Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1761/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Parte_1
Palermo, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alfano;
P.IVA_1
appellante
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.07.1967, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sabato;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO nel merito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza o difesa, accogliere il presente
appello riformando l'Ordinanza Repert.N°7642/2021, emessa in data 30/09/2021,
tra le parti dal Tribunale Civile di Palermo, Sezione Terza, in persona del G.O.P.
dr.ssa Francesca Taormina, depositata in Cancelleria il 06/10/2021, nel
procedimento civile N°13162/2019 R.G., non notificata, nella parte in cui ha
rigettato le domande formulate dalla e per Parte_1
l'effetto ha condannato la stessa al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite per € 4.750,50 oltre IVA, C.P.A. e spese generali. Dichiarare che né al contratto di mediazione sottoscritto dalle parti né alla scrittura privata del
24/11/2017 è stata apposta alcuna condizione sospensiva. Conseguentemente,
dichiarare che il diritto alla provvigione della
[...]
non era condizionato alla stipula del contratto Parte_1
definitivo, dichiarando che il pagamento della stessa al momento del contratto
definitivo costituiva una dilazione di pagamento. In subordine dichiarare la nullità
della clausola ai sensi dell'art. 1355 c.c., in quanto meramente potestativa.
Conseguentemente accertare e dichiarare che la
[...]
ha diritto al pagamento della provvigione per Parte_1
l'attività di mediazione immobiliare, prestata in favore della sig.ra CP_1
e relativa all'immobile sito in Palermo, Via Leonardo da Vinci N°214/O, nella
[...] misura del 2% del prezzo della vendita di € 3.000.000,00, come convenuto all'art.
9 del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 24/11/2017 nonché come riconosciuto con la scrittura del 24/11/2017,pari ad € 73.200,00
(euro settantatremiladuecento/00). Accertare e dichiarare che la sig.ra CP_1
ha pagato in favore della
[...] Parte_1 solamente la somma di € 6.100,00, relativa alla fattura n. 69/2017
[...]
del 24/11/2017, a titolo di acconto sul compenso provvigionale dovuto, a mezzo
assegno bancario del 11/12/2017, tratto sulla Intesa San Paolo s.p.a., N°
8295930435-00 di € 1.500,00, ed assegno bancario del 29/12/2017, tratto sulla
Intesa San Paolo s.p.a., N° 8295930436-01 di € 4.600,00. Accertare e dichiarare che la è creditrice Parte_1
nei confronti della sig.ra del compenso provvigionale nella Controparte_1 3
misura residuale di € 67.100,00 (euro sessantasettemilacento/00), compresa
I.V.A.. Conseguentemente condannare la sig.ra a pagare in Controparte_1
favore della il Parte_1 compenso provvigionale nella misura residua di € 67.100,00, compresa I.V.A., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:“- rigettare l'appello avversario, confermando integralmente l'Ordinanza Repert. n. 7642/2021 emessa, in data 30.09.2021, dal
G.O.P. presso il Tribunale Civile di Palermo, Sezione Terza, D.ssa Francesca
Taormina, depositata in Cancelleria il 06.10.2021, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 13162/2019 R.G. Trib. civ. di Palermo e, per l'effetto, accogliere integralmente le domande già formulate in primo grado: “- ritenere e dichiarare il grave inadempimento avversario in ragione della negligente condotta
professionale della società ricorrente che ha integralmente taciuto e, in ogni
caso, non ha comunicato alla Prof.ssa le irregolarità Controparte_1 urbanistiche e, in particolare, l'assenza del fondamentale requisito dell'agibilità dell'immobile sito in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 214/O; - per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Parte_1 non ha diritto al pagamento della provvigione per l'attività di mediazione
[...] immobiliare relativa all'immobile sito in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 214/O;
- ritenere e dichiarare che il pagamento della somma di € 6.100,00 è stato eseguito dalla odierna resistente in data antecedente alla conoscenza, da parte di quest'ultima, delle gravi irregolarità urbanistiche relative all'immobile sito in
Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 214/O, il cui contratto definitivo di
compravendita non è tuttora stipulabile a causa delle medesime gravi irregolarità
urbanistiche; - ritenere e dichiarare che la Prof.ssa non è Controparte_1 4
debitrice di qualsivoglia somma nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro - Parte_1 tempore;
- in ogni caso, rigettare l'avversaria domanda di condanna della medesima resistente al pagamento, a titolo di compenso provvigionale residuo, della complessiva somma di € 67.100,00, Iva compresa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con distrazione di spese e compensi di giudizio in favore
del procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non ha riscosso i
secondi. Con espressa riserva di promuovere separato giudizio al fine di ottenere la restituzione del già versato importo di € 6.100,00 nonché il risarcimento integrale dei danni cagionati e cagionandi dalla condotta inadempiente avversaria”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa il 30.9-6.10.2021 ai sensi dell'art.702 ter c.p.c. a definizione del processo portante il n.ro 13162/2019 R.G., il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di - volta ad ottenere il saldo, ammontante ad
[...] Controparte_1
euro 67.100,00 (IVA compresa), su cui interessi legali e rivalutazione, della provvigione per l'attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita di un edificio sito nel capoluogo siciliano, nella via Leonardo da Vinci n. 214/O - e condannava la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Proponeva appello la società soccombente sollecitando l'integrale riforma del provvedimento e l'accoglimento della propria pretesa;
formulava, nello specifico, le conclusioni riportate in epigrafe. Resisteva la appellata, avanzando le richieste sopra trascritte. 5
La causa, ri-assegnata alla intestata Sezione, è stata assunta in decisione il 12 giugno 2024 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
L'ordinanza impugnata, pur riconoscendo che, secondo ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto del mediatore alla provvigione sorge in tutti i casi in cui le parti interessate alla operazione giuridico/economica siano giunte alla formazione di un vincolo obbligatorio che consenta a ciascuna di esse di agire per il suo adempimento, come avviene nel caso di conclusione di un contratto preliminare di compravendita – indicando come incontestate, nella vicenda in delibazione, la sottoscrizione in data
24.11.2017 di un tale contratto, in cui la figurava in veste di CP_1
promissaria acquirente, e la propedeutica attività di mediazione svolta dalla società ricorrente – riteneva, tuttavia, che, per volontà espressa dei contraenti, ribadita dalla nella coeva scrittura privata unilaterale intitolata CP_1
“COMPENSO PROVVIGINALE”, il diritto della agenzia immobiliare fosse stato condizionato alla stipula del contratto definitivo, stipula che non era più avvenuta,
senza che assumesse rilevanza accertarne le ragioni, cosicché la pretesa in questione non poteva essere riconosciuta.
L'appellante ha contestato tali motivazioni sostenendo che le parti si erano solo limitate a stabilire un differimento alla data del contratto definitivo del termine di corresponsione del saldo della propria provvigione e che il trasferimento del bene non era poi avvenuto per inadempimento della promissaria acquirente, rimasta silente alla diffida alla stipula intimatale il 15.10.2018 dal promittente venditore,
circostanza che non poteva in ogni caso ritenersi irrilevante al fine del decidere;
in subordine, adduceva che, anche a ritenere che la stipula del contratto definitivo costituisse condizione sospensiva al soddisfacimento del proprio credito 6
– allegazione che non era stata neppure proposta in primo grado dalla difesa della resistente, che si era limitata a sollevare in modo inammissibile, stante la tardiva costituzione in giudizio, l'eccezione di inadempimento - si sarebbe trattato di una condizione meramente potestativa, come tale nulla: Ha lamentato, in aggiunta, che il giudice di prime cure avesse del tutto omesso di valutare il comportamento della la quale, pur convocata per due volte per CP_1
rendere interrogatorio formale al fine di provocarne la confessione, non era comparsa in aula.
L'appellata, da parte sua, è tornata a dedurre, chiedendone l'accertamento,
l'inadempimento della società di mediazione immobiliare, per violazione degli obblighi informativi imposti dall'art.1759 c.c., adducendo che la compravendita non si era più perfezionata in quanto il fabbricato era risultato privo della agibilità.
Ha poi sostenuto di avere depositato nel giudizio di primo grado documentazione attestante che la sua duplice mancata comparizione per rendere interrogatorio formale era giustificata dal contestuale soggiorno all'estero per motivi di lavoro.
Ciò posto, e dato per richiamato l'orientamento giurisprudenziale già indicato nel provvedimento impugnato (più di recente, inter alia, v. Cass. 20132/2022),
l'appello si presenta fondato, non potendosi ritenere provato che il diritto della appellante ad ottenere, per l'attività di intermediazione già interamente svolta, il saldo della sua provvigione – avendo la versato un acconto di euro CP_1
6.100,00 alla data del 24.11.2017 – fosse stato sospensivamente condizionato alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
Infatti, in disparte il rilievo che né il contratto preliminare di vendita né la coeva scrittura unilaterale risultano sottoscritti dal legale rappresentante della
[...]
