2019 effettua a causa della sintomatologia dolorosa RMN alle spalle 2019 indicativo di lieve disomogeneità strutturale del sovraspinato bilateralmente, ma la successiva RMN In data 04.10.2024 effettua
RMN delle spalle: Destra: marcate alterazioni artrosiche acromion-claveari con versamento endoarticolare in verosimile fase di riacutizzazione flogistica. …tendine del sovraspinato che presenta aree di alterato segnale nel tratto anteriore di scorrimento sottoacromiale ridotto per osteofitosi marginale inferiore dell'articolazione acromioclaverae ed ispessimento del legamento acromion-coracoideo…aspetto ispessito dell'entesi omerale del tendine del sottoscapolare. Aspetto lievemente ispessito ed edematoso del tendine del sottoscapolare…aspetto alquanto degenerato del labbro cartilagineo antero-superiore… Spalla sinistra: alterazioni artrosiche acromion- claveari con riduzione dello spazio adiposo sottacromiale. Aree di alterato segnale a carico del tendine del sovraspinato nel tratto di scorrimento sottoacromiale sul versante anteriore…aspetto lievemente ispessito edematoso dell'inserzione omerale del tendine del sottospinato. La malattia contratta dal Sig. la diretta Pt_1 conseguenza di movimenti ripetuti nel tempo o delle posizioni sbilanciate degli arti superiori rispetto alle spalle assunte durante l'esecuzione del proprio lavoro e della movimentazione manuale di carichi.
Pertanto, si può ritenersi integrato il requisito della ragionevole probabilità che la patologia contratta dalla ricorrente sia la diretta conseguenza del lavoro svolto.
Ricevute le osservazioni da parte dei CTP Dott.ssa e Dott.ssa senza sostanziali Persona_1 Persona_2 opposizioni, valuto il danno nel 6 % e considerando i precedenti riconoscimenti del 10%, ritengo CP_1 equa una valutazione complessiva del 15% con decorrenza dal nuovo esame strumentale attestante
l'aggravamento (ottobre 2024)
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 15% oltre interessi legali da ottobre 2024.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato verosimilmente ricompreso (tenuto conto dell'età del soggetto e del grado di invalidità accertato) tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
2
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (tendinopatia del sovraspinato bilaterale) denunciata da in data 23.7.2020 con danno biologico pari al 6% e per l'effetto Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di dell'indennizzo art ex art. 13 comma 2 lettera a) d. lgs CP_1 Parte_1
38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 15% oltre interessi legali dal mese di ottobre 2024;
- condanna l al pagamento a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di CP_1 lite che si liquidano in € 2695,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
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Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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