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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 110 R.G.L. del 2025, promossa
D A
nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Parte_1
Settefarini n. 148, c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesca Granvillano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Ventura n. 17, Gela;
- opponente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore (cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo per procura in documento informatico separato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val
d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto.
- opposto-
A seguito dell'udienza del 25/06/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che la parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/01/2025, la ricorrente in epigrafe, premettendo di aver ricevuto in data 16.10.2025 la notifica dell'avviso di addebito n. 592 2024 0001179529000 relativo a contributi accertati e dovuti per l'anno 2023 a titolo di Gestione Agricola – Lavoratori
Autonomi e Associati e relative sanzioni (per un totale di euro 3.581,06) conveniva in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo dichiararsene l'annullamento, deducendo CP_2
l'illegittimità dell'impugnato avviso di addebito per non avere egli svolto, nel corso dell'anno cui l'avviso tacciato di illegittimità si riferisce, alcuna attività autonoma riconducibile a quella erroneamente riscontrata dall'ente previdenziale. Precisava, in proposito, di avere cessato la propria attività lavorativa nel mese di ottobre 2017, procedendo alla cancellazione dell'impresa individuale allo stesso riconducibile in data 31.01.2018 come, evincibile dalla visura della
Camera di Commercio e dal prospetto di verifica dell'Agenzia delle Entrate, documenti versati in atti.
Con memoria depositata in data 19.02.2025, si costituiva in giudizio l'ente convenuto deducendo di aver provveduto, in data 18.02.2025, all'annullamento integrale dell'avviso di addebito opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa a seguito dell'udienza del 25.06.2025, alla stregua delle deduzioni rassegnate dalla parte ricorrente in ordine a tale ultima circostanza, dalla stessa positivamente riscontrata, nonché delle risultanze emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti.
Tanto chiarito, rileva il Tribunale che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto da ambo le parti in lite, stante l'intervenuto integrale annullamento dell'avviso di addebito opposto da parte dell'ente previdenziale convenuto.
Vale evidenziare sul punto che, secondo l'autorevole insegnamento della Corte di
Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile - trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR - costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
E' quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, eventualmente anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo - di una situazione che faccia venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006). L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Giacché sulla base delle allegazioni di entrambe le parti, documentalmente comprovate
(cfr. provvedimento del 18.02.2025 prodotto dall' in uno alla memoria di costituzione), in CP_2 ordine all'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Deve osservarsi comunque, come la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, pone in predicato la valutazione delle spese processuali facendo ricorso alla regola della
"soccombenza virtuale”, che vanno dunque poste a carico dell'ente convenuto in considerazione del fatto che l' ha pacificamente provveduto al richiamato annullamento CP_2 solo in data successiva alla instaurazione del presente giudizio, incoato in data 23.01.2025.
Di quì la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente, ancorché ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
Invero, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha precisato che "La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede
d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009).
Nel caso di specie, in difetto di una congiunta richiesta delle parti di compensazione delle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell'ente convenuto per le ragioni sopra esposte e vengono liquidate come in dispositivo [causa di valore ricompreso nello scaglione 1.100,00 –
5.200,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro CP_2
886,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A.
e C.A.P., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Gela il 27/06/2025
Il Giudice
Giulia Polizzi