Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G 1477/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 26/02/2025
Per la parte opponente è comparsa l'Avv. MARIA LETIZIA MARLETTA per delega dell'avv.
EMILIANO SCARANTINO;
Per la parte opposta è comparso l'Avv. CARMELO PAOLO RUSSO per delega dell'avv.
MARCO PESENTI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
L'avv. Marletta insiste nella richiesta di interruzione del giudizio e precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
L'avv. Russo precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. EMILIANO SCARANTINO per C.F._2 procura in atti opponenti
e
(C.F. ) e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI per procura in atti opposta
Oggetto: Contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19.01.2022 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4890/2021, emesso da questo Tribunale il 25 novembre 2021, notificato il 10.12.2021, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in pagina 2 di 8 favore di della complessiva somma di € 33.238,28 oltre interessi e Controparte_1 spese della procedura, a titolo di residui ratei di rimborso del contratto di finanziamento n.
20052673957524, stipulato con Findomestic Banca S.P.A..
L'opposizione era affidata ai seguenti motivi: 1) difetto di titolarità del credito in capo all'opposta; 2) mancata prova del credito, in particolare con riguardo alla mancata dimostrazione dell'avvenuta erogazione della somma mutuata e dei criteri utilizzati per la determinazione della somma oggetto di ingiunzione;
3) erronea determinazione del TAEG per il mancato computo del costo dell'assicurazione; 4) illegittimità del c.d. ammortamento alla francese e conseguente indeterminatezza della clausola relativa agli interessi.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria Controparte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 23.11.2022 – sostituita dal deposito di note - gli opponenti dichiaravano l'intervenuta apertura, il 31.8.2022, della liquidazione del loro patrimonio, ai sensi dell'art 14 quinquies l. n.. 3/2012; veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza del 13.9.2023, riscontrato l'esito negativo della mediazione, venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Nelle more il procedimento veniva riassegnato allo scrivente Giudice;
con ordinanza del
6.9.2024 veniva rigettata la richiesta di CTU e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 26.2.2025, alla quale viene decisa.
L'opposizione va rigettata.
Deve essere ribadito, confermando sul punto l'ordinanza del 6.9.2024, che non sussistono i presupposti per l'interruzione del giudizio, in quanto l'ammissione degli opponenti alla procedura di liquidazione, ai sensi della l. n. 3/2012, incide sulle azioni esecutive e non preclude al creditore l'ottenimento di un titolo per tutelare le proprie ragioni di credito, potendo la sospensione essere disposta dal giudice della detta procedura (artt. 10, c. 2, 12 bis, c. 2, e 12 ter l. n. 3/2012).
pagina 3 di 8 È infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta.
Com'è noto, “In caso di cessione 'in blocco' dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti 'in blocco' è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.”(Cass., n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie l'opposta ha depositato:
- il contratto di cessione dei crediti tra Findomestic Banca S.p.A. e Controparte_1
- le comunicazioni di avvenuta cessione agli opponenti, con la prova della ricezione;
- l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti omissato, con individuazione del credito oggetto di causa;
- il contratto di finanziamento n. 20052673957524, sottoscritto dalle parti;
- l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.;
- la visura storica di da cui emerge la precedente denominazione Controparte_1
Controparte_1
La documentazione indicata consente di ritenere la sussistenza della legittimazione attiva dell'opposta, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Va disatteso anche il motivo di opposizione concernente la mancata prova dell'avvenuta erogazione della somma finanziata.
Occorre sul punto rilevare che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, nel quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 13533/2001, ha affermato che in caso di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare il proprio adempimento o l'inadempimento incolpevole.
pagina 4 di 8 Ciò posto, nel caso in esame l'opposta, come chiarito, ha depositato il contratto di finanziamento, il piano di rimborso, il certificato ex art. 50 T.U.B., da cui si evince che il rimborso
è avvenuto da parte degli opponenti, con il pagamento delle rate di € 709,20, fino alla data del
20.10.2019, elemento, questo, che porta a concludere per l'avvenuta erogazione della somma, dunque l'opposta ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno dimostrato di avere adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da fatti ad essi non imputabili.
