Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 14491 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3
Alessandro Palmigiano;
ATTORI
e in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Francesco Surdi;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1
per sentirla condannare, quale società incorporante al risarcimento del danno – Controparte_2
quantificato in € 61.750,00 per in € 9.375,00 per e in € Parte_1 Parte_2
7.125,00 per - oppure alla restituzione delle predette somme, pari all'ammontare del Parte_3
capitale perduto da ognuno degli attori in conseguenza delle operazioni di acquisto delle azioni di
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (d'ora in avanti anche brevemente ”) meglio indicate in citazione, poste in essere con l'intermediazione di tra settembre 2013 e Controparte_2
novembre 2014, da risolvere per inadempimento della convenuta o nulle per carenza di forma scritta del contratto quadro da parte della e di . Parte_1 Parte_3
Gli attori – premesso di essere stati, all'epoca dell'acquisto, correntisti di – Controparte_2
hanno lamentato la violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi informativi previsti dal T.U.F., sia con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento effettuato, sia con riferimento all'adeguatezza dello stesso rispetto al proprio profilo di rischio, sia in relazione
1
Si è costituita in giudizio società incorporante ai sensi e per Controparte_1 CP_2
gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., la quale preliminarmente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del credito;
nel merito ha negato qualsiasi responsabilità a carico dell'incorporata, evidenziando che aveva fornito al cliente tutte le informazioni CP_2
necessarie in merito alle caratteristiche dell'investimento, provvedendo a raccogliere l'apposito questionario MIFID.
*****
1) Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata da di difetto di Controparte_1
legittimazione passiva/ titolarità passiva.
Va anzitutto evidenziato che la domanda attorea rivolta ad riguarda il Controparte_4
pagamento della somma da questi investita in azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza, attualmente in liquidazione coatta amministrativa, con l'intermediazione di Controparte_2
(facente parte del Gruppo bancario a cui capo c'era ), cui è subentrata a seguito di fusione per incorporazione proprio . Controparte_1
Le norme richiamate dagli attori e le condotte lamentate afferiscono esclusivamente all'ambito della responsabilità dell'intermediario finanziario (collocatore di titoli emessi da altra banca) per violazione degli obblighi informativi imposti dal TUF e dal Regolamento Consob 16190/2007.
Dunque, ciò che gli attori intendono far valere nel presente giudizio è la responsabilità dell'intermediario finanziario e non anche della banca emittente i titoli.
contesta di essere titolare delle passività derivanti dalla commercializzazione Controparte_4 di azioni di lca sulla scorta sia del d.l. 99/2017 che ha disposto la liquidazione coatta CP_5 amministrativa di sia del contratto di cessione concluso dalle due banche venete poste in lca
( e con . CP_2 CP_6 CP_1 CP_4
Sul punto giova osservare che la successione di nei rapporti con i terzi delle due Controparte_1
banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa (Banca Popolare di Vicenza e Veneto
Banca) è stata oggetto di una peculiare regolamentazione, dettata sia per mezzo del decreto del
Ministero dell'Economia del 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio
2017, n. 121 sia mediante il contratto di cessione di azienda concluso da Banca ES e dai commissari liquidatori il 26 giugno 2017 e così espressamente qualificato sia dalle parti contraenti che dallo stesso art. 3, comma 1, d.l. 99/2017. Alla stregua dell'art. 3 co. 1 D.L. 99/2017, sono state esplicitamente escluse dalla cessione “a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti
2 dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”.
Il D.L. n. 99/2017 testualmente individua, tra le posizioni escluse dall'aggregato ceduto a
[...]
, i “debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti”, ove l'aggettivo possessivo rivela CP_1
inequivocabilmente che i debiti esclusi sono quelli risarcitori che conseguono a condotte poste in essere direttamente dalla banca emittente, appunto perché solo per la banca emittente, non anche per l'intermediario che ne ha collocato le azioni, può profilarsi una responsabilità nei confronti dei
“propri azionisti.
Non vi è ragione di ritenere, dunque, che il perimetro delle passività escluse dalla cessione ricomprenda anche quelle delle società controllate delle due banche poste in liquidazione.
Peraltro, è un autonomo soggetto di diritto, per la quale non è stata aperta né CP_2
pende alcuna procedura di liquidazione e per la quale resta ferma, pertanto, la legittimazione passiva rispetto a domande fondate sulla violazione della disciplina regolante l'attività di intermediazione finanziaria sia pure avente ad oggetto azioni od obbligazioni emesse da una delle banche poste in liquidazione e la cui azienda è stata oggetto di cessione. Ciò che assume rilievo nella presente controversia (sorta successivamente alla detta cessione) è che il rapporto contrattuale è sorto tra gli attori e ossia con la banca controllata. Controparte_2
Da ciò discende che, se è vero che il d.l. n. 99/2017 detta alcune disposizioni volte ad escludere la successione di per le passività nascenti dalle operazioni di commercializzazione Controparte_1 delle azioni riguardanti le due banche venete in l.c.a., ciò tuttavia non consente di arrivare alla conclusione per cui il decreto avrebbe anche sostanzialmente trasferito la responsabilità per comportamenti posti in essere dalla controllata in capo alla banca controllante (v. Trib. Palermo, n.
777/2023; n. 1740/2023; Corte d'Appello Palermo, n. 514/23; Trib. Catanzaro, n. 1360/2024).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'eccezione sollevata da al fine di Controparte_1
far valere il proprio difetto di legittimazione passiva va rigettata.
2) Nel merito le domande degli attori sono fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito esposte.
Quanto alla posizione di , si osserva che l'attore deduce la nullità degli acquisti Parte_3
delle azioni di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. eseguiti in suo favore da poiché Controparte_2
3 esecutivi di un contratto-quadro nullo ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 58/1998, per difetto della forma scritta richiesta.
Ai sensi dell'art. 23, d.lgs. n. 58/1998 i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento devono essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Va precisato che la suddetta disposizione si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento o disinvestimento che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (Cass. n. 18122/2020; Cass. n.
23489/2021).
Peraltro, in caso di nullità per difetto di forma del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi d'investimento, anche i successivi ordini ne restano travolti, trattandosi di contratti stipulati in esecuzione di un contratto (normativo) nullo, con la conseguenza che il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco.
Venendo al caso di specie, osserva il Tribunale che la convenuta non ha provato la stipulazione in forma scritta del contratto-quadro, non essendo idoneo a tal fine la sottoscrizione da parte di della domanda di ammissione a socio del 4 luglio 2011, in quanto “poiché i negozi giuridici per i Pt_3
quali la legge prescrive la forma scritta “ad substantiam” sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cass. n. 1452/2019).
Non avendo, dunque, la convenuta prodotto in giudizio il relativo documento, deve essere dichiarata la nullità del contratto-quadro intercorso tra e Parte_3 Controparte_2
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di , deve essere dichiarata la Parte_3
nullità di tutte le operazioni di acquisto delle azioni della Banca Popolare di Vicenza s.p.a., effettuate da mancando la causa giustificativa dei relativi negozi, e la convenuta deve essere Controparte_2
condannata a restituire a la somma di € 7.125,00, corrispondente al capitale investito Parte_3
(doc. 36 e 37 produzione di parte convenuta).
Quanto alla posizione di e di la convenuta ha prodotto Parte_1 Parte_2
i contratti-quadro sottoscritti dai legali rappresentanti delle società attrici (doc. 24 e 29).
4 Gli attori lamentano che l'intermediario, venendo meno ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento, nonché ai connessi obblighi informativi e di salvaguardia, li avrebbero indotti a sottoscrivere ordini di acquisto di azioni della Banca Popolare di
Vicenza, speculative e non adeguate al profilo di rischio degli stessi.
Premesso che la natura “a rischio medio - alto” delle azioni acquistate non è contestata dalla banca, occorre accertare l'adempimento (o meno) da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi contrattuali sullo stesso gravanti.
In punto di diritto, deve ricordarsi che l'art. 21 TUF prevede una serie di obblighi di diligenza, di correttezza e di trasparenza a carico dell'intermediario finanziario, obblighi che si estrinsecano nei confronti della clientela mediante un'articolata attività di acquisizione di tutte le informazioni necessarie e una costante informazione della stessa con riguardo ai possibili investimenti e connessi rischi. Gli artt. 26 e 28 del reg. Consob specificano gli obblighi di informazione che gravano sugli intermediari, stabilendo un obbligo di conoscenza degli strumenti finanziari da essi stessi offerti, conoscenza che deve essere adeguata al tipo di prestazione da fornire, con obbligo di operare al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio di investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore e, al contempo, imponendo, prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione di servizi di investimento, di: a) richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, in ordine alla sua situazione finanziaria, ai suoi obbiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione alo rischio;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Inoltre, ai sensi dell'art. 29 Reg. Consob gli intermediari devono astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, anche se espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo che l'ordine sia reiterato per iscritto e sia preceduto dalle informazioni circa l'inadeguatezza dell'operazione e dalla spiegazione delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
Tale normativa mira a garantire l'interesse particolare dei singoli investitori e l'integrità del mercato finanziario, assicurando correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione: la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono l'alea connessa agli investimenti finanziari entro quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, ed elidono, tendenzialmente, il rischio non necessario, evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole sul risparmiatore.
5 La violazione delle suddette disposizioni, riguardanti il comportamento degli intermediari finanziari nei riguardi dei propri clienti, in difetto di espressa previsione, non determina la nullità del contratto, incidendo tali prescrizioni sul momento prenegoziale o su quello esecutivo ma non sul contenuto del contratto.
Ne consegue che “la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c.” (Cass. S.U. n. 26724/2007; Cass. n. 15099/2021).
Ciò premesso, nel caso in esame emerge dalla documentazione in atti, oltre ad essere pacifico tra le parti, che gli attori e con l'intermediazione di Parte_1 Parte_2 CP_2
hanno acquistato azioni di per un controvalore complessivo di € 61.750,00, il primo, e
[...] CP_7 di € 9.375,00, il secondo (doc. 25-29 e 31-35 produzione di parte convenuta).
È incontestata, poi, la totale perdita di valore delle azioni a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della società emittente.
Gli attori lamentano di non avere ricevuto informazioni relative alle caratteristiche dei titoli acquistati e assumono che l'investimento non era adeguato al loro profilo di rischio.
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dichiarare la risoluzione degli acquisti fatti dagli attori, atteso che la condotta serbata dall'intermediario non può dirsi connotata dalla diligenza richiesta ad un professionista nel settore finanziario.
In particolare, quanto alle informazioni offerte agli attori, nei contratti-quadro per la futura prestazione di servizi di investimento sottoscritto dagli investitori, quest'ultimi dichiarano “di aver ricevuto l'Informativa Precontrattuale sui servizi ed attività di investimento.
Nei preordini sottoscritti dagli attori è indicato che “le caratteristiche relative al prodotto finanziario sono descritte nell'informativa consegnata e condivisa preliminarmente all'operazione”.
Nella scheda di adesione all'offerta, gli attori dichiarano di aver preso visione del prospetto relativo all'Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'emittente, presso le filiali del gruppo , nonché sul sito internet dell'emittente nonché di essere consapevoli dei fattori di
6 rischio relativi all'investimento richiamati alla sezione D della nota di sintesi, al capitolo 2 della nota informativa sugli strumenti finanziari e al capitolo 4 del documento di registrazione.
Non è invece stata offerta prova alcuna circa la consegna anche del prospetto relativo all'Offerta dello specifico prodotto finanziario in concreto acquistato dagli attori, né della scheda prodotto (doc.
44 produzione di parte convenuta).
Tanto meno risulta provato che gli operatori della banca abbiano illustrato agli attori il contenuto del prodotto, non avendo la convenuta articolato richieste di prova orale sul punto.
Né l'adempimento degli obblighi informativi può ricavarsi dalle dichiarazioni contenute nei documenti sopra indicati.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non possa essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio e sia inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. n. 11522 del 1998, trattandosi di una CP_8
dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente (Cass. n. 11412/2012; Cass. n. 20178/2014).
Come chiarito dalla Suprema Corte, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della delibera Consob del 1° luglio 1998 n. 11522, prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. n. 22147/2010).
L'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del Reg. può CP_8
ritenersi assolto soltanto allorché abbia dato all'investitore informazioni non generiche sulla specifica operazione, offrendo un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza.
L'assolvimento degli obblighi informativi non emerge neppure dalle prove orali espletate su istanza degli attori (v. verbale d'udienza del 03/07/2023).
Infatti, i testi , e hanno riferito che il titolo Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
era stato presentato come sicuro e che poteva essere facilmente venduto, sottolineando i vantaggi economici che sarebbero derivati ai clienti dall'assunzione della qualità di soci della banca (in particolare, ha dichiarato: “ci dissero che era un prodotto altamente sicuro;
il finanziamento Tes_1
concesso alle condizioni concordate (tasso agevolato et simila) fu subordinato alla sottoscrizione delle azioni”;
ha dichiarato: “ci fu detto che con l'acquisto delle azioni sicuramente avremo ottenuto l'affidamento, Tes_2
7 altrimenti l'operazione sarebbe stata molto difficoltosa;
i funzionari di banca hanno lodato le caratteristiche delle azioni sotto ogni aspetto (ottenimento affidamento, remunerazione, sicurezza dell'investimento legato alla solidità della banca); ci fu rappresentato che le azioni erano vendibili a semplice richiesta con recupero del capitale investito che nel nostro caso era rappresentato dall'affidamento di anticipo su fatture;
al legale rappresentate furono fatti sottoscrivere numerosi documenti precompilati”; ha dichiarato: “ci dissero che non Tes_3
potevamo rinnovare i fidi senza la sottoscrizione delle azioni; ci fu detto che le azioni avrebbero avuto un rendimento nel tempo e che questo avrebbe consentito all'azienda di rinnovare i fidi; furono presentate come azioni in ragione della solidità della Banca; i funzionari e ci dissero che in ogni momento le CP_9 CP_10 azioni erano liquidabili”).
L'omissione degli obblighi informativi, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, integra gli estremi di un grave inadempimento ed è determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione degli acquisti per cui è causa (cfr. Cass. n. 12937/17, secondo la quale “in materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento e CP_8
derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza”), rendendo superflua ogni considerazione sia in ordine all'adeguatezza dell'operazione al profilo del cliente, sia in ordine alla correttezza e completezza del prospetto informativo e, più in generale, al modus operandi seguito da nel collocamento delle proprie azioni, quale emerge dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (cfr. Cass. n. 363/19, in ordine alla decidibilità della causa sulla base della “ragione più liquida” cioè della “questione ritenuta di più agevole soluzione”).
Infatti, “in tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli” (Cass. n. 8333/18)
Gli ordini di acquisto per cui è causa vanno dunque risolti, con conseguente obbligo per la banca convenuta di restituire a la somma di € 61.750,00, e a e la Parte_1 Parte_2
somma di € 9.375,00, maggiorato degli interessi legali dal giorno della domanda (Cass. n.
6911/2018) e obbligo per l'attore di consegnare i titoli (cfr. Cass. n. 2661/19 in ordine agli effetti restitutori reciproci che discendono dalla risoluzione delle operazioni di investimento finanziario,
8 nonché Cass. n. 3912/18 in ordine alla necessità di provare la mala fede della banca ai fini della retrodatazione della decorrenza degli interessi ai sensi dell'art. 2033 c.c.).
Sui superiori importi non può essere concessa la rivalutazione monetaria chiesta dall'attore in quanto il debito del contraente avente ad oggetto la restituzione di somme ricevute in esecuzione di un contratto poi risolto e/o dichiarato invalido “ha natura di debito di valuta;
da ciò discende l'impossibilità di una rivalutazione automatica della sorte capitale dovuta in restituzione, poiché a mente dell'art. 1224 c.c., il creditore deve allegare e provare il maggior danno che, per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, l'indisponibilità della somma dovutagli gli avrebbe cagionato”
(Cass. n. 4657/1998).
Resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, la cui trattazione deve ritenersi superflua.
3) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del
D.M. 55/2014 e succ. modifiche, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da €
52.001 a € 260.000) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con applicazione dell'incremento per il numero di parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiara la nullità degli ordini di acquisto sottoscritti da;
Parte_3 dichiara risolti per inadempimento imputabile a gli ordini di acquisto Controparte_2
sottoscritti da e da;
Parte_1 Parte_2 condanna al pagamento della somma di € 61.750,00 in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 9.375,00 in favore di e della somma di € 7.125,00 Parte_1 Parte_2 in favore di , oltre interessi legali dalla data della domanda;
Parte_3
condanna a rifondere agli attori le spese di lite che si quantificano in €. Controparte_1
786,00 per spese vive ed in € 22.564,80 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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