, cosicché non potrebbero ritenersi vincolanti per l'odierna Parte_1 appellante né, quindi, in grado di derogare al disposto dell'art.1755 co.1 c.c., è lo stesso tenore letterale dell'art.9 del prefato contratto - che stabiliva 7
semplicemente che “il saldo della provvigione verrà corrisposto al momento della stipula dell'atto definitivo”, senza disciplinare in alcun modo le conseguenze per il mediatore di eventuali ostacoli rispetto al raggiungimento di tale esito – che induce alla sua qualificazione come mero termine per l'adempimento. Né indicazioni di segno contrario possono trarsi dal testo della dichiarazione unilaterale firmata dalla , seppure su un modulo recante l'intestazione CP_1
della società immobiliare. Una vicenda analoga a quella in esame risulta di recente essere stata decisa dalla Suprema Corte dalla sentenza n.ro 2359/2024,
le cui argomentazioni sul punto devono qui intendersi trascritte.
Del resto, coglie nel segno la parte impugnante quando evidenzia che la difesa della appellata, lungi dall'avanzare la opzione interpretativa fatta propria dal
Tribunale, ha sempre sostenuto di non avere pagato il saldo della provvigione, riservandosi anche di pretendere la restituzione dell'acconto, esclusivamente a causa dell'inadempimento della agenzia immobiliare, che non le aveva tempestivamente segnalato le irregolarità di natura amministrativa dell'immobile che sarebbero state la ragione per la quale aveva poi desistito dall'acquisto.
A tale riguardo va tuttavia riconosciuto che la domanda di accertamento di tale inadempimento, basata esclusivamente sulle ambigue risultanze in merito alla sussistenza delle suddette irregolarità esposte nella relazione di un tecnico di parte, era comunque, ab origine, inammissibile – così come, in ogni caso, la eccezione di cui all'art.1460 c.c., che rientra tra le eccezioni in senso stretto (v
Cass. 56531/21, 4357/22) – tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio in primo grado della . CP_1
In conclusione, in presenza di dimostrazione sia della esistenza del residuo credito e del suo (incontestato) ammontare, sia della sua esigibilità - avendo la manifestato la volontà di non dare più esecuzione al contratto CP_1
preliminare del 24.11.2017 ed essendo decorso, tra la data prevista di esso 8
(entro 180 giorni dalla stipula del preliminare) e la diffida di cui infra e, comunque,
l'instaurazione del giudizio, un lasso temporale rilevante e non più tollerabile (v.
Cass. 5360/85, 12072,92, 11195/94, 22951/15) - la domanda originaria va accolta e l'appellata condannata a corrispondere alla controparte l'importo di euro
67.100,00, IVA compresa.
Trattandosi di debito di valuta, quale compenso per una prestazione di natura contrattuale, tale importo non è soggetto a rivalutazione monetaria ma su di esso vanno computati gli interessi al saggio legale ordinario dal 16.11.2018, data di ricevimento della raccomandata con cui la debitrice era stata messa in mora dalla odierna appellante (v. produzione in atti), al soddisfo.
L'esito finale del giudizio impone la riforma anche della statuizione di primo afferente alle spese di lite.
Secondo la regola della soccombenza, la deve infatti essere CP_1
condannata a rifondere alla Parte_1
le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per come in
[...]
dispositivo, applicando i parametri tariffari seppur tenendo conto della ridotta complessità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in integrale riforma della ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Palermo nel processo portante il n.ro 13162/2019 R.G., pubblicata il 6.10.2021,
appellata da Parte_1 condanna a corrispondere alla società appellante l'importo di Controparte_1
euro 67.100,00, oltre interessi legali dal 16.11.2018 al soddisfo.
Condanna altresì l'appellata a rifondere alla società appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano per il primo grado nell'importo di euro 5.015,00, oltre euro 411,56 per esborsi documentati, e per questo grado 9
nell'importo di euro 7.160,00, oltre euro 1.165,50 per esborsi documentati, su cui spese forfettarie ex art.2 D.M. n. 55/2014, c.p.a. e IVA come per legge.
Palermo, 23.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo