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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 3509/2023 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Rosario Gagliardi e dall'avv. Antonio Amodio, giusta procura in Parte_1
calce all'atto di citazione ed elett.te dom.to presso lo studio dei suoi difensori in Castellammare di Stabia al
Viale Europa n. 127
1 ATTORE
E
in Castellammare di Stabia, in persona dell'Amministratore p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dall'avv. Antonio Cimmino e dall'avv. Gennaro Somma giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo ed elett.te dom.to presso lo studio dei suoi difensori in Castellammare di Stabia (NA) alla via G. D'annunzio n. 60
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Beniamino Verde Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in n S. Antimo alla Via Polito n. 5
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni a cosa.
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 27.03.2025 e da note di discussione depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2023, ha adito il Tribunale di Torre Annunziata Parte_1
affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità del in ordine ai Controparte_3
danni verificatisi nel periodo intercorrente tra gli inizi dell'anno 2017 e il mese di settembre 2022 al locale box di sua proprietà, sito nel fabbricato , con conseguente condanna del convenuto al CP_4
risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della propria domanda, l'istante ha dedotto di essere proprietario del locale box sito in
Castellammare di Stabia alla via G. Cosenza n. 253, al piano seminterrato distinto al n. 8, censito presso il
2 N.C.E.U. al fol. 6, p.lla 969, sub. 39, z.c. 2, mq 37 in virtù di atto di compravendita per Notaio in Per_1
Gragnano (NA) dell'11.05.2016, rep. 6262, racc. 4118, che per diversi anni era stato interessato da importanti e persistenti fenomeni infiltrativi provenienti dalla parte retrostante, denunciati più volte all'amministrazione condominiale, che solo nel settembre 2022 si era adoperata per individuare la causa delle infiltrazioni e per risolvere il problema incaricando l'“impresa edile D'Amora di ”, la Controparte_5
quale accertava che le infiltrazioni erano causate dalla presenza di un pozzetto di raccolta occluso, nel quale defluivano le acque provenienti dalla copertura in lamiere al piano terra e dalla copertura del lastrico solare condominiale;
ha evidenziato che il locale box, a causa delle rilevanti e persistenti infiltrazioni, riportava ingenti danni strutturali alle pareti, all'intonaco ed a parte delle suppellettili ivi presenti, quantificati in complessivi € 6.100,00, oltre Iva, dal preventivo di spesa della ditta “Edil Vitiello” e che, inoltre, non gli era stato possibile godere a pieno del bene, subendo ulteriori danni conseguenti alla limitazione del diritto di proprietà quantificabili, facendo riferimento ai prezzi di mercato per l'affitto di un locale di analoga dimensione e pregio, in € 5.175,00. Ha chiesto, quindi, previo accertamento della responsabilità del in ordine alla produzione del lamentato fenomeno infiltrativo, la Controparte_3
condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nelle misure sopra specificate o in quelle diverse ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , il quale Controparte_1
preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per essere generico e lacunoso nell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alle domande formulate;
ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, essendosi i fenomeni di infiltrazione verificati fin dagli inizi dell'anno 2017 ed avendo richiesto l'attore il risarcimento dei danni solo nel dicembre 2022; ha contestato la sussistenza di responsabilità dell'amministrazione condominiale, non essendovi prova della riconducibilità delle infiltrazioni al pozzetto asseritamente occluso né della proprietà o del possesso dello stesso in capo al;
ha contestato la eccessiva quantificazione dei danni lamentati e CP_1
l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno derivante dal limitato godimento dell'immobile;
ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la che garantiva per la Controparte_2
r.c. il Condominio convenuto in virtù di polizza “Retail Più Fabbricati” contraddistinta dapprima con n.
3 di nullità dell'atto di citazione e, nel merito, il rigetto della domanda;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ha chiesto la condanna della a tenerlo Controparte_2
indenne da tutte le somme che dovesse essere condannato a corrispondere all'attore nonché delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dall'attore.
Autorizzata la chiamata in causa della , si è costituita la Compagnia Controparte_2
assicuratrice, che ha contestato sia la domanda dell'attore che la domanda di garanzia. Con riferimento alla domanda attorea, ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo, la prescrizione del diritto al risarcimento e l'insussistenza della responsabilità del assicurato in mancanza di prova della riconducibilità CP_1
delle infiltrazioni a difetto di manutenzione di beni condominiali;
ha contestato sia il nesso causale tra l'evento dannoso dedotto ed i danni lamentati sia la quantificazione dei danni, ritenendo eccessiva la stima dei danni per il ripristino del locale, valutati dal tecnico fiduciario della compagnia in meno di un sesto di quanto richiesto, e ritenendo insussistenti i danni da mancato godimento del bene, le cui condizioni non erano tali da renderlo inutilizzabile. In ordine alla domanda di garanzia, ha eccepito la mancata delibera dell'assemblea condominiale autorizzativa alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione;
pur non contestando l'esistenza della polizza, ne ha dedotto l'inoperatività con riferimento ai danni derivanti da umidità e stillicidio;
ha dedotto la violazione da parte dell'assicurato degli obblighi di cui all'art. 1913 c.c.
per non avere tempestivamente denunciato il sinistro, nonché degli obblighi di cui all'art. 1914 c.c. per non essere intervenuto prontamente ad individuare le cause delle infiltrazioni e ad eliminarle al fine di evitare l'aggravamento dei danni, con conseguente perdita o riduzione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.; ha eccepito, ancora, la prescrizione del diritto di garanzia , qualora dalla documentazione in atti risultasse decorso il termine di cui all'art. 2952 c.c. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea e , in subordine, il rigetto della domanda di garanzia, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 171 ter c.p.c., è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attore; dopo l'escussione dei testi indicati, questo Giudice, ritenuta superflua l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento reso all'udienza dell'11.02.2025,
sulle opposte conclusioni delle parti, ha fissato per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. l'udienza del 27.03.2025, con termine alle parti per note conclusionali.
4 Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa del
[...]
e della A tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista Controparte_1 Controparte_2
dall'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che,
in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati;
la nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015). Applicando tali coordinate al caso di specie,
deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera puntuale e allega documentazione a sostegno della domanda, che, comunque, dovrà essere esaminata nel merito per verificare la fondatezza della domanda spiegata.
Parte attrice ha, altresì, dedotto e provato di aver tentato la procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in L. 10.11.2014 n. 162 prima di instaurare il giudizio (cfr.
doc. 7 depositato dall'attore), quale condizione di procedibilità della domanda, inoltrando il relativo invito a mezzo Pec del 02.03.2023 al convenuto. CP_1
In merito all'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento dei danni sollevata dal e dalla sull'assunto del decorso del Controparte_1 Controparte_2
termine prescrizionale quinquennale dal verificarsi delle infiltrazioni (inizio dell'anno 2017) alla formulazione della richiesta di risarcimento dei danni (fine dell'anno 2022), va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità riguardo al dies a quo del termine di prescrizione in caso di richiesta di risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni, secondo cui , essendo tale evento dannoso qualificabile come illecito permanente, il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c. non inizia a decorrere finché l'illecito sussiste (cfr. Cass. civ. n. 25835/2023; Cass. civ. S.U. n. 23763/2011). E'
stato precisato, difatti, che “nel caso di illecito istantaneo caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un
lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la
5 prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione
dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce,
la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la
prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta” (cfr. Cass. civ. n. 9318/2018; cfr. anche Cass. civ.
n. 3314/2020).
L'illecito permanente, pertanto, non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata;
l'evento si rinnova di giorno in giorno, spostando in avanti il dies a
quo della prescrizione fino al momento di cessazione dell'illecito. Infatti, mantenere su un proprio bene delle opere mal eseguite, fonte di danno per i terzi, può costituire un fatto illecito di tipo omissivo, che si protrae fino all'eliminazione dell'inconveniente.
Inoltre, integra consolidato indirizzo della Suprema Corte quello secondo cui nell'ambito dei fenomeni infiltrativi, il dies a quo stabilito per i termini di prescrizione e decadenza va individuato nel momento in cui la parte sia stata effettivamente in grado di conoscerne l'eziologia e la gravità (cfr. Cass. civ. n. 777/2020).
L'eccezione di prescrizione va quindi respinta.
Inoltre, non vi sono dubbi sulla legittimazione attiva dell'attore e su quella passiva del CP_1
convenuto; le stesse, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito danni a seguito dell'evento dannoso verificatosi nel fabbricato a causa di un difetto di CP_4
manutenzione di beni condominiali e avendo proposto azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del
, tenuto, secondo la norma richiamata, quale custode e gestore dello stabile, al risarcimento CP_1
dei danni in caso di accoglimento della domanda.
Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva della quale compagnia assicuratrice Controparte_2
per la r.c. del Condominio secondo quanto prospettato nella comparsa di costituzione con chiamata in causa di terzi, tenuta a garantire il Condominio nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e della domanda di garanzia.
Sussiste, altresì, la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, di , avendo il predetto Parte_1
documentato la propria qualità di proprietario del locale box sito in Castellammare di Stabia alla via G.
Cosenza n. 253 (cfr. doc. 1 della produzione di parte attrice - atto di compravendita per Notaio in Per_1
Gragnano dell'11.05.2016, rep. 6262, racc. 4118).
6 Né vi sono dubbi sulla titolarità passiva del convenuto;
va considerato, altresì, che il pozzetto CP_1
occluso individuato quale causa dei fenomeni di infiltrazione ha senz'altro natura condominiale e costituisce un bene comune ex art. 1117 c.c., atteso che si presumono parti condominiali gli impianti fognari e i canali di scarico serventi i beni comuni (Cass. civ. nn.1027/2018; 583/2001); inoltre è
documentato che gli interventi necessari per risolvere il problema delle infiltrazioni derivanti dalle tubazioni convogliate nel pozzetto occluso venivano effettuati su incarico del che provvedeva alla CP_1
relativa spesa (doc. 2 e 3 prodotti dall'attore: relazione d'intervento dell'Impresa edile D'Amora di D'Amora
Francesco; riparto quote condominiali).
La titolarità passiva di , ancora, è provata dalla copia della polizza e dalle Controparte_2
condizioni generali del contratto di assicurazione, allegati sia dal che dalla compagnia di CP_1
assicurazione.
In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (Cass. nn. 3651/2006; 15383; 15384/2006; 20427/2008;
5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva,
sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte degli attori del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia,
senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito,
inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. nn. 1106/2011; 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civi.
N. 11016/2011).
7 Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Gli attori che agiscono per il riconoscimento del danno hanno, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche
Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Nel caso in esame, sulla base delle deposizioni testimoniali e della documentazione in atti prodotta sia dall'attore (doc. 2, 3, 4 e 5 allegati dall'attore: relazione d'intervento dell'Impresa edile D'Amora di
D'Amora Francesco;
riparto quote condominiali;
preventivo di riparazione e foto relativi al box danneggiato) sia da (doc. depositati in allegati alle seconda memoria ex art. Controparte_2
171 ter in data 03.04.2024: perizia del tecnico fiduciario di , foto del pozzetto in Controparte_2
cui convogliano le tubazioni condominiali), possono ritenersi provati sia l'evento dannoso dedotto dalla parte attrice, ovvero il verificarsi dei fenomeni infiltrativi in conseguenza dell'occlusione del pozzetto in cui defluivano le acque provenienti dalla copertura in lamiera al piano terra e dalla copertura del lastrico condominiale, sia i danni da infiltrazione derivati al locale box auto dell'attore, sia il nesso eziologico tra l'occlusione del pozzetto e i danni lamentati.
I testimoni indicati da parte attrice, sigg.ri e , escussi rispettivamente Testimone_1 Testimone_2
alle udienze del 09.01.2025 e dell'11.02.2025, indifferenti alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che, già a partire dall'anno 2017 il locale box di era Parte_1
interessato da fenomeni di infiltrazioni, che interessavano principalmente la parete posta di fronte alla porta di accesso al locale e che si verificarono anche negli anni successivi fino all'esecuzione dei lavori condominiali avvenuta nell'anno 2022; hanno riferito che i fenomeni di infiltrazione si verificavano soprattutto in occasione delle piogge, quando dalla parete fuoriusciva acqua, precisando che “le pareti erano completamente umide e piene di muffa, oltre a presentare dei rigonfiamenti”.
I danni descritti dai testi coincidono con quelli riprodotti dalle foto dei danni prodotte in atti, in cui sono ben visibili diffuse macchie di umidità, muffa, distacchi di intonaco e rigonfiamenti delle pareti.
8 Dalla relazione d'intervento della “Impresa Edile D'Amora di D'Amora Francesco” relativa ai “lavori inerenti la riparazione di tubazione di deflusso delle acque presso il Condominio sito in Castellammare di Stabia alla
”, si evince che i lavori venivano commissionati dall'amministratore condominiale “per Controparte_1
risolvere una problematica che persisteva da molto tempo in merito alla riparazione di una tubazione di scarico in quanto ogni qual volta si verificavano delle piogge i box sottostanti diventavano il percorso di smaltimento delle acque con le relative conseguenze di degrado pareti, pavimento, molta umidità, nonché
il pericolo di scivolamento”, che tali inconvenienti “praticamente rendevano inutilizzabile la zona”, che a seguito di un primo intervento effettuato nel mese di agosto, che non portò alla risoluzione definitiva del problema, l'inconveniente fu risolto dopo il secondo intervento eseguito il mese successivo.
E' riportato, difatti, che “ad inizio settembre si procedeva a scavare lungo tutta la parete ... durante le lavorazioni si evidenziava che le acque provenienti dalla copertura in lamiere al piano terra e le acque della copertura del lastrico condominiale a mezzo di tubazione erano convogliate in un pozzetto non ispezionabile in quanto nascosto dal manto stradale e per di più che lo sbocco di uscita di questo pozzetto era tappato con del calcestruzzo, pertanto quel piccolo pozzetto era un punto morto e lì tutte le acque vanno inzuppando il suolo circostante presentandosi sulle pareti dei box, creandosi man mano un percorso di deflusso naturale sino a smaltirsi quasi interamente verso i box”; in merito agli interventi effettuati, è
precisato che “si è provveduto ad allacciare la tubazione che convogliava nel pozzetto alla tubazione principale presente qualche metro più avanti eliminando il problema ...”.
Nella perizia dello studio tecnico fiduciario della nella descrizione dell'evento Controparte_2
è riportato: “trattasi di occlusione di un pozzetto di raccolta, a servizio del , nel quale CP_1
defluivano le acque provenienti dalla copertura in lamiere al piano terra e dalla copertura del lastrico solare
. L'occlusione del pozzetto causava delle infiltrazioni al locale box, nel piano seminterrato, di CP_4
proprietà del sig. danneggiando sia gli intonaci che le tinteggiature del soffitto e delle Parte_1
pareti”. Il tecnico della compagnia provvedeva, in sede di sopralluogo, a visionare i danni e ad accertarne le cause tramite documentazione fotografica fornita dal danneggiato.
ha allegato foto del pozzetto in cui erano convogliate le tubazioni condominiali Controparte_2
a ridosso del muro del fabbricato condominiale, oggetto dell'intervento di riparazione, nonché ulteriori foto delle pareti danneggiate del locale box.
9 In merito alla causa dei fenomeni infiltrativi riscontrati, pertanto, sulla scorta di quanto accertato nell'esecuzione dei lavori, descritto nella relazione di intervento e nella perizia tecnica della
[...]
, nonché sulla base della documentazione fotografica fornita dalle parti, può ritenersi Controparte_2
provato che i danni al locale box dell'attore siano stati conseguenza dell'occlusione del pozzetto di raccolta di acque piovane di competenza dell'amministrazione condominiale.
Ciò posto, atteso che le tubazioni che convogliano l'acqua piovana e il pozzetto in cui le stesse vengono raccolte, dalla cui occlusione sono derivate le infiltrazioni denunciate, ricadono nella disponibilità materiale e nella sfera giuridica di dominio del , da individuarsi, quindi, come custode affidatario della CP_1
relativa manutenzione, i danni prodotti dalle infiltrazioni determinate dalla ostruzione del predetto pozzetto devono essere ascritti ex art. 2051 c.c. alla responsabilità del convenuto, in virtù CP_1
dell'accertata sussistenza del presupposto di fatto dell'obbligo di custodia della res da cui sono derivati i danni lamentati.
Invero, a fronte dell'accertamento della riconducibilità eziologica dei danni riscontrati nel locale box attoreo alla cattiva manutenzione delle cose affidate alla custodia del convenuto, quest'ultimo, CP_1
sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l'estraneità alla propria sfera giuridica delle anomalie riscontrate, non avendo allegato la ricorrenza di elementi specifici idonei ad ascrivere le condizioni di inefficienza funzionale del pozzetto oggetto di lite al fatto illecito posto in essere da terzi ovvero a un evento naturalistico eccezionale e imprevedibile avente efficacia eziologica propria.
Ne consegue che va dichiarata la responsabilità esclusiva in ordine ai fatti per cui è causa del
[...]
in Castellammare di Stabia, che va, pertanto, condannato al risarcimento dei danni Controparte_1
riportati dall'immobile dell'istante in conseguenza dei fenomeni infiltrativi addebitabili Parte_1
all'occlusione e, quindi, al cattivo stato di manutenzione del pozzetto di raccolta delle acque piovane dalle tubazioni condominiali.
In ordine al quantum debeatur, con riferimento ai danni subiti dai locali di , questo Parte_1
Tribunale, sulla base degli elementi probatori in atti (dichiarazione testimoniale, preventivo di parte prodotto dall'attore, perizia di parte prodotta da , foto del locale box Controparte_2
danneggiato) ritiene di poter procedere alla quantificazione senza l'ausilio di c.t.u.
10 L'attore ha prodotto il preventivo di spesa dei lavori da eseguirsi della “Edil Vitiello” di Castellammare di
Stabia, che quantifica il danno in € 6.100,00 oltre Iva, mentre la compagnia di assicurazione ha depositato la perizia redatta dallo studio tecnico “Cincotti Care”, che stima il danno in € 1.125,00.
Orbene, il preventivo di parte relativo agli interventi da effettuarsi, al pari della perizia di parte, costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dall'evento dannoso
(Corte d'Appello di Roma - Sez. III, Sen. n. 4978/2012). E' stato, altresì, precisato che, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando
è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e che, inoltre, nell'operare la valutazione equitativa il giudice non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cassazione civile, sez. III, n. 8004 del 18.04.2005).
Nel caso in oggetto, il preventivo di parte allegato contiene in dettaglio l'indicazione dei lavori da effettuare con le relative voci di spesa (rimozione controparete in fibrocemento, compresi i costi di carico, scarico e trasporto a discarica autorizzata € 1.200,00; spicconatura intonaco ammalorato a vivo muro, compresi i costi di carico, scarico e trasporto a discarica autorizzata € 750,00; rifacimento intonaco antiumido, livellato e frattazzato € 1.850,00; rasatura mediante collanti e utilizzo di rete porta intonaco € 1.450,00;
tinteggiatura su nuova muratura e rattoppi su restanti murature ammalorate dalle infiltrazioni mediante utilizzo di prodotto antimuffa € 850,00).
Nella perizia della compagnia pure sono indicati i lavori da effettuare e le corrispondenti voci di spesa
(spicconatura e rifacimento intonaco ammalorato € 450,00; raschiatura di vecchie tinteggiature € 135,00;
tinteggiatura delle soffitte e delle pareti previa preparazione del sottofondo con stuccatura parziale e applicazione di una mano di fissativo € 540,00); nella stessa non si fa riferimento ai costi per il trasporto in discarica del materiale di risulta, dell'utilizzo di rete porta intonaco e dell'utilizzo di materiale antimuffa.
11 Restando sia il preventivo che la consulenza tecnica atti di parte, tenuto conto di entrambe le stime dei danni, delle voci di spesa omesse nella perizia della compagnia e delle foto in atti, questo Giudice ritiene equo quantificare il danno per il ripristino del locale box danneggiato dalle infiltrazioni in complessivi euro
4.000,00, iva inclusa.
Si ricorda che, nell'ipotesi in cui sia condannato a risarcire il danno cagionato alla porzione di CP_1
proprietà esclusiva di un condomino, a causa della omessa custodia di una parte comune degli edifici, il giudice dovrà valutare anche l'eventuale pagamento dell'Iva; il risarcimento si estende, in linea di principio,
anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per il ripristino del bene anche se la riparazione non sia ancora avvenuta, deve comprendere anche l'Iva; diversamente, tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata (cfr. Cass. civ. n. 22580 del 19.97.2022; cfr. anche Cass.
civ. ordinanza n. 9467 del 06.04.2023).
Nel caso in esame, pertanto, nella liquidazione del risarcimento deve essere compresa anche l'Iva.
Per quanto riguarda l'ulteriore domanda di risarcimento del danno per la limitazione del diritto di godimento dell'immobile di sua proprietà sulla base dei parametri del cd. danno figurativo, anche tale voce di danno può essere riconosciuta nei limiti di seguito precisati.
La Suprema Corte, invero, riguardo alla risarcibilità del danno per mancato godimento dell'immobile sulla base dei parametri del cd. danno figurativo (Cass. n. 33439 del 2019) ha affermato che “... la compressione
o la limitazione del diritto di proprietà o, come nel caso in esame, di usufrutto di un immobile, che siano
causate dall'altrui fatto dannoso (nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura
dell'edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di
una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma
anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale
disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del
proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante
presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo,
trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento
il proprietario è stato privato” (cfr. Cass. civ. n. 33439/2019; Cass. civ. n. 4779/1988; cfr. anche Corte di
Appello di Roma sent. n. 5254/2020; Tribunale di Roma sent. n. 6993/2021).
12 Nel caso di specie, ove è emerso che le infiltrazioni provenienti dalle tubazioni e dal pozzetto CP_4
occluso hanno provocato consistenti danni alle pareti ed al soffitto del locale box, appare manifesto che parte attrice abbia subito una limitazione alla fruibilità del bene di sua proprietà.
Per la relativa liquidazione è possibile ricorrere al valore locatizio di mercato dei box, quale parametro di riferimento. Tuttavia, alla luce della destinazione non abitativa del locale, tenuto conto che le infiltrazioni hanno interessato solamente una parte del box e che, in ogni caso, le riscontrate condizioni dello stesso non ne hanno del tutto impedito l'uso, essendo comunque utilizzato per il parcheggio di veicoli (cfr.
dichiarazione del teste : “ci siamo recati presso il box auto per parcheggiare la moto”), Testimone_2
ma hanno solo determinato una compressione della facoltà di utilizzazione, stimabile, in via equitativa,
nella misura del 25%. Dunque, considerando il valore presumibilmente ricavabile dalla locazione dell'immobile, che può essere stimato in € 150,00 mensili, e tenuto conto del tempo intercorrente tra il verificarsi delle infiltrazioni e l'eliminazione dell'inconveniente (circa 69 mesi, dal gennaio 2017 al settembre 2022), il danno derivante dalla limitazione del diritto di godimento del locale box può essere quantificato in € 2.587,50 (69 mensilità per € 37,50, pari al 25% di € 150,00).
Sommando le voci di danno, a , a titolo di risarcimento dei danni subiti spetta la somma di € Parte_1
6.587,50 (di cui € 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il ripristino del bene e € 2.587,50 per limitazione nel godimento del bene).
L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque pari a € 6.587,50, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del verificarsi dell'evento dannoso (gennaio 2017) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 7.248,78 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 7.248,78.
Va a questo punto esaminata la domanda di manleva avanzata dal nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_2
Va precisato, innanzitutto, che la Compagnia non solleva eccezioni riguardo all'esistenza della delibera condominiale autorizzativa alla costituzione in giudizio da parte dell'amministratore, ma riguardo all'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, che non deve essere oggetto di specifica autorizzazione.
13 Il ha dedotto di essere assicurato per la responsabilità civile con la Controparte_3
in virtù di polizza “Retail Più Fabbricati” n. 0205800147462, sostituita dalla Controparte_2
polizza n. 1/61434/48/763796304, in corso di validità; a sostegno di quanto dedotto ha allegato copia della polizza e delle condizioni contrattuali (doc. 2 e 3).
del resto, non ha contestato l'esistenza della polizza tra le parti, depositando Controparte_2
anch'essa, in allegato alle seconde note ex art. 171 ter c.p.c., copia della polizza e delle condizioni generali di contratto, oltre alla perizia relativa ai danni del locale box dell'attore, redatta dallo studio tecnico dalla stessaincaricato.
La società chiamata in causa, tuttavia, ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza adducendo che “Sono comunque esclusi dalla garanzia prestata i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Nel caso di specie, tuttavia, l'evento dannoso rientra nella categoria dei danni coperti da garanzia assicurativa, essendo state ricomprese anche dallo studio tecnico di parte della compagnia nelle ipotesi di cui al punto “1.4.1 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi causata da un guasto o una rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato” delle Condizioni generali di polizza.
E', altresì, provato che il Condominio, a seguito della richiesta di risarcimento del 22.12.2022 da parte di
, denunciava l'evento alla compagnia assicuratrice, che provvedeva ad aprire il sinistro ed a Parte_1
nominare il proprio consulente di parte per la constatazione dei danni (cfr. perizia della “Cincotti Care” del
27.03.2023); il Condominio, inoltre, a seguito della notifica dell'atto di citazione (11.07.2023) provvedeva a darne comunicazione alla compagnia a mezzo Pec del 25.10.2023.
La , tuttavia, ha dedotto la violazione, da parte del assicurato, degli Controparte_2 CP_1
obblighi contrattualmente posti a suo carico: in particolare, ha dedotto l'omessa tempestiva denuncia del sinistro alla compagnia, così impedendo all'assicuratore di procedere all'accertamento diretto dei danni e delle cause dell'evento in violazione dell'art. art 1913 c.c. e dell'art.
5.1 delle Condizioni generali, secondo cui “l'assicurato deve denunciare il sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a
conoscenza”; ha dedotto, altresì, la violazione dell'obbligo dell'assicurato di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 c.c. per non aver eseguito alcun intervento per eliminare la causa dei danni prima del 2022 nonostante i fenomeni infiltrativi si fossero verificati a partire dal 2017,
14 contribuendo ad aggravare i danni subiti dall'attore. Di conseguenza, ha sostenuto la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato o, perlomeno, il diritto dell'assicuratore di veder ridotto il proprio obbligo di indennizzo.
In merito alla prima eccezione, occorre rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della
Suprema Corte, conforme al tenore letterale dello stesso primo comma dell'art 1915 c.c., l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore tempestivo avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c.
determina la perdita del diritto alla indennità solo in caso di inadempimento doloso, che deve essere rigorosamente dedotto e dimostrato dallo stesso soggetto eccipiente (C. 1196/1989); all'infuori dell'ipotesi in cui venga dedotto e dimostrato il carattere doloso dell'indicato inadempimento dell'assicurato,
implicante la perdita del diritto all'indennità, l'inadempimento stesso deve presumersi colposo (in tal senso,
Sez. Un. 13 giugno 1980, n. 3749). Ai fini della sussistenza del dolo occorre l'intento fraudolento di recare danno all'assicuratore o comunque la consapevolezza dell'obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo,
non bastando un'omissione non intenzionale dovuta a dimenticanza o negligenza, ed è onere dell'assicuratore darne dimostrazione (cfr. Cass. civ. n. 19071/2024, n. 32793/2019; n. 24210/2019, n.
