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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3487/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3487 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
, nata ad [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfonso Marco Cardella, del Foro C.F._1
di Agrigento (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito C.F._2
in Licata (Ag), in Via Doberdò, n. 2/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del predetto difensore;
ATTRICE
contro
(P.I. ), in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F.
[...] C.F._3
– fax: 095/382264 – pec: ) ed elettivamente domiciliata Email_1
pagina 1 di 13 presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Infurna, sito a Agrigento, in via Cicerone n° 12, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
(CF. nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._4
residente in [...];
(P.I.: con sede legale in V.LE ALDO MORO 184/A Controparte_4 P.IVA_2
92026 FAVARA AG;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “
1. Accertare e dichiarare la veridicità dell'assunto di parte attrice e
ritenere l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente dall'autovettura Lancia Y Controparte_5
targata BT968EA di proprietà della sig. , nella causazione del sinistro;
2. Per Controparte_3
l'effetto, condannare in solido gli odierni convenuti a risarcire in favore della minore Parte_1
i danni non patrimoniali subiti dalla stessa a seguito del sinistro, quantificati, ad oggi, in un
[...]
totale di € 90.136,00 (giusta tabella di riferimento del Tribunale di Milano) o nella maggiore o minore
somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito dell'espletanda C.T.U. A tale importo va
aggiunto il danno esistenziale nella misura che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, oltre
la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento alla liquidazione e gli interessi legali dal giorno di
messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare gli odierni convenuti in solido al pagamento
di una somma equitativamente determinata dal Giudice a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96,
ult. cpv. c.p.c.; 4. con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle interamente anticipate”.
pagina 2 di 13 Nell'interesse di parte convenuta: “PIACCIA all'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria
istanza deduzione eccezione e difesa, così statuire: - ritenere l'inapplicabilità alla fattispecie dedotta
dell'art. 141 C. Ass. e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata contro siccome Controparte_1
inammissibile; - rigettare, per i motivi sopra dedotti, la domanda siccome infondata in fatto ed in
diritto; - in via gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, ridurla in esito alle
risultanze istruttorie e le evidenze probatorie, quali esse emergeranno nel corso del presente giudizio,
se ed in quanto opponibili alla contenendo la condanna entro i limiti di quanto Controparte_1
provato nel contraddittorio tra le parti, con dichiarazione del concorso colposo della minore per
mancato utilizzo del caso, nonché della mora credendi in cui versano le controparti;
- dire non dovuto
il cumulo tra interessi legali e rivalutazione della moneta;
- rigettare, per i motivi sopra premessi, la
chiesta condanna ex art. 96 c.p.c., siccome infondata;
- con vittoria spese e compensi”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_3
, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore ,
[...] Parte_1
hanno convenuto in giudizio la società e Controparte_6 CP_3
, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che sarebbero
[...]
derivati alla minore dal sinistro stradale verificatosi ad Agrigento, all'intersezione tra la via
Miramare e la via Francesco Terrachini, alle ore 23,30 del 29/7/2018.
1.2. A sostegno della domanda hanno dedotto:
1.2.1. che la società convenuta è la compagnia assicuratrice del ciclomotore Liberty Piaggio,
targato X5B35G sul quale la minore stava viaggiando, quale terza Parte_1
trasportata, al momento del sinistro;
pagina 3 di 13 1.2.2. che la convenuta è la proprietaria del veicolo Lancia Y, targato Controparte_3
BT968EA, veicolo antagonista nel sinistro;
1.2.3. che in data 29/7/2018, alle ore 23.30 circa, il sig. , alla guida Controparte_5
dell'autovettura Lancia Y targata BT968EA, di proprietà della sig.ra , Controparte_3
percorrendo la via Miramare in Agrigento (frazione Zingarello) sarebbe giunto all'intersezione con via Francesco Terrachini e, non rispettando il segnale di STOP,
avrebbe proseguito la marcia ed effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra,
invadendo la corsia riservata alla circolazione del ciclomotore Liberty Piaggio, targato
X5B35G, e collidendo con quest'ultimo; il ciclomotore, di proprietà della ditta CP_4
di era condotto dalla minore e su di esso viaggiava la
[...] CP_4 Persona_1
minore che sarebbe stata scaraventata a terra riportando gravi lesioni. Parte_1
1.3. La parte attrice ha riferito di averi rifiutato, ritenendole non congrue, le seguenti proposte risarcitorie della società convenuta:
1.3.1. la somma di Euro 8.650 offerta in data imprecisata;
1.3.2. la somma di Euro 4.260,00 offerta in data 26/8/2019;
1.3.3. la somma di Euro € 10.000,00 comprensiva di spese legali offerta in data 13.01.2020.
1.4. La parte attrice ha inoltre chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deducendo che la compagnia assicuratrice avrebbe resistito con mala fede o colpa grave alle richieste risarcitorie avanzate dalla danneggiata.
1.5. divenuta maggiorenne in corso di causa, si è costituita in proprio nel presente Parte_1
giudizio con comparsa del 3/1/2022.
1.6. Costituendosi in giudizio, la società convenuta a in primo Controparte_6
luogo eccepito l'inammissibilità della domanda sul presupposto dell'affermata inapplicabilità
dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass. in un'ipotesi, come quella di specie, in cui pagina 4 di 13 l'attore invochi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro.
1.7. Nel merito, la società convenuta ha eccepito il mancato uso del casco protettivo da parte della danneggiata chiedendo la riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c..
1.8. Da ultimo, la società convenuta ha contestato l'entità dei danni indicata in citazione e il contenuto della relazione tecnica medico-legale di parte depositata da parte attrice.
1.9. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario società proprietaria del veicolo su cui viaggiava Controparte_4
l'odierna attrice.
1.10. È stata dichiarata la contumacia delle convenute e Controparte_3 Controparte_4
1.11. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. è stata assunta la prova orale ammessa ed
è stata espletata una CTU medico-legale.
1.12. Infine, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.13. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria svolta da parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Sull'ammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore
del veicolo vettore
2.1. L'eccezione d'inammissibilità sollevata da parte convenuta è infondata e va disattesa.
2.2. Va ricordato, al riguardo, il principio di diritto in base al quale <
prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass.,
riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di pagina 5 di 13 impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro>> (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del
30/11/2022 (Rv. 666369 - 02)).
2.3. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, deve ritenersi che l'allegazione, da parte dell'odierna attrice, della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, non osti all'esercizio dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore.
2.4. Neppure può dubitarsi dell'ammissibilità del cumulo di domande rivolte dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore e nei confronti del responsabile del sinistro.
3. L'esame nel merito della domanda rivolta nei confronti della CP_1
3.1. Ritiene in primo luogo il Tribunale che sia fondata e debba essere accolta, pur con le precisazioni che seguono in ordine al quantum, l'azione diretta avanzata ex art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore.
3.2. Va ricordato che <
2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.>> (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015 (Rv. 636047 - 01)).
3.3. Va posto in rilievo che la società convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato che il danno lamentato da parte attrice sia derivato dal sinistro.
3.4. In ogni caso, dall'istruttoria svolta è emerso:
3.4.1. che l'odierna attrice è stata effettivamente coinvolta nel sinistro Parte_1
descritto in citazione. In particolare, è stato accertato che l'odierna attrice ha subìto il violento impatto derivato dalla caduta al suolo in seguito allo scontro tra il motociclo su pagina 6 di 13 cui viaggiava quale terza trasportata e l'auto condotta da (v. Controparte_5
testimonianze rese in data 29/6/2023 dai testi e Testimone_1 Testimone_2
v. inoltre doc. 1 di parte attrice, modulo CAI); Testimone_3
3.4.2. che le lesioni descritte in citazione costituiscono effettivamente conseguenza del sinistro,
come si evince dalla documentazione medica in atti (doc.
2. di parte attrice, copia documento di accesso al pronto soccorso della minore;
doc.
3. di parte Parte_1
attrice, copia cartella clinica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento) e come confermato dalla relazione depositata dal CTU nominato. Quest'ultimo ha infatti riferito che “l'incidente subito dalla perizianda e nello specifico l'urto dell'auto sul ciclomotore
facendo sballottare il corpo della perizianda sul suolo, scaricando l'energia cinetica sul
capo , rappresenta la causa efficente principale che ha determinato in prima istanza le
lesioni sovradescritte. Lo stato di flogosi acuto e la impotenza funzionale, documentata
agli atti ne' testimoniano l'effetto. La perizianda in seguito veniva sottoposto ad
accertamenti diagnostici ed in seguito avviato a controlli seriati specialistici. Quindi
tutti i criteri fondamentali, cronologico, topografico, di esclusione di altri momenti
etiologici vengono ad essere rispettati. In conclusione si evince che vengono rispettate
sia il nesso causale tra evento e lesione evidenziata ed anche il nesso causale tra lesione
accertata e menomazione”.
3.5. La parte attrice ha pertanto assolto l'onere probatorio su di essa incombente in relazione all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava.
4. La quantificazione del danno
4.1. Passando alla quantificazione del danno risarcibile, devono essere condivise le argomentazioni e le conclusioni del CTU medico-legale, che ha operato nel rispetto del contraddittorio ed esponendo in modo logico e completo le motivazioni di carattere tecnico poste e a sostegno delle valutazioni compiute.
pagina 7 di 13 4.2. All'esito dell'espletamento dell'incarico peritale, il CTU ha riferito, quali conseguenze coerenti del traumatismo patito, lesioni fisiche consistenti in “postumi soggettivi di trauma cranico in esiti di trauma con lesioni encefaliche accertate”, comportanti un periodo di invalidità temporanea assoluta di 10 giorni, di invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 50
giorni al 25%. Il consulente nominato ha inoltre riferito che il trauma ha determinato una diminuzione permanente della integrità psico-fisica della persona stimata in 9 punti percentuali. Il
grado di sofferenza psicofisica correlata alla menomazione permanente è stata valutato come lieve.
4.3. Sulla base delle risultanze della CTU espletata ed alla luce dei criteri di cui all'art. 139 cod. ass.,
devono essere quindi riconosciuti all'odierna attrice gli importi standard seguenti: euro 3.314,40 a titolo di danno biologico temporaneo ed euro 19.118,88 a titolo di danno biologico permanente.
4.4. Tenuto conto delle rilevanti conseguenze riscontrate in termini dinamico-relazionali in relazione ad una persona di così giovane età al momento del sinistro (15 anni compiuti) e dell'intensità della sofferenza menomazione-correlata nei primi mesi successivi al sinistro, si ritiene congruo un aumento del 20 % del solo danno temporaneo. Dev'essere riconosciuta dunque l'ulteriore somma di Euro 662,88. Il CTU ha infatti riferito che (1) “per 10 giorni la danneggiata è rimasta
ricoverata ed in seguito al proprio domicilio l'integrazione scolastica è avvenuta lentamente,
quindi le attività quotidiane in tale periodo erano in fase iniziale nulle e nel post ricovero
estremamente diminuite. E' chiaro che anche gli aspetti dinamico- relazionali in tale periodo
erano diminuite, la periziando trascorreva il suo tempo al suo domicilio, veniva accompagnata a
scuola dai genitori e rimaneva sempre sotto controllo genitoriale poiche' in terapia con
anticonvulsionanti . Quindi in tale periodo le relazioni relazionali con gli amici venivano
diminuendo poiche' non poteva uscire con gli amici o fare frequentazioni”; (2) “Per quanto
riguarda la sofferenza menomazione correlata al danno biologico temporaneo la periziando in
tale periodo accusava cefalea, dolore in sede maxillo facciale e scatti d'ira con difficoltà alla
pagina 8 di 13 concentrazione ed amnesia retrograda, quindi in rapporto alla menomazione temporanea la
sofferenza considerata sia la componente nocicettiva sia il disagio psichico e' da valutare
media”.
4.5. Devono infine aggiungersi le spese mediche documentate per un ammontare, ritenuto congruo anche dal CTU nominato, di Euro 910,00.
4.6. Il danno risarcibile dev'essere quindi complessivamente quantificato in Euro 24.006,16
5. Sulla richiesta di riduzione del risarcimento per il mancato uso del casco
5.1. Ritiene il Tribunale che debba ritenersi accertato che l'odierna attrice non indossava il casco protettivo al momento del sinistro.
5.2. Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dall'unica testimone che ha effettivamente assistito al sinistro, che, sentita all'udienza del 29/6/2023, ha dichiarato che al momento Testimone_3
dello scontro si trovava sull'auto condotta dal convenuto , seduta sul sedile del Controparte_5
passeggero, e che entrambe le minori che viaggiavano sul motociclo Liberty non indossavano il casco protettivo.
5.3. Va evidenziato che la testimone è legata al conducente del veicolo antagonista, , Controparte_5
dal vincolo del coniugio. Dev'essere ricordato al riguardo il consolidato principio di diritto in base al quale <
inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della
Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può
essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023 (Rv. 667002
- 01)). Per le medesime ragioni, non può in via generale affermarsi l'inattendibilità della testimone in un'ipotesi, come quella di specie, in cui essa è legata dal vincolo del coniugio con un soggetto pagina 9 di 13 potenzialmente titolare di un interesse a contraddire rispetto alle allegazioni della parte attrice e che tuttavia non riveste la qualifica di parte in causa.
5.4. Nel caso di specie, inoltre, non ricorrono elementi che consentano di escludere o attenuare la valutazione di credibilità della testimone, che ha risposto alle domande che le sono state rivolte con dichiarazioni coerenti e sufficientemente specifiche.
5.5. La parte attrice non ha invece offerto prove convincenti di segno opposto. Entrambi i testimoni di parte attrice, sentiti alla stessa udienza del 29/6/2023, hanno infatti riferito di non aver assistito al sinistro. La testimone ha dichiarato di aver notato, al suo arrivo sul luogo Testimone_1
del sinistro, quando ormai questo si era già verificato, un casco protettivo accanto alla danneggiata che giaceva a terra dolorante. Tale dichiarazione, tuttavia, non riferendosi ad Parte_1
una percezione diretta dell'uso del casco al momento dello scontro, non consente di presumere che la indossasse il casco al momento del sinistro in mancanza di ulteriori conferme Parte_1
probatorie ed in presenza di una prova diretta di segno opposto.
5.6. Neppure assumono rilievo i riferimenti di parte attrice al contenuto della relazione del CTU in relazione all'uso del casco. Il consulente nominato si è evidentemente limitato a riportare quanto riferito dalla danneggiata e non ha in alcun modo compiuto accertamenti in ordine alla dinamica del sinistro. Infine, l'uso del casco da parte dell'odierna attrice non può essere desunto dalla fotografia depositata in data 26/11/2022. Tale documento è stato infatti depositato in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. per le produzioni documentali
(termine scaduto il 25/11/2022).
5.7. Tenuto conto della tipologia di danni riportati, tutti derivanti dall'impatto del capo della danneggiata con il suolo, deve ritenersi che il mancato uso del casco protettivo abbia inciso sull'entità delle conseguenze lesive riportate nella misura, equitativamente determinata, del 30 %.
5.8. L'ammontare del risarcimento dev'essere pertanto stabilito in Euro 16.804,30, già rivalutata ad oggi.
pagina 10 di 13 5.9. A tale somma devono aggiungersi gli interessi compensativi al tasso legale dal giorno del sinistro al saldo.
6. Sulla responsabilità della convenuta Controparte_3
6.1. L'esame della domanda rivolta nei confronti della proprietaria del veicolo antagonista impone di approfondire l'accertamento della dinamica del sinistro al fine di verificare il grado di responsabilità del conducente di tale veicolo, rilevante ai sensi dell'art. 2054 c.c..
6.2. La dinamica del sinistro dev'essere ricostruita in base alle risultanze del rapporto dei Carabinieri
della stazione di Licata (doc. 9 parte attrice), dal quale emerge che, in data 29.07.2018, alle ore
23:55 circa, provenendo dalla via Miramare, giunto in corrispondenza Controparte_5
dell'intersezione con la via Francesco Terrachini, aveva impegnato l'inserzione senza fermarsi e senza moderare la velocità, nonostante il segnale di stop posto nella sua direzione di marcia,
entrando violentemente in collisione con il ciclomotore su cui viaggiava l'attrice e causandone la caduta al suolo.
6.3. Va richiamato in proposito il principio di diritto in base al quale « il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità» (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 4055 del 19/02/2009 (Rv. 607072 - 01).
6.4. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, in mancanza di allegazioni delle parti convenute di segno contrario che consentano di indagare una diversa distribuzione della responsabilità, deve ritenersi accertato che il sinistro stradale per cui è causa sia pagina 11 di 13 stato causato in via esclusiva dal comportamento colpevole del conducente del veicolo antagonista che ha omesso di rispettare il segnale di stop e ha attraverso l'incrocio senza moderare la velocità,
in aperta violazione dell'art. 145 del codice della strada.
6.5. Le parti convenute, infatti, non hanno prospettato elementi di fatto da cui desumere eventuali profili di colpa della conducente del motociclo su cui viaggiava l'odierna attrice.
6.6. Pertanto, anche la domanda proposta nei confronti di , proprietaria del veicolo Controparte_3
antagonista, è fondata. Anche quest'ultima va pertanto condannata, in solido con la società
convenuta, al risarcimento del danno patito dalla parte attrice come sopra quantificato.
7. Le spese
7.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014, in ragione del valore della controversia determinato in base al criterio del decisum e della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate. Ne consegue che la società e devono essere Controparte_1 Controparte_3
condannate all'integrale rifusione delle spese in favore della odierna parte attrice. Le spese devono essere invece dichiarate integralmente irripetibili con riferimento al rapporto processuale instaurato con la Controparte_4
7.2. Sempre in base al criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
7.3. Non vi sono i presupposti, invece, per la condanna della parte convenuta al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3487/2020 promossa da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 - dichiara la l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro verificatosi il 29 Controparte_5
luglio 2018 e meglio descritto in parte motiva;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
risarcimento, in favore dell'attrice , del danno liquidato in euro 16.804,30, oltre Parte_1
interessi al saldo legale dal giorno del sinistro (29/7/2018) al saldo;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro, al Controparte_7 Controparte_3
pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese con riferimento al rapporto processuale tra la parte attrice e la società
Controparte_4
Agrigento, 7/1/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3487 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:
, nata ad [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfonso Marco Cardella, del Foro C.F._1
di Agrigento (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito C.F._2
in Licata (Ag), in Via Doberdò, n. 2/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del predetto difensore;
ATTRICE
contro
(P.I. ), in persona del suo procuratore ad negotia Dr. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F.
[...] C.F._3
– fax: 095/382264 – pec: ) ed elettivamente domiciliata Email_1
pagina 1 di 13 presso lo studio dell'Avv. Maria Carmela Infurna, sito a Agrigento, in via Cicerone n° 12, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
(CF. nata a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._4
residente in [...];
(P.I.: con sede legale in V.LE ALDO MORO 184/A Controparte_4 P.IVA_2
92026 FAVARA AG;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “
1. Accertare e dichiarare la veridicità dell'assunto di parte attrice e
ritenere l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente dall'autovettura Lancia Y Controparte_5
targata BT968EA di proprietà della sig. , nella causazione del sinistro;
2. Per Controparte_3
l'effetto, condannare in solido gli odierni convenuti a risarcire in favore della minore Parte_1
i danni non patrimoniali subiti dalla stessa a seguito del sinistro, quantificati, ad oggi, in un
[...]
totale di € 90.136,00 (giusta tabella di riferimento del Tribunale di Milano) o nella maggiore o minore
somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito dell'espletanda C.T.U. A tale importo va
aggiunto il danno esistenziale nella misura che il Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, oltre
la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento alla liquidazione e gli interessi legali dal giorno di
messa in mora sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare gli odierni convenuti in solido al pagamento
di una somma equitativamente determinata dal Giudice a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96,
ult. cpv. c.p.c.; 4. con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle interamente anticipate”.
pagina 2 di 13 Nell'interesse di parte convenuta: “PIACCIA all'Ill.mo Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria
istanza deduzione eccezione e difesa, così statuire: - ritenere l'inapplicabilità alla fattispecie dedotta
dell'art. 141 C. Ass. e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata contro siccome Controparte_1
inammissibile; - rigettare, per i motivi sopra dedotti, la domanda siccome infondata in fatto ed in
diritto; - in via gradata, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda, ridurla in esito alle
risultanze istruttorie e le evidenze probatorie, quali esse emergeranno nel corso del presente giudizio,
se ed in quanto opponibili alla contenendo la condanna entro i limiti di quanto Controparte_1
provato nel contraddittorio tra le parti, con dichiarazione del concorso colposo della minore per
mancato utilizzo del caso, nonché della mora credendi in cui versano le controparti;
- dire non dovuto
il cumulo tra interessi legali e rivalutazione della moneta;
- rigettare, per i motivi sopra premessi, la
chiesta condanna ex art. 96 c.p.c., siccome infondata;
- con vittoria spese e compensi”.
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_2 Parte_3
, nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore ,
[...] Parte_1
hanno convenuto in giudizio la società e Controparte_6 CP_3
, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni che sarebbero
[...]
derivati alla minore dal sinistro stradale verificatosi ad Agrigento, all'intersezione tra la via
Miramare e la via Francesco Terrachini, alle ore 23,30 del 29/7/2018.
1.2. A sostegno della domanda hanno dedotto:
1.2.1. che la società convenuta è la compagnia assicuratrice del ciclomotore Liberty Piaggio,
targato X5B35G sul quale la minore stava viaggiando, quale terza Parte_1
trasportata, al momento del sinistro;
pagina 3 di 13 1.2.2. che la convenuta è la proprietaria del veicolo Lancia Y, targato Controparte_3
BT968EA, veicolo antagonista nel sinistro;
1.2.3. che in data 29/7/2018, alle ore 23.30 circa, il sig. , alla guida Controparte_5
dell'autovettura Lancia Y targata BT968EA, di proprietà della sig.ra , Controparte_3
percorrendo la via Miramare in Agrigento (frazione Zingarello) sarebbe giunto all'intersezione con via Francesco Terrachini e, non rispettando il segnale di STOP,
avrebbe proseguito la marcia ed effettuato una repentina manovra di svolta a sinistra,
invadendo la corsia riservata alla circolazione del ciclomotore Liberty Piaggio, targato
X5B35G, e collidendo con quest'ultimo; il ciclomotore, di proprietà della ditta CP_4
di era condotto dalla minore e su di esso viaggiava la
[...] CP_4 Persona_1
minore che sarebbe stata scaraventata a terra riportando gravi lesioni. Parte_1
1.3. La parte attrice ha riferito di averi rifiutato, ritenendole non congrue, le seguenti proposte risarcitorie della società convenuta:
1.3.1. la somma di Euro 8.650 offerta in data imprecisata;
1.3.2. la somma di Euro 4.260,00 offerta in data 26/8/2019;
1.3.3. la somma di Euro € 10.000,00 comprensiva di spese legali offerta in data 13.01.2020.
1.4. La parte attrice ha inoltre chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deducendo che la compagnia assicuratrice avrebbe resistito con mala fede o colpa grave alle richieste risarcitorie avanzate dalla danneggiata.
1.5. divenuta maggiorenne in corso di causa, si è costituita in proprio nel presente Parte_1
giudizio con comparsa del 3/1/2022.
1.6. Costituendosi in giudizio, la società convenuta a in primo Controparte_6
luogo eccepito l'inammissibilità della domanda sul presupposto dell'affermata inapplicabilità
dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass. in un'ipotesi, come quella di specie, in cui pagina 4 di 13 l'attore invochi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro.
1.7. Nel merito, la società convenuta ha eccepito il mancato uso del casco protettivo da parte della danneggiata chiedendo la riduzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c..
1.8. Da ultimo, la società convenuta ha contestato l'entità dei danni indicata in citazione e il contenuto della relazione tecnica medico-legale di parte depositata da parte attrice.
1.9. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario società proprietaria del veicolo su cui viaggiava Controparte_4
l'odierna attrice.
1.10. È stata dichiarata la contumacia delle convenute e Controparte_3 Controparte_4
1.11. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. è stata assunta la prova orale ammessa ed
è stata espletata una CTU medico-legale.
1.12. Infine, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.13. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria svolta da parte attrice sia fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Sull'ammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore
del veicolo vettore
2.1. L'eccezione d'inammissibilità sollevata da parte convenuta è infondata e va disattesa.
2.2. Va ricordato, al riguardo, il principio di diritto in base al quale <
prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass.,
riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di pagina 5 di 13 impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro>> (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del
30/11/2022 (Rv. 666369 - 02)).
2.3. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, deve ritenersi che l'allegazione, da parte dell'odierna attrice, della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista nella causazione del sinistro, non osti all'esercizio dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore.
2.4. Neppure può dubitarsi dell'ammissibilità del cumulo di domande rivolte dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore e nei confronti del responsabile del sinistro.
3. L'esame nel merito della domanda rivolta nei confronti della CP_1
3.1. Ritiene in primo luogo il Tribunale che sia fondata e debba essere accolta, pur con le precisazioni che seguono in ordine al quantum, l'azione diretta avanzata ex art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore.
3.2. Va ricordato che <
2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.>> (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015 (Rv. 636047 - 01)).
3.3. Va posto in rilievo che la società convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato che il danno lamentato da parte attrice sia derivato dal sinistro.
3.4. In ogni caso, dall'istruttoria svolta è emerso:
3.4.1. che l'odierna attrice è stata effettivamente coinvolta nel sinistro Parte_1
descritto in citazione. In particolare, è stato accertato che l'odierna attrice ha subìto il violento impatto derivato dalla caduta al suolo in seguito allo scontro tra il motociclo su pagina 6 di 13 cui viaggiava quale terza trasportata e l'auto condotta da (v. Controparte_5
testimonianze rese in data 29/6/2023 dai testi e Testimone_1 Testimone_2
v. inoltre doc. 1 di parte attrice, modulo CAI); Testimone_3
3.4.2. che le lesioni descritte in citazione costituiscono effettivamente conseguenza del sinistro,
come si evince dalla documentazione medica in atti (doc.
2. di parte attrice, copia documento di accesso al pronto soccorso della minore;
doc.
3. di parte Parte_1
attrice, copia cartella clinica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento) e come confermato dalla relazione depositata dal CTU nominato. Quest'ultimo ha infatti riferito che “l'incidente subito dalla perizianda e nello specifico l'urto dell'auto sul ciclomotore
facendo sballottare il corpo della perizianda sul suolo, scaricando l'energia cinetica sul
capo , rappresenta la causa efficente principale che ha determinato in prima istanza le
lesioni sovradescritte. Lo stato di flogosi acuto e la impotenza funzionale, documentata
agli atti ne' testimoniano l'effetto. La perizianda in seguito veniva sottoposto ad
accertamenti diagnostici ed in seguito avviato a controlli seriati specialistici. Quindi
tutti i criteri fondamentali, cronologico, topografico, di esclusione di altri momenti
etiologici vengono ad essere rispettati. In conclusione si evince che vengono rispettate
sia il nesso causale tra evento e lesione evidenziata ed anche il nesso causale tra lesione
accertata e menomazione”.
3.5. La parte attrice ha pertanto assolto l'onere probatorio su di essa incombente in relazione all'esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava.
4. La quantificazione del danno
4.1. Passando alla quantificazione del danno risarcibile, devono essere condivise le argomentazioni e le conclusioni del CTU medico-legale, che ha operato nel rispetto del contraddittorio ed esponendo in modo logico e completo le motivazioni di carattere tecnico poste e a sostegno delle valutazioni compiute.
pagina 7 di 13 4.2. All'esito dell'espletamento dell'incarico peritale, il CTU ha riferito, quali conseguenze coerenti del traumatismo patito, lesioni fisiche consistenti in “postumi soggettivi di trauma cranico in esiti di trauma con lesioni encefaliche accertate”, comportanti un periodo di invalidità temporanea assoluta di 10 giorni, di invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 50
giorni al 25%. Il consulente nominato ha inoltre riferito che il trauma ha determinato una diminuzione permanente della integrità psico-fisica della persona stimata in 9 punti percentuali. Il
grado di sofferenza psicofisica correlata alla menomazione permanente è stata valutato come lieve.
4.3. Sulla base delle risultanze della CTU espletata ed alla luce dei criteri di cui all'art. 139 cod. ass.,
devono essere quindi riconosciuti all'odierna attrice gli importi standard seguenti: euro 3.314,40 a titolo di danno biologico temporaneo ed euro 19.118,88 a titolo di danno biologico permanente.
4.4. Tenuto conto delle rilevanti conseguenze riscontrate in termini dinamico-relazionali in relazione ad una persona di così giovane età al momento del sinistro (15 anni compiuti) e dell'intensità della sofferenza menomazione-correlata nei primi mesi successivi al sinistro, si ritiene congruo un aumento del 20 % del solo danno temporaneo. Dev'essere riconosciuta dunque l'ulteriore somma di Euro 662,88. Il CTU ha infatti riferito che (1) “per 10 giorni la danneggiata è rimasta
ricoverata ed in seguito al proprio domicilio l'integrazione scolastica è avvenuta lentamente,
quindi le attività quotidiane in tale periodo erano in fase iniziale nulle e nel post ricovero
estremamente diminuite. E' chiaro che anche gli aspetti dinamico- relazionali in tale periodo
erano diminuite, la periziando trascorreva il suo tempo al suo domicilio, veniva accompagnata a
scuola dai genitori e rimaneva sempre sotto controllo genitoriale poiche' in terapia con
anticonvulsionanti . Quindi in tale periodo le relazioni relazionali con gli amici venivano
diminuendo poiche' non poteva uscire con gli amici o fare frequentazioni”; (2) “Per quanto
riguarda la sofferenza menomazione correlata al danno biologico temporaneo la periziando in
tale periodo accusava cefalea, dolore in sede maxillo facciale e scatti d'ira con difficoltà alla
pagina 8 di 13 concentrazione ed amnesia retrograda, quindi in rapporto alla menomazione temporanea la
sofferenza considerata sia la componente nocicettiva sia il disagio psichico e' da valutare
media”.
4.5. Devono infine aggiungersi le spese mediche documentate per un ammontare, ritenuto congruo anche dal CTU nominato, di Euro 910,00.
4.6. Il danno risarcibile dev'essere quindi complessivamente quantificato in Euro 24.006,16
5. Sulla richiesta di riduzione del risarcimento per il mancato uso del casco
5.1. Ritiene il Tribunale che debba ritenersi accertato che l'odierna attrice non indossava il casco protettivo al momento del sinistro.
5.2. Depongono in tal senso le dichiarazioni rese dall'unica testimone che ha effettivamente assistito al sinistro, che, sentita all'udienza del 29/6/2023, ha dichiarato che al momento Testimone_3
dello scontro si trovava sull'auto condotta dal convenuto , seduta sul sedile del Controparte_5
passeggero, e che entrambe le minori che viaggiavano sul motociclo Liberty non indossavano il casco protettivo.
5.3. Va evidenziato che la testimone è legata al conducente del veicolo antagonista, , Controparte_5
dal vincolo del coniugio. Dev'essere ricordato al riguardo il consolidato principio di diritto in base al quale <
inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della
Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può
essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023 (Rv. 667002
- 01)). Per le medesime ragioni, non può in via generale affermarsi l'inattendibilità della testimone in un'ipotesi, come quella di specie, in cui essa è legata dal vincolo del coniugio con un soggetto pagina 9 di 13 potenzialmente titolare di un interesse a contraddire rispetto alle allegazioni della parte attrice e che tuttavia non riveste la qualifica di parte in causa.
5.4. Nel caso di specie, inoltre, non ricorrono elementi che consentano di escludere o attenuare la valutazione di credibilità della testimone, che ha risposto alle domande che le sono state rivolte con dichiarazioni coerenti e sufficientemente specifiche.
5.5. La parte attrice non ha invece offerto prove convincenti di segno opposto. Entrambi i testimoni di parte attrice, sentiti alla stessa udienza del 29/6/2023, hanno infatti riferito di non aver assistito al sinistro. La testimone ha dichiarato di aver notato, al suo arrivo sul luogo Testimone_1
del sinistro, quando ormai questo si era già verificato, un casco protettivo accanto alla danneggiata che giaceva a terra dolorante. Tale dichiarazione, tuttavia, non riferendosi ad Parte_1
una percezione diretta dell'uso del casco al momento dello scontro, non consente di presumere che la indossasse il casco al momento del sinistro in mancanza di ulteriori conferme Parte_1
probatorie ed in presenza di una prova diretta di segno opposto.
5.6. Neppure assumono rilievo i riferimenti di parte attrice al contenuto della relazione del CTU in relazione all'uso del casco. Il consulente nominato si è evidentemente limitato a riportare quanto riferito dalla danneggiata e non ha in alcun modo compiuto accertamenti in ordine alla dinamica del sinistro. Infine, l'uso del casco da parte dell'odierna attrice non può essere desunto dalla fotografia depositata in data 26/11/2022. Tale documento è stato infatti depositato in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. per le produzioni documentali
(termine scaduto il 25/11/2022).
5.7. Tenuto conto della tipologia di danni riportati, tutti derivanti dall'impatto del capo della danneggiata con il suolo, deve ritenersi che il mancato uso del casco protettivo abbia inciso sull'entità delle conseguenze lesive riportate nella misura, equitativamente determinata, del 30 %.
5.8. L'ammontare del risarcimento dev'essere pertanto stabilito in Euro 16.804,30, già rivalutata ad oggi.
pagina 10 di 13 5.9. A tale somma devono aggiungersi gli interessi compensativi al tasso legale dal giorno del sinistro al saldo.
6. Sulla responsabilità della convenuta Controparte_3
6.1. L'esame della domanda rivolta nei confronti della proprietaria del veicolo antagonista impone di approfondire l'accertamento della dinamica del sinistro al fine di verificare il grado di responsabilità del conducente di tale veicolo, rilevante ai sensi dell'art. 2054 c.c..
6.2. La dinamica del sinistro dev'essere ricostruita in base alle risultanze del rapporto dei Carabinieri
della stazione di Licata (doc. 9 parte attrice), dal quale emerge che, in data 29.07.2018, alle ore
23:55 circa, provenendo dalla via Miramare, giunto in corrispondenza Controparte_5
dell'intersezione con la via Francesco Terrachini, aveva impegnato l'inserzione senza fermarsi e senza moderare la velocità, nonostante il segnale di stop posto nella sua direzione di marcia,
entrando violentemente in collisione con il ciclomotore su cui viaggiava l'attrice e causandone la caduta al suolo.
6.3. Va richiamato in proposito il principio di diritto in base al quale « il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità» (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 4055 del 19/02/2009 (Rv. 607072 - 01).
6.4. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto al caso di specie, in mancanza di allegazioni delle parti convenute di segno contrario che consentano di indagare una diversa distribuzione della responsabilità, deve ritenersi accertato che il sinistro stradale per cui è causa sia pagina 11 di 13 stato causato in via esclusiva dal comportamento colpevole del conducente del veicolo antagonista che ha omesso di rispettare il segnale di stop e ha attraverso l'incrocio senza moderare la velocità,
in aperta violazione dell'art. 145 del codice della strada.
6.5. Le parti convenute, infatti, non hanno prospettato elementi di fatto da cui desumere eventuali profili di colpa della conducente del motociclo su cui viaggiava l'odierna attrice.
6.6. Pertanto, anche la domanda proposta nei confronti di , proprietaria del veicolo Controparte_3
antagonista, è fondata. Anche quest'ultima va pertanto condannata, in solido con la società
convenuta, al risarcimento del danno patito dalla parte attrice come sopra quantificato.
7. Le spese
7.1. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014, in ragione del valore della controversia determinato in base al criterio del decisum e della ridotta complessità fattuale e giuridica delle questioni affrontate. Ne consegue che la società e devono essere Controparte_1 Controparte_3
condannate all'integrale rifusione delle spese in favore della odierna parte attrice. Le spese devono essere invece dichiarate integralmente irripetibili con riferimento al rapporto processuale instaurato con la Controparte_4
7.2. Sempre in base al criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
7.3. Non vi sono i presupposti, invece, per la condanna della parte convenuta al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3487/2020 promossa da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 - dichiara la l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro verificatosi il 29 Controparte_5
luglio 2018 e meglio descritto in parte motiva;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3
risarcimento, in favore dell'attrice , del danno liquidato in euro 16.804,30, oltre Parte_1
interessi al saldo legale dal giorno del sinistro (29/7/2018) al saldo;
- condanna i convenuti e , in solido tra loro, al Controparte_7 Controparte_3
pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- dichiara irripetibili le spese con riferimento al rapporto processuale tra la parte attrice e la società
Controparte_4
Agrigento, 7/1/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Legnini
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