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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 15 luglio 2025, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1429/2025 R.G. vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Dafne Musolino giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 n. rep. 37875 n. racc. 7313 a rogito del notaio di Fiumicino. Persona_1
Controparte_2
, c.f. in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giandomenico Catalano e dall'avv. Michele Pontone, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio di Palermo rep. n. 3255 Persona_2 racc. 2417 del 6.8.2024 e giusta procura in atti.
1 , c.f. , in persona del legale RO P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Caruso giusta procura in atti.
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.3.2025 la spiegava opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520259003932630/000, notificata in data 27.2.2025, di complessivi euro 432.889,91, in relazione alle sole cartelle e ai soli avvisi di addebito recanti crediti e di competenza del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del CP_1 CP_2
Lavoro.
Deduceva innanzitutto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in quanto essa ricorrente era stata ammessa alla rottamazione-quater, relativa, tra gli altri, alla cartella n.
29520120046519189000 e agli avvisi di addebito n. 59520160005440406000, n.
59520180001991478000, n. 59520180004044253000 e n. 59520210001038880000, per un totale complessivo di euro 10.755,44. Enunciava la violazione dell'art.1 comma 240 Legge
Bilancio 2023, a norma del quale, a seguito dell'ammissione della rottamazione, gli enti impositori dovevano sospendere le procedure esecutive già avviate e non potevano avviare nuove procedure esecutive.
Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di notifica delle cartelle n.
29520140005085029000 (3.6.2014) e n. 29520170013403016000 (22.9.2017) nonché degli avvisi di addebito n. 59520130001369481000 (24.6.2013), n. 59520140000117204000
(4.4.2014), n. 59520160002217043000 (3.5.2018), n. 59520160002888663000 (20.5.2019) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (27.2.2025).
Chiedeva di ritenere e dichiarare l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento e delle cartelle e degli avvisi di addebito, unitamente al ruolo in esso incorporato, per i motivi indicati in ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 21.5.2025, eccepiva in CP_2 via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla lamentata
2 irregolarità della procedura di riscossione, di competenza esclusiva del Concessionario incaricato della riscossione.
Evidenziava che non poteva configurarsi la nullità dell'avviso di intimazione per violazione dell'art. 1 comma 239 Legge n. 197/2022, in quanto tale atto non costituiva un atto dell'esecuzione.
Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in relazione ai premi portati dalle cartelle n. 295201400050855029000 e n. 29520170013403016000, CP_2 tenuto conto della disposta sospensione legale delle attività connesse alla notifica e alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione per n. 541 giorni dall'8.3.2020 al 31.8.2021.
Aggiungeva, poi, che per la cartella n. 29520140005085029, notificata il 30.6.2014, la società ricorrente il 29.6.2015 aveva presentato istanza di rateazione alla riscossione e il 30.4.2019 istanza di definizione agevolata, atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione;
inoltre, in data 6.12.2017 le era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29520179016725130000, relativa anche alla cartella n. 29520140005085029. Quanto alla cartella n.
29520170013403016, notificata il 22.9.2017, riferiva che il 30.4.2019 la ricorrente aveva presentato istanza di sospensione agevolata, atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Assumeva che, pertanto, non poteva essere maturata alcuna prescrizione dei crediti portati nelle cartelle impugnate, in quanto a seguito della presentazione della CP_2 domanda di definizione agevolata presentata il 30 aprile 2019 per entrambe le cartelle, il termine quinquennale di prescrizione, che sarebbe scaduto il 30.4.2024, era stato prorogato al
23.10.2025 ai sensi dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite;
in subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso con conseguente perdita del credito chiedeva altresì che venisse accertata la responsabilità per fatto CP_2 addebitabile al Concessionario, con riserva di chiedere la condanna alla rifusione del danno in separata sede.
3. Con memoria depositata in data 21.5.2025 si costituiva in giudizio l' RO
, rilevando che nel caso di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo di crediti fondata
[...] sull'inesistenza del credito portato dalle cartelle, la legittimazione a contraddire competeva al solo ente impositore, quale unico titolare del diritto fatto valere in giudizio. Rilevava, inoltre, che la domanda di rateizzazione delle cartelle esattoriali, oltre ad interrompere la prescrizione,
3 si sostanziava in un riconoscimento del debito da parte del contribuente. Aggiungeva che, in ogni caso, nel caso di specie l'inadempimento del contribuente aveva determinato la decadenza dal beneficio. Affermava non essere maturata alcuna prescrizione, essendo stati notificati molteplici atti aventi valore interruttivo del relativo termine, tenuto altresì conto delle sospensioni del termine previste dalla normativa emergenziale covid-19.
Chiedeva di rilevare l'inammissibilità del ricorso e nel merito, di rigettarlo e confermare tutti gli atti opposti;
in ogni caso, di accertare, rilevare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per quanto non ad essa direttamente ascrivibile RO
e, per l'effetto, condannare il soccombente al pagamento delle spese e competenze di lite, in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ed in caso di soccombenza alle spese di lite, di distinguere i profili di responsabilità e condannare solo gli Enti impositori senza vincolo di solidarietà passiva con l' . RO
4. Con memoria depositata in data 23.5.2025 si costituiva in giudizio anche l' CP_1 evidenziando come unico legittimato passivo per le eccezioni di carattere formale relative agli atti della procedura esecutiva, inclusa l'intimazione di pagamento opposta, era il
Concessionario della Riscossione ed eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e contestando l'eccezione di prescrizione in considerazione dei documentati atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda sospensiva, il ricorso e le domande in esso formulate perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di condannare l'opponente al pagamento delle somme indicate nei provvedimenti impugnati oltre sanzioni civili fino all'effettivo saldo, come per legge.
6. L'udienza del 15 luglio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
7. Ordine logico di trattazione impone di affermare la legittimazione passiva degli enti impositori e CP_1 CP_2
In adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire in capo all'Ente
Impositore, quale titolare del credito, avendo l'azione ad oggetto anche il merito della pretesa contributiva, ovvero la sua prescrizione.
4 8. Per quanto concerne l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento in relazione ad alcuni atti presupposti per i quali la società contribuente era stata ammessa alla c.d. rottamazione quater (29520120046519189000, 59520160005440406000,
595201800019991478000, 59520180004044253000 e 59520120001038880000), essa risulta infondata.
Costituisce dato pacifico e documentale, che la ricorrente è stata ammessa alla rottamazione- quater in relazione, tra gli altri, alla cartella n. 29520120046519189000 e agli avvisi di addebito n. 59520160005440406000, n. 595201800019991478000, n. 59520180004044253000 e n.
59520120001038880000 (Documento rif. AT – 29590202301574802180 - Dichiarazione di adesione del 31/05/2023 prot. W-2023053106992003). Tuttavia, dalla documentazione in atti, emerge che la stessa non ha provveduto al regolare pagamento di tutte le rate della rottamazione antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento ed entro le scadenze previste. Ne deriva, ai sensi dell'art. 1, comma 244, l. 197/2022 (“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”), la decadenza dal beneficio e, conseguentemente, la legittimità dell'intimazione di pagamento opposta in parte qua.
Il mancato rispetto del piano rateale e la decadenza dal beneficio sono altresì provati dalla circostanza che la società opponente, in corso di causa, ha presentato domanda di riammissione alla definizione agevolata rottamazione quater (Dichiarazione di adesione del 24/04/2025 prot.
W-2025042409140947), accolta con documento rif. AT – 29590202500221192190 del
5.6.2025.
In particolare, per quanto concerne le cartelle e gli avvisi di addebito contestati, la Parte_1
è stata riammessa alla rottamazione quater in relazione alla cartella di pagamento n.
29520120046519189000, ed agli avvisi di addebito n. 59520140000117204000,
59520160005440406000, 59520180001991478000, 59520180004044253000,
59520210001038880000.
5 Orbene, è stato chiarito in giurisprudenza che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio…” (Cass. n. 10553 del 07/05/2009).
La Suprema Corte di Cassazione, proprio in alcuni pronunciamenti su fattispecie analoghe, ha affermato la sussistenza, in tali circostanze, di una sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte dell'opponente: “
6. nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione quater"), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia;
7. la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima;
8. in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che "il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono" (v. Cass. n. 27846 del 2020 in motiv, p. f);
9. nel caso di specie, stima il Collegio che la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate siano idonee a dimostrare una tale situazione e, dunque, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso” (Cass. civ., sez. lav., 5/6/2023, n.15722; conforme Cass. civ., sez. lav., 28/9/2023, n.27539).
In adesione al superiore orientamento, avendo l'opponente presentato istanza di riammissione alla definizione agevolata ed essendo la stessa stata accolta dall' , deve Controparte_4 darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente in relazione alle cartelle ed agli avvisi suindicati e, conseguentemente, dichiararsi cessata materia del contendere limitatamente ad essi.
9. Quanto alla eccepita prescrizione dei premi/contributi sottesi agli avvisi e/o cartelle
29520140005085029000 (not. 3.6.2014), 29520170013403016000 (not. 22.9.2017),
59520130001369481000 (not. 24.6.2013), 59520160002217043000 (not. 3.5.2018),
59520160002888663000 (not. 20.5.2019), maturata successivamente alla loro notifica, giova premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. n.
6 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
Costituisce inoltre ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento/avviso di addebito nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U. Cass. n. 23397/2016; sez. 6 ord. n. 11760/2019). Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Avuto riguardo al caso di specie, si rileva che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione di tutti i superiori atti, successivo alla data della loro notifica, è rappresentato dalla dichiarazione di adesione del 30/04/2019 prot. 3108 alla rottamazione ter da parte della società opponente, accolta con Documento rif. AT – 29590201900078693131, relativa, tra gli altri carichi, anche a quelli oggetto degli atti impositivi contestati.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, “il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n.
26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22).
[…] 3.1.- È, invece, irrilevante… che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.
7 E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22)” (Cass, civ., 08/04/2024, n.9221).
Le domande di rateazione e definizione agevolata assumono dunque valenza di atti di riconoscimento di debito, aventi effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Successivamente il termine è stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520239003687531000 in data 31.5.2023 e dalla dichiarazione di adesione del
31/05/2023 prot. W-2023053106992003 alla rottamazione quater da parte dell'opponente, avvenuta in pari data. Infine, ai citati atti ha fatto seguito, entro il quinquennio, la notifica dell'intimazione opposta (avvenuta il 27.2.2025).
Non può invece riconoscersi efficacia interruttiva del termine prescrizionale all'intimazione di pagamento n. 29520179016725130000, che sarebbe stata asseritamente notificata mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. In realtà la notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso CP_5
necessaria ai fini della validità della notifica stessa, non risulta essere stata
[...] regolarmente effettuata, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a riguardo.
In definitiva la fattispecie estintiva può dirsi perfezionata unicamente in relazione ai crediti portati dall'avviso di addebito n. 59520130001369481000 (notificato il 24.6.2013), essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data della sua notifica alla data della dichiarazione di adesione dell'opponente alla rottamazione ter per la medesima cartella
(30/04/2019).
10.- Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 29520120046519189000, ed agli avvisi di addebito n. 59520140000117204000, 59520160005440406000, 59520180001991478000,
59520180004044253000, 59520210001038880000. L'intimazione di pagamento va invece annullata in relazione all'avviso di addebito n. 59520130001369481000 per intervenuta prescrizione. L'opposizione va rigettata per il resto.
8 11.- Nei rapporti tra opponente e le ragioni della decisione ed il limitato accoglimento CP_1 dell'opposizione giustifica la compensazione di quattro quinti delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'opponente come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e la limitata attività processuale espletata.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra opponente, e . CP_2 RO
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 17.3.2025 nei confronti dell' dell' e dell' , in persona CP_1 CP_2 RO dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259003932630/000, in relazione alle cartelle n. 29520120046519189000
29520140005085029000, 29520170013403016000 ed agli avvisi di addebito n.
59520130001369481000, 59520140000117204000, 59520160002217043000,
59520160002888663000, 59520160005440406000, n. 59520180001991478000,
59520180004044253000 e 59520210001038880000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.
29520120046519189000 ed agli avvisi di addebito n. 59520140000117204000,
59520160005440406000, 59520180001991478000, 59520180004044253000,
59520210001038880000;
- in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla l'intimazione di pagamento
29520259003932630000, in relazione all'avviso di addebito n. CP_1
59520130001369481000;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di un quinto delle spese di giudizio in favore CP_1 dell'opponente, che liquida – già ridotte - in € 8,60 per rimborso un quinto contributo
9 unificato ed in € 262,00 per un quinto compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a.
e i.v.a., compensando la restante quota.
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' e dell' CP_2 [...]
. RO
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 luglio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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