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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 617/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Laura Speranza giudice dott.ssa Ida Perna giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 617/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
IN (NA) alla Via Bruno Buozzi n°8, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv.to Maria Ambrosio presso il cui studio è elett.te dom.ta in Boscoreale (NA) alla Via
T.A.Cirillo n.37.
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] e residente in CP_1 C.F._2
IN (NA) alla Via Bruno Buozzi n°8, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv.to Francesco De Gaetano presso il cui studio è elett.te dom.to in AN (NA) alla Via
UG LO n.15.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: all'udienza cartolare del 30.09.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate nel ricorso.
Il P.M. in data 22.09.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in data 12.04.2015 in Lettere (NA),
(atto n.2, parte II, serie C, anno 2015) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati 2 figli: nato il [...] in [...] e nata il [...] in [...] Per_1 Per_2
Equense (NA), minori;
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, all'udienza cartolare del 30.09.2025 il giudice letti gli atti di causa, rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 22.09.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze dei figli minori alla bigenitorialità.
Riguardo alla situazione economico patrimoniale, le parti hanno dedotto in ricorso che: Il Sig. CP_1
è operaio Full Time della società Sistemi Integrati S.r.L. con sede legale in Firenze alla Via
[...]
Prato e di svolgere lavoro nella unità produttiva Napoli e il suo reddito negli ultimi tre anni è stato pari a € 24.959,33 cud anno 2024, € 24.077,51 cud anno 2023 e € 21.373,32 cud anno 2022 mentre la signora è casalinga, non ha redditi, né diritti reali su beni immobili. Pt_1
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da E n data Parte_1 CP_1
21.03.2025 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi e (atto n. 2, Parte II, Parte_1 CP_1 Serie C - registri atti matrimonio del Comune di Lettere (NA) anno 2015), ai seguenti patti e condizioni:
I I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
II l'abitazione coniugale sita in IN alla Via Bruno Buozzi n.8, di proprietà del marito resta assegnata in godimento alla moglie con quanto in essa contenuto, che l'abiterà unitamente ai minori, il provvederà al ritiro dei propri effetti personali;
CP_1
III i figli minori nato il [...] e nata il [...] resteranno affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza preferenziale presso la madre, con la quale hanno continuato a convivere, sin dopo la cessazione della convivenza coniugale, risalente al 24
Giugno 2024;
IV Il padre potrà trattenere i figli presso di sé quando vorrà previo accordo con la madre collocataria ed in via principale il padre avrà con sé i figli almeno due pomeriggi a settimana, da concordare con la moglie in base agli impegni di lavoro (e che in caso di disaccordo si indicano nel mercoledì e giovedì pomeriggio) a weekend alternati e compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. CP_1
dal venerdì dall'uscita da scuola, con prelievo presso lo istituto scolastico (o dalle ore 13:00
[...] con prelievo presso l'abitazione materna nell'ipotesi di sospensione dell'attività didattica) sino alla domenica, alle ore 21:00 con pernottamento presso l'abitazione paterna e riaccompagnamento dei figli sempre presso l'abitazione materna.
- le festività natalizie alternate: il 24 dicembre ovvero il 25 dicembre;
il 31 dicembre ovvero l'1 ovvero il 6 gennaio ad anni alterni;
- le vacanze di Pasqua alternate: la domenica di Pasqua ovvero il lunedì in Albis ad anni alterni.
- le vacanze estive: i figli minori saranno con il padre per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, dal 1 al 14 agosto ovvero dal 15 al 31 ad anni alterni, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e sempre compatibilmente con la turnazione lavorativa del sig. CP_1
Per tutte le altre festività: 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, i minori, ad anni alterni, saranno con ciascun genitore.
I minori, altresì, trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso, l'onomastico e il giorno della Festa del Papà.
Trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa, l'onomastico ed il giorno della
Festa della Mamma.
I genitori e i minori -ogni anno- trascorreranno tutti insieme -auspicabilmente- le ricorrenze dell'onomastico e del compleanno dei figli minori. Nel caso di disaccordo, i figli minori trascorreranno metà della giornata con un genitore e l'altra metà con l'altro genitore. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e che i genitori eserciteranno separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
V L'assegno di mantenimento per i minori -posto a carico di - viene concordemente CP_1 fissato in complessivi € 500,00 (cinquecento/00) mensili, ossia € 250,00 per ciascun figlio, da versarsi mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mani o a mezzo bonifico bancario con ricarica su PostePay di titolarità della moglie IBAN [...]. Il detto assegno sarà rivalutato come per legge annualmente in base agli indici ISTAT.
Il padre corrisponderà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche- specialistiche, di istruzione, ludico-sportive) occorrenti per gli stessi figli, previamente concordate e documentate ed avuto riguardo al protocollo d'intesa del Tribunale di Torre Annunziata del
06.07.2021;
VI L'assegno unico sarà percepito al 50% tra essi coniugi.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Lettere (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 2, parte II, S C- dei registri di matrimonio dell'anno 2015);
C. Nulla per le spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 28.10.2025.
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato