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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1716/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1716/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Parte_1
Poli del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Gianola Parte_2
Bazzini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio da loro un tempo contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 6 marzo 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulative di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 63/2024, pubblicata in data 21 maggio 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 9 dicembre 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pagina 1 di 2 previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51, comma 4, e 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
FI (PR) il 30 settembre 2017 - iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 40, Parte I, anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 6 marzo 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1716/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Parte_1
Poli del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Gianola Parte_2
Bazzini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio da loro un tempo contratto alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 6 marzo 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto congiuntamente domande cumulative di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 63/2024, pubblicata in data 21 maggio 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni da loro concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
considerato che
, con le note scritte depositate il 9 dicembre 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pagina 1 di 2 previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51, comma 4, e 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
FI (PR) il 30 settembre 2017 - iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 40, Parte I, anno 2017;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso depositato il 6 marzo 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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