Decreto cautelare 19 maggio 2025
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 06/06/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, titolare della ditta individuale “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Perdichizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege in IA, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale ai sensi dell’art. 40 sexies del d. lgs. n. 504/1995;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, titolare della ditta individuale “-OMISSIS-”, esercita l’attività di vendita al dettaglio di fiori e piante in -OMISSIS-, presso i locali di -OMISSIS-.
A seguito di accesso, in data 9 ottobre 2024, presso il suddetto esercizio commerciale, la Guardia di Finanza – Compagnia di -OMISSIS- ha accertato la detenzione di prodotti da inalazione senza combustione e succedanei dei prodotti da fumo di contrabbando in violazione dell’art. 84 dell’Allegato I al d. lgs. 26 settembre 2024, n. 141, non essendo il detentore “ stato in grado di dimostrare i canali leciti di approvvigionamento degli stessi ”.
Il sig. AM, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 472/1997, ha pagato in misura ridotta la sanzione pecuniaria connessa all’illecito amministrativo constatato.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per giorni 20 ai sensi dell’art. 40 sexies del d. lgs. n. 504/1995.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D’IRRETROATTIVITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DELL’ART. 1 L. N. 689/1981 IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta l’illegittimità della chiusura dei locali disposta ai sensi dell’art. 40 sexies del d. lgs. n. 504/1995 in quanto la suddetta sanzione sarebbe stata estesa alla detenzione illecita di prodotti da inalazione senza combustione solo con l’introduzione del comma 7-bis.3 all’art. 62 quater del d. lgs. n. 504/1995; comma introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. i), n. 2), d. lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ossia in data successiva al sequestro dei prodotti (disposto dapprima in data 26 marzo 2024 e, dipoi, in data 9 ottobre 2024);
II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 2 BIS L. N. 241/1990.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la lesione dell’affidamento ingenerato sulla chiusura del procedimento avviato nei suoi confronti in virtù dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria;
III. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO ALLE PRECEDENTI MANIFESTAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE.
Col terzo motivo, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere, non risultando le ragioni di pubblico interesse per cui l’Agenzia ha inteso disporre la chiusura dei locali, a distanza di tempo, dopo l’applicazione della sanzione pecuniaria e l’affidamento ingenerato sull’archiviazione del procedimento;
IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 2 BIS L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ.
Col quarto motivo, il ricorrente insiste sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Resiste al ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deducendone l’infondatezza nel merito.
Formulato avviso di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, è infondato il primo motivo di ricorso.
Osserva il Collegio che:
- ai sensi dell’art. 62- quater , comma 7 bis.3, del d. lgs. n. 504/1995, introdotto dal d. lgs. n. 141/2024, ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, si applica - tra l’altro - la disposizione di cui all’art. 40- sexies del medesimo decreto;
- l’art. 40- sexies del d. lgs. n. 504/1995 prevede “ la chiusura dell’esercizio…ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese ” qualora “ all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione ”.
La suddetta previsione riprende quanto già disposto dall’art. 5 della l. n. 50/1994, secondo cui la violazione delle disposizioni sulla detenzione o cessione di tabacchi lavorati (ossia il D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e la l. 22 dicembre 1957, n. 1293) comporta “ la chiusura dell’esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese ” (articolo abrogato con il d. lgs. n. 141/2024).
In conseguenza, la condotta contestata al ricorrente risulta sanzionabile con la chiusura dei locali anche prima dell’entrata in vigore del comma 7 bis.3 dell’art. 62 quater del d. lgs. n. 504/1995, il quale, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, ricalca sostanzialmente il testo dell’abrogato - e richiamato - art. 5, comma 1, della predetta l. n. 50/1994.
Inoltre, in relazione all’applicabilità dell’art. 5 dell l. n. 50/1994 al caso di specie, è stato chiarito che “ la disciplina sanzionatoria relativa al regime doganale e alla commercializzazione dei prodotti da fumo e/o dei prodotti a questi assimilati si applica laddove i prodotti hanno la qualificazione tecnica di: a) “tabacchi da inalazione senza combustione”; b) “prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco” ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 7 maggio 2021, n. 5368).
Parimenti infondati gli ulteriori motivi di doglianza.
Invero, la chiusura dell’esercizio commerciale costituisce:
- “ una misura sanzionatoria ulteriore ed accessoria, di natura amministrativa, rispetto alle eventuali e diverse sanzioni per la violazione delle norme dirette alla repressione del contrabbando, sicché dall’ampia formulazione della norma emerge che può essere sanzionata anche la mera detenzione, in locali pubblici non autorizzati, di quantitativi di generi di monopolio che non rispondano ad un immediato fabbisogno delle persone che prestano lavoro nei locali medesimi ”;
- atto dovuto, nell’ambito dell’apprestamento di misure di inasprimento della lotta al contrabbando dei tabacchi lavorati, “ essendo in tal campo lasciata alla discrezionalità dell’amministrazione soltanto la valutazione circa la durata della chiusura dell’esercizio, ovvero della sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio ” (Consiglio di Stato sez. IV, 28 aprile 2017, n. 1968).
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, quindi, correttamente disposto la temporanea chiusura dell’esercizio commerciale, indicandone in maniera esaustiva le ragioni a fondamento.
Il ricorrente, da parte sua, non può aver maturato alcun affidamento sulla conclusione del procedimento avviato nei suoi confronti in virtù del pagamento della sanzione pecuniaria, avendo la Guardia di Finanza precisato la trasmissione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del verbale in cui viene determinata la somma dovuta ai sensi dell’art. 16 della l. n. 689/1981; e ciò “ per l’applicazione di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 50/1994 ”.
Né può rilevare il lasso di tempo trascorso tra l’accertamento della violazione e l’irrogazione della sanzione della chiusura dell’esercizio, in quanto come chiarito da condiviso orientamento giurisprudenziale “ in mancanza di un termine specificamente indicato dalla L. n. 50/1994, occorr (e) fare riferimento a quanto previsto dall’art. 28 della L. 24 novembre 1981 n. 689… da intendersi espressivo di un principio generale.
Secondo tale articolo, “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (comma 1), trovando altresì applicazione l’istituto dell’interruzione della prescrizione, come disciplinato dal codice civile (comma 2).
Ne consegue che, in difetto di indicazione di uno specifico termine di prescrizione per tale sanzione aggiuntiva, trova applicazione il termine generale di cinque anni decorrente “dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, previsto per la sanzione “principale” e, conseguentemente, il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimo, essendo stato adottato in costanza del suddetto termine prescrizionale di cinque anni dalla commissione della violazione ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 8 giugno 2023, n. 3531).
In ultimo, la durata della sospensione deve ritenersi senz’altro proporzionata e adeguata alla luce degli interessi pubblici coinvolti ( in primis , la tutela della salute pubblica).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.