Art. 9.
L'assegnazione prevista dall' art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181 , per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.
L'assegnazione prevista dall' art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181 , per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57.