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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 22977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 20.02.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 22977/2023 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
21444/2022 (ATPO) vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 c.f. , elett.te dom.ta in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino che la rapp.ta e difende giusto mandato in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 081- 5511744 ed alla PEC
) Email_1
-ricorrente -
E
c.f. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 (comunicazioni alla Per_1
PEC: t;
o al fax web del Direttore Email_2
Provinciale di Sede 081.19926124- 081.19926258 )
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 05.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 26.1.2022 domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, 18/80 e successive modifiche ed integrazioni e di essere stata convocata ad effettuare la visita medica in data 28.3.2022 (verbale notificato in data 28.5.2022).
Aggiungeva che nonostante presentasse i requisiti sanitari ed economici occorrenti per il riconoscimento e la liquidazione della prestazioni economiche richieste veniva riconosciuta invalida nella sola misura del 60%;
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. Per_2 concludeva confermando il giudizio in sostanza “negativo” già emesso dalla Commissione Medica di Prima Istanza (la ricorrente in fase di ATPO è stata riconosciuta invalida nella misura del 62%).
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente col presente ricorso in opposizione ha impugnato l'esito della perizia chiedendo l'accertamento del diritto a percepire l'assegno di invalidità e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione in data 12.5.2024 chiedendo il rigetto del ricorso
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. Dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. . Per_2
In data 20.2.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa “il giorno della udienza”, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
In pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
21444/2022relativo alla fase di ATPO.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU - nel suo elaborato peritale depositato in data 15.11.2024 – che Per_3 la ricorrente (nata nel 1959), risulta attualmente affetta dalle seguenti Parte_1 patologie: “1.AC : stent della a. femorale superficiale di sinistra con successiva occlusione ed intervento di ricanalizzazione (05.2024);
2. S. depressiva grave;
3. Glaucoma con deficit del visus : VC Odx=1/20 e Osx=10/10; 4. Scoliosi lombare sx-convessa e plurime discopatie lombari con lieve limitazione funzionale;
5.Ipoacusia: ”. C.F._2
Il CTU nominato nella fase di opposizione – dr. - sottolineava prima delle Per_3 conclusioni che: “presa visione delle Tabelle annesse al DM Sanità del 05.02.1992 ed in relazione alla diagnosi formulata possiamo affermare che le infermità raggiungono un valore percentuale di invalidità complessiva del 75% (settantacinque %) ed analiticamente:
1.AC : stent della a. femorale superficiale di sinistra con successiva occlusione ed intervento di ricanalizzazione (05.2024). L'infermità come tale non è riportata nelle citate Tabelle ma comunque è valutabile nella percentuale del 20%;
2.S. depressiva grave, ascrivibile al codice 2206 con una valutazione massima del 40%;
3.Glaucoma con deficit del visus : VC Odx=1/20 e Osx=10/10, valutabile nella percentuale del 15%;
4.Scoliosi lombare sx-convessa e plurime discopatie lombari con lieve limitazione funzionale. L'infermità come tale non è riportata nelle citate Tabelle ma comunque è valutabile nella percentuale del 20%;
5.Ipoacusia: AUdx=130dB e AUsx=240dB, valutabile nella percentuale del 26%”.
Il CTU nominato, pertanto, così concludeva “ tenuto conto che l'istanza è stata presentata in data 26.01.2022; - tenuto coto che l'infermità n.1 è subentrata successivamente e precisamente nel maggio 2024; possiamo affermare: a) di condividere le valutazioni finora espresse;
b) l'attuale valutazione del 75% può decorrere dal 31.05.2024, data di dimissione per un ricovero ospedaliero relativo alla infermità n.1.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'assegno di invalidità a partire dal 1.6.2024 (primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del requisito sanitario).
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità dal 1.6.2024 (primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del requisito sanitario).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio per 1/4 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per ATPO sia anche alla data di proposizione del giudizio di opposizione ad ATPO ed anche, infine, alla data della prima udienza tenuta nella fase di opposizione ad ATPO (tenuta in data 16.5.2024);
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 05.12.2023 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara invalida nella Parte_1 misura del 75% può decorrere dal 31.05.2024; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno di CP_1 invalidità a partire dal 1°/6/2024 (primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del requisito sanitario data del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
500/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 26.02.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 20.02.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 22977/2023 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
21444/2022 (ATPO) vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1 c.f. , elett.te dom.ta in Napoli alla via San Tommaso d'Aquino n. 36 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino che la rapp.ta e difende giusto mandato in calce al ricorso (comunicazioni al fax n. 081- 5511744 ed alla PEC
) Email_1
-ricorrente -
E
c.f. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e CP_1 difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024 (comunicazioni alla Per_1
PEC: t;
o al fax web del Direttore Email_2
Provinciale di Sede 081.19926124- 081.19926258 )
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 05.12.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere presentato in data 26.1.2022 domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, 18/80 e successive modifiche ed integrazioni e di essere stata convocata ad effettuare la visita medica in data 28.3.2022 (verbale notificato in data 28.5.2022).
Aggiungeva che nonostante presentasse i requisiti sanitari ed economici occorrenti per il riconoscimento e la liquidazione della prestazioni economiche richieste veniva riconosciuta invalida nella sola misura del 60%;
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr. Per_2 concludeva confermando il giudizio in sostanza “negativo” già emesso dalla Commissione Medica di Prima Istanza (la ricorrente in fase di ATPO è stata riconosciuta invalida nella misura del 62%).
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente col presente ricorso in opposizione ha impugnato l'esito della perizia chiedendo l'accertamento del diritto a percepire l'assegno di invalidità e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione in data 12.5.2024 chiedendo il rigetto del ricorso
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. Dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dr. . Per_2
In data 20.2.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa, con deposito della sentenza redatta ed emessa “il giorno della udienza”, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
In pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
21444/2022relativo alla fase di ATPO.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU - nel suo elaborato peritale depositato in data 15.11.2024 – che Per_3 la ricorrente (nata nel 1959), risulta attualmente affetta dalle seguenti Parte_1 patologie: “1.AC : stent della a. femorale superficiale di sinistra con successiva occlusione ed intervento di ricanalizzazione (05.2024);
2. S. depressiva grave;
3. Glaucoma con deficit del visus : VC Odx=1/20 e Osx=10/10; 4. Scoliosi lombare sx-convessa e plurime discopatie lombari con lieve limitazione funzionale;
5.Ipoacusia: ”. C.F._2
Il CTU nominato nella fase di opposizione – dr. - sottolineava prima delle Per_3 conclusioni che: “presa visione delle Tabelle annesse al DM Sanità del 05.02.1992 ed in relazione alla diagnosi formulata possiamo affermare che le infermità raggiungono un valore percentuale di invalidità complessiva del 75% (settantacinque %) ed analiticamente:
1.AC : stent della a. femorale superficiale di sinistra con successiva occlusione ed intervento di ricanalizzazione (05.2024). L'infermità come tale non è riportata nelle citate Tabelle ma comunque è valutabile nella percentuale del 20%;
2.S. depressiva grave, ascrivibile al codice 2206 con una valutazione massima del 40%;
3.Glaucoma con deficit del visus : VC Odx=1/20 e Osx=10/10, valutabile nella percentuale del 15%;
4.Scoliosi lombare sx-convessa e plurime discopatie lombari con lieve limitazione funzionale. L'infermità come tale non è riportata nelle citate Tabelle ma comunque è valutabile nella percentuale del 20%;
5.Ipoacusia: AUdx=130dB e AUsx=240dB, valutabile nella percentuale del 26%”.
Il CTU nominato, pertanto, così concludeva “ tenuto conto che l'istanza è stata presentata in data 26.01.2022; - tenuto coto che l'infermità n.1 è subentrata successivamente e precisamente nel maggio 2024; possiamo affermare: a) di condividere le valutazioni finora espresse;
b) l'attuale valutazione del 75% può decorrere dal 31.05.2024, data di dimissione per un ricovero ospedaliero relativo alla infermità n.1.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'assegno di invalidità a partire dal 1.6.2024 (primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del requisito sanitario).
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'assegno di invalidità dal 1.6.2024 (primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del requisito sanitario).
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio per 1/4 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per ATPO sia anche alla data di proposizione del giudizio di opposizione ad ATPO ed anche, infine, alla data della prima udienza tenuta nella fase di opposizione ad ATPO (tenuta in data 16.5.2024);
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 05.12.2023 nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara invalida nella Parte_1 misura del 75% può decorrere dal 31.05.2024; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare alla parte ricorrente/opponente l'assegno di CP_1 invalidità a partire dal 1°/6/2024 (primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza del requisito sanitario data del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro CP_1
500/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 26.02.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile