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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3260/2020 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Iolanda Russo e dall'avv. Parte_1 Pt_2
, come in atti
[...] ricorrente
E
, in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Marialuigia Ferrante, come in atti CP_1 resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.06.2020, parte ricorrente, premetteva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società
[...] con sede legale in Giugliano in Campania, Via Madonna del Controparte_2
Pantano n.170, quale operaio manovale nel settore edile;
- che in conseguenza dell'attività svolta, riportava malattia professionale consistente in
Acufeni Bilaterale con Ipoacusia bilaterale;
- che pertanto si sottoponeva a visita medico legale a seguito della quale l'Istituto, CP_1 con lettera datata 07.02.2019, comunicava l'accertamento di una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 1% a seguito di revisione con una diagnosi di IPOACUSIA
MISTA;
- che, in data 08.01.2020, l comunicava che anche l'opposizione era stata definita CP_1 negativamente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che le patologie lamentate fossero legate a cause di natura professionale con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione rivendicata CP_1 con un grado di inabilità pari almeno al 7-8 %, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, eccepiva l'infondatezza della CP_1 domanda, e concludeva per il rigetto della stessa, spese vinte. La causa è decisa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale
è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Il legislatore ha, poi, introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ovvero indennizzo di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la CP_1 malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ritiene che le patologie, indicate in ricorso, siano derivate dall'attività lavorativa di manovale edile.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, non essendo contestate le mansioni espletate dal ricorrente, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento circa la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, nonché alla percentuale di menomazione.
Con riferimento al merito della questione va detto che il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato: “Dunque, tenuto conto degli elementi sinora emersi, è indubbio che nella fattispecie in termini, è esistente il nesso tra la tecnopatia (ipoacusia) e
l'esposizione alla noxa patogena (rumore). In tema di valutazione dell'invalidità permanente in termini percentuali del deficit a carico dell'apparato uditivo, si deve far riferimento alle tabelle di cui alla legge 25.07.2000, CP_1 art. 38 essendo la richiesta per il riconoscimento della malattia professionale essere stata inoltrata nel 2007.
Ciò premesso, controllando il tracciato audiometrico eseguito il 23.02.2005 ed utilizzando le tabelle di Legge, si ottengono dei coefficienti per le perdite in decibel alle varie frequenze e per ognuno delle orecchie.
Nel caso de quo si ha: Per l'orecchio destro per le perdite in decibel alle varie frequenze sotto indicate,
AUD: (500Hz:20dB; 1000Hz:35dB; 2000Hz:30dB; 3000Hz:20dB; 4000Hz:40dB). corrispondono i seguenti coefficienti:
AUD (500Hz: 0; 1000Hz: 3; 2000Hz: 1,75; 3000Hz: 0; 4000Hz: 0,4). Per l'orecchio sinistro per le perdite in decibel alle varie frequenze sotto indicate,
AUS: (500Hz:30dB; 1000Hz:35dB; 2000Hz:35dB; 3000Hz:20dB; 4000Hz:65dB)”. corrispondono i seguenti coefficienti:
AUS (500Hz: 1,25; 1000Hz: 3; 2000Hz: 3,5; 3000Hz: 0; 4000Hz:1,5).
Quindi si procede alla somma dei vari coefficienti per ciascun orecchio che sarà:
Orecchio destro = 5,15
Orecchio sinistro = 10,5
A questo punto si applica la formula per il calcolo della invalidità (formula di ) e si CP_3 ha:
Invalidità = (4 x orecchio migliore) + (orecchio peggiore) x0,50=
5
= (4 x 5,15) + 10,5 x 0,50 = 20,6 + 10,5 x 0,50 = 31,1 x 0,50 =
5 5 5
= 6,22 x 0,50 = 3,11 e per arrotondamento al 3%.
Successivamente al suddetto tracciato vi è un vuoto documentale di anni è solo nel giugno
2012 è stato effettuato un esame audiometrico dal quale emerge che il ricorrente presenta una grave perdita dell'udito su tutte le frequenze che non è compatibile con una ipoacusia cronica da rumore.
Si ha, pertanto, materia sufficiente per la:
RISPOSTA AI QUESITI
La documentazione tecnica sanitaria agli atti allegata e le risultanze delle indagini cliniche da noi espletate concordano nell'indicare che il sig. , è affetto da: Parte_1
• Ipoacusia mista
I mezzi di produzione della suddetta patologia, sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità dello stesso e sulla scorta della natura e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, sono in parte compatibili con la situazione lavorativa del ricorrente.
Ai fini valutativi il deficit uditivo del ricorrente relativo al danno acustico è quantizzabile, alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale (Tabelle di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000) con una percentuale del
3% (TRE PER CENTO) di danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico- fisica del soggetto a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.”
La relazione peritale depositata dal dott. appare completa ed esaustiva;
la predetta si Per_1 fonda su accertamenti diagnostici opportuni e rigorosi e derivano da una disamina del caso clinico condotta con retti criteri e con iter logico ineccepibile, sottoposti alla verifica del
Giudice e, pertanto, ritenuti ampiamente condivisibili.
La valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni, è pienamente condivisibile.
La consulenza tecnica non viene messa in dubbio dalle censure sollevate dalla parte ricorrente, con le depositate note di udienza.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, va accertato e dichiarato che la patologia cui è affetta la ricorrente presenta natura professionale ed ha determinato un danno biologico nella misura del 3%.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di ctu sono poste a carico di e si liquidano come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
- accerta che le tecnopatie lamentate dal ricorrente hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 3%;
- nulla per le spese di lite;
- pone a carico di le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3260/2020 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Iolanda Russo e dall'avv. Parte_1 Pt_2
, come in atti
[...] ricorrente
E
, in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dall'avv. Marialuigia Ferrante, come in atti CP_1 resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.06.2020, parte ricorrente, premetteva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società
[...] con sede legale in Giugliano in Campania, Via Madonna del Controparte_2
Pantano n.170, quale operaio manovale nel settore edile;
- che in conseguenza dell'attività svolta, riportava malattia professionale consistente in
Acufeni Bilaterale con Ipoacusia bilaterale;
- che pertanto si sottoponeva a visita medico legale a seguito della quale l'Istituto, CP_1 con lettera datata 07.02.2019, comunicava l'accertamento di una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 1% a seguito di revisione con una diagnosi di IPOACUSIA
MISTA;
- che, in data 08.01.2020, l comunicava che anche l'opposizione era stata definita CP_1 negativamente.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che le patologie lamentate fossero legate a cause di natura professionale con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione rivendicata CP_1 con un grado di inabilità pari almeno al 7-8 %, oltre interessi e rivalutazione;
spese vinte con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, eccepiva l'infondatezza della CP_1 domanda, e concludeva per il rigetto della stessa, spese vinte. La causa è decisa, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale
è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Il legislatore ha, poi, introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ovvero indennizzo di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la CP_1 malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente ritiene che le patologie, indicate in ricorso, siano derivate dall'attività lavorativa di manovale edile.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, non essendo contestate le mansioni espletate dal ricorrente, il contrasto tra le parti si riduce all'accertamento circa la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta, nonché alla percentuale di menomazione.
Con riferimento al merito della questione va detto che il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato: “Dunque, tenuto conto degli elementi sinora emersi, è indubbio che nella fattispecie in termini, è esistente il nesso tra la tecnopatia (ipoacusia) e
l'esposizione alla noxa patogena (rumore). In tema di valutazione dell'invalidità permanente in termini percentuali del deficit a carico dell'apparato uditivo, si deve far riferimento alle tabelle di cui alla legge 25.07.2000, CP_1 art. 38 essendo la richiesta per il riconoscimento della malattia professionale essere stata inoltrata nel 2007.
Ciò premesso, controllando il tracciato audiometrico eseguito il 23.02.2005 ed utilizzando le tabelle di Legge, si ottengono dei coefficienti per le perdite in decibel alle varie frequenze e per ognuno delle orecchie.
Nel caso de quo si ha: Per l'orecchio destro per le perdite in decibel alle varie frequenze sotto indicate,
AUD: (500Hz:20dB; 1000Hz:35dB; 2000Hz:30dB; 3000Hz:20dB; 4000Hz:40dB). corrispondono i seguenti coefficienti:
AUD (500Hz: 0; 1000Hz: 3; 2000Hz: 1,75; 3000Hz: 0; 4000Hz: 0,4). Per l'orecchio sinistro per le perdite in decibel alle varie frequenze sotto indicate,
AUS: (500Hz:30dB; 1000Hz:35dB; 2000Hz:35dB; 3000Hz:20dB; 4000Hz:65dB)”. corrispondono i seguenti coefficienti:
AUS (500Hz: 1,25; 1000Hz: 3; 2000Hz: 3,5; 3000Hz: 0; 4000Hz:1,5).
Quindi si procede alla somma dei vari coefficienti per ciascun orecchio che sarà:
Orecchio destro = 5,15
Orecchio sinistro = 10,5
A questo punto si applica la formula per il calcolo della invalidità (formula di ) e si CP_3 ha:
Invalidità = (4 x orecchio migliore) + (orecchio peggiore) x0,50=
5
= (4 x 5,15) + 10,5 x 0,50 = 20,6 + 10,5 x 0,50 = 31,1 x 0,50 =
5 5 5
= 6,22 x 0,50 = 3,11 e per arrotondamento al 3%.
Successivamente al suddetto tracciato vi è un vuoto documentale di anni è solo nel giugno
2012 è stato effettuato un esame audiometrico dal quale emerge che il ricorrente presenta una grave perdita dell'udito su tutte le frequenze che non è compatibile con una ipoacusia cronica da rumore.
Si ha, pertanto, materia sufficiente per la:
RISPOSTA AI QUESITI
La documentazione tecnica sanitaria agli atti allegata e le risultanze delle indagini cliniche da noi espletate concordano nell'indicare che il sig. , è affetto da: Parte_1
• Ipoacusia mista
I mezzi di produzione della suddetta patologia, sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità dello stesso e sulla scorta della natura e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, sono in parte compatibili con la situazione lavorativa del ricorrente.
Ai fini valutativi il deficit uditivo del ricorrente relativo al danno acustico è quantizzabile, alla luce dei Barèmes di usuale consultazione medico-legale (Tabelle di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000) con una percentuale del
3% (TRE PER CENTO) di danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico- fisica del soggetto a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.”
La relazione peritale depositata dal dott. appare completa ed esaustiva;
la predetta si Per_1 fonda su accertamenti diagnostici opportuni e rigorosi e derivano da una disamina del caso clinico condotta con retti criteri e con iter logico ineccepibile, sottoposti alla verifica del
Giudice e, pertanto, ritenuti ampiamente condivisibili.
La valutazione medico-legale, motivata e logicamente ineccepibile nelle conclusioni, è pienamente condivisibile.
La consulenza tecnica non viene messa in dubbio dalle censure sollevate dalla parte ricorrente, con le depositate note di udienza.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, va accertato e dichiarato che la patologia cui è affetta la ricorrente presenta natura professionale ed ha determinato un danno biologico nella misura del 3%.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di ctu sono poste a carico di e si liquidano come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
- accerta che le tecnopatie lamentate dal ricorrente hanno determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 3%;
- nulla per le spese di lite;
- pone a carico di le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso