Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00918/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2025, proposto da
Centro Servizi Medici Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Accetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Laboratorio Analisi Cliniche S. Filippo del Dott. Vincenzo Cannistracci & C. s.a.s., Centro Analisi Catanese Soc. Cons. a r.l., non costituite in giudizio;
Centro Saem del Dott. di Carlo Antonino Orazio e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Manciagli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accesso
ai documenti relativi al procedimento del 2024 per la determinazione del budget per l’anno 2024 e del successivo procedimento con cui si è proceduto nel 2025 al ricalcolo sempre del budget 2024 relativamente alle strutture appartenenti alla branca 11 (patologia clinica) e di cui all’istanza del 4.3.2025.
nonché per l’annullamento
del rigetto dell’istanza di accesso comunicato con nota del 31.3.2025 a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali e del Dirigente resp. U.O.S. Conv. sanitarie
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e di Centro Saem del Dott. di Carlo Antonino Orazio e C. S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe notificato il 23 aprile 2025 e depositato il successivo giorno 29 aprile 2025 la società consortile Centro Servizi Medici, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per la branca di patologia clinica e contrattualizzata con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania agisce ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento della nota del 31 marzo 2025 con cui la predetta ASP ha parzialmente denegato l’accesso ai documenti richiesti dalla deducente con istanza del 4 marzo per l’accertamento del diritto all’integrale ostensione di quanto in quella sede domandato.
Più nel dettaglio espone in fatto la ricorrente che:
- in data 10 dicembre 2024 ha perfezionato il contratto predisposto dall’ASP di Catania che determinava in € 3.030.717,63 il budget per l’anno 2024;
- con nota del 10 febbraio 2025, ha comunicato una revisione dei conteggi derivante -giustificata con i trasferimenti di strutture da un’ASP o da un consorzio ad un altro- con conseguente ricalcolo del proprio budget in € 2.942.923,4: inferiore di € 87.794,17 rispetto al precedente;
- a fronte di tale allegata decurtazione e della diffida a sottoscrivere il nuovo contratto, essa, al fine di tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, ha presentato in data 4 marzo 2025 istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990 (doc. 1 d parte ricorrente), chiedendo di ottenere copia dei seguenti atti: 1) la determina o qualsiasi altro documento con cui l’Azienda aveva calcolato e assegnato il budget originario per l’anno 2024 a tutte le strutture di laboratorio della branca 11; 2) la determina o qualsiasi altro documento con cui la stessa Azienda aveva proceduto al successivo ricalcolo del medesimo budget; 3) la determina o qualsiasi altro documento di individuazione delle strutture trasferitesi, con indicazione dei loro budget d’origine e di quelli nuovi assegnati; 4) la ragione sociale delle suddette strutture trasferite, in qualità di controinteressate; 5) il tabulato o altro atto indicante gli importi liquidati e il fatturato prodotto da tutte le strutture di laboratorio;
- con la nota, oggi impugnata, del 31 marzo 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale, premesso di aver notiziato i controinteressati e di aver ricevuto quattro dinieghi all’ostensione, ha riscontrato parzialmente l’istanza, negando l’accesso ai documenti di cui ai punti 1, 2 e 5 e fornendo riscontro solo parziale ai punti 3 e 4; in particolare, l’Amministrazione asseriva, quanto al punto 1, di non adottare specifici atti amministrativi per il calcolo del budget, i cui criteri sarebbero trasfusi direttamente nel contratto; quanto ai punti 2 e 5, opponeva un diniego motivato dalla necessità di tutelare la riservatezza dei dati commerciali, industriali e finanziari delle altre strutture convenzionate, ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d) della L. 241/1990 e dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013; infine, in relazione ai punti 3 e 4, trasmetteva un elenco delle strutture trasferitesi ma senza indicare i rispettivi budget d’origine e quelli ricalcolati.
Lamentando con unico articolato motivo “ Violazione dell’art. 22 - 24 l.241/90 - Violazione del principio di massima ostensione – Eccesso di potere -Motivazione perplessa, incongrua. Violazione dell’art.8 quinquies D.leg.vo 502/1992 ” deduce, in sintesi, la ricorrente che l’affermazione dell’ASP circa l’inesistenza di atti amministrativi relativi al calcolo dei budget sarebbe pretestuosa, data la complessità del procedimento imposto dal D.A. n. 643/2024, che presuppone necessariamente la formazione di documenti interni, come peraltro implicitamente ammesso dalla stessa Amministrazione. Contesta, inoltre, la legittimità del diniego basato sulla riservatezza, sostenendo che la procedura di assegnazione dei budget, assimilabile a una selezione comparativa ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, impone un regime di trasparenza che prevale sulle esigenze di segretezza commerciale, e che l’interesse alla difesa in giudizio contro la decurtazione lamentata costituisce un fondamento qualificato per l’accesso, anche a dati economici che, in parte, sarebbero comunque pubblici.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per la finalità meramente esplorativa dell’istanza di accesso e, nel merito, l’infondatezza delle censure, ribadendo la natura vincolata e non discrezionale dell’attività di calcolo e la prevalenza, in sede di bilanciamento, dell’interesse alla riservatezza economica e commerciale dei terzi, richiamando a supporto la previsione dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013.
Con ordinanza n. 705 del 22 dicembre 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti controinteressate.
In esito all’adempimento del predetto incombente (mediante notifiche eseguite dalla ricorrente il 23 dicembre 2025) si è costituita la società controinteressata “Centro SAEM del Dott. Di Carlo Antonino Orazio & C. S.a.s.”, la quale non si è opposta alla richiesta di conoscere l’elenco delle strutture trasferite, ma ha eccepito la genericità della richiesta relativa ai documenti di calcolo del budget e si è fermamente opposta all’ostensione dei dati relativi al fatturato, in quanto dato sensibile e personale la cui divulgazione potrebbe configurare concorrenza sleale, non essendo peraltro funzionale alla tutela dell’interesse della ricorrente.
Non si sono costituite le altre parti private.
Con successive memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi, e la ricorrente ha evidenziato come dalla stessa difesa dell’ASP emergerebbe che le opposizioni dei controinteressati non erano motivate da ragioni di riservatezza, bensì dalla contestazione della legittimazione della società istante, rendendo così la motivazione del diniego palesemente incongrua.
All’udienza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
- Capo I
In via preliminare, dev’essere disattesa l’eccezione in rito dell’Amministrazione resistente.
L’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 esclude l’ammissibilità di istanze di accesso volte a un controllo generalizzato. Tuttavia, la giurisprudenza è costante nell’affermare che tale divieto non opera allorché la richiesta di accesso, seppur concernente un cospicuo numero di documenti, sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, finalizzato alla tutela di una specifica posizione giuridica.
Nel caso di specie, l’interesse della società ricorrente è stato chiaramente esplicitato e risulta essere diretto, concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990.
Esso, infatti, trae origine dalla lamentata lesione della sfera patrimoniale della stessa, conseguente alla decisione dell’ASP di ridurre il budget per l’anno 2024 di un importo pari a € 87.794,17, e si concreta nell’esigenza, più volte manifestata, di acquisire la documentazione richiesta per verificare la legittimità di tale ricalcolo a tutela delle ragioni attoree in sede giurisdizionale, come peraltro comprovato dalla pendenza di un autonomo giudizio di merito.
L’accesso, pertanto, non si palesa finalizzato a un controllo generico né presenta contorni esplorativi, ma risulta strumentale alla difesa di un interesse specifico e qualificato.
- Capo II
Passando al merito, emerge come il punto nodale della controversia sia il bilanciamento tra diritto di accesso della ricorrente e diritto alla riservatezza dei terzi controinteressati.
1) In primo luogo, quanto all’argomentazione dell’ASP emerge come la stessa Amministrazione abbia, invero, fornito alla ricorrente un estratto dei calcoli che la riguardavano; dal che si desume l’esistenza di analoghi estratti anche per le altre parti. Tali elaborati, ancorché interni, rientrano a pieno titolo nella nozione di documento amministrativo e sono, in linea di principio, accessibili.
Non è invece dovuta alcuna attività di elaborazione ad hoc di documenti non ancora formati, diversi dai predetti estratti contabili.
2) Il nucleo della questione risiede, dunque, nella legittimità del diniego opposto per ragioni di riservatezza.
L’Amministrazione ha invocato la tutela degli interessi economici e commerciali delle altre strutture, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 24 della L. 241/1990.
Nondimeno, la norma da ultimo richiamata dispone al comma 7 che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
La disposizione accorda, perciò, tutela rafforzata all’accesso difensivo, che prevale, di norma, sull’esigenza di riservatezza di terzi, a condizione che l’accesso sia “ strettamente indispensabile ” alla tutela di detti interessi.
Nel caso di specie, la procedura di assegnazione dei budget alle strutture sanitarie accreditate presenta connotati di natura comparativa, in cui le risorse pubbliche disponibili vengono ripartite tra più operatori economici in base a criteri predeterminati, tra cui il valore della produzione. In un simile contesto, l’esigenza di trasparenza assume un rilievo particolare, in quanto funzionale a garantire la par condicio tra i concorrenti e la corretta applicazione delle regole di riparto. Ogni struttura ha un interesse qualificato a conoscere non solo i propri dati, ma anche quelli delle altre strutture che hanno concorso alla medesima ripartizione, al fine di verificare che l’Amministrazione abbia agito nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.
Alla luce di ciò, la richiesta della ricorrente di accedere ai documenti integrali utilizzati per il calcolo e il ricalcolo del budget 2024 per tutte le strutture della branca (punti 1 e 2 dell’istanza) appare fondata. La conoscenza di tali dati aggregati e disaggregati è, infatti, strumento necessario alla ricorrente per ricostruire l’iter logico-matematico seguito dall’ASP e verificare la correttezza del ricalcolo che ha inciso negativamente sulla sua posizione.
Il diniego opposto dall’ASP, risulta, di conseguenza, illegittimo; tanto più perché, mentre la ricorrente ha allegato la finalità defensionale dell’accesso richiesto, l’Amministrazione, come correttamente osservato dalla stessa ricorrente, ha opposto una motivazione perplessa, poiché fondata su ragioni di riservatezza che non erano state nemmeno addotte dai controinteressati nelle loro opposizioni.
3) Analoga conclusione vale per la richiesta di cui al punto 3 dell’istanza, ossia la conoscenza dei budget d’origine e di quelli nuovi assegnati alle strutture trasferitesi che hanno causato il ricalcolo. L’ASP ha fornito solo l’elenco di tali strutture, ma ha omesso i dati economici richiesti, rendendo di fatto impossibile per la ricorrente comprendere la dinamica della variazione e la sua incidenza complessiva. Anche in questo caso, l’accesso ai dati completi è strettamente indispensabile alla difesa degli interessi della ricorrente.
4) Diversa valutazione merita, invece, la richiesta di cui al punto 5 dell’istanza, avente ad oggetto il “ tabulato (o qualsiasi altro atto già compilato) con indicazione degli importi liquidati e il fatturato prodotto di tutte le strutture di laboratorio ”.
Sebbene l’interesse difensivo della ricorrente sia prevalente, esso deve essere contemperato con il principio di necessità e pertinenza. Il fatturato di un’impresa è un dato più ampio rispetto al valore della produzione a carico del SSN, potendo includere anche prestazioni rese a privati. Come eccepito dal controinteressato Centro SAEM, la conoscenza di tale dato complessivo non appare strettamente funzionale e indispensabile alla verifica della corretta assegnazione del budget pubblico, potendo al contempo ledere la riservatezza commerciale delle altre imprese.
L’interesse della ricorrente al riguardo può essere adeguatamente soddisfatto dalla conoscenza dei dati relativi al valore della produzione posto a base dei calcoli dell’ASP e degli importi liquidati a carico del SSN, senza necessità di estendere l’accesso all’intero fatturato aziendale dei concorrenti. Pertanto, limitatamente a tale richiesta, il diniego dell’Amministrazione, seppur con una motivazione da precisare, appare nel merito corretto.
5) In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento ai punti 1, 2 e 3 dell’istanza di accesso. Di conseguenza, va annullato in parte il provvedimento di diniego impugnato e va ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania di consentire alla ricorrente l’accesso, mediante estrazione di copia, ai seguenti documenti:
- i documenti integrali contenenti i calcoli e i dati posti a base della determinazione e assegnazione originaria del budget per l’anno 2024 a tutte le strutture di laboratorio della branca 11;
- i documenti integrali contenenti i calcoli e i dati posti a base del successivo ricalcolo del budget per l’anno 2024 per tutte le suddette strutture;
- i documenti indicanti le strutture trasferitesi nell’ASP di Catania, completi dell’indicazione dei rispettivi budget d’origine e di quelli nuovi assegnati a seguito del ricalcolo.
L’Amministrazione, nell’ostendere tale documentazione, potrà oscurare i dati non pertinenti alla procedura di riparto del budget, qualora presenti, ma non potrà negare la conoscenza dei dati economici (quali il valore della produzione) che costituiscono il presupposto necessario per la verifica della legittimità del proprio operato.
Il predetto accesso dovrà essere reso disponibile dall’Amministrazione resistente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
- Capo III
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale, mentre possono essere compensate nei confronti della parte controinteressata costituitasi e delle altre parti private non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti della parte controinteressata e delle altre parti private non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE IO, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE SA | SE IO |
IL SEGRETARIO