Art. 1. Articolo unico.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 - convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 - e l'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 , sono soppressi
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 - convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 - e l'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 , sono soppressi