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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
26/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4340/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
26/02/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
MERLO DAVIDE MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA ZAMBIANCHI 8 24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. in persona del PA P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to ANGELUCCI OLIVIA MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA MATRIS DOMINI 25
24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 nonché di
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
NETTI ANDREA e MORENA PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in Macerata, via Carducci, n.
63, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
avente ad oggetto: mediatore.
Conclusioni come da verbale di udienza del 26/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16/7/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
e di chiedendo la condanna PA Controparte_2 delle convenute al pagamento delle provvigioni per l'attività di intermediazione immobiliare asseritamente svolta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con separate comparse di costituzione e risposta, si costituivano nel presente giudizio ed PA P_
, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano
[...] anzitutto il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 26/02/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande dell'attrice sono infondate e devono essere rigettate per la seguente “ragione più liquida”. Nel caso di
2 specie è dirimente il principio giurisprudenziale secondo il quale
“È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni.
L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione”
(Cass. Sez. U., sent. del 02/08/2017, n. 19161, Rv. 645138 - 01).
Infatti, secondo le asserzioni attoree, PA conferiva incarico di mediazione a e lo stesso Parte_1 concerneva un immobile, risultando, tuttavia, indimostrato che
[...] fosse iscritta nell'albo o nel repertorio Parte_1 pertinente alla data dell'attività di intermediazione. In particolare e con riguardo a quest'ultimo aspetto, nel decreto ex art. 171bis, comma terzo, c.p.c., si invitavano “le parti a contraddire, nei successivi scritti, circa l'eventuale nullità del contratto di mediazione, non emergendo documentazione dalla quale si ravvisi l'iscrizione dell'attrice nell'apposito albo”. A fronte di ciò, sono però non pertinenti i documenti depositati e mancano altri mezzi di prova rilevanti.
2.1. In primo luogo, non è significativa la produzione di siffatta iscrizione in capo a (o (doc. Pt_2 Parte_3 Parte_4
24 attoreo), vale a dire la persona fisica che, in concreto, abbia portato avanti la asserita intermediazione, oppure in capo a personalmente, vale a dire il legale Persona_1 rappresentante della società. La giurisprudenza, infatti, ha osservato come “In tema di mediazione, qualora l'attività di
3 intermediazione sia svolta in forma societaria, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione è necessario che la società o il suo legale rappresentante siano iscritti nell'albo di cui alla l. n. 39 del 1989 (nel testo applicabile "ratione temporis"), con la conseguenza che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante a titolo personale (e, cioè, come persona fisica) non è sufficiente a far sorgere in capo alla società il diritto alla provvigione” (così, ex multis, Cass. Sez.
6, ord. dell'01/06/2020, n. 10350, Rv. 657817 - 01) e se non rileva, dunque, il titolo vantato da nel caso di Persona_1 specie, a fortiori, asignificativa è tale qualificazione in capo a chi abbia operato come mero ausiliario della società attrice, vale a dire (o ) Pt_2 Parte_3 Parte_4
2.2. La mancata prova della iscrizione della società attrice in albo o in repertorio – occorre evidenziare – non è nemmeno stata fornita tramite “presunzioni ed in particolare mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio,
a cominciare dall'ipotesi in cui tale numero di iscrizione compaia sul modulo di proposta di acquisto predisposto dal mediatore”
(così, inter alia, Cass., sent. n. 29506 del 2023): manca, infatti, documentazione sia tempestivamente prodotta, sia indicante siffatta numerazione in capo all'attrice e/o alla sua concedente azienda.
2.3. All'uopo non giova nemmeno la visura di parte attrice di cui al doc. 33 attoreo: tale documento, infatti, è stato prodotto inammissibilmente solo assieme alla terza memoria ex art. 171ter,
n. 3), c.p.c., pur non costituendo mera “"prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto” dai convenuti
(così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 17/05/2013,
Rv. 626480 - 01), costituendo, invece, l'iscrizione de qua un elemento sostanziale della fondatezza della stessa azione attorea.
Del resto, secondo la Suprema Corte, “Ai fini del riconoscimento del diritto al compenso in favore di chi assume di avere svolto
4 attività di mediatore, la prova dell'iscrizione nel relativo ruolo costituisce una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione” (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20749 del 26/10/2004).
2.4. Né – peraltro – le posizioni processuali dei convenuti in tema possono orientare diversamente le suesposte conclusioni.
Secondo la giurisprudenza, “Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione” (così, inter alia, Cass. Sez. 2, sent. del 24/10/2023, n. 29506, Rv. 669299 - 01). In aggiunta, nel caso di specie, non emergono né documentazione neanche vagamente, parzialmente o ambiguamente alludente a siffatta iscrizione, né argomenti di prova significativi e suscettibili di essere tratti dalla condotta delle parti.
2.5. A proposito di quest'ultima inosservanza dell'onere probatorio, del resto, nemmeno ha potenzialità compensative l'interrogatorio libero delle parti, visto che, da un lato, secondo la relazione al Re del Ministro Guardasigilli a proposito del codice di procedura civile vigente, tale incombente “non mira, come l'interrogatorio formale a istanza di parte (art. 230), a provocare una confessione con efficacia di piena prova legale: mira piuttosto a far sì che le parti possano chiarire le loro allegazioni di fatto e le loro conclusioni, là dove queste sembrino al giudice incomplete od oscure”, mentre, dall'altro, siffatto esame è di per sé inidoneo a superare le preclusioni assertive ed istruttorie già anteriormente maturate, nonché a surrogare la prova gravante in capo alla parte.
2.6. Per quest'ultima ragione, altresì, non può intervenire la richiesta di informazione ex art. 213 c.p.c.: secondo la
5 giurisprudenza, infatti, tale mezzo di prova non può essere destinato a “sostituire [l']onere probatorio incombente sulla parte” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. dell'11/10/2024, n.
26547, Rv. 672646 - 02).
2.7. Ai fini dell'iscrizione de qua, non giova nemmeno la comunicazione del difensore di di cui PA al doc. 16 di questi, laddove siffatto professionista comunica come
“ ”.
Invero, non solo segue immediatamente il periodo in base al quale
“ ”, ma anche tale missiva dà solo per scontata una situazione fisiologica, ovverosia l'iscrizione nell'albo o nel repertorio, sulla cui conoscenza o vigenza effettiva, però, il mittente non prende posizione.
2.7.1. Peraltro, anche opinando diversamente dal periodo che precede, i passaggi sopraindicati non sono di per sé nemmeno dirimenti, visto che quanto sarebbe da comprovare non è solo siffatta iscrizione, bensì anche la vigenza della stessa alla data dell'attività di mediazione (in tema ed ex multis, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 1735 del 2016), aspetto temporale su cui – segnatamente – il predetto doc. 16 non assume nessuna determinazione.
3. La natura ostativa della mancata dimostrazione dell'iscrizione
- ratione temporis pertinente - della società attrice in albo o in repertorio non viene meno diversamente configurando la mediazione de qua con una od entrambe le convenute e, in particolare, ipotizzando sussistere – in tutto o in parte – l'attività tipica del mediatore – non atipico, bensì - ex artt. 1754 e ss. c.c.: anche per quest'ultimo, infatti, “è comunque certo che il soggetto che esercita attività d'intermediazione, si tratti di persona fisica ovvero di impresa collettiva, ha diritto alla provvigione
6 soltanto se ed in quanto sia iscritto nel ruolo, essendo la detta iscrizione elemento costitutivo della domanda”, prescindendo tale esito dalla “sorte del contratto di mediazione” e dalla tipologia di mediazione, essendo chiaro che anche per quella “tipica” operino “i requisiti formali di iscrizione del mediatore all'albo di cui alla legge n. 39 del 1989” (così Cass. Sez. U., sent. del
02/08/2017, n. 19161, Rv. 645138 - 01).
4. Quanto suesposto rende superfluo esaminare se l'attività espletata in concreto dall'attrice sia suscettibile o meno di provvigione, sia o meno in nesso di causalità adeguata con l'operazione negoziale descritta e documentata dai convenuti, e/o ecceda o meno la mera messa in relazione tra paciscenti, ritenuta di per sé insufficiente dall'indirizzo – ex multis – di Cass. Sez.
2, sent. del 24/01/2024, n. 2389, Rv. 669988 – 01.
5. La peculiarità delle valutazioni giuridiche suesposte esclude che le difese di parte attrice, pur laddove infondate, siano state temerarie e possano essere suscettibili di condanna ex art. 96
c.p.c.
6. Nondimeno, le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande rigettate, e l'aumento del 30% dei compensi per la fase introduttiva di PA
, stanti l'art. 4, comma 1bis, di detto D.M. e il
[...] funzionamento dei soli link presenti nella comparsa di detta società,
- in favore di in € 5.622,20 per PA compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00
+ 30%, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ed eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%;
7 - in favore di in € 5.261,00 per compensi (fase Controparte_2 di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ed eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di Parte_1
2. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da
; PA
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € PA
5.622,20 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € P_
5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 26/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
26/02/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4340/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
26/02/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
MERLO DAVIDE MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA ZAMBIANCHI 8 24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE, nei confronti di
C.F. in persona del PA P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to ANGELUCCI OLIVIA MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA MATRIS DOMINI 25
24121 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 nonché di
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
NETTI ANDREA e MORENA PAOLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in Macerata, via Carducci, n.
63, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
avente ad oggetto: mediatore.
Conclusioni come da verbale di udienza del 26/02/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 16/7/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti di
[...] [...]
e di chiedendo la condanna PA Controparte_2 delle convenute al pagamento delle provvigioni per l'attività di intermediazione immobiliare asseritamente svolta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con separate comparse di costituzione e risposta, si costituivano nel presente giudizio ed PA P_
, che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedevano
[...] anzitutto il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 26/02/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande dell'attrice sono infondate e devono essere rigettate per la seguente “ragione più liquida”. Nel caso di
2 specie è dirimente il principio giurisprudenziale secondo il quale
“È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni.
L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione”
(Cass. Sez. U., sent. del 02/08/2017, n. 19161, Rv. 645138 - 01).
Infatti, secondo le asserzioni attoree, PA conferiva incarico di mediazione a e lo stesso Parte_1 concerneva un immobile, risultando, tuttavia, indimostrato che
[...] fosse iscritta nell'albo o nel repertorio Parte_1 pertinente alla data dell'attività di intermediazione. In particolare e con riguardo a quest'ultimo aspetto, nel decreto ex art. 171bis, comma terzo, c.p.c., si invitavano “le parti a contraddire, nei successivi scritti, circa l'eventuale nullità del contratto di mediazione, non emergendo documentazione dalla quale si ravvisi l'iscrizione dell'attrice nell'apposito albo”. A fronte di ciò, sono però non pertinenti i documenti depositati e mancano altri mezzi di prova rilevanti.
2.1. In primo luogo, non è significativa la produzione di siffatta iscrizione in capo a (o (doc. Pt_2 Parte_3 Parte_4
24 attoreo), vale a dire la persona fisica che, in concreto, abbia portato avanti la asserita intermediazione, oppure in capo a personalmente, vale a dire il legale Persona_1 rappresentante della società. La giurisprudenza, infatti, ha osservato come “In tema di mediazione, qualora l'attività di
3 intermediazione sia svolta in forma societaria, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione è necessario che la società o il suo legale rappresentante siano iscritti nell'albo di cui alla l. n. 39 del 1989 (nel testo applicabile "ratione temporis"), con la conseguenza che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante a titolo personale (e, cioè, come persona fisica) non è sufficiente a far sorgere in capo alla società il diritto alla provvigione” (così, ex multis, Cass. Sez.
6, ord. dell'01/06/2020, n. 10350, Rv. 657817 - 01) e se non rileva, dunque, il titolo vantato da nel caso di Persona_1 specie, a fortiori, asignificativa è tale qualificazione in capo a chi abbia operato come mero ausiliario della società attrice, vale a dire (o ) Pt_2 Parte_3 Parte_4
2.2. La mancata prova della iscrizione della società attrice in albo o in repertorio – occorre evidenziare – non è nemmeno stata fornita tramite “presunzioni ed in particolare mediante l'indicazione del numero d'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio,
a cominciare dall'ipotesi in cui tale numero di iscrizione compaia sul modulo di proposta di acquisto predisposto dal mediatore”
(così, inter alia, Cass., sent. n. 29506 del 2023): manca, infatti, documentazione sia tempestivamente prodotta, sia indicante siffatta numerazione in capo all'attrice e/o alla sua concedente azienda.
2.3. All'uopo non giova nemmeno la visura di parte attrice di cui al doc. 33 attoreo: tale documento, infatti, è stato prodotto inammissibilmente solo assieme alla terza memoria ex art. 171ter,
n. 3), c.p.c., pur non costituendo mera “"prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto” dai convenuti
(così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 17/05/2013,
Rv. 626480 - 01), costituendo, invece, l'iscrizione de qua un elemento sostanziale della fondatezza della stessa azione attorea.
Del resto, secondo la Suprema Corte, “Ai fini del riconoscimento del diritto al compenso in favore di chi assume di avere svolto
4 attività di mediatore, la prova dell'iscrizione nel relativo ruolo costituisce una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento della provvigione” (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20749 del 26/10/2004).
2.4. Né – peraltro – le posizioni processuali dei convenuti in tema possono orientare diversamente le suesposte conclusioni.
