Articolo 9 della Legge 27 luglio 1956, n. 771
Articolo 8Articolo 10
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15 agosto 1956
Art. 9.
L'assegnazione prevista dall' art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181 , per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956