Essi hanno poi eccepito l'illegittimità della polizza assicurativa obbligatoria, a loro dire imposta con il contratto di finanziamento e tale da determinare un aumento del TAEG oltre la soglia di usura.
Nel caso di specie, si rileva che la GI ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza che l'adesione al programma assicurativo fosse facoltativa e non necessaria ai fini dell'ottenimento del finanziamento (pag. 1 del modulo di adesione in atti).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il principio secondo cui In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017; n. 3025/2022).
Ebbene, la spesa per l'assicurazione risulta certamente collegata al contratto di finanziamento.
Ciò, tuttavia, non conduce a ritenere ex se la nullità del TAEG.
Invero, il tasso soglia di cui al d.m. relativo per il periodo aprile-giugno 2014 con riguardo ai prestiti personali è pari al 23,46875% (18,7750 +1/4); nel contratto è indicato un TAEG dell'8,24%. Orbene, pur considerando la spesa per l'assicurazione, pari a € 5.196,00 complessiva, da suddividere nelle varie rate, emerge che sull'ammontare totale di € 85.104,00 dovuto dagli opponenti, la spesa per l'assicurazione non determina un aumento del TAEG oltre la soglia sopra indicata.
Gli opponenti hanno, poi, lamentato la illegittimità del piano di ammortamento alla francese, in ragione di una presunta applicazione di interessi anatocistici.
pagina 5 di 8 Occorre anzitutto rammentare che, con “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) si intende unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione
(come se dovesse rimanere costante) e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità; si veda Tribunale di Milano, 05.05.2014).
In definitiva, tale forma di ammortamento prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), così che con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore.
Secondo la giurisprudenza quasi unanime, seguita anche da questo Tribunale, l'ammortamento alla francese deve considerarsi legittimo, in quanto deve escludersi che con la rata costante ed il rimborso graduale del capitale possa prodursi l'applicazione di interessi anatocistici. Infatti tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (ex multis, Corte d'appello Brescia, 06.11.2019, n.
1597).
Va, altresì, precisato che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese, infatti, la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. (cfr. Trib. Catania, 23.05.2022; Tribunale Lecce;
16.9.2014; Tribunale
Siena, 11.7.2014; Tribunale Milano, 5.5.2014).
pagina 6 di 8 Dunque, l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l'importo pagato con la/e rata/e precedente/i).
Al riguardo, comunque, si riporta la recente pronuncia della Suprema Corte, a Sezioni Unite (n.
15132/2024), che ha richiamato il precedente secondo cui non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (C. Cass., n. 13144/2023).
Va pertanto rigettato il motivo di opposizione in esame.
Non risulta fondato neppure il motivo concernente la mancata allegazione del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto di finanziamento in quanto una tale mancanza non determina alcuna nullità del contratto, non rappresentando esso un elemento essenziale del contratto (cfr. Trib. Milano sent. 10.6.2021). In ogni caso, come chiarito, le condizioni applicate risultano indicate nel medesimo contratto di finanziamento.
Gli opponenti hanno, da ultimo, lamentato la generica illegittimità di interessi e spese.
Sul punto la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta (Trib. Napoli, ord. 28/09/2020; cfr. Cass.,
Sez. Un., 9941/2019); ed ancora:” Nella fattispecie, parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte. Rimangono assorbite e risultano inammissibili le ulteriori eccezioni tardivamente sollevate. Va, su tali basi, rigettata la domanda” (cfr. Trib. Cosenza, sent. 234/2022).
Nel caso di specie, la genericità del motivo in esame e l'assenza di produzione documentale a supporto conducono al rigetto dello stesso.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque gli opponenti, in solido, sono condannati al pagamento di dette spese nei confronti dell'opposta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00) nel seguente modo: € 1.200,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1477/2022 R.G., vertente tra , (opponenti), Parte_1 Parte_2 [...]
e, per essa, in qualità di mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore (opposta), rigettata e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
4890/2021;
- condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, liquidate in € 5.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania all'udienza del 26/02/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 8 di 8