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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 24/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4289 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Ottavio
Basso presso il cui studio in Salerno, alla Via Luigi Cacciatore, n. 20, elettivamente domicilia;
PEC: Email_1
- RICORRENTE -
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
23/01/2023 per Notar i Roma, dall'avv. Susanna Serrelli e con essa elett.te Persona_1
dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
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1 -RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 23/06/2022, proponeva, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 000080673 di € 22.500,00, n. 000080674 di € 25.000,00, n. 000365330 di €
29.500,00, n. 000080672 di € 34.500,00 e n. 000395772 di € 43.000,00, tutte notificate il
25/05/2022, con le quali gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' delle CP_1
suindicate somme, asseritamente dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83, originate dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' nel merito, poi, evidenziava CP_1
l'infondatezza della pretesa creditoria, in particolare, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 000395772, relativa all'anno 2016, avendo l'impresa agricola “Mediflora Vivai
di EO NT di cui era titolare, cessato la propria attività il 31/12/2015.
In ogni caso, anche la richiesta di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità dal 2010 al 2016 doveva considerarsi illegittimo, in quanto l'impresa non aveva avuto a carico per ciascuna annualità più di tre/quattro operai a tempo determinato per giornata, mentre le sanzioni irrogate facevano presumere l'impiego di altri dipendenti.
Pertanto, il 18/06/2022 depositava denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del
Tribunale di Salerno.
Sulla scorta di tali argomentazioni, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze impugnate, chiedeva al Tribunale di:
2 << b) In via preliminare dichiarare la prescrizione dei contributi e/o delle somme richieste a
titolo di sanzione amministrativa come eccepita nel presente atto;
CP_ c) In ogni caso previo annullamento delle ordinanze di ingiunzione di Salerno n.
000080673, n. 000080674, n. 000365330, n. 000080672, n.000395772, nel merito
dichiarare l'infondatezza del preteso credito e/o sanzione>>.
Con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
2. L'Ente resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata telematicamente il
10/02/2023, con la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, evidenziando di aver provveduto, in ragione della rimodulazione del quadro sanzionatorio, alla rideterminazione dell'importo della sanzione per le violazioni antecedenti la legge di depenalizzazione in conformità a quanto disposto con la previsione di cui all'art. 9, comma 5, della L. n. 8/2016,
sicché il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della possibilità di estinguere l'obbligazione pagando la sanzione in misura ridotta.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale:
<…in via preliminare, in considerazione dell'avvenuta rideterminazione della sanzione
amministrativa oggetto di causa, rinviare la causa di almeno 60 giorni al fine di verificare
l'eventuale pagamento da parte del ricorrente della sanzione nella misura ridotta;
in caso di
accettazione della sanzione ridotta, e di conseguente pagamento, dichiarare la cessazione
della materia del contendere con vittoria di spese;
in via subordinata, accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'avverso ricorso e per l'effetto rigettarlo;
in via ulteriormente gradata, si
chiede condannarsi il resistente al pagamento delle somme ridotte come rideterminate da
allegato provvedimento, avendo parte ricorrente evaso la contribuzione menzionata in
narrativa.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Sospesa con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione opposte, con ordinanza del 14/03/2024 il G.d.L., preso atto del fatto che, a
3 seguito del menzionato mutamento del quadro sanzionatorio di cui all'articolo 2, comma 1
bis, del D.L. n. 463/1983, disposto con l'art. 23 del D.L. del 4 maggio 2023, n. 48, l'Istituto
aveva provveduto alla rideterminazione degli importi dovuti, rinviava la controversia all'udienza dell'08/10/2024, onde consentire alla parte ricorrente di provvedere al pagamento della sanzione rimodulata dall' CP_1
Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 07/03/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Va innanzitutto evidenziato, in via preliminare, che l'emissione delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa è stata preceduta dalla notifica degli atti prodromici ad esse sottesi (avvisi di accertamento), circostanza, questa, desumibile in maniera inequivoca dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' (cfr., in particolare, le “ricevute CP_1
di ritorno” attestanti l'avvenuta notifica degli atti di accertamento de quibus) e specificamente neppure messa in discussine dal ricorrente.
2. Priva di pregio, dunque, è da ritenersi l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall' con le impugnate ordinanze ingiunzioni. CP_1
4 Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può
esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della Legge n. 689 del
1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità
amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur.
costante; cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16
agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9235).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria deve essere intervenuta necessariamente non prima dell'anno 2016, e, specificamente, pur non risultando con esattezza la data in cui è avvenuta la trasmissione suddetta, deve ritenersi certo che essa sia intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione contenuta nel Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, sicché, nella prospettiva di maggior favore per il ricorrente, da detta data può essere fatta iniziare la decorrenza della prescrizione del potere sanzionatorio. Dopo detta data, tuttavia, vi è stata la notifica degli atti di accertamento, perfezionatasi nei mesi di aprile, maggio e novembre 2017, con i quali
è stato concesso al ricorrente il termine di tre mesi dalla data della notifica per provvedere al pagamento, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è rimasto sospeso.
A ciò si aggiunga che il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso in forza delle disposizioni contenute inizialmente nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e, da ultimo, nel D.L. n. 99/2021 (c.d. “Decreto Lavoro”), con il quale è stata disposta la
5 sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione, nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Ne consegue che, tenuto conto della data di notifica degli avvisi di accertamento allorquando
è stata effettuata la notifica delle ordinanze ingiunzione oggetto di disamina (25/05/2022), il termine prescrizionale quinquennale (relativo alle sanzioni amministrative conseguenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e non già alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro) non era ancora decorso.
3. Destituite di fondamento, altresì, le deduzioni incentrate sull'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in ordine alle ordinanze impugnate avendo l'impresa agricola “Mediflora Vivai
di EO NT cessato la propria attività il 31/12/2015 e avendo impiegato solo 3 o 4
operai a tempo determinato per giornata.
A tali deduzioni è agevole replicare, richiamando, ancora una volta, i princìpi di diritto enunziati dai giudici della nomofilachia, secondo i quali nel sistema introdotto dalla Legge
n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2020, n. 14361; v., altresì, Sez.
II, 9 gennaio 2019, n. 302, che ha precisato che il criterio d'imputazione di tale responsabilità
è chiaramente individuato dall'articolo 6 della citata legge, il quale, richiedendo che l'Illecito
sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,
stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse
6 dell'ente; cfr., ancora, Sez. VI, 28 settembre 2018, n. 23663, che ha stabilito che la sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità
solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente).
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, poi, che la stessa giurisprudenza di legittimità formatasi in epoca anteriore alla depenalizzazione della fattispecie per cui è causa aveva con chiarezza affermato che il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, sicché, in tale contesto, tenuto all'osservanza della norma resta colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, medio tempore, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa.
Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità,
sicché deve provvedervi solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempiano al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez.
III, 8 novembre 2018, n. 1511; 18 luglio 2017, n. 39072; 23 giugno 2010, n. 34619).
Ebbene, alla luce di tali principi sono legittime le ordinanze impugnate, considerato che dagli avvisi di accertamento, atti prodromici all'emissione delle ordinanze opposte, si evince che le sanzioni omesse sono relative agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e ai mesi di marzo e aprile 2015.
7 Pertanto, avendo l'impresa agricola “Mediflora Vivai di EO NT cessato la propria attività il 31/12/2015 (cfr. visura camerale in atti) deve ritenersi fondata la pretesa creditoria di cui alle suddette ordinanze.
Né risultano poste in dubbio l'esattezza delle risultanze dei DMAG trasmessi dall'azienda all' , riportate negli accertamenti notificati al ricorrente e sulla scorta delle quali l'Istituto CP_1
ha quantificato l'entità delle quote a carico del datore di lavoro non versate, previa verifica dell'omesso versamento, pervenendo alla emissione dei provvedimenti sanzionatori resi con le ordinanze-ingiunzione di cui si discute.