13355/2015, n. 5435/2005). Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non solo non ha dedotto né
dimostrato il dolo del responsabile civile nell'omessa tempestiva denuncia del sinistro de quo, ma non ha neppure offerto di provare il pregiudizio eventualmente subito per tale inadempimento.
Del pari infondato è il richiamo alla violazione della norma dell'art. 1914 c.c., per la pretesa inosservanza,
da parte del Condomino del dovere di attivarsi per diminuire o evitare il danno;
il contegno omissivo del non esclude la copertura assicurativa, trattandosi di comportamento colposo comunque CP_1
coperto dalla garanzia, che può incidere al più sull'entità del danno indennizzabile, eventualmente riducendolo se l'inerzia è andata a detrimento dell'assicuratore; tuttavia, non vi sono in atti richieste scritte di intervento rivolte dal danneggiato al al fine di poter valutare per quanto tempo quest'ultimo CP_1
fosse rimasto inerte, essendo prodotta in atti solamente la richiesta di risarcimento di risarcimento dei danni del dicembre 2022.
La , ha ancora eccepito la prescrizione dell'azionata garanzia, qualora risultasse Controparte_2
decorso dalla prima richiesta di risarcimento alla denuncia dell'evento il termine di cui all'art. 2952 del c.c.
L'art. 2952 c.c., ai commi 2 e 3, prevede che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
15 fonda, ... Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Facendo, dunque,
applicazione dell'art. 2952 c.c. invocato dalla stessa compagnia assicuratrice, l'atto di citazione è stato notificato al Condominio in data 11.07.2023 e il Condominio ha notificato l'atto di chiamata in causa in data
04.12.2023. Seppure, poi, si volesse avere riguardo alla prima richiesta di risarcimento danni pervenuta al convenuto, essa è stata trasmessa dall'attore il 22.12.2022 e, dunque, la citazione della terza chiamata in causa è avvenuta prima della scadenza del termine di prescrizione.
La domanda di manleva, pertanto, va accolta.
Le spese di lite tra l'attore e il in Castellammare di Stabia, seguono la Parte_1 Controparte_1
soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147
del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento da € 5.200,01 a
€ 26.000,00; va precisato che vengono applicati i valori medi previsti dal cennato scaglione di riferimento,
tenuto conto dell'attività difensiva espletata e in ragione dell'importo complessivamente liquidato a titolo risarcitorio.
Le spese di lite tra parte convenuta e parte chiamata in causa seguono la soccombenza di quest'ultima e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei paramenti sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) Dichiara l'esclusiva responsabilità del di Stabia, Controparte_6
in persona dell'Amministratore p.t., in ordine ai danni riportati dal locale box di proprietà di
[...]
in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi dagli inizi del 2017 al settembre 2022; Parte_1
B) Condanna il di Stabia, in persona Controparte_6
dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 7.248,78, Parte_1
oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo;
16 C) Condanna il di Stabia, in persona Controparte_6
dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida Parte_1
in € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre iva e c.p.a., se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Gagliardi e dell'avv.
Antonio Amodio, dichiaratisi antistatari;
D) Condanna , in persona del rappresentante legale p.t., a tenere indenne Controparte_2
il di Stabia, in persona dell'Amministratore Controparte_6
p.t., delle somme da quest'ultimo dovute per effetto delle statuizioni di cui ai capi B) e C) della presente decisione;
E) Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_2
favore del in Castellammare di Stabia, in persona Controparte_1
dell'Amministratore p.t., delle spese di lite che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre iva e c.p.a., se dovuti, ed oltre rimborso generale delle spese al 15%.
Torre Annunziata, in data 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0205800147462 e poi con n. 1/61434/48/763796304. Ha chiesto, quindi, in via preliminare la declaratoria