Sentenza 18 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/03/2026, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02341/2026REG.PROV.COLL.
N. 09019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9019 del 2025, proposto dalla società Sammartino Costruzioni a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Venafro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Coromano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (sezione prima) n. 223, pubblicata il 18 luglio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venafro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il consigliere RI LI e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Aureli e Michele Coromano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice di primo grado, pur accogliendo il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Venafro sulla proposta di finanza di progetto finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale, ha statuito che l’obbligo di provvedere deve essere adempiuto “(...) in coerenza con il canone del tempus regit actum, facendo applicazione della disciplina normativa della materia attualmente vigente, e pertanto tenendo conto della riformulazione del già citato art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 operata con il d.lgs. n. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024(...)” .
1.2. Con un unico articolato motivo parte appellante deduce che la sentenza impugnata sarebbe erronea per violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 193 e 225 bis del d.lgs. n. 36/2023, per eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per illogicità e irrazionalità, per confusione e perplessità, per difetto di istruttoria e di motivazione, per sviamento e per contraddittorietà.
Ad avviso della società appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare l’art. 225 bis , comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, introdotto dal d.lgs. n. 209/2024, ai sensi del quale le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla data di entrata in vigore del correttivo, dovendosi intendere per tali “le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l’ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato”.
2. Il Comune di Venafro si è costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse perché il procedimento di valutazione sulla fattibilità della proposta. n. 12664 del 26 giugno 2024 è stato concluso negativamente con la delibera n. 110 del 17 luglio 2025, oggetto di autonoma impugnazione, adottata in data antecedente a quella di pubblicazione della sentenza impugnata.
2.1. Nel merito l’amministrazione appellata ha concluso per la reiezione dell’appello atteso che la proposta della società appellante è stata valutata applicando l’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 vigente al 2 ottobre 2024, vale a dire ante correttivo.
3. In vista dell’udienza camerale le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. All’udienza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. I fatti salienti ai fini della decisione possono essere così riassunti:
- il 26 giugno 2024 la società appellante ha presentato al Comune di Venafro la proposta di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale;
- in data 11 marzo 2025 la società Sammartino Costruzioni a r.l. ha diffidato il Comune di Venafro a provvedere alla valutazione della proposta di project financing e, quindi, con ricorso notificato il 10 aprile 2025 ha impugnato la persistente inerzia della P.A.;
- con la delibera n. 110 del 17 luglio 2025 il Comune di Venafro ha concluso negativamente il procedimento di valutazione sulla fattibilità della proposta n. 12664 del 26 giugno 2024, presentata dalla società Sammartino Costruzioni a r.l.;
- la valutazione negativa sulla fattibilità si fonda sulla constatazione che la proposta non ha consentito, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 vigente al 2 ottobre 2024, cioè nella versione ante correttivo, “ di invitare il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione, in quanto si sarebbe trattato non di richiedere modifiche ad un progetto contenutisticamente definito, bensì di redigere di fatto un nuovo progetto, da sostituire a quello originario proposto dal promotore, che, invece, è risultato radicalmente carente dei contenuti essenziali e degli elementi minimi, necessari per poterlo considerare conforme alle previsioni del codice dei contratti pubblici vigente” ;
- con la sentenza impugnata, pubblicata il 18 luglio 2025, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio della P.A. ed ha ordinato al Comune di Venafro “di provvedere sull’istanza della società ricorrente entro il termine di gg. settantacinque dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza” ;
-la società appellante ha impugnato sia la delibera del Comune di Venafro n. 110 del 17 luglio 2025, unitamente alla “Relazione sulla fattibilità della proposta di project financing” del 2 ottobre 2024, e il ricorso è ancora pendente davanti al T.a.r..
7. Secondo la parte appellante, nonostante l’amministrazione comunale abbia concluso il procedimento di valutazione della proposta di project financing applicando l’art. 193 nella versione ante correttivo e prima della pubblicazione della sentenza appellata, permarrebbe l’interesse alla decisione al fine di rimuovere pro futuro la statuizione relativa allo ius superveniens .
7.1. Il Collegio non ritiene di poter condividere la prospettazione della società appellante perché:
- l’amministrazione comunale risulta aver posto fine alla propria inerzia con l’adozione di un provvedimento espresso, conclusivo del procedimento, satisfattivo della pretesa ad una esplicita risposta azionata con il giudizio avverso il silenzio (Cons. Stato, IV, n. 3967 del 2023);
- il provvedimento espresso è stato adottato prima della pubblicazione della sentenza impugnata e, quindi, esula dal perimetro dell’eventuale ottemperanza del dictum giurisdizionale al quale si riferisce la statuizione sull’applicazione dello ius superveniens , oggetto di contestazione nel presente giudizio;
- l’interesse della parte appellante si è evidentemente traslato sulla delibera n. 110 del 17 luglio 2025 che è stata impugnata con ricorso ancora pendente dinnanzi al T.a.r. per il Molise;
- l’eventuale esito favorevole del predetto giudizio con conseguente annullamento della delibera n. 110 del 17 luglio 2025 non potrebbe mai determinare la reviviscenza della statuizione sulla versione dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 applicabile alla nuova valutazione, contenuta nella sentenza impugnata, in quanto la stessa avrebbe potuto essere fatta valere solo nel giudizio di ottemperanza della detta decisione, ormai superata dall’adozione da parte del Comune del più volte citato provvedimento espresso.
8. Per tali ragioni l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE NI, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
RI LI, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LI | TE NI |
IL SEGRETARIO