Secondo la giurisprudenza, “Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione” (così, inter alia, Cass. Sez. 2, sent. del 24/10/2023, n. 29506, Rv. 669299 - 01). In aggiunta, nel caso di specie, non emergono né documentazione neanche vagamente, parzialmente o ambiguamente alludente a siffatta iscrizione, né argomenti di prova significativi e suscettibili di essere tratti dalla condotta delle parti.
2.5. A proposito di quest'ultima inosservanza dell'onere probatorio, del resto, nemmeno ha potenzialità compensative l'interrogatorio libero delle parti, visto che, da un lato, secondo la relazione al Re del Ministro Guardasigilli a proposito del codice di procedura civile vigente, tale incombente “non mira, come l'interrogatorio formale a istanza di parte (art. 230), a provocare una confessione con efficacia di piena prova legale: mira piuttosto a far sì che le parti possano chiarire le loro allegazioni di fatto e le loro conclusioni, là dove queste sembrino al giudice incomplete od oscure”, mentre, dall'altro, siffatto esame è di per sé inidoneo a superare le preclusioni assertive ed istruttorie già anteriormente maturate, nonché a surrogare la prova gravante in capo alla parte.
2.6. Per quest'ultima ragione, altresì, non può intervenire la richiesta di informazione ex art. 213 c.p.c.: secondo la
5 giurisprudenza, infatti, tale mezzo di prova non può essere destinato a “sostituire [l']onere probatorio incombente sulla parte” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. dell'11/10/2024, n.
26547, Rv. 672646 - 02).
2.7. Ai fini dell'iscrizione de qua, non giova nemmeno la comunicazione del difensore di di cui PA al doc. 16 di questi, laddove siffatto professionista comunica come
“ ”.
Invero, non solo segue immediatamente il periodo in base al quale
“ ”, ma anche tale missiva dà solo per scontata una situazione fisiologica, ovverosia l'iscrizione nell'albo o nel repertorio, sulla cui conoscenza o vigenza effettiva, però, il mittente non prende posizione.
2.7.1. Peraltro, anche opinando diversamente dal periodo che precede, i passaggi sopraindicati non sono di per sé nemmeno dirimenti, visto che quanto sarebbe da comprovare non è solo siffatta iscrizione, bensì anche la vigenza della stessa alla data dell'attività di mediazione (in tema ed ex multis, Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 1735 del 2016), aspetto temporale su cui – segnatamente – il predetto doc. 16 non assume nessuna determinazione.
3. La natura ostativa della mancata dimostrazione dell'iscrizione
- ratione temporis pertinente - della società attrice in albo o in repertorio non viene meno diversamente configurando la mediazione de qua con una od entrambe le convenute e, in particolare, ipotizzando sussistere – in tutto o in parte – l'attività tipica del mediatore – non atipico, bensì - ex artt. 1754 e ss. c.c.: anche per quest'ultimo, infatti, “è comunque certo che il soggetto che esercita attività d'intermediazione, si tratti di persona fisica ovvero di impresa collettiva, ha diritto alla provvigione
6 soltanto se ed in quanto sia iscritto nel ruolo, essendo la detta iscrizione elemento costitutivo della domanda”, prescindendo tale esito dalla “sorte del contratto di mediazione” e dalla tipologia di mediazione, essendo chiaro che anche per quella “tipica” operino “i requisiti formali di iscrizione del mediatore all'albo di cui alla legge n. 39 del 1989” (così Cass. Sez. U., sent. del
02/08/2017, n. 19161, Rv. 645138 - 01).
4. Quanto suesposto rende superfluo esaminare se l'attività espletata in concreto dall'attrice sia suscettibile o meno di provvigione, sia o meno in nesso di causalità adeguata con l'operazione negoziale descritta e documentata dai convenuti, e/o ecceda o meno la mera messa in relazione tra paciscenti, ritenuta di per sé insufficiente dall'indirizzo – ex multis – di Cass. Sez.
2, sent. del 24/01/2024, n. 2389, Rv. 669988 – 01.
5. La peculiarità delle valutazioni giuridiche suesposte esclude che le difese di parte attrice, pur laddove infondate, siano state temerarie e possano essere suscettibili di condanna ex art. 96
c.p.c.
6. Nondimeno, le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, l'importo delle domande rigettate, e l'aumento del 30% dei compensi per la fase introduttiva di PA
, stanti l'art. 4, comma 1bis, di detto D.M. e il
[...] funzionamento dei soli link presenti nella comparsa di detta società,
- in favore di in € 5.622,20 per PA compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00
+ 30%, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ed eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%;
7 - in favore di in € 5.261,00 per compensi (fase Controparte_2 di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ed eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta le domande di Parte_1
2. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da
; PA
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € PA
5.622,20 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate in € P_
5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 26/02/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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