TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2126/2024 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Giovanna Manto, presso il cui studio, sito a Palermo in via Ludovico Ariosto n. 28 V, è elettivamente domiciliata e (cf: , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Francesco Riggio, presso il cui studio, sito a Cefalù in via Prestisimone n. 17/b, è elettivamente domiciliato RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: separazione (e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 27.11.2024, e Parte_1 CP_1
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 4.10.1995 a Monreale (PA)
[...]
- trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 16, parte II, serie A, dell'anno 1995 - dal quale sono nati i figli (il 17.10.1992), Persona_1 Per_2
(il 21.11.1996), e (il 6.2.2001), tutti maggiorenni ed economicamente
[...] Persona_3 autosufficienti, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo le condizioni concordate. In particolare, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale (in fase definitiva di acquisto), sita a Misilmeri in via Del Fico d'India n. 31, in comproprietà tra i coniugi, sarà successivamente posto in vendita e il ricavato della vendita sarà utilizzato per l'estinzione dei debiti contratti in costanza di matrimonio, mentre il residuo sarà ripartito nella misura del 50% ciascuno. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, con la precisazione che il Tribunale si limita a prendere atto delle previsioni relative alla successiva vendita della casa coniugale ed all'estinzione dei debiti contratti dai ricorrenti. Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione, in via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità della stessa, alla luce del disposto dell'art. 473 bis.48 cpc, secondo cui “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale” (co. 1; cfr. Cass., S.U., n. 28727/2023 in materia di ricorsi congiunti). Ciò chiarito, deve darsi conto che la domanda in questione non è procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e successive modifiche. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese, la cui regolamentazione va riservata alla definizione del procedimento.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 27.11.2024, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 14.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.