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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
3964/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3964/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Massaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Zanin ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 celebrato il 12.07.2008 risultante dall'atto n.14 parte prima Parte_2 anno 2008 Comune di Este con trascrizione del provvedimento a cura dell'Ufficiale di Stato civile, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza della IA minore;
2) non viene dato luogo a provvedimenti di assegnazione sull'immobile adibito a casa coniugale, atteso che risulta di proprietà di terzi ed al momento continuerà ad essere abitata dal IG. . La signora che ha già trovato altra Pt_1 Pt_2 soluzione abitativa, si impegna con la sottoscrizione del presente atto a lasciare l'abitazione entro e non oltre il 30.11.2024, salvo proroga fino al 31.12 in caso di
1 necessità legate alla consegna dell'immobile, portando con sé i propri effetti personali. Con il trasferimento dalla casa coniugale, la IG.ra si impegna a trasferire Pt_2 la residenza, intendendosi diversamente al 50% gli importi TARI fino all'espletamento della formalità; 3) al fine di definitivamente regolare i rapporti patrimoniali, le parti convengono che: A) entro il 15.11.2024 venga formalizzata a mezzo di rogito notarile a cura e spese del IG. , la definizione tombale dei rapporti societari in ordine alla Pt_1 partecipazione della IG.ra alla Free Press srl con contestuale liquidazione Pt_2 degli utili alla stessa spettanti per un importo omnicomprensivo di euro 113.000,00; B) entro e non oltre la data dell'udienza prevista per la comparizione dei coniugi, il IG. versi alla IG.ra l'importo di Euro 65.000,00 omnia a Pt_1 Pt_2 tacitazione di ogni pretesa relativa a rapporti di dare/avere occasionata nell'ambito del rapporto di coniugio e da ogni ulteriore ipotetica debenza anche solo ipoteticamente insorta nel predetto rapporto. In tale somma, a titolo esemplificativo e non esaustivo deve ritenersi inclusa la quota parte del conto corrente comune eventualmente in eccedenza rispetto a quanto già liquidato e la quota degli arredi e corredi della casa coniugale, fatti salvi glie effetti e oggetti personali;
Con la dazione di tali somme la IG.ra che espressamente rinuncia ad Pt_2 ogni ulteriore dazione, dà atto di non avere più nulla a pretendere dal IG. ; Pt_1
4) le parti altresì si impegnano a rimettere querele eventualmente proposte occasionate dalla costanza del matrimonio e dai rapporti derivanti, attesa la soluzione consensuale al rapporto coniugale intercorso;
Quanto all'affido della IA, esercizio della responsabilità genitoriale e versamento del contributo al mantenimento. La gestione della IA minore è stata di seguito concordata tenendo Per_1 presente la quotidianità della stessa, le attività ludico –sportive svolte, la distanza tra le abitazioni dei genitori e i lavori che li occupano. Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra la IA e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita della IA nel rispetto dei ruoli genitoriali.
5) la IA viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza anagrafica presso il padre. Eventuali cambi di residenza debbono essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per la IA relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno
2 dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza della IA presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e condivise scelte educative, così da consentire ad una corretta, serena ed Per_1 equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorrà intraprendere. 6) In ragione della collocazione presso il padre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita della IA, la madre terrà con sé con le seguenti modalità: Per_1
a) nel corso della settimana la IA starà con la madre tutti i giorni sino alle ore 19.00 – 19.30. Il mattino sarà la madre ad accompagnarla a scuola e la sera sarà il padre ad andare a riprenderla;
b) il weekend: ogni 15 giorni dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera ore 19.00. Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive della IA, anche se non di pertinenza;
c) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, di cui consecutivi al massimo dieci giorni;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 Maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi;
Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 Maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore. Con cura di ripartizione del mese di Agosto tra la prima e seconda quindicina. d) Una settimana durante il periodo natalizio, il periodo tra Natale e Capodanno ( 23 – 30 Dicembre) o tra Capodanno ed IF (30 Dicembre - 6 gennaio) ; i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione dei figli nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del giorno di Natale con la IA;
il genitore che avrà con sé la IA in tale periodo , consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto di di poter stare con ciascuno dei genitori nei giorni del Per_1 compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo
3 alternando negli anni le parti della giornata, indipendentemente dal calendario , così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto la IA nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario al contatto telefonico quotidiano con la IA;
i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
l) viene comunque prevista e regolamentata una maggiore elasticità che consenta ad entrambi i genitori di essere coinvolti in caso di impegni improvvisi dell'altro nella gestione di , con godimento di tempo extra, nel senso di prediligere Per_1
l'altro genitore ad estranei ed avendo cura di comunicare a chi la minore sia temporaneamente affidata in caso di terze persone estranee alle famiglie;
m) il genitore che non ha con sé la minore, potrà chiamare o video chiamare Per_1 tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora la minore sia impegnata in qualche attività o comunque, entro il mattino successivo alle 09.00;
7) In ragione del collocamento paritetico della minore, ognuno provvederà direttamente al mantenimento nei periodi di permanenza presso di sé;
8) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie di carattere medico e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo della minore, regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti, ritenendo altresì inclusa nelle spese da suddividere, anche la frequentazione di centri estivi parrocchiali o similari;
Tutte le spese straordinarie - sia che non necessitino di preventivo accordo tra i genitori, sia che siano state concordate – qualora vengano sostenute per intero da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del 50%, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare l'immediato diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita della minore le spese di natura straordinaria che necessitano invece di preventivo accordo, dovranno essere concordate tra i genitori, indipendentemente da chi se ne accolla la spesa: qualora la spesa straordinaria non sia stata concordata, il genitore che se ne assume l'onere non potrà pretendere alcun rimborso. La spesa si intenderà approvata se a seguito di comunicazione scritta in via anticipata, non verrà comunicato formale dissenso sempre per iscritto nel termine di giorni 15 contenente motivazione del diniego. La rifusione delle spese come sopra, avverrà con cadenza mensile, a fine mese, dietro presentazione di pezza giustificativa da parte del genitore che ha anticipato la spesa, necessaria anche ai fini della detrazione fiscale.
4 9) I genitori si impegnano a far mantenere alla IA un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) L' assegno unico, ove erogabile, viene suddiviso al 50% tra i coniugi. Le detrazioni fiscali si intendono al 50%.
11) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per la minore anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
12) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà la IA all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che la minore sia in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati con la minore (località , nome della struttura e numero telefonico, e se del caso compagnia aerea e numero del volo).
13) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti della IA a renderne questa ultima partecipe in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere la IA nella quotidianità.
14) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità connesse alla gestione e alla serena crescita della IA , con ulteriore Per_1 impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
15) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Confessione, Comunione e Cresima) i genitori concorderanno in merito alla possibilità che un genitore festeggi a pranzo e l'altro a cena, alternandosi nei tre eventi.
16) le parti danno altresì atto che è stato aperto su Unicredit banca sin dalla nascita, un conto corrente dedicato alla minore a firma Persona_2 congiunta dei genitori, il cui saldo attuale ammonta ad euro 20.000,00 circa. Tale forma di risparmio verrà mantenuta in pieno accordo con possibilità per entrambi di effettuare versamenti da considerarsi quali dazioni volontarie di liberalità per la IA minore.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 16-10-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
e hiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 Parte_1 Parte_2
c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 12- 7-2008 a Este (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 14, Parte I, anno 2008, e alla cui unione era nata la IA il Per_1
25-8-2015.
5 Con la sentenza 320/2024, depositata il 9-12-2024, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 9-12-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 17-9-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 320/2024, depositata il 9-12-2024 e passata in giudicato il 9-6-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della IA . Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3964/2024 R.G. promossa da e da con il parere del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 12-7-2008 a Este (PD), trascritto nel registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 14, Parte I, anno 2008;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso a Rovigo, il 17 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3964/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Massaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Zanin ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 celebrato il 12.07.2008 risultante dall'atto n.14 parte prima Parte_2 anno 2008 Comune di Este con trascrizione del provvedimento a cura dell'Ufficiale di Stato civile, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza della IA minore;
2) non viene dato luogo a provvedimenti di assegnazione sull'immobile adibito a casa coniugale, atteso che risulta di proprietà di terzi ed al momento continuerà ad essere abitata dal IG. . La signora che ha già trovato altra Pt_1 Pt_2 soluzione abitativa, si impegna con la sottoscrizione del presente atto a lasciare l'abitazione entro e non oltre il 30.11.2024, salvo proroga fino al 31.12 in caso di
1 necessità legate alla consegna dell'immobile, portando con sé i propri effetti personali. Con il trasferimento dalla casa coniugale, la IG.ra si impegna a trasferire Pt_2 la residenza, intendendosi diversamente al 50% gli importi TARI fino all'espletamento della formalità; 3) al fine di definitivamente regolare i rapporti patrimoniali, le parti convengono che: A) entro il 15.11.2024 venga formalizzata a mezzo di rogito notarile a cura e spese del IG. , la definizione tombale dei rapporti societari in ordine alla Pt_1 partecipazione della IG.ra alla Free Press srl con contestuale liquidazione Pt_2 degli utili alla stessa spettanti per un importo omnicomprensivo di euro 113.000,00; B) entro e non oltre la data dell'udienza prevista per la comparizione dei coniugi, il IG. versi alla IG.ra l'importo di Euro 65.000,00 omnia a Pt_1 Pt_2 tacitazione di ogni pretesa relativa a rapporti di dare/avere occasionata nell'ambito del rapporto di coniugio e da ogni ulteriore ipotetica debenza anche solo ipoteticamente insorta nel predetto rapporto. In tale somma, a titolo esemplificativo e non esaustivo deve ritenersi inclusa la quota parte del conto corrente comune eventualmente in eccedenza rispetto a quanto già liquidato e la quota degli arredi e corredi della casa coniugale, fatti salvi glie effetti e oggetti personali;
Con la dazione di tali somme la IG.ra che espressamente rinuncia ad Pt_2 ogni ulteriore dazione, dà atto di non avere più nulla a pretendere dal IG. ; Pt_1
4) le parti altresì si impegnano a rimettere querele eventualmente proposte occasionate dalla costanza del matrimonio e dai rapporti derivanti, attesa la soluzione consensuale al rapporto coniugale intercorso;
Quanto all'affido della IA, esercizio della responsabilità genitoriale e versamento del contributo al mantenimento. La gestione della IA minore è stata di seguito concordata tenendo Per_1 presente la quotidianità della stessa, le attività ludico –sportive svolte, la distanza tra le abitazioni dei genitori e i lavori che li occupano. Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra la IA e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita della IA nel rispetto dei ruoli genitoriali.
5) la IA viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza anagrafica presso il padre. Eventuali cambi di residenza debbono essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per la IA relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno
2 dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza della IA presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e condivise scelte educative, così da consentire ad una corretta, serena ed Per_1 equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorrà intraprendere. 6) In ragione della collocazione presso il padre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita della IA, la madre terrà con sé con le seguenti modalità: Per_1
a) nel corso della settimana la IA starà con la madre tutti i giorni sino alle ore 19.00 – 19.30. Il mattino sarà la madre ad accompagnarla a scuola e la sera sarà il padre ad andare a riprenderla;
b) il weekend: ogni 15 giorni dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera ore 19.00. Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive della IA, anche se non di pertinenza;
c) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, di cui consecutivi al massimo dieci giorni;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 Maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi;
Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 Maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore. Con cura di ripartizione del mese di Agosto tra la prima e seconda quindicina. d) Una settimana durante il periodo natalizio, il periodo tra Natale e Capodanno ( 23 – 30 Dicembre) o tra Capodanno ed IF (30 Dicembre - 6 gennaio) ; i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione dei figli nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del giorno di Natale con la IA;
il genitore che avrà con sé la IA in tale periodo , consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto di di poter stare con ciascuno dei genitori nei giorni del Per_1 compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo
3 alternando negli anni le parti della giornata, indipendentemente dal calendario , così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto la IA nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario al contatto telefonico quotidiano con la IA;
i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
l) viene comunque prevista e regolamentata una maggiore elasticità che consenta ad entrambi i genitori di essere coinvolti in caso di impegni improvvisi dell'altro nella gestione di , con godimento di tempo extra, nel senso di prediligere Per_1
l'altro genitore ad estranei ed avendo cura di comunicare a chi la minore sia temporaneamente affidata in caso di terze persone estranee alle famiglie;
m) il genitore che non ha con sé la minore, potrà chiamare o video chiamare Per_1 tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora la minore sia impegnata in qualche attività o comunque, entro il mattino successivo alle 09.00;
7) In ragione del collocamento paritetico della minore, ognuno provvederà direttamente al mantenimento nei periodi di permanenza presso di sé;
8) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie di carattere medico e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo della minore, regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti, ritenendo altresì inclusa nelle spese da suddividere, anche la frequentazione di centri estivi parrocchiali o similari;
Tutte le spese straordinarie - sia che non necessitino di preventivo accordo tra i genitori, sia che siano state concordate – qualora vengano sostenute per intero da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del 50%, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare l'immediato diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita della minore le spese di natura straordinaria che necessitano invece di preventivo accordo, dovranno essere concordate tra i genitori, indipendentemente da chi se ne accolla la spesa: qualora la spesa straordinaria non sia stata concordata, il genitore che se ne assume l'onere non potrà pretendere alcun rimborso. La spesa si intenderà approvata se a seguito di comunicazione scritta in via anticipata, non verrà comunicato formale dissenso sempre per iscritto nel termine di giorni 15 contenente motivazione del diniego. La rifusione delle spese come sopra, avverrà con cadenza mensile, a fine mese, dietro presentazione di pezza giustificativa da parte del genitore che ha anticipato la spesa, necessaria anche ai fini della detrazione fiscale.
4 9) I genitori si impegnano a far mantenere alla IA un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
10) L' assegno unico, ove erogabile, viene suddiviso al 50% tra i coniugi. Le detrazioni fiscali si intendono al 50%.
11) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per la minore anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
12) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà la IA all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che la minore sia in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati con la minore (località , nome della struttura e numero telefonico, e se del caso compagnia aerea e numero del volo).
13) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti della IA a renderne questa ultima partecipe in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere la IA nella quotidianità.
14) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità connesse alla gestione e alla serena crescita della IA , con ulteriore Per_1 impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
15) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Confessione, Comunione e Cresima) i genitori concorderanno in merito alla possibilità che un genitore festeggi a pranzo e l'altro a cena, alternandosi nei tre eventi.
16) le parti danno altresì atto che è stato aperto su Unicredit banca sin dalla nascita, un conto corrente dedicato alla minore a firma Persona_2 congiunta dei genitori, il cui saldo attuale ammonta ad euro 20.000,00 circa. Tale forma di risparmio verrà mantenuta in pieno accordo con possibilità per entrambi di effettuare versamenti da considerarsi quali dazioni volontarie di liberalità per la IA minore.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 16-10-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
e hiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 Parte_1 Parte_2
c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 12- 7-2008 a Este (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 14, Parte I, anno 2008, e alla cui unione era nata la IA il Per_1
25-8-2015.
5 Con la sentenza 320/2024, depositata il 9-12-2024, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 9-12-2024.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 17-9-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 320/2024, depositata il 9-12-2024 e passata in giudicato il 9-6-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della IA . Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3964/2024 R.G. promossa da e da con il parere del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 12-7-2008 a Este (PD), trascritto nel registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Este (PD) al n. 14, Parte I, anno 2008;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso a Rovigo, il 17 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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