4. Tanto chiarito e passando, ora, alla determinazione della sanzione da irrogare all'opponente, non può farsi a meno di rimarcare che la materia oggetto di disamina è stata di recente oggetto di un nuovo intervento legislativo (cfr. il D.L. n. 48 del 2023, convertito dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha apportato significative e rilevanti innovazioni al previgente regime sanzionatorio.
In particolare, l'art. 23 del citato testo normativo ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle
parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Deve subito precisarsi che detta norma può trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi
Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro
8 applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam
partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad € 50.000),
tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è
stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n.
4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Alle argomentazioni sin qui svolte va aggiunto, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che lo stesso ha dato luogo alla Controparte_2
9 rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri introdotti dal D.L. n. 48 del 2023, in tal modo riconoscendo l'applicabilità della lex mitior anche alle fattispecie pregresse,
verificatesi, cioè, in epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa.
5. Occorre a questo punto sottolineare che non può trovare applicazione, nei casi, come quello in esame di pluralità di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l'art. 8
bis della Legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”, il quale,
al 1° comma, prevede che “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo”.
In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l ha dato corso al c.d. CP_1
cumulo materiale delle sanzioni.
E, infatti, trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l CP_1
avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata Legge n.
689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o
commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Così come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima
10 violazione, l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni,
non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129;
cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazioni commesse con più azioni o omissioni;
al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché
l'articolo 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio
2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del c.d.
cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della Legge n. 689 del 1981 contempla il criterio del c.d. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio
2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
11 Alla luce dei princìpi testé enunciati, nella vicenda in esame, che ha ad oggetto una pluralità
di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, deve trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 Legge n. 689/1981.
Di conseguenza, ritenuta più grave la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione n.
Ol – 000080673, originata dall'atto di accertamento n. 0106722 del 12/05/2017 (in considerazione dell'ammontare della contribuzione non versata, pari ad € 5.652,92), e valutato equo quantificare la sanzione in due volte l'ammontare della contribuzione omessa,
stante il numero elevato delle violazioni poste in essere, nonché ritenuto, sempre in relazione al numero di anni in contestazione, di aumentare del triplo la sanzione, si reputa equo determinare l'importo della sanzione dovuta dall'opponente in complessivi € 33.917,52
(€ 5.652,92 x 2 = € 11.305,84 per la violazione più grave, in applicazione del novellato art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, aumentata del triplo ai sensi dell'art. 8, capoverso,
Legge n. 689/81).
Si impone, pertanto, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta, cui conseguono, da un lato, la declaratoria di illegittimità delle sanzioni per come quantificate nelle impugnate ordinanze ingiunzioni, pur risultando, comunque, i provvedimenti sanzionatori pienamente da confermare sotto ogni altro profilo, e, dall'altro, la diversa determinazione della sanzione per tutte le violazioni contestate con le ordinanze ingiunzione impugnate, da quantificare nella misura complessiva di € 33.917,52, per le causali summenzionate.
6. In ragione della parziale fondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione, in particolare in relazione al criterio di determinazione della sanzione per le violazioni concorrenti sin dall'inizio utilizzato dall' , va disposta l'integrale compensazione tra le CP_1
parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4289 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 promosso da T_
, contro l -, in persona del
[...] Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità delle sanzioni comminate con le ordinanze ingiunzione n. OI-000080673, n. OI-000080674, n. OI-
000365330, n. OI-000080672 e n. OI-000395772 notificate il 25.5.2022, determina in complessivi € 33.917,52 l'entità dell'importo dovuto dall'opponente a titolo di sanzioni amministrative originate dalle violazioni in precedenza indicate, fermi restando sotto ogni altro profilo i provvedimenti sanzionatori in parola;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 3.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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