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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5492/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale ordinario di Trani, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa TT Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5492 del registro generale affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 15.05.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Andria, alla via Duca degli Abruzzi Parte_1
n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Laforgia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-RICORRENTE- E
, elettivamente domiciliato in Andria, alla Via V. Bellini n. 3, presso lo CP_1 studio dell'avv. Savino Losappio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-RESISTENTE- NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: con note sostitutive di udienza del 16.04.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di separazione per intervenuta riconciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2019, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 4.06.2005, in Andria (BT), con , dalla cui unione CP_1 sono nati due figli, il 08.03.2007, e il 31.10.2015 - ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione dal coniuge con addebito a quest' ultimo;
quindi, disporsi l' affido condiviso dei figli con collocazione presso di sé, assegnazione in suo favore del mobilio della casa coniugale, regolamentazione delle frequentazioni padre – figli, e con onere del di versare un CP_1 contributo mensile per il mantenimento dei figli, non inferiore a € 600,00 - € 300,00 per ciascun figlio- oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché l' ulteriore somma mensile di
€300,00 a titolo di mantenimento del coniuge. Con comparsa di risposta del 24.1.2020, , costituitosi in giudizio, ha chiesto CP_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli minori. Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. con ordinanza del 28.1.2020, disposta la comunicazione degli atti al P.M. in sede, designato il G.I., assegnati alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni, con note sostitutive di udienza del 16.04.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di separazione per intervenuta riconciliazione. Pertanto, su richiesta congiunta dei procuratori, con ordinanza del 15.05.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini ex art. 190 c.p.c. Orbene, in ragione dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, la domanda di separazione deve ritenersi abbandonata ai sensi dell'articolo 154 c.c. con perdita di efficacia dei provvedimenti provvisori adottati ex art. 708 c.p.c. Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere. Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa TT Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale ordinario di Trani, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa TT Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5492 del registro generale affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 15.05.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Andria, alla via Duca degli Abruzzi Parte_1
n. 77, presso lo studio dell'avv. Antonio Laforgia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-RICORRENTE- E
, elettivamente domiciliato in Andria, alla Via V. Bellini n. 3, presso lo CP_1 studio dell'avv. Savino Losappio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-RESISTENTE- NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: con note sostitutive di udienza del 16.04.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di separazione per intervenuta riconciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2019, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 4.06.2005, in Andria (BT), con , dalla cui unione CP_1 sono nati due figli, il 08.03.2007, e il 31.10.2015 - ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione dal coniuge con addebito a quest' ultimo;
quindi, disporsi l' affido condiviso dei figli con collocazione presso di sé, assegnazione in suo favore del mobilio della casa coniugale, regolamentazione delle frequentazioni padre – figli, e con onere del di versare un CP_1 contributo mensile per il mantenimento dei figli, non inferiore a € 600,00 - € 300,00 per ciascun figlio- oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché l' ulteriore somma mensile di
€300,00 a titolo di mantenimento del coniuge. Con comparsa di risposta del 24.1.2020, , costituitosi in giudizio, ha chiesto CP_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli minori. Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 708 c.p.c. con ordinanza del 28.1.2020, disposta la comunicazione degli atti al P.M. in sede, designato il G.I., assegnati alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni, con note sostitutive di udienza del 16.04.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di separazione per intervenuta riconciliazione. Pertanto, su richiesta congiunta dei procuratori, con ordinanza del 15.05.2025, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini ex art. 190 c.p.c. Orbene, in ragione dell'intervenuta riconciliazione tra i coniugi, la domanda di separazione deve ritenersi abbandonata ai sensi dell'articolo 154 c.c. con perdita di efficacia dei provvedimenti provvisori adottati ex art. 708 c.p.c. Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere. Tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Spese compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 20.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa TT Race Dott.ssa Laura Cantore