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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/12/2024, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai GNi Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n R.G. 311/2024: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 (C.F. ), nata a [...] il giorno 8 Ottobre 1966, residente in [...] lettera C, elettivamente domiciliata in Torino – Via San Quintino n.40, presso lo studio dell'avv. Stefania BERTACCHI che la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...] residente a [...] C, CF , rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avvocato C.F._2 Bianca (CF Email_1
) presso il cui studio in Torino, Via Galliano, 15 è elettivamente C.F._3 domiciliato Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio delli 10.12.2024 Conclusioni Congiunte delle Parti Le Parti han depositato in PCT conclusioni congiunte conformi con richiesta di pronuncia della separazione del seguente letterale tenore: “(…) 1) La casa coniugale, sita in Castagneto Po (TO) – Stradale Torino n. 33 lettera C, di proprietà esclusiva del GN , verrà da questi immediatamente posta in vendita. Sino alla vendita, l'abitazione sarà CP_1 assegnata a che vi vivrà con il figlio La RA si impegna a Pt_1 Per_1 Pt_1 rilasciare la casa coniugale entro il termine di mesi sei dalla sottoscrizione da parte del GN , di CP_1 un contratto preliminare di vendita della stessa. Tale rilascio è condizionato all'erogazione, da parte del GN ed in favore della RA , della somma di € 30.000,00, che verrà accreditata CP_1 Pt_1 sul conto corrente della moglie tramite bonifico bancario al momento del ricevimento della prima tranche di pagamento da parte del promissario acquirente.
2)Fino al rilascio della casa coniugale da parte della RA , tutte le relative spese saranno Pt_1 sostenute dal GN . Decorso un anno senza che la casa sia venduta, le parti rivaluteranno la CP_1 suddivisione del pagamento delle utenze della casa.
3)Gli arredi presenti nella casa coniugale restano assegnati alla RA che li potrò portare con sé Pt_1 nella sua nuova sistemazione abitativa, ad eccezione di quelli strettamente personali del GN . CP_1
4)Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio lla Per_1 responsabilità genitoriale nei periodi in cui starà con ciascun genitore. Per_1
5)La residenza anagrafica di sarà presso l'abitazione materna. Per_1
6)Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore compatibilmente con la propria situazione lavorativa in Sardegna. In linea di massima, lo incontrerà almeno una volta al mese, in un fine settimana, tenendolo pagina 1 di 2 con sé dal venerdì alla domenica oppure in altri momenti indicati con congruo preavviso sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e personali del minore.
7)Durante le vacanze natalizie, trascorrerà tutto il periodo alternativamente con uno o con l'altro Per_1 genitore. Il prossimo Natale 2024 resterà con la mamma Per_1
8)Le vacanze pasquali verranno trascorse dal minore in via alternata con uno o con l'altro genitore. La prossima Pasqua 2025 verrà trascorsa con il padre
9)Nel periodo delle vacanze estive, resterà quindici giorni con il padre durante il mese di agosto in Per_1 periodo da concordare entro il giorno 31 Maggio di ogni anno. In difetto di accordo, il GN CP_1 potrà tenere con sé i primi quindici giorni di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli Per_1 anni dispari.
10)ciascun genitore contribuirà al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo tiene presso di sé. Inoltre, il GN contribuirà al mantenimento di versando alla madre, prevalente collocataria, la CP_1 Per_1 somm i € 350,00, rivalutabile annual ondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA Pt_1
11)Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative al minore nella percentuale del 50%.
12)L'autovettura intestata al GN ma in uso alla RA verrà, a scelta dei coniugi: CP_1 Pt_1 1) utilizzata sino alla data in cui denza il pagamento del axi rata, allorquando la stessa si impegna a restituire l'autovettura alla società concessionaria;
2) messa immediatamente in vendita e il Signor supporterà la CP_1 Parte_2 nella ricerca di un'altra autovettura idonea, da acquistarsi utilizzando il credito residuo.” Per il PM:
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 14/10/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti han contratto matrimonio in data 25 Giugno 2022 in Castagneto PO. Dalla loro unione è nato il figlio il 8.7.2013. Ha agito parte ricorrente chiedendo Persona_2 la pronuncia di separazione. Si è costituito il resistente e le parti han depositato conclusioni congiunte conformi, che il Collegio ritiene accoglibili. Le parti hanno dichiarato che la comunione materiale e spirituale è venuta meno, essendo divenuta intollerabile la convivenza, ed hanno dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni sopra viste e ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte cosnensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Castagneto Po (To) di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai GNi Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n R.G. 311/2024: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 (C.F. ), nata a [...] il giorno 8 Ottobre 1966, residente in [...] lettera C, elettivamente domiciliata in Torino – Via San Quintino n.40, presso lo studio dell'avv. Stefania BERTACCHI che la rappresenta e difende per delega in atti Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...] residente a [...] C, CF , rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avvocato C.F._2 Bianca (CF Email_1
) presso il cui studio in Torino, Via Galliano, 15 è elettivamente C.F._3 domiciliato Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio delli 10.12.2024 Conclusioni Congiunte delle Parti Le Parti han depositato in PCT conclusioni congiunte conformi con richiesta di pronuncia della separazione del seguente letterale tenore: “(…) 1) La casa coniugale, sita in Castagneto Po (TO) – Stradale Torino n. 33 lettera C, di proprietà esclusiva del GN , verrà da questi immediatamente posta in vendita. Sino alla vendita, l'abitazione sarà CP_1 assegnata a che vi vivrà con il figlio La RA si impegna a Pt_1 Per_1 Pt_1 rilasciare la casa coniugale entro il termine di mesi sei dalla sottoscrizione da parte del GN , di CP_1 un contratto preliminare di vendita della stessa. Tale rilascio è condizionato all'erogazione, da parte del GN ed in favore della RA , della somma di € 30.000,00, che verrà accreditata CP_1 Pt_1 sul conto corrente della moglie tramite bonifico bancario al momento del ricevimento della prima tranche di pagamento da parte del promissario acquirente.
2)Fino al rilascio della casa coniugale da parte della RA , tutte le relative spese saranno Pt_1 sostenute dal GN . Decorso un anno senza che la casa sia venduta, le parti rivaluteranno la CP_1 suddivisione del pagamento delle utenze della casa.
3)Gli arredi presenti nella casa coniugale restano assegnati alla RA che li potrò portare con sé Pt_1 nella sua nuova sistemazione abitativa, ad eccezione di quelli strettamente personali del GN . CP_1
4)Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio lla Per_1 responsabilità genitoriale nei periodi in cui starà con ciascun genitore. Per_1
5)La residenza anagrafica di sarà presso l'abitazione materna. Per_1
6)Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore compatibilmente con la propria situazione lavorativa in Sardegna. In linea di massima, lo incontrerà almeno una volta al mese, in un fine settimana, tenendolo pagina 1 di 2 con sé dal venerdì alla domenica oppure in altri momenti indicati con congruo preavviso sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e personali del minore.
7)Durante le vacanze natalizie, trascorrerà tutto il periodo alternativamente con uno o con l'altro Per_1 genitore. Il prossimo Natale 2024 resterà con la mamma Per_1
8)Le vacanze pasquali verranno trascorse dal minore in via alternata con uno o con l'altro genitore. La prossima Pasqua 2025 verrà trascorsa con il padre
9)Nel periodo delle vacanze estive, resterà quindici giorni con il padre durante il mese di agosto in Per_1 periodo da concordare entro il giorno 31 Maggio di ogni anno. In difetto di accordo, il GN CP_1 potrà tenere con sé i primi quindici giorni di agosto negli anni pari e le ultime due settimane negli Per_1 anni dispari.
10)ciascun genitore contribuirà al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo tiene presso di sé. Inoltre, il GN contribuirà al mantenimento di versando alla madre, prevalente collocataria, la CP_1 Per_1 somm i € 350,00, rivalutabile annual ondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA Pt_1
11)Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie relative al minore nella percentuale del 50%.
12)L'autovettura intestata al GN ma in uso alla RA verrà, a scelta dei coniugi: CP_1 Pt_1 1) utilizzata sino alla data in cui denza il pagamento del axi rata, allorquando la stessa si impegna a restituire l'autovettura alla società concessionaria;
2) messa immediatamente in vendita e il Signor supporterà la CP_1 Parte_2 nella ricerca di un'altra autovettura idonea, da acquistarsi utilizzando il credito residuo.” Per il PM:
V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 14/10/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti han contratto matrimonio in data 25 Giugno 2022 in Castagneto PO. Dalla loro unione è nato il figlio il 8.7.2013. Ha agito parte ricorrente chiedendo Persona_2 la pronuncia di separazione. Si è costituito il resistente e le parti han depositato conclusioni congiunte conformi, che il Collegio ritiene accoglibili. Le parti hanno dichiarato che la comunione materiale e spirituale è venuta meno, essendo divenuta intollerabile la convivenza, ed hanno dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni sopra viste e ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte cosnensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Castagneto Po (To